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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 29.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4254/2021 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del Parte_1
ricorso introduttivo, dall'avv.to Laurenzo Antonio
RICORRENTE
E
in persona del liquidatore Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Garzone Giovanni ed Alfonso Giacquinto
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.08.2021 la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della , con contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato in qualità di impiegata, con qualifica di assistente amministrativo con compiti esecutivi, con inquadramento nel IV Liv. del C.C.N.L. “Dipendenti degli
Istituti investigativi privati” in regime full-time, dal 12.2.2018 al 01/03/2021, giorno in cui veniva licenziata;
di essere stata in congedo dal lavoro per maternità dal 01.04.2020 al 04.09.2020, che in data 05.05.2020 diventava madre dalla piccola, Controparte_2
che cessato il periodo di congedo per maternità, in data 21.09.2020, come concordato con il datore di lavoro, riprendeva l'attività lavorativa con orario ridotto fino alle ore
17,00, usufruendo dei permessi per l'allattamento, ma in posizione di lavoro agile, così come altri dipendenti;
che come richiesto dal datore di lavoro, in data 01.02.2021 rientrava fisicamente in azienda ed in data 28.01.2021, senza che il datore di lavoro avesse avanzato alcuna richiesta in tal senso, si sottoponeva privatamente, per propria diligenza, a test naso-oro-faringeo unitamente al proprio nucleo familiare composto dalla piccola e il marito sig. , il cui esito era per tutti “negativo”; CP_2 Persona_1
che rientrata a lavoro in sede, nella tarda mattinata del 04.02.2021, riceveva una telefonata da parte della madre, la quale le richiedeva aiuto per l'assistenza al padre affetto da Covid19, le cui condizioni stavano drasticamente peggiorando, richiesta che le provocò un evidente stato di agitazione, sia per la preoccupazione sulle condizioni mediche del genitore e sia per l'impossibilità della stessa a recarsi presso l'abitazione familiare a causa dello stato di isolamento vigente per i suoi genitori;
che, tuttavia, riusciva a richiedere l'intervento del Servizio 118; che in quella occasione sopraggiunsero il sig. , Unico e r.l.p.t. della società, ed il Persona_2 CP_3
responsabile del personale , che, riscontrato il suo evidente stato di Controparte_4
agitazione affermavano rivolti alla ricorrente: “in questo ufficio si piange sempre”; che poco dopo fu convocata dai sig.ri ed , che, con toni accesi ed Per_2 CP_4
intimidatori, le chiedevano se recentemente fosse venuta in contatto con i suoi genitori affetti da covid – 19, e senza attendere risposta, iniziarono ad accusarla di non aver rispettato la “quarantena fiduciaria” di 14 giorni;
che in realtà ella non incontrava i propri genitori dal giorno 09.01.2021 e che nessun componente della sua famiglia li aveva incontrati, e che i suoceri l'avevano aiutata nell'accudimento della figlia;
tuttavia, talmente alti ed agitati furono i toni del colloquio, dove non mancarono offese anche nei confronti del padre della ricorrente, che le urla furono ascoltate anche da altri dipendenti degli uffici posti al piano immediatamente inferiore, tra cui la dott.ssa
, cosicché, ella, in un evidente stato di agitazione e confusionale per Persona_3
il trattamento riservatole oltre che per le aggressioni verbali subite, fu invitata dal sig.
a lasciare il posto di lavoro per fare ritorno a casa, inoltrando un certificato per Per_2
malattia, ordinandole, altresì, di eseguire un nuovo tampone;
appena uscita dall'ufficio, contattava telefonicamente il collega, il Sig. a cui rappresentava quanto Testimone_1
accaduto in uno stato di agitazione e ansia tanto che il predetto insisteva al fine di accompagnare la ricorrente presso un presidio ospedaliero per le relative cure del caso;
che la discussione sempre con toni acuti proseguì anche con la dott.ssa che Persona_3
preoccupata per le accuse e le offese rivolte alla collega e a se stessa, invitò il sig.
a moderare i toni, mentre questo prosegui con le offese, e rivolgendosi alla CP_4
ricorrente e ai colleghi presenti, disse: “siete affetti da demenza senile” oltre a “siete scemi”, lo stesso, riferendosi a tutti i presenti, pur palesando che in quel momento non avrebbe potuto licenziarli a causa del blocco COVID, riferiva che non appena possibile li avrebbe sostituiti, proferendo epiteti volgari ed offensivi;
che poco dopo, nello stesso giorno, la ricorrente fu richiamata in azienda per effettuare un test antigenico rapido disposto per tutto il personale, che diede anche in questo caso esito negativo per tutti;
che il sig. continuando ad aggredirla verbalmente, la obbligò a sottoporsi per CP_4
prima al tampone;
comunicato l'esito negativo del test, ella fu invitata a tornare al suo posto di lavoro ma, quello stesso giorno, il sig. alle 16.50 la convocava presso il Per_2
suo ufficio ove le comunicava, dapprima verbalmente e poi a mezzo pec, la sospensione del rapporto di lavoro per intervento della C.I.G.O, per un periodo di 12 settimane, intercorrente dal 05/02/2021 al 30/04/2021; che ella impugnava tale provvedimento in quanto privo dell'indicazione dei criteri di scelta e delle modalità di rotazione, in spregio ai principi di non discriminazione, oltre che di diligenza e buona fede, essendo la sig.ra tra le dipendenti impiegate con una maggiore anzianità di servizio, Pt_1
oltre che in regime di allattamento (cfr all. 5); che ella richiedeva al datore di lavoro di estrarre copia della domanda di CIGO inoltrata agli Uffici INPS, anche al fine di poter verificare lo stato dei pagamenti erogati dal sostituto ma tale richiesta veniva rifiutata, lasciando così la dipendente senza conoscere neanche gli estremi identificativi e/o un protocollo della domanda;
che il medesimo provvedimento di sospensione dal lavoro veniva contestualmente comunicato anche ad altra dipendente, dott.ssa Persona_3
che aveva assunto le sue difese;
che tuttavia, alcuna diminuzione reale
[...] dell'attività lavorativa, tale da giustificare la C.IG.O., era intervenuta a danno della società; che infatti, il datore di lavoro in seguito alla comunicazione formale della
C.I.G.O., provvedeva ad emarginare lavorativamente sia lei che la affinché Persona_3
non fossero più informate sulle attività aziendali, tanto da creare due nuovi gruppi di lavoro telegram, escludendovi le sole dipendenti in C.I.G.O., ed il sig. , Tes_1 anch'egli posto in C.I.G.O. qualche giorno dopo, senza alcun legittimo e chiaro motivo;
che durante il periodo di sospensione dal lavoro per C.I.G.O., in data 05.02.2021 la ricorrente riceveva una contestazione disciplinare per mancato rispetto del protocollo aziendale interno in tema di cd. quarantena per contatti con persone affette da COVID
19; che nonostante le giustificazioni rese, con lettera del 23.02.2021, pervenuta in data
01.03.2021 veniva irrogato il licenziamento per giusta causa;
che tale atto di recesso veniva tempestivamente impugnato in quanto nullo poiché comminato in violazione del divieto di licenziamento della lavoratrice madre di cui all'art. 54 comma 1 dlgs
151/2001 ed, in ogni caso, perché discriminatorio.
Con riferimento alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, sosteneva che nonostante il contratto di lavoro prevedesse 40 ore settimanali, dalle ore 9 alle ore 13,00
e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì, ella aveva prestato attività lavorativa fino alle ore 19,00, per un totale di 45 ore settimanali;
che fino al luglio 2018, lavorava anche di sabato, seguendo gli stessi orari;
che solo nel gennaio 2019 la ricorrente ha visto riconosciuto l'inquadramento al livello 4 del CCNL, livello non più modificato, nonostante il CCNL applicato preveda espressamente all'art. 2, a pagina 6, che “ a decorrere dal termine del secondo anno di anzianità professionale presso la stessa azienda, il lavoratore dovrà essere inquadrato al 4° Livello Super salvo non sia intercorsa apposita contrattazione territoriale in materia”; che tuttavia le mansioni ed i compiti assegnati a far data dal gennaio 2019, sono state modificati in quanto ella ha iniziato a procedere alle richieste agli enti pubblici, alla redazione in via autonoma di schede informative sui clienti ed ad operare indagini da scrivania;
che, nel mese di gennaio 2019 è stata in trasferta presso gli uffici di Castelnuovo Ragone (MO) al fine di avviare l'ufficio nel suo complesso ed effettuare colloqui per la selezione del personale da assumere, occupandosi anche della formazione di tale personale, come è avvenuto nel caso del sig. assunto con mansione di schedatore ( ex dipendente) e Persona_4
della dott.ssa , assunta con mansione di relatore ( ex dipendente); tra il Persona_5
mese di febbraio al marzo 2019 ella ha tenuto un corso di formazione specializzante in favore della sig.ra e (quest'ultimEjallali Parte_2 Controparte_5
assunto con mansione di schedatore ( ex dipendente) e la dott.ssa , Persona_5
assunta con mansione di relatore ( ex dipendente); tra il mese di febbraio e marzo 2019 ha tenuto un corso di formazione specializzante in favore della sig.ra e Parte_2
(quest'ultima ex dipendente) al fine di migliorare e potenziare Controparte_5
le relative competenze di schedatrici;
nel corso del primo semestre 2019 la ricorrente ha, unitamente al collega esterno sig. , seguito la materia cd. filone Crash Controparte_6
Boat Natanti, a seguito del quale ha ricevuto un premio aziendale come miglior lavoro effettuato nell'anno solare di riferimento, il tutto sempre con responsabilità di direzione esecutiva degli altri operatori;
che in ragione delle mansioni svolte, come sopra descritte, ella aveva diritto ad essere inquadrata nel superiore 2^ Livello del CCNL;
che percepiva in media una retribuzione di circa € 1.000,00 mensili, ricevendo pertanto, una retribuzione inferiore a quella a lei spettante prevista dal CCNL al minimo pari ad €
1.437,000; che non le erano state corrisposte, nella misura corrispondente al II^ livello, tra l'altro, le ferie ed i permessi non goduti, i ratei di gratifica natalizia e gli aumenti periodici di anzianità, nonché l'indennità sostitutiva di preavviso ed il trattamento di fine rapporto;
che non aveva mai ricevuto alcun compenso per le ore di straordinario svolte.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo : a) accertare e dichiarare l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e la Parte_1
dal 12/02/18 fino al 1/03/21; b) accertare e dichiarare Controparte_1
l'illegittimità e la nullità del licenziamento comminato alla ricorrente, per tutti i motivi indicati in premessa e, per l'effetto, ordinare alla società convenuta l'immediato reintegro della funzionalità del rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente, accettandone la prestazione e, condannare la stessa al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ferma restando la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di legge, o in subordine, accertata comunque
l'insussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro, condannare lo stesso al pagamento di un'indennità risarcitoria determinata nella misura massima di ventiquattro mensilità della retribuzione dovuta al lavoratore per le mansioni effettivamente svolte, o in subordine, di quella risultante dall'ultima busta paga, di circa € 1.050,00 netti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
c) condannare, in ogni caso, la società convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale, determinato dall'illegittima condotta del datore di lavoro, nella misura di € 5.000,00 o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
d) accertare come dovuto e condannare, per i motivi di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
28.556,23, per differenze retributive per errato inquadramento, differenza maternità e maternità al 100%, straordinari al 15%, ferie e permessi non goduti, tredicesima e tredicesima ratei, festività, indennità sostitutiva di preavviso, trasferta ed al trattamento di fine rapporto in ordine al periodo di lavoro svolto alle dipendenze della resistente, come da conteggi allegati al ricorso, nonché interessi e rivalutazione monetaria fino alla data dell'effettivo soddisfo;
e) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e sostenendo che la Controparte_1
ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro risultante dalle buste paga e che le ore di straordinario svolte erano state regolarmente retribuite. Con riferimento all'inquadramento assegnato, evidenziava che il IV livello attribuito corrispondeva alle mansioni effettivamente svolte dalle ricorrente che erano quelle di addetta all'inserimento dati informativi, di centralinista con compiti di segreteria . In ordine al licenziamento per giusta causa sosteneva che la era venuta a contatto con Pt_1
persone affette da Covid 19 - come desumibile dalla circostanza che ella prima di rientrare in azienda in data 1.2.2021 si era sottoposta unitamente al suo nucleo familiare a tampone nasofaringeo- e non aveva osservato il periodo di cd. quarantena, esponendo a pericolo i colleghi di lavoro. Proponeva, infine, domanda riconvenzionale onde ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in misura pari ad euro 2.165.00 – calcolato secondo le tabelle di Milano- per il notevole stress emotivo procurato dalla condotta della ricorrente.
Depositata memoria in replica alla domanda riconvenzionale con la quale la parte ricorrente eccepiva l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni in quanto insussistenti e non provati e avanzava richiesta di condanna della parte resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. , all'udienza del 22.11.2022 veniva liberamente interrogata la parte ricorrente. Ammesse le prove testimoniali, escussi i due testi intimati dalla parte ricorrente e dichiarata la parte resistente decaduta dall'assunzione della prova testimoniale ammessa, rielaborati i conteggi a cura della ricorrente, all'udienza del
29.4.2025 a seguito di trattazione scritta e x art. 127 c.p.c. la causa veniva decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifica tra le parti oltre ad essere documentalmente provata (cfr. contratto di assunzione , lettera di licenziamento per giusta causa, buste paga) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti in causa per il periodo dal 12.2.2018 al 1.3.2021 con qualifica di impiegata amministrativa ed inquadramento dapprima nel livello V e a decorrere dal gennaio 2019 nel livello IV del CCNL dipendenti aziende investigatrici private, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali.
Tuttavia, la parte ricorrente ha rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al superiore livello II del CCNL di categoria, nonché l'osservanza di un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente fissato e risultante dalle buste paga in atti, prestando, nel dettaglio, attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 per complessive 45 ore settimanali e fino a luglio
2018 lavorando anche il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.
Le prove raccolte consentono di ritenere fondati solo parzialmente gli assunti attorei.
Invero, il teste anch'ella dipendente della società resistente dal Persona_3
2015 al 2021 con mansioni di responsabile della selezione e formazione del personale, addetta, altresì, a curare i rapporti con le imprese assicuratrici e a redigere relazioni investigative per conto di queste ultime, ha testualmente dichiarato: “Ho personalmente selezionato la ricorrente, la quale è stata assunta agli inizi del 2018 con regolare contratto. La ricorrente è stata da me formata per redigere le relazioni investigative nonché per compilare le schede anche se nel corso del suo rapporto di lavoro le sue mansioni si sono arricchite. Infatti, la ricorrente ha successivamente svolto anche mansioni di addetta alla selezione del personale presso gli uffici di Castelnuovo Ragone
(Modena), se non erro nel febbraio 2019, in occasione dell'apertura di un nuovo ufficio presso tale sede. La ricorrente, inoltre, si è occupata anche di relazioni con i liquidatori nonché ha partecipato alla redazione di relazioni investigative complicate e complesse, che potevano avere risvolti penali, come ad esempio il filone Crashboat, unitamente al collega . In tali attività, la ricorrente si relazionava con me e con il direttore del CP_6
personale, Sig. . Alla ricorrente è stata altresì affidata la formazione Controparte_4 di due schedatrici, e presso l'ufficio di Casalnuovo di Napoli. Pt_2 CP_5
Posso riferire che sicuramente la ricorrente, quando ha seguito la Sig. Parte_3
a Modena, aveva anche un compito di coordinamento e controllo di tali soggetti Per_6
così come quando ha formato le due schedatrici presso l'ufficio di Casalnuovo di
Napoli. Io inizialmente lavoravo dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì e talvolta anche di sabato in quanto ero inquadrato nel I LV del
CCNL di categoria che all'epoca prevedeva un orario ordinario di 40 ore settimanali;
successivamente dal 2018 il CCNL di categoria ha innalzato l'orario di lavoro a 45 ore settimanali per il lv dal quarto al sesto e sebbene a me non spettasse questo innalzamento il datore di lavoro mi aveva assicurato che, lavorando un'ora in più al giorno, mi avrebbe pagato lo straordinario;
dal 2018, dunque, ho iniziato a lavorare fino alle ore 19:00 e, talvolta, è capitato che, anziché lavorare fino alle ore 19:00, ho lavorato il sabato per le restati ore e anche oltre. la ricorrente ha osservato il mio stesso orario di lavoro. Entrambe lavoravamo in Casalnuovo di Napoli. Voglio altresì precisare che molto spesso il nostro orario di lavoro si prolungava oltre le ore 19:00 perché avevamo l'obbligo di effettuare un report giornaliero che prevedeva la redazione di 2-3 relazioni giornaliere e se non avessimo completato tali compiti non saremmo potuti andar via. Non conosco le buste paga della ricorrente però posso con sicurezza affermare che lei, al pari degli altri dipendenti, si lamentavano del mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario. Posso precisare che fino al luglio 2018 abbiamo lavorato il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00; a decorrere da settembre 2018 abbiamo lavorato, come ho già prima detto, solo dal lunedì al venerdì fino alle ore 19:00. Ho lite pendente nei confronti della società”
Il secondo teste escusso, , dipendente della società resistente da ottobre Testimone_1
2018 a febbraio 2021 , con mansioni di accertatore esterno in ambito nazionale, ha dichiarato di non avere lite pendente nei confronti della Controparte_1
e di non aver osservato un orario di lavoro fisso, pur tenendosi sempre in
[...]
contatto con i dipendenti che lavoravano in ufficio, ivi compresa la ricorrente. Ha riferito: “ l'orario di ufficio osservato dai dipendenti era dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, preciso altresì che ci sono stati periodi in cui i dipendenti che lavoravano in ufficio hanno lavorato anche il sabato. posso sicuramente affermare che quando io ho iniziato a lavorare i dipendenti dell'ufficio, compresa la ricorrente, lavoravano anche di sabato. Preciso che però il sabato lavoravano dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Nel corso di una giornata lavorativa era possibile che contattassi i dipendenti addetti all'ufficio, circa una decina, con una frequenza di circa 20 volte al giorno, in svariati orari, in quanto mi serviva la loro assistenza per acquisire dei dati;
spesso erano anche loro a contattarmi perché in relazione a delle pratiche da me consegnate mancava o non era chiaro qualche passaggio. La ricorrente, quando ha lavorato presso gli uffici di Napoli, svolgeva mansioni di relazionatrice prevalentemente, mentre, quando lavorava presso gli uffici di Castelnuovo Ragone, ella si occupava anche dei corsi di formazione nonché di tenere dei colloqui per l'assunzione di nuovo personale. Tanto posso riferire in quanto io ero
l'unico ad aver lavorato con lei presso questa sede come esterno. Preciso altresì che io svolgevo la mia attività lavorativa, come accertatore esterno, non solo presso
Castelnuovo Ragone e Casalnuovo di Napoli ma in tutta Italia. Posso altresì riferire che la ricorrente ha svolto corsi di formazione in favore di nuove assunte per migliorare le loro competenze di schedatrici. Preciso che in ufficio vi era un turn over abbastanza frequente. Posso affermare che la ricorrente si è occupata del filone Crash
Boat, collaborando con un collega esterno, Sig. . Ricordo che la Controparte_6
ricorrente per tale attività ha anche ricevuto un premio aziendale come miglior lavoro effettuato. Posso riferire che alla ricorrente non sono state retribuite le ore di straordinario anche perché non veniva pagato a nessun dipendente, compreso me. Le direttive venivano impartite alla ricorrente dai Sigg. e Controparte_4 [...]
La ricorrente si occupava di redigere delle schede sulle pratiche, ossia un Per_2
pro forma delle attività da svolgere in relazione ad ogni singolo cliente, oltre a relazionare in forma corretta tutto l'operato che noi avevamo svolto esternamente, in modo da poterlo esporre alla compagnia. In altri termini, la ricorrente relazionava alla compagnia sul nostro operato relativamente alle singole tappe.”
Orbene, con riguardo alle mansioni svolte, si osserva che il CCNL dipendenti aziende investigatrici private prevede che siano ricompresi nel livello V anche i lavoratori che pur svolgendo mansioni riconducibili al IV livello non abbiano una pregressa esperienza professionale nel settore, sicchè il datore di lavoro ha facoltà di inquadrarli nel livello V per un periodo massimo di 18 mesi al termine del quale il lavoratore matura il diritto all'inquadramento nel livello IV.
Nel livello III sono ricompresi “i lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza professionale. A titolo esemplificativo: redattore di rapporti informativi in autonomia, coordinatore servizi esterni;
addetto alla ed alla compilazione e redazione della documentazione procedurale”.
Nella fattispecie in esame, non vi è prova che la ricorrente avesse una pregressa esperienza professionale nel settore, sicchè all'atto dell'assunzione avvenuta a febbraio
2018, pur avendo svolto compiti rientranti nel livello IV in quanto addetta alla redazione di relazioni investigative alle compagnie assicurative di natura non complessa, appare corretto il suo inquadramento nel livello V del CCNL di categoria .
Pur tuttavia, prima dello scadere dei diciotto mesi, ovvero a decorrere dall'inizio del
2019 appare dimostrato- alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte, che si reputano con riferimento a tali aspetti attendibili in quanto precise e concordanti- che alla ricorrente sono stati affidati compiti riconducibili al superiore III livello. Infatti, il primo teste ha confermato che nel corso del rapporto di lavoro le mansioni di lavoro delle ricorrente si sono arricchite, precisando anche che agli inizi del 2019 a seguito della apertura di nuovi uffici in Castel Nuovo Ragone (Modena) la venne addetta Pt_1
anche alla selezione oltre che alla formazione del personale presso tali uffici e che successivamente è stata addetta alla formazione anche due schedatrici presso l'ufficio di
Casalnuovo di Napoli. Indubbiamente, l'attività di selezione e formazione del personale richiede il possesso di una adeguata conoscenza tecnica ed esperienza professionale.
Inoltre, entrambi i testi hanno riferito che la ricorrente ha partecipato alla redazione di relazioni investigative complicate e complesse, che potevano avere risvolti penali, come ad esempio il filone Crashboat seguito insieme ad altro collega . CP_6
In ordine all'orario di lavoro osservato, appare dimostrato che la ricorrente ha osservato un orario pari a 40 ore settimanali fino ad agosto del 2018 ed a decorrere da settembre
2018 e fino a dicembre del 2018, nonché da febbraio 2019 a marzo 2020 ha invece osservato un orario di lavoro pari a 45 ore settimanali.
Invero, il teste ha riferito che dal 2018 ella ha iniziato a lavorare dal lunedì Persona_3
al venerdì fino alle ore 19:00 e, talvolta, è capitato che, anziché lavorare fino alle ore 19:00 abbia lavorato il sabato per le restati ore, e anche oltre. Poi successivamente nel corso della deposizione ha invece affermato che solo fino a luglio 2018 lei e la ricorrente lavoravano anche il sabato (dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
e dunque svolgendo ben oltre le 45 ore settimanali prima indicate), e che dopo luglio
2018 lavoravano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
La deposizione del teste con riferimento all'orario di lavoro appare Tes_1
scarsamente attendibile, in quanto il teste non ha potuto avere una percezione diretta dell'orario di lavoro osservato dalla , in ragione delle mansioni di accertatore Pt_1
esterno svolte presso diverse sedi in Italia e della conseguente mancata osservanza di un orario fisso di lavoro. Del resto quest'ultimo ha riferito che ad ottobre 2018 i dipendenti lavoravano il sabato, peraltro solo dalle ore 9.00 alle 13.00, in contrasto con quanto dichiarato dal teste che ha sostenuto che dopo l'estate 2018 esse Persona_3
non lavoravano più il sabato.
Pertanto, tenuto conto delle contraddizioni interne emerse nella deposizione del teste della relativamente all'orario di lavoro osservato fino a luglio 2018 , in assenza di Per_3
altri elementi di prova a supporto, e tenuto conto che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova dello svolgimento di lavoro straordinario da parte del lavoratore deve essere rigorosa, non può ritenersi assolto tale onere probatorio per il periodo antecedente a settembre 2018.
Nel periodo da settembre 2018 a dicembre del 2018 e da febbraio 2019 a marzo 2020 è possibile ritenere sulla scorta della deposizione del teste che la ricorrente Persona_3
ha prestato attività lavorativa per 45 ore settimanali, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 .
Non è stato preso in considerazione per il calcolo di lavoro straordinario il mese di gennaio 2019 in quanto la ricorrente in quel mese si è recata presso gli uffici di
Castelnuovo Ragone sicchè il teste non ha potuto avere contezza dell'orario Persona_3
di lavoro osservato dalla mentre lavorava presso tale sede . Va poi ribadita Pt_1
l'inadeguatezza della deposizione del teste . Tes_1
È stato altresì escluso dal computo per il lavoro straordinario il periodo dal 1.4.2020 al
4.09.2020 in cui la ricorrente come si evince dalla documentazioni in atti e come dedotto dalla medesima in ricorso è stata in congedo per maternità. Del pari è stato escluso il periodo dal 1.2.2021 al 4.2.2021 in cui la ha prestato attività Pt_1 lavorativa in modalità “smart working” poiché non vi è prova dell'orario di lavoro in concreto osservato dalla lavoratrice, atteso che i due testi non hanno potuto una percezione diretta di tale aspetto. Infine dal 4.2.2021 fino al licenziamento avvenuto il
1.3.2021 la ricorrente è stata posta in CIGO e pur avendo dedotto la illegittimità della collocazione in GO non ha avanzato lacuna specifica domanda a titolo risarcitorio.
Ciò posto, la parte ricorrente ha allegato di aver percepito le somme indicate nei conteggi allegati al ricorso e la non ha fornito Controparte_1
prova di aver corrisposto una retribuzione adeguata alla quantità e qualità di lavoro prestato così come accertate nel presente giudizio.
Vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento. Ma, tale prova, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dal datore di lavoro il quale è decaduto dalla relativa prova testimoniale
Sulla scorta di tali considerazioni spettano alle ricorrente le somme a titolo di differenze retribuzione ordinaria in ragione delle mansioni superiori svolte a decorrere da gennaio
2019 con inquadramento nel livello III del CCNL Dipendenti agenzie investigative private, nonchè a titolo di lavoro straordinario da settembre 2018 a dicembre 2018 e da febbraio 2019 a marzo 2020, nonché a titolo di differenze su 13à mensilità e ferie.
Su richiesta del GL, sulla base dei criteri indicati con ordinanza del 4.2.2025 la parte ricorrente è stata onerata di rielaborare i conteggi. I conteggi successivamente rielaborati dalla parte ricorrente sono stati depositati in data
16.4.2025 unitamente alle tabelle retributive del CCNL Dipendenti agenzie investigative private, che trova applicazione in via diretta stante la mancata contestazione ed in ogni caso l'adesione a tale disciplina collettiva da parte della società resistente comprovata dalla lettera di assunzione e dai prospetti paga.
Tali conteggi appaiono corretti ed immuni da vizi e sono fatti propri dal Giudicante, con la precisazione che sono stati espunte le voci richieste di titolo di Cassa integrazione mese febbraio 2021 e di maternità.
A tal proposito va rammentato che secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. 3076/2022) “nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, ha ritenuto la legittimazione passiva dell'INPS, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio;
si è così affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall'INPS ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n.
33 del 1980, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa;
ne consegue che "nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l'INPS il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti" (Cass. n. 639 del 1997); pure in tema di cassa integrazione guadagni, l'INPS è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall'Inps il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che "l'Inps è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale"
(Cass. n. 2760 del 2003).
Con riagurdo alla GO si osserva inoltre che benchè la ricorrente abbia dedotto in ricorso l' illegittimità della collocazione in GO non ha avanzato lacuna specifica domanda a titolo risarcitorio, sicchè le somme conteggiate e rivendicate nei confronti del datore di lavoro non potrebbero neppure essere riconosciute a tale titolo. Infine, non si è tenuto conto delle differenze maturate sul TFR già corrisposto in ragione dell'accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento e della disposta reintegra.
Ne discende che spetta alla ricorrente la somma complessiva lorda di euro 8.212,94 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo, con conseguente condanna della società resistente al pagamento di tale somma.
Passando all'esame della domanda di impugnativa di licenziamento, si osserva che la con comunicazione del 23.2.2021 pervenuta alla lavoratrice in Controparte_1
data 1.3.2021, a seguito della contestazione disciplinare del 5.2.2021 e delle giustificazioni rese, reputando le stesse insufficienti, comminava il licenziamento per giusta causa per: “aver sottaciuto il contatto stretto con persone positive per un tempo inferiore ai 14 giorni all'ingresso in ufficio avvenuto in data 01/02/2021; non aver osservato la quarantena preventiva per 14 giorni, come anche specificato nella circolare del ministero della salute del 12/10/2020; aver esposto l'ufficio, i colleghi e la persona dell'AU al rischio del contagio e alla circolazione del virus, aver violato
l'obbligo di fedeltà e di diligenza (artt. 2014 e 2015 c.c.)”
È incontroverso, oltre che documentalmente provato che il licenziamento è stato comminato in data 1.3.2021 allorquando la figlia della ricorrente nata il [...] non aveva ancora compiuto un anno di età.
L'art. 54 del dlsg 151/2001 al comma 1 dispone che: “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino” ed al comma 5 sanziona con la nullità Il licenziamento intimato in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Orbene, la Suprema Corte ha più volte affermato che il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art. 3 lettera a) del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario - in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 -verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto. Al riguardo,
l'accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi (Cass. n. 19912/2011; Cass. n. 9405/2003), come nella specie. D'altronde, la verifica in ordine alla sussistenza della colpa grave che rende inoperante il divieto ex art. 54, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 151/2001, in presenza di una fattispecie autonoma e peculiare, non integrata da un giustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale generica giusta causa, deve necessariamente estendersi ad un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibili ripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare ed organizzativo della fase dell'esistenza in cui la donna si trova. Dunque, si tratta di un potere proprio del giudice di merito, che richiede un rigore valutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di un divieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell'infanzia ( cfr. Cass. n. 2004/2017).
Nel caso in esame, alcuna prova è stata fornita circa la sussistenza di una colpa grave della lavoratrice, atteso che la parte resistente onerata della relativa prova non ha fornito alcuna dimostrazione dei fatti oggetto di contestazione disciplinare essendo decaduta dalla prova testimoniale ammessa.
Deve essere, dunque, dichiarata la nullità del licenziamento comminato alla ricorrente in data 1.3.2021 per violazione del divieto di cui all'art. 51 comma 1 del dlgs 151/2001 ed in applicazione dell'art. 2 del Dlgs 23/2015 ( atteso che la ricorrente è stata assunta in data 12.2.2018) e per l'effetto, la società resistente va condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo. Va poi rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla società resistente ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni connessi all'illegittimità della condotta della ricorrente, in difetto di prova.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna della società resistente al risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale, determinato dall'illegittima condotta del datore di lavoro, nella misura di € 5.000,00 o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice, in difetto di allegazione e prova di tale danno
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente atteso che la norma sanziona quel comportamento illecito della parte che, nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato;
inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Nel caso in esame, ad avviso del Giudicante non sussistono i presupposti della mala fede o della colpa grave, così come previsti dal primo comma della norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 previsti per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile a complessità bassa.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 8212,94 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
B) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente.
C) Dichiara la nullità del licenziamento comminato alla ricorrente in data 1.3.2021 e per l'effetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 e 2 DLGS 23/2015 condanna la società resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
D) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente.
E) Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 4629,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15 % con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Nola, il 29.4.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 29.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4254/2021 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del Parte_1
ricorso introduttivo, dall'avv.to Laurenzo Antonio
RICORRENTE
E
in persona del liquidatore Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Garzone Giovanni ed Alfonso Giacquinto
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.08.2021 la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della , con contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato in qualità di impiegata, con qualifica di assistente amministrativo con compiti esecutivi, con inquadramento nel IV Liv. del C.C.N.L. “Dipendenti degli
Istituti investigativi privati” in regime full-time, dal 12.2.2018 al 01/03/2021, giorno in cui veniva licenziata;
di essere stata in congedo dal lavoro per maternità dal 01.04.2020 al 04.09.2020, che in data 05.05.2020 diventava madre dalla piccola, Controparte_2
che cessato il periodo di congedo per maternità, in data 21.09.2020, come concordato con il datore di lavoro, riprendeva l'attività lavorativa con orario ridotto fino alle ore
17,00, usufruendo dei permessi per l'allattamento, ma in posizione di lavoro agile, così come altri dipendenti;
che come richiesto dal datore di lavoro, in data 01.02.2021 rientrava fisicamente in azienda ed in data 28.01.2021, senza che il datore di lavoro avesse avanzato alcuna richiesta in tal senso, si sottoponeva privatamente, per propria diligenza, a test naso-oro-faringeo unitamente al proprio nucleo familiare composto dalla piccola e il marito sig. , il cui esito era per tutti “negativo”; CP_2 Persona_1
che rientrata a lavoro in sede, nella tarda mattinata del 04.02.2021, riceveva una telefonata da parte della madre, la quale le richiedeva aiuto per l'assistenza al padre affetto da Covid19, le cui condizioni stavano drasticamente peggiorando, richiesta che le provocò un evidente stato di agitazione, sia per la preoccupazione sulle condizioni mediche del genitore e sia per l'impossibilità della stessa a recarsi presso l'abitazione familiare a causa dello stato di isolamento vigente per i suoi genitori;
che, tuttavia, riusciva a richiedere l'intervento del Servizio 118; che in quella occasione sopraggiunsero il sig. , Unico e r.l.p.t. della società, ed il Persona_2 CP_3
responsabile del personale , che, riscontrato il suo evidente stato di Controparte_4
agitazione affermavano rivolti alla ricorrente: “in questo ufficio si piange sempre”; che poco dopo fu convocata dai sig.ri ed , che, con toni accesi ed Per_2 CP_4
intimidatori, le chiedevano se recentemente fosse venuta in contatto con i suoi genitori affetti da covid – 19, e senza attendere risposta, iniziarono ad accusarla di non aver rispettato la “quarantena fiduciaria” di 14 giorni;
che in realtà ella non incontrava i propri genitori dal giorno 09.01.2021 e che nessun componente della sua famiglia li aveva incontrati, e che i suoceri l'avevano aiutata nell'accudimento della figlia;
tuttavia, talmente alti ed agitati furono i toni del colloquio, dove non mancarono offese anche nei confronti del padre della ricorrente, che le urla furono ascoltate anche da altri dipendenti degli uffici posti al piano immediatamente inferiore, tra cui la dott.ssa
, cosicché, ella, in un evidente stato di agitazione e confusionale per Persona_3
il trattamento riservatole oltre che per le aggressioni verbali subite, fu invitata dal sig.
a lasciare il posto di lavoro per fare ritorno a casa, inoltrando un certificato per Per_2
malattia, ordinandole, altresì, di eseguire un nuovo tampone;
appena uscita dall'ufficio, contattava telefonicamente il collega, il Sig. a cui rappresentava quanto Testimone_1
accaduto in uno stato di agitazione e ansia tanto che il predetto insisteva al fine di accompagnare la ricorrente presso un presidio ospedaliero per le relative cure del caso;
che la discussione sempre con toni acuti proseguì anche con la dott.ssa che Persona_3
preoccupata per le accuse e le offese rivolte alla collega e a se stessa, invitò il sig.
a moderare i toni, mentre questo prosegui con le offese, e rivolgendosi alla CP_4
ricorrente e ai colleghi presenti, disse: “siete affetti da demenza senile” oltre a “siete scemi”, lo stesso, riferendosi a tutti i presenti, pur palesando che in quel momento non avrebbe potuto licenziarli a causa del blocco COVID, riferiva che non appena possibile li avrebbe sostituiti, proferendo epiteti volgari ed offensivi;
che poco dopo, nello stesso giorno, la ricorrente fu richiamata in azienda per effettuare un test antigenico rapido disposto per tutto il personale, che diede anche in questo caso esito negativo per tutti;
che il sig. continuando ad aggredirla verbalmente, la obbligò a sottoporsi per CP_4
prima al tampone;
comunicato l'esito negativo del test, ella fu invitata a tornare al suo posto di lavoro ma, quello stesso giorno, il sig. alle 16.50 la convocava presso il Per_2
suo ufficio ove le comunicava, dapprima verbalmente e poi a mezzo pec, la sospensione del rapporto di lavoro per intervento della C.I.G.O, per un periodo di 12 settimane, intercorrente dal 05/02/2021 al 30/04/2021; che ella impugnava tale provvedimento in quanto privo dell'indicazione dei criteri di scelta e delle modalità di rotazione, in spregio ai principi di non discriminazione, oltre che di diligenza e buona fede, essendo la sig.ra tra le dipendenti impiegate con una maggiore anzianità di servizio, Pt_1
oltre che in regime di allattamento (cfr all. 5); che ella richiedeva al datore di lavoro di estrarre copia della domanda di CIGO inoltrata agli Uffici INPS, anche al fine di poter verificare lo stato dei pagamenti erogati dal sostituto ma tale richiesta veniva rifiutata, lasciando così la dipendente senza conoscere neanche gli estremi identificativi e/o un protocollo della domanda;
che il medesimo provvedimento di sospensione dal lavoro veniva contestualmente comunicato anche ad altra dipendente, dott.ssa Persona_3
che aveva assunto le sue difese;
che tuttavia, alcuna diminuzione reale
[...] dell'attività lavorativa, tale da giustificare la C.IG.O., era intervenuta a danno della società; che infatti, il datore di lavoro in seguito alla comunicazione formale della
C.I.G.O., provvedeva ad emarginare lavorativamente sia lei che la affinché Persona_3
non fossero più informate sulle attività aziendali, tanto da creare due nuovi gruppi di lavoro telegram, escludendovi le sole dipendenti in C.I.G.O., ed il sig. , Tes_1 anch'egli posto in C.I.G.O. qualche giorno dopo, senza alcun legittimo e chiaro motivo;
che durante il periodo di sospensione dal lavoro per C.I.G.O., in data 05.02.2021 la ricorrente riceveva una contestazione disciplinare per mancato rispetto del protocollo aziendale interno in tema di cd. quarantena per contatti con persone affette da COVID
19; che nonostante le giustificazioni rese, con lettera del 23.02.2021, pervenuta in data
01.03.2021 veniva irrogato il licenziamento per giusta causa;
che tale atto di recesso veniva tempestivamente impugnato in quanto nullo poiché comminato in violazione del divieto di licenziamento della lavoratrice madre di cui all'art. 54 comma 1 dlgs
151/2001 ed, in ogni caso, perché discriminatorio.
Con riferimento alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, sosteneva che nonostante il contratto di lavoro prevedesse 40 ore settimanali, dalle ore 9 alle ore 13,00
e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì, ella aveva prestato attività lavorativa fino alle ore 19,00, per un totale di 45 ore settimanali;
che fino al luglio 2018, lavorava anche di sabato, seguendo gli stessi orari;
che solo nel gennaio 2019 la ricorrente ha visto riconosciuto l'inquadramento al livello 4 del CCNL, livello non più modificato, nonostante il CCNL applicato preveda espressamente all'art. 2, a pagina 6, che “ a decorrere dal termine del secondo anno di anzianità professionale presso la stessa azienda, il lavoratore dovrà essere inquadrato al 4° Livello Super salvo non sia intercorsa apposita contrattazione territoriale in materia”; che tuttavia le mansioni ed i compiti assegnati a far data dal gennaio 2019, sono state modificati in quanto ella ha iniziato a procedere alle richieste agli enti pubblici, alla redazione in via autonoma di schede informative sui clienti ed ad operare indagini da scrivania;
che, nel mese di gennaio 2019 è stata in trasferta presso gli uffici di Castelnuovo Ragone (MO) al fine di avviare l'ufficio nel suo complesso ed effettuare colloqui per la selezione del personale da assumere, occupandosi anche della formazione di tale personale, come è avvenuto nel caso del sig. assunto con mansione di schedatore ( ex dipendente) e Persona_4
della dott.ssa , assunta con mansione di relatore ( ex dipendente); tra il Persona_5
mese di febbraio al marzo 2019 ella ha tenuto un corso di formazione specializzante in favore della sig.ra e (quest'ultimEjallali Parte_2 Controparte_5
assunto con mansione di schedatore ( ex dipendente) e la dott.ssa , Persona_5
assunta con mansione di relatore ( ex dipendente); tra il mese di febbraio e marzo 2019 ha tenuto un corso di formazione specializzante in favore della sig.ra e Parte_2
(quest'ultima ex dipendente) al fine di migliorare e potenziare Controparte_5
le relative competenze di schedatrici;
nel corso del primo semestre 2019 la ricorrente ha, unitamente al collega esterno sig. , seguito la materia cd. filone Crash Controparte_6
Boat Natanti, a seguito del quale ha ricevuto un premio aziendale come miglior lavoro effettuato nell'anno solare di riferimento, il tutto sempre con responsabilità di direzione esecutiva degli altri operatori;
che in ragione delle mansioni svolte, come sopra descritte, ella aveva diritto ad essere inquadrata nel superiore 2^ Livello del CCNL;
che percepiva in media una retribuzione di circa € 1.000,00 mensili, ricevendo pertanto, una retribuzione inferiore a quella a lei spettante prevista dal CCNL al minimo pari ad €
1.437,000; che non le erano state corrisposte, nella misura corrispondente al II^ livello, tra l'altro, le ferie ed i permessi non goduti, i ratei di gratifica natalizia e gli aumenti periodici di anzianità, nonché l'indennità sostitutiva di preavviso ed il trattamento di fine rapporto;
che non aveva mai ricevuto alcun compenso per le ore di straordinario svolte.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo : a) accertare e dichiarare l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e la Parte_1
dal 12/02/18 fino al 1/03/21; b) accertare e dichiarare Controparte_1
l'illegittimità e la nullità del licenziamento comminato alla ricorrente, per tutti i motivi indicati in premessa e, per l'effetto, ordinare alla società convenuta l'immediato reintegro della funzionalità del rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente, accettandone la prestazione e, condannare la stessa al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ferma restando la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di legge, o in subordine, accertata comunque
l'insussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro, condannare lo stesso al pagamento di un'indennità risarcitoria determinata nella misura massima di ventiquattro mensilità della retribuzione dovuta al lavoratore per le mansioni effettivamente svolte, o in subordine, di quella risultante dall'ultima busta paga, di circa € 1.050,00 netti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
c) condannare, in ogni caso, la società convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale, determinato dall'illegittima condotta del datore di lavoro, nella misura di € 5.000,00 o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
d) accertare come dovuto e condannare, per i motivi di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
28.556,23, per differenze retributive per errato inquadramento, differenza maternità e maternità al 100%, straordinari al 15%, ferie e permessi non goduti, tredicesima e tredicesima ratei, festività, indennità sostitutiva di preavviso, trasferta ed al trattamento di fine rapporto in ordine al periodo di lavoro svolto alle dipendenze della resistente, come da conteggi allegati al ricorso, nonché interessi e rivalutazione monetaria fino alla data dell'effettivo soddisfo;
e) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e sostenendo che la Controparte_1
ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro risultante dalle buste paga e che le ore di straordinario svolte erano state regolarmente retribuite. Con riferimento all'inquadramento assegnato, evidenziava che il IV livello attribuito corrispondeva alle mansioni effettivamente svolte dalle ricorrente che erano quelle di addetta all'inserimento dati informativi, di centralinista con compiti di segreteria . In ordine al licenziamento per giusta causa sosteneva che la era venuta a contatto con Pt_1
persone affette da Covid 19 - come desumibile dalla circostanza che ella prima di rientrare in azienda in data 1.2.2021 si era sottoposta unitamente al suo nucleo familiare a tampone nasofaringeo- e non aveva osservato il periodo di cd. quarantena, esponendo a pericolo i colleghi di lavoro. Proponeva, infine, domanda riconvenzionale onde ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in misura pari ad euro 2.165.00 – calcolato secondo le tabelle di Milano- per il notevole stress emotivo procurato dalla condotta della ricorrente.
Depositata memoria in replica alla domanda riconvenzionale con la quale la parte ricorrente eccepiva l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni in quanto insussistenti e non provati e avanzava richiesta di condanna della parte resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. , all'udienza del 22.11.2022 veniva liberamente interrogata la parte ricorrente. Ammesse le prove testimoniali, escussi i due testi intimati dalla parte ricorrente e dichiarata la parte resistente decaduta dall'assunzione della prova testimoniale ammessa, rielaborati i conteggi a cura della ricorrente, all'udienza del
29.4.2025 a seguito di trattazione scritta e x art. 127 c.p.c. la causa veniva decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifica tra le parti oltre ad essere documentalmente provata (cfr. contratto di assunzione , lettera di licenziamento per giusta causa, buste paga) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti in causa per il periodo dal 12.2.2018 al 1.3.2021 con qualifica di impiegata amministrativa ed inquadramento dapprima nel livello V e a decorrere dal gennaio 2019 nel livello IV del CCNL dipendenti aziende investigatrici private, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali.
Tuttavia, la parte ricorrente ha rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al superiore livello II del CCNL di categoria, nonché l'osservanza di un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente fissato e risultante dalle buste paga in atti, prestando, nel dettaglio, attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 per complessive 45 ore settimanali e fino a luglio
2018 lavorando anche il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.
Le prove raccolte consentono di ritenere fondati solo parzialmente gli assunti attorei.
Invero, il teste anch'ella dipendente della società resistente dal Persona_3
2015 al 2021 con mansioni di responsabile della selezione e formazione del personale, addetta, altresì, a curare i rapporti con le imprese assicuratrici e a redigere relazioni investigative per conto di queste ultime, ha testualmente dichiarato: “Ho personalmente selezionato la ricorrente, la quale è stata assunta agli inizi del 2018 con regolare contratto. La ricorrente è stata da me formata per redigere le relazioni investigative nonché per compilare le schede anche se nel corso del suo rapporto di lavoro le sue mansioni si sono arricchite. Infatti, la ricorrente ha successivamente svolto anche mansioni di addetta alla selezione del personale presso gli uffici di Castelnuovo Ragone
(Modena), se non erro nel febbraio 2019, in occasione dell'apertura di un nuovo ufficio presso tale sede. La ricorrente, inoltre, si è occupata anche di relazioni con i liquidatori nonché ha partecipato alla redazione di relazioni investigative complicate e complesse, che potevano avere risvolti penali, come ad esempio il filone Crashboat, unitamente al collega . In tali attività, la ricorrente si relazionava con me e con il direttore del CP_6
personale, Sig. . Alla ricorrente è stata altresì affidata la formazione Controparte_4 di due schedatrici, e presso l'ufficio di Casalnuovo di Napoli. Pt_2 CP_5
Posso riferire che sicuramente la ricorrente, quando ha seguito la Sig. Parte_3
a Modena, aveva anche un compito di coordinamento e controllo di tali soggetti Per_6
così come quando ha formato le due schedatrici presso l'ufficio di Casalnuovo di
Napoli. Io inizialmente lavoravo dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì e talvolta anche di sabato in quanto ero inquadrato nel I LV del
CCNL di categoria che all'epoca prevedeva un orario ordinario di 40 ore settimanali;
successivamente dal 2018 il CCNL di categoria ha innalzato l'orario di lavoro a 45 ore settimanali per il lv dal quarto al sesto e sebbene a me non spettasse questo innalzamento il datore di lavoro mi aveva assicurato che, lavorando un'ora in più al giorno, mi avrebbe pagato lo straordinario;
dal 2018, dunque, ho iniziato a lavorare fino alle ore 19:00 e, talvolta, è capitato che, anziché lavorare fino alle ore 19:00, ho lavorato il sabato per le restati ore e anche oltre. la ricorrente ha osservato il mio stesso orario di lavoro. Entrambe lavoravamo in Casalnuovo di Napoli. Voglio altresì precisare che molto spesso il nostro orario di lavoro si prolungava oltre le ore 19:00 perché avevamo l'obbligo di effettuare un report giornaliero che prevedeva la redazione di 2-3 relazioni giornaliere e se non avessimo completato tali compiti non saremmo potuti andar via. Non conosco le buste paga della ricorrente però posso con sicurezza affermare che lei, al pari degli altri dipendenti, si lamentavano del mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario. Posso precisare che fino al luglio 2018 abbiamo lavorato il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00; a decorrere da settembre 2018 abbiamo lavorato, come ho già prima detto, solo dal lunedì al venerdì fino alle ore 19:00. Ho lite pendente nei confronti della società”
Il secondo teste escusso, , dipendente della società resistente da ottobre Testimone_1
2018 a febbraio 2021 , con mansioni di accertatore esterno in ambito nazionale, ha dichiarato di non avere lite pendente nei confronti della Controparte_1
e di non aver osservato un orario di lavoro fisso, pur tenendosi sempre in
[...]
contatto con i dipendenti che lavoravano in ufficio, ivi compresa la ricorrente. Ha riferito: “ l'orario di ufficio osservato dai dipendenti era dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, preciso altresì che ci sono stati periodi in cui i dipendenti che lavoravano in ufficio hanno lavorato anche il sabato. posso sicuramente affermare che quando io ho iniziato a lavorare i dipendenti dell'ufficio, compresa la ricorrente, lavoravano anche di sabato. Preciso che però il sabato lavoravano dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Nel corso di una giornata lavorativa era possibile che contattassi i dipendenti addetti all'ufficio, circa una decina, con una frequenza di circa 20 volte al giorno, in svariati orari, in quanto mi serviva la loro assistenza per acquisire dei dati;
spesso erano anche loro a contattarmi perché in relazione a delle pratiche da me consegnate mancava o non era chiaro qualche passaggio. La ricorrente, quando ha lavorato presso gli uffici di Napoli, svolgeva mansioni di relazionatrice prevalentemente, mentre, quando lavorava presso gli uffici di Castelnuovo Ragone, ella si occupava anche dei corsi di formazione nonché di tenere dei colloqui per l'assunzione di nuovo personale. Tanto posso riferire in quanto io ero
l'unico ad aver lavorato con lei presso questa sede come esterno. Preciso altresì che io svolgevo la mia attività lavorativa, come accertatore esterno, non solo presso
Castelnuovo Ragone e Casalnuovo di Napoli ma in tutta Italia. Posso altresì riferire che la ricorrente ha svolto corsi di formazione in favore di nuove assunte per migliorare le loro competenze di schedatrici. Preciso che in ufficio vi era un turn over abbastanza frequente. Posso affermare che la ricorrente si è occupata del filone Crash
Boat, collaborando con un collega esterno, Sig. . Ricordo che la Controparte_6
ricorrente per tale attività ha anche ricevuto un premio aziendale come miglior lavoro effettuato. Posso riferire che alla ricorrente non sono state retribuite le ore di straordinario anche perché non veniva pagato a nessun dipendente, compreso me. Le direttive venivano impartite alla ricorrente dai Sigg. e Controparte_4 [...]
La ricorrente si occupava di redigere delle schede sulle pratiche, ossia un Per_2
pro forma delle attività da svolgere in relazione ad ogni singolo cliente, oltre a relazionare in forma corretta tutto l'operato che noi avevamo svolto esternamente, in modo da poterlo esporre alla compagnia. In altri termini, la ricorrente relazionava alla compagnia sul nostro operato relativamente alle singole tappe.”
Orbene, con riguardo alle mansioni svolte, si osserva che il CCNL dipendenti aziende investigatrici private prevede che siano ricompresi nel livello V anche i lavoratori che pur svolgendo mansioni riconducibili al IV livello non abbiano una pregressa esperienza professionale nel settore, sicchè il datore di lavoro ha facoltà di inquadrarli nel livello V per un periodo massimo di 18 mesi al termine del quale il lavoratore matura il diritto all'inquadramento nel livello IV.
Nel livello III sono ricompresi “i lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza professionale. A titolo esemplificativo: redattore di rapporti informativi in autonomia, coordinatore servizi esterni;
addetto alla ed alla compilazione e redazione della documentazione procedurale”.
Nella fattispecie in esame, non vi è prova che la ricorrente avesse una pregressa esperienza professionale nel settore, sicchè all'atto dell'assunzione avvenuta a febbraio
2018, pur avendo svolto compiti rientranti nel livello IV in quanto addetta alla redazione di relazioni investigative alle compagnie assicurative di natura non complessa, appare corretto il suo inquadramento nel livello V del CCNL di categoria .
Pur tuttavia, prima dello scadere dei diciotto mesi, ovvero a decorrere dall'inizio del
2019 appare dimostrato- alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte, che si reputano con riferimento a tali aspetti attendibili in quanto precise e concordanti- che alla ricorrente sono stati affidati compiti riconducibili al superiore III livello. Infatti, il primo teste ha confermato che nel corso del rapporto di lavoro le mansioni di lavoro delle ricorrente si sono arricchite, precisando anche che agli inizi del 2019 a seguito della apertura di nuovi uffici in Castel Nuovo Ragone (Modena) la venne addetta Pt_1
anche alla selezione oltre che alla formazione del personale presso tali uffici e che successivamente è stata addetta alla formazione anche due schedatrici presso l'ufficio di
Casalnuovo di Napoli. Indubbiamente, l'attività di selezione e formazione del personale richiede il possesso di una adeguata conoscenza tecnica ed esperienza professionale.
Inoltre, entrambi i testi hanno riferito che la ricorrente ha partecipato alla redazione di relazioni investigative complicate e complesse, che potevano avere risvolti penali, come ad esempio il filone Crashboat seguito insieme ad altro collega . CP_6
In ordine all'orario di lavoro osservato, appare dimostrato che la ricorrente ha osservato un orario pari a 40 ore settimanali fino ad agosto del 2018 ed a decorrere da settembre
2018 e fino a dicembre del 2018, nonché da febbraio 2019 a marzo 2020 ha invece osservato un orario di lavoro pari a 45 ore settimanali.
Invero, il teste ha riferito che dal 2018 ella ha iniziato a lavorare dal lunedì Persona_3
al venerdì fino alle ore 19:00 e, talvolta, è capitato che, anziché lavorare fino alle ore 19:00 abbia lavorato il sabato per le restati ore, e anche oltre. Poi successivamente nel corso della deposizione ha invece affermato che solo fino a luglio 2018 lei e la ricorrente lavoravano anche il sabato (dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
e dunque svolgendo ben oltre le 45 ore settimanali prima indicate), e che dopo luglio
2018 lavoravano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
La deposizione del teste con riferimento all'orario di lavoro appare Tes_1
scarsamente attendibile, in quanto il teste non ha potuto avere una percezione diretta dell'orario di lavoro osservato dalla , in ragione delle mansioni di accertatore Pt_1
esterno svolte presso diverse sedi in Italia e della conseguente mancata osservanza di un orario fisso di lavoro. Del resto quest'ultimo ha riferito che ad ottobre 2018 i dipendenti lavoravano il sabato, peraltro solo dalle ore 9.00 alle 13.00, in contrasto con quanto dichiarato dal teste che ha sostenuto che dopo l'estate 2018 esse Persona_3
non lavoravano più il sabato.
Pertanto, tenuto conto delle contraddizioni interne emerse nella deposizione del teste della relativamente all'orario di lavoro osservato fino a luglio 2018 , in assenza di Per_3
altri elementi di prova a supporto, e tenuto conto che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova dello svolgimento di lavoro straordinario da parte del lavoratore deve essere rigorosa, non può ritenersi assolto tale onere probatorio per il periodo antecedente a settembre 2018.
Nel periodo da settembre 2018 a dicembre del 2018 e da febbraio 2019 a marzo 2020 è possibile ritenere sulla scorta della deposizione del teste che la ricorrente Persona_3
ha prestato attività lavorativa per 45 ore settimanali, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 .
Non è stato preso in considerazione per il calcolo di lavoro straordinario il mese di gennaio 2019 in quanto la ricorrente in quel mese si è recata presso gli uffici di
Castelnuovo Ragone sicchè il teste non ha potuto avere contezza dell'orario Persona_3
di lavoro osservato dalla mentre lavorava presso tale sede . Va poi ribadita Pt_1
l'inadeguatezza della deposizione del teste . Tes_1
È stato altresì escluso dal computo per il lavoro straordinario il periodo dal 1.4.2020 al
4.09.2020 in cui la ricorrente come si evince dalla documentazioni in atti e come dedotto dalla medesima in ricorso è stata in congedo per maternità. Del pari è stato escluso il periodo dal 1.2.2021 al 4.2.2021 in cui la ha prestato attività Pt_1 lavorativa in modalità “smart working” poiché non vi è prova dell'orario di lavoro in concreto osservato dalla lavoratrice, atteso che i due testi non hanno potuto una percezione diretta di tale aspetto. Infine dal 4.2.2021 fino al licenziamento avvenuto il
1.3.2021 la ricorrente è stata posta in CIGO e pur avendo dedotto la illegittimità della collocazione in GO non ha avanzato lacuna specifica domanda a titolo risarcitorio.
Ciò posto, la parte ricorrente ha allegato di aver percepito le somme indicate nei conteggi allegati al ricorso e la non ha fornito Controparte_1
prova di aver corrisposto una retribuzione adeguata alla quantità e qualità di lavoro prestato così come accertate nel presente giudizio.
Vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento. Ma, tale prova, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dal datore di lavoro il quale è decaduto dalla relativa prova testimoniale
Sulla scorta di tali considerazioni spettano alle ricorrente le somme a titolo di differenze retribuzione ordinaria in ragione delle mansioni superiori svolte a decorrere da gennaio
2019 con inquadramento nel livello III del CCNL Dipendenti agenzie investigative private, nonchè a titolo di lavoro straordinario da settembre 2018 a dicembre 2018 e da febbraio 2019 a marzo 2020, nonché a titolo di differenze su 13à mensilità e ferie.
Su richiesta del GL, sulla base dei criteri indicati con ordinanza del 4.2.2025 la parte ricorrente è stata onerata di rielaborare i conteggi. I conteggi successivamente rielaborati dalla parte ricorrente sono stati depositati in data
16.4.2025 unitamente alle tabelle retributive del CCNL Dipendenti agenzie investigative private, che trova applicazione in via diretta stante la mancata contestazione ed in ogni caso l'adesione a tale disciplina collettiva da parte della società resistente comprovata dalla lettera di assunzione e dai prospetti paga.
Tali conteggi appaiono corretti ed immuni da vizi e sono fatti propri dal Giudicante, con la precisazione che sono stati espunte le voci richieste di titolo di Cassa integrazione mese febbraio 2021 e di maternità.
A tal proposito va rammentato che secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. 3076/2022) “nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, ha ritenuto la legittimazione passiva dell'INPS, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio;
si è così affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall'INPS ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n.
33 del 1980, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa;
ne consegue che "nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l'INPS il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti" (Cass. n. 639 del 1997); pure in tema di cassa integrazione guadagni, l'INPS è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall'Inps il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che "l'Inps è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale"
(Cass. n. 2760 del 2003).
Con riagurdo alla GO si osserva inoltre che benchè la ricorrente abbia dedotto in ricorso l' illegittimità della collocazione in GO non ha avanzato lacuna specifica domanda a titolo risarcitorio, sicchè le somme conteggiate e rivendicate nei confronti del datore di lavoro non potrebbero neppure essere riconosciute a tale titolo. Infine, non si è tenuto conto delle differenze maturate sul TFR già corrisposto in ragione dell'accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento e della disposta reintegra.
Ne discende che spetta alla ricorrente la somma complessiva lorda di euro 8.212,94 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo, con conseguente condanna della società resistente al pagamento di tale somma.
Passando all'esame della domanda di impugnativa di licenziamento, si osserva che la con comunicazione del 23.2.2021 pervenuta alla lavoratrice in Controparte_1
data 1.3.2021, a seguito della contestazione disciplinare del 5.2.2021 e delle giustificazioni rese, reputando le stesse insufficienti, comminava il licenziamento per giusta causa per: “aver sottaciuto il contatto stretto con persone positive per un tempo inferiore ai 14 giorni all'ingresso in ufficio avvenuto in data 01/02/2021; non aver osservato la quarantena preventiva per 14 giorni, come anche specificato nella circolare del ministero della salute del 12/10/2020; aver esposto l'ufficio, i colleghi e la persona dell'AU al rischio del contagio e alla circolazione del virus, aver violato
l'obbligo di fedeltà e di diligenza (artt. 2014 e 2015 c.c.)”
È incontroverso, oltre che documentalmente provato che il licenziamento è stato comminato in data 1.3.2021 allorquando la figlia della ricorrente nata il [...] non aveva ancora compiuto un anno di età.
L'art. 54 del dlsg 151/2001 al comma 1 dispone che: “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino” ed al comma 5 sanziona con la nullità Il licenziamento intimato in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Orbene, la Suprema Corte ha più volte affermato che il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art. 3 lettera a) del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario - in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 -verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto. Al riguardo,
l'accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi (Cass. n. 19912/2011; Cass. n. 9405/2003), come nella specie. D'altronde, la verifica in ordine alla sussistenza della colpa grave che rende inoperante il divieto ex art. 54, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 151/2001, in presenza di una fattispecie autonoma e peculiare, non integrata da un giustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale generica giusta causa, deve necessariamente estendersi ad un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibili ripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare ed organizzativo della fase dell'esistenza in cui la donna si trova. Dunque, si tratta di un potere proprio del giudice di merito, che richiede un rigore valutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di un divieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell'infanzia ( cfr. Cass. n. 2004/2017).
Nel caso in esame, alcuna prova è stata fornita circa la sussistenza di una colpa grave della lavoratrice, atteso che la parte resistente onerata della relativa prova non ha fornito alcuna dimostrazione dei fatti oggetto di contestazione disciplinare essendo decaduta dalla prova testimoniale ammessa.
Deve essere, dunque, dichiarata la nullità del licenziamento comminato alla ricorrente in data 1.3.2021 per violazione del divieto di cui all'art. 51 comma 1 del dlgs 151/2001 ed in applicazione dell'art. 2 del Dlgs 23/2015 ( atteso che la ricorrente è stata assunta in data 12.2.2018) e per l'effetto, la società resistente va condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo. Va poi rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla società resistente ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni connessi all'illegittimità della condotta della ricorrente, in difetto di prova.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna della società resistente al risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale, determinato dall'illegittima condotta del datore di lavoro, nella misura di € 5.000,00 o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice, in difetto di allegazione e prova di tale danno
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente atteso che la norma sanziona quel comportamento illecito della parte che, nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato;
inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Nel caso in esame, ad avviso del Giudicante non sussistono i presupposti della mala fede o della colpa grave, così come previsti dal primo comma della norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 previsti per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile a complessità bassa.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 8212,94 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
B) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente.
C) Dichiara la nullità del licenziamento comminato alla ricorrente in data 1.3.2021 e per l'effetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 e 2 DLGS 23/2015 condanna la società resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
D) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente.
E) Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 4629,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15 % con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Nola, il 29.4.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola