Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5350/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR Annunziata - Prima Sezione Civile – riunito in camera di consiglio composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5350 R.G.A.C. DEl'anno 2023, avente ad oggetto ricorso ex art.3, I comma legge 164/1982 promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.26, elettivamente domiciliato in Milano, al Largo Augusto n. 1, presso lo studio DEl'avv. Gianluca
Piemonte, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE ATTRICE
Con l'intervento necessario DE P.M. presso il Tribunale di RR Annunziata
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice ha concluso per l'accoglimento DEla domanda secondo le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
Il P.M., in data 19.02.2025, ha concluso per l'accoglimento DE ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto alla rettificazione di sesso da maschile a femminile ordinando all'ufficiale DElo stato civile competente di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la sostituzione DE nome in in luogo di;
autorizzare i Per_1 Pt_1
trattamenti medico chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile.
A tal fine, allegava di aver manifestato, fin dalla prima infanzia, disforia di genere di tipo andro- ginoide, in quanto, nato di sesso biologico maschile, aveva da sempre percepito in modo chiaro,
1
Deduceva, inoltre, di essere celibe e senza prole, nonché di aver intrapreso un percorso di assessment psicodiagnostico dal 25.03.2021 al 15.04.2021 presso il consultorio InConTra DEl'
[...]
di genere DEl' , per una condizione di disagio derivata Controparte_1 Controparte_2 dall'incongruenza tra le caratteristiche anatomiche DE proprio sesso ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere opposto (femminile), all'esito DE quale aveva ottenuto diagnosi e certificazione di “disforia di genere in soggetto maschile senza disordini DEla differenziazione sessuale, in fase di pre-transizione” e dal quale era emerso che “la discordanza ad oggi esistente tra
l'apparenza DE proprio corpo e il proprio vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile, da una parte, e la dissonanza DE proprio sentire con quanto riportato sui propri documenti di identità, dall'altra, determinano una condizione di profondo disagio”; di avere, inoltre, posto in essere atti volti all'adeguamento DE proprio aspetto fisico, sottoponendosi anche a terapia ormonale femminilizzante come da relazione DE 31.07.2023 a firma DE dott. endocrinologo Persona_2
in servizio presso A.S.L. Regione Campania - A.O.U. Federico II DAI.
All'udienza DE 7.02.2025 veniva disposto il mutamento di rito, avendo parte istante proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e trovando, invece, applicazione il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.. Alla successiva udienza DE 8.05.2024, si procedeva al libero interrogatorio DEl'istante - giunto in abiti e con aspetto femminili - che confermava le circostanze dedotte nell'atto introduttivo dichiarando di sentirsi pronto, consapevole e convinto a portare a termine il percorso di transizione, già avviato con le cure ormonali.
All'esito DEl'udienza, veniva disposta c.t.u. psicologica sulla persona DEl'istante ad opera DEla dott.ssa Nicoletta Sansone e all'esito, rinviata la causa per la precisazione DEle conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 13.01.2025 in sostituzione DEl'udienza DE 12.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, dalla documentazione depositata è emersa un'evidente identificazione DEl'istante con il sesso femminile e, al contempo, l'esclusione di condizioni psichiche patologiche.
Valga osservare che la documentazione versata in atti, datata 03.05.2021, rilasciata dal consultorio
InConTra DEl'UOC Assistenza e medicina di genere DEl' , CP_1 Controparte_2 comprova la diagnosi in relazione alla persona DEl'attore, all'esito di un ciclo di colloqui effettuati
2 col predetto, di disforia di genere, attestando la mancata emersione di elementi psicopatologici DE pensiero ovvero comportamentali.
Inoltre, nel corso DE presente giudizio l'attore è stato liberamente interrogato dal giudice relatore e le dichiarazioni rese dalla parte hanno confermato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo, nonché disvelato la piena coscienza e consapevole volontà DE Parte_1
Ancora, il contenuto DEla perizia elaborata dal CT, psicologa dott.ssa Nicoletta Sansone, depositata in data 03.09.2024 - le cui risultanze, esitate dallo scrupoloso lavoro DEl'ausiliario, svolto secondo un rigoroso e accurato iter logico-scientifico, sono condivise dal Tribunale - ha confermato la suddetta diagnosi di disforia di genere.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che “ , di anni 21, è affetto da 'Disforia di Genere Parte_1 in soggetto maschile' tale da giustificare il trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità femminile;
il non presenta, allo stato, patologie Parte_1
psichiatriche tali da interferire sui processi volitivi e decisionali DElo stesso. Non sono altresì presenti cause ostative sul piano DEl'equilibrio psicofisico all'intervento chirurgico sollecitato”.
Di talché, dalla relazione medica in atti, dalle dichiarazioni rese e dall'elaborato peritale depositato si evince che: - sussiste nell'attore una marcata e persistente identificazione con il sesso femminile
(emergente dall'insistenza di appartenere al detto sesso;
dall'abituale abbigliamento con abiti femminili fin dall'età DEla prima infanzia;
dal disagio rispetto al proprio sesso biologico e alla mancanza dei caratteri sessuali femminili); - che nel tempo vi è stato profondo malessere rispetto al proprio sesso biologico e il forte desiderio di essere sottoposto a intervento chirurgico di attribuzione anatomica DE sesso femminile;
- che non sussistono patologie sulla capacità critica in relazione alla scelta DE mutamento di sesso, che, dunque, va considerata consapevole, matura e non viziata.
Orbene, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato e DEla documentazione prodotta, sussistano nel caso le condizioni previste dall'art. 3 DEla legge n. 164/1982 per consentire all'istante di eseguire il trattamento medico chirurgico al fine di assecondare la struttura corporea a quella mentale.
Per quanto concerne la domanda di rettifica anagrafica, occorre considerare che il procedimento di rettifica di sesso non risulta più bifasico nel senso che non occorrono più necessariamente due pronunce distinte, ovvero una di autorizzazione all'intervento chirurgico modificativo e una successiva sulla rettifica dei dati nei registri DElo stato civile.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 DEla L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
3 La tematica in esame, coinvolgendo il diritto inviolabile alla determinazione personale, implica un intricato intreccio tra “autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento DE soma alla psiche” (così, Corte Cost., sent. n. 161 DE 1985). La percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo DEl'identità personale né breve né privo di interventi modificativi DEle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie, che non si realizza necessariamente attraverso il verificarsi DEle condizioni DEl'intervento chirurgico. Infatti, anche grazie allo sviluppo DEla scienza medica e DEla psicologia, si è evidenziato che ciascuna persona deve poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il proprio personale percorso di mutamento di identità di genere, percorso di certo non standardizzabile in quanto attinente alla sfera più esclusiva DEla personalità e, pertanto, non implicante necessariamente il trattamento chirurgico. La stessa Corte EDU, nella sentenza DE 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia), ha espressamente stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare, da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute. È necessario, allora, interpretare il sistema creato con la legge 162 DE 1984 con i parametri costituzionali e convenzionali, ed in particolare con i principi di personalità e dignità personale, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza DEla identificazione dei generi sessuali.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che il combinato disposto degli artt. 1 e 3 DEla legge
162/1984 non richieda esclusivamente e necessariamente la demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, non distinguendo esplicitamente la norma in questione, che prevede, tra l'altro, il ricorso all'intervento chirurgico “quando risulti necessario”, tra il mutamento dei caratteri primari e quello dei caratteri secondari.
L'acquisizione di una nuova identità di genere prescinde, pertanto, dal previo ricorso al trattamento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali, ben potendo essere autorizzata la rettificazione DEl'attribuzione dei caratteri anagrafici a prescindere da tale requisito.
Dunque, la domanda va accolta.
Nel caso di specie, infatti, come anche confermato dal consulente d'ufficio, non vi è dubbio circa la radicalità DEla scelta di genere effettuata dall'istante con conseguente rettificazione DE sesso di da maschile a femminile, per cui va ordinata la rettifica DEl'attribuzione di sesso nei Parte_1 registri DElo stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte DEl'istante DE nome
“ ” in luogo DE nome “ ”. Per_1 Pt_1
4 In ordine alle spese di lite, ivi comprese quelle di CT (già liquidate con separato decreto) nulla va disposto restando le stesse a carico DEl'istante; l'esborso va posto a carico DEl'Erario in ragione DEl'ammissione DEla parte al patrocinio a spese DElo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR Annunziata, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) autorizza , nato a RR DE GR (NA) il [...] a [...] all'intervento Parte_1
medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali maschili in femminili;
2) ordina all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune DE luogo che ha formato l'atto di nascita di rettificare l'atto di , nato a [...] il [...], nel senso che Parte_1
l'indicazione DE sesso maschile deve essere modificata in sesso femminile e l'indicazione DE nome
“ ” deve essere modificata in “ ”; Pt_1 Per_1
3) nulla va disposto in merito alle spese di lite;
4) le spese di CT, già liquidate con separato decreto, restano a carico di parte istante, ponendo interamente l'esborso a carico DEl'Erario in ragione DEl'ammissione DEla parte al patrocinio a spese DElo Stato.
Così deciso in RR Annunziata in camera di consiglio DE 25.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5