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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 135/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 135/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Canevisio, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Via Tiziano Zalli n.30 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Croce, CP_1 C.F._2 del Foro di Lodi, presso il cui studio in Casalpusterlengo (LO), Via Po n.4 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi così giudicare:
1 – pronunciare la separazione personale dei coniugi, Sigg.ri e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2 – La sig.ra verserà al sig. , quale contributo per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_1
oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma di euro Per_1
100,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese e rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT al consumo, a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN [...],
1 nonché il 50% delle spese straordinarie, così come da linee Guida della Corte di Appello di
Milano”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22.01.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 domandando di pronunciare la separazione, la corresponsione da parte della moglie dell'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'assegnazione delle autovetture a ciascuna parte già intestataria e l'attribuzione dell'assegno unico al 50% tra i genitori.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
− i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Boffalora Sopra Ticino (MI) in data
02.10.1994, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 37
- Parte II - Serie A - Anno 1994, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
• dall'unione coniugale è nato il figlio nato a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
• il rapporto coniugale è deteriorato da tempo, in quanto è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione del totale disinteresse della moglie alla famiglia, avendo quest'ultima interrotto ogni rapporto non solo con il marito ma anche con il figlio;
• i coniugi hanno entrambi un lavoro a tempo indeterminato con una busta paga di circa €
1.700,00 netti ciascuno.
Sulle buste paga di entrambi i coniugi grava una cessione di 1/5 dello stipendio, pari a circa €
600,00 mensili ognuno. Inoltre, i coniugi hanno richiesto un ulteriore finanziamento, accorpando due precedenti finanziamenti effettuati per soddisfare le esigenze della famiglia, che è stato intestato al marito con indicazione della moglie come garante, il quale prevede il pagamento di una rata mensile di € 376,00.
• la casa coniugale, sita in Turano Lodigiano, Via Mirabello n.15, è intestata ad entrambi i coniugi, così come il mutuo che ad oggi presenta una rata mensile di circa € 500,00;
• è intestatario di due autovetture, una Spark in suo uso e una Panda in uso al Parte_1 figlio, relativamente alla quale è in essere un finanziamento a nome del padre e che viene da lui pagato;
2 • è intestataria di una Dacia, in suo uso e relativamente alla quale è in essere un CP_1 finanziamento a nome della stessa e che viene da lei pagato;
• il figlio frequenta l'università ed ha un contratto a chiamata che gli consente di Per_1 guadagnare circa € 100,00 al mese, oltre a qualche altro lavoretto che riesce a trovare e che gli garantisce di togliersi qualche piccolo sfizio.
A fronte del rapporto conflittuale con la madre, ha manifestato la sua intenzione di Per_1 rimanere a vivere con il padre, limitando al massimo i rapporti e le visite con la madre.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.03.2024 si è costituita CP_1
aderendo alla domanda di separazione, chiedendo peraltro di disporre la corresponsione da parte della madre a titolo di mantenimento del figlio dell'importo mensile di € 100,00, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie, il riconoscimento al padre del 100% dell'assegno unico, il rimborso a suo favore della quota del 50% dell'integrazione della cessione del quinto del 01.12.2023, l'assegnazione delle autovetture a ciascuna parte già intestataria e il rigetto delle domande avversarie.
A fondamento delle proprie domande la resistente ha dedotto quanto segue:
• non corrisponde al vero la circostanza che la resistente si sarebbe disinteressata completamente della famiglia;
infatti, si è sempre occupata dei propri famigliari e della casa, ma i sopravvenuti e seri problemi di salute ne limitano oggi i movimenti e la possibilità di gestire da sola le incombenze relative alla casa;
• l'odierna resistente soffre di gravi problemi di equilibrio, di maculopatia e le è stata diagnosticata una malattia autoimmune che le causa un irrigidimento graduale delle gambe con difficolta al libero movimento. I medici hanno rappresentato un quadro clinico di non univoca interpretazione ma compatibile con anti-GAD, persistendo altresì elementi di “atipia” quali la presenza di spiccato tetrapiramidalismo;
• il disinteresse è invece riscontrabile nel comportamento tenuto da e dal figlio Parte_1
che da tempo nulla condividono con la resistente;
Per_1
• i coniugi sono reciprocamente indipendenti economicamente ma il marito si è sempre occupato della gestione economica della famiglia avendo la libera disponibilità dello stipendio e del conto corrente della moglie e, pertanto, con tale gestione l'odierna resistente in tutti gli anni di matrimonio non ha mai accantonato alcunché ed oggi si trova priva di mezzi propri per poter affrontare le spese necessarie per reperire una nuova sistemazione alloggiativa;
• il figlio pur iscritto all'università, oltre a svolgere attività di cameriere, per cui riceve Per_1 importi ben maggiori dei cento euro indicati da controparte, è impegnato presso diversi maneggi del lodigiano e delle zone limitrofe dai quali riceve lauti compensi, tanto da ritenere che lo stesso guadagni circa € 1.000,00 / 1.200,00 al mese;
3 • la famiglia è composta dai coniugi e da un figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, pertanto, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sull'assegnazione della casa coniugale che dovrà invece essere regolata dalle norme sulla comunione ordinaria.
3. I coniugi sono stati sentiti all'udienza del 07.05.2024 e il figlio è stato ascoltato all'udienza Per_1 del 29.11.2024, all'esito della quale il giudice relatore ha fissato udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Per l'udienza del 21.02.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla pronuncia di separazione alle condizioni concordate sopra riportate ed hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte. All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Boffalora Sopra Ticino (MI) in data
02.10.1994, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 37 - Parte
II - Serie A - Anno 1994, e dalla loro unione è nato il figlio il 25.11.2002 a Lodi. Persona_2
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ed inoltre le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti in punto di mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sono rispondenti Per_1 all'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, nulla si dispone in merito all'assegnazione della casa familiare considerato che, come risulta dall'esame degli atti e dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza 29/11/2024 e con nota del 15/04/2025, la stessa è in procinto di essere venduta.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
4 - dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Boffalora Sopra Ticino (MI) in data 02.10.1994, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 37 - Parte II - Serie A - Anno 1994;
- dispone che concorra al mantenimento del figlio corrispondendo al padre, CP_1 Per_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto 2 delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boffalora Sopra Ticino, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio del 29.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 135/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Canevisio, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Via Tiziano Zalli n.30 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Croce, CP_1 C.F._2 del Foro di Lodi, presso il cui studio in Casalpusterlengo (LO), Via Po n.4 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi così giudicare:
1 – pronunciare la separazione personale dei coniugi, Sigg.ri e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2 – La sig.ra verserà al sig. , quale contributo per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_1
oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma di euro Per_1
100,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese e rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT al consumo, a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN [...],
1 nonché il 50% delle spese straordinarie, così come da linee Guida della Corte di Appello di
Milano”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22.01.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 domandando di pronunciare la separazione, la corresponsione da parte della moglie dell'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'assegnazione delle autovetture a ciascuna parte già intestataria e l'attribuzione dell'assegno unico al 50% tra i genitori.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
− i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Boffalora Sopra Ticino (MI) in data
02.10.1994, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 37
- Parte II - Serie A - Anno 1994, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
• dall'unione coniugale è nato il figlio nato a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
• il rapporto coniugale è deteriorato da tempo, in quanto è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione del totale disinteresse della moglie alla famiglia, avendo quest'ultima interrotto ogni rapporto non solo con il marito ma anche con il figlio;
• i coniugi hanno entrambi un lavoro a tempo indeterminato con una busta paga di circa €
1.700,00 netti ciascuno.
Sulle buste paga di entrambi i coniugi grava una cessione di 1/5 dello stipendio, pari a circa €
600,00 mensili ognuno. Inoltre, i coniugi hanno richiesto un ulteriore finanziamento, accorpando due precedenti finanziamenti effettuati per soddisfare le esigenze della famiglia, che è stato intestato al marito con indicazione della moglie come garante, il quale prevede il pagamento di una rata mensile di € 376,00.
• la casa coniugale, sita in Turano Lodigiano, Via Mirabello n.15, è intestata ad entrambi i coniugi, così come il mutuo che ad oggi presenta una rata mensile di circa € 500,00;
• è intestatario di due autovetture, una Spark in suo uso e una Panda in uso al Parte_1 figlio, relativamente alla quale è in essere un finanziamento a nome del padre e che viene da lui pagato;
2 • è intestataria di una Dacia, in suo uso e relativamente alla quale è in essere un CP_1 finanziamento a nome della stessa e che viene da lei pagato;
• il figlio frequenta l'università ed ha un contratto a chiamata che gli consente di Per_1 guadagnare circa € 100,00 al mese, oltre a qualche altro lavoretto che riesce a trovare e che gli garantisce di togliersi qualche piccolo sfizio.
A fronte del rapporto conflittuale con la madre, ha manifestato la sua intenzione di Per_1 rimanere a vivere con il padre, limitando al massimo i rapporti e le visite con la madre.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.03.2024 si è costituita CP_1
aderendo alla domanda di separazione, chiedendo peraltro di disporre la corresponsione da parte della madre a titolo di mantenimento del figlio dell'importo mensile di € 100,00, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie, il riconoscimento al padre del 100% dell'assegno unico, il rimborso a suo favore della quota del 50% dell'integrazione della cessione del quinto del 01.12.2023, l'assegnazione delle autovetture a ciascuna parte già intestataria e il rigetto delle domande avversarie.
A fondamento delle proprie domande la resistente ha dedotto quanto segue:
• non corrisponde al vero la circostanza che la resistente si sarebbe disinteressata completamente della famiglia;
infatti, si è sempre occupata dei propri famigliari e della casa, ma i sopravvenuti e seri problemi di salute ne limitano oggi i movimenti e la possibilità di gestire da sola le incombenze relative alla casa;
• l'odierna resistente soffre di gravi problemi di equilibrio, di maculopatia e le è stata diagnosticata una malattia autoimmune che le causa un irrigidimento graduale delle gambe con difficolta al libero movimento. I medici hanno rappresentato un quadro clinico di non univoca interpretazione ma compatibile con anti-GAD, persistendo altresì elementi di “atipia” quali la presenza di spiccato tetrapiramidalismo;
• il disinteresse è invece riscontrabile nel comportamento tenuto da e dal figlio Parte_1
che da tempo nulla condividono con la resistente;
Per_1
• i coniugi sono reciprocamente indipendenti economicamente ma il marito si è sempre occupato della gestione economica della famiglia avendo la libera disponibilità dello stipendio e del conto corrente della moglie e, pertanto, con tale gestione l'odierna resistente in tutti gli anni di matrimonio non ha mai accantonato alcunché ed oggi si trova priva di mezzi propri per poter affrontare le spese necessarie per reperire una nuova sistemazione alloggiativa;
• il figlio pur iscritto all'università, oltre a svolgere attività di cameriere, per cui riceve Per_1 importi ben maggiori dei cento euro indicati da controparte, è impegnato presso diversi maneggi del lodigiano e delle zone limitrofe dai quali riceve lauti compensi, tanto da ritenere che lo stesso guadagni circa € 1.000,00 / 1.200,00 al mese;
3 • la famiglia è composta dai coniugi e da un figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, pertanto, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sull'assegnazione della casa coniugale che dovrà invece essere regolata dalle norme sulla comunione ordinaria.
3. I coniugi sono stati sentiti all'udienza del 07.05.2024 e il figlio è stato ascoltato all'udienza Per_1 del 29.11.2024, all'esito della quale il giudice relatore ha fissato udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Per l'udienza del 21.02.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla pronuncia di separazione alle condizioni concordate sopra riportate ed hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte. All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Boffalora Sopra Ticino (MI) in data
02.10.1994, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 37 - Parte
II - Serie A - Anno 1994, e dalla loro unione è nato il figlio il 25.11.2002 a Lodi. Persona_2
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ed inoltre le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti in punto di mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sono rispondenti Per_1 all'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, nulla si dispone in merito all'assegnazione della casa familiare considerato che, come risulta dall'esame degli atti e dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza 29/11/2024 e con nota del 15/04/2025, la stessa è in procinto di essere venduta.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
4 - dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Boffalora Sopra Ticino (MI) in data 02.10.1994, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 37 - Parte II - Serie A - Anno 1994;
- dispone che concorra al mantenimento del figlio corrispondendo al padre, CP_1 Per_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto 2 delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boffalora Sopra Ticino, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio del 29.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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