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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Terza sezione civile Verbale di udienza
All'udienza del 13 Febbraio 2025, con inizio alle ore 10,18, tenuta dal sottoscritto Giudice Onorario
viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 12613/22:
Sono presenti l'avv. Marletta Cristina Marta, per parte attrice, la quale chiede che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice, una volta discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 11,55, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione per come da fogli di seguito allegati al presente verbale.
Il G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12613/22 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
( C.F. ) , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01.01.1967, residente in [...] , elettivamente domiciliato in
Trecastagni Via Vittorio Emanuele n. 93 ove è sito lo studio dell'avv. Cristina Marletta
( C.F. ) che lo rappresentata e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
ATTORE
CONTRO
( C.F. Controparte_1 [...]
) e ( C.F. C.F._3 Controparte_2 [...]
); CONVENUTI CONTUMACI C.F._4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.09 - 18.10.2022, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Catania i sig.ri Controparte_1
e per ivi sentire accogliere le
[...] Controparte_2
seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito reiectis adversis così giudicare
– Accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per usucapione del terreno, intercluso all'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Viagrande con accesso dalla
Via Caronda n.33 e censito al NCT del Comune di Viagrande, foglio 9 particella 2007 di are 2 e 72 centiare da parte del sig. . Con vittoria di spese e Parte_1
compensi”
L'odierno attore affermava di aver acquistato - con atto pubblico in Notaio del Per_1
28.06.2021 n. di Rep. 18329 e n. Racc. 11016 – la piena proprietà di fabbricato, con annessa corte urbana, sito in Comune di Viagrande Via Caronda n.33; il tutto censito al
NCEU al foglio 9, part.lla 509 sub 3, 4 e 5.
Il sig. rilevava altresì che, accorpato alla predetta corte di sua proprietà, si Parte_1
trovava annesso un piccolo lotto di terreno censito al NCT del Comune di Viagrande al foglio 9, part.lla 2007 al quale è possibile accedere solo ed esclusivamente dal fabbricato meglio sopra descritto essendo lo stesso intercluso e privo di altre vie di ingresso.
In considerazione di ciò, il sig. ritenendo di essere proprietario del predetto Parte_1
lotto di terreno (identificandolo con la “corte urbana” citata nell'atto di acquisto), lo utilizzava come terreno circostante l'immobile insistendo sullo stesso una vasca di raccolta acque reflue e la scala di accesso al secondo piano del fabbricato.
Di poi parte attrice nel dare incarico ad un tecnico per i lavori di ristrutturazione del fabbricato, veniva a conoscenza del fatto che il sopraindicato lotto di terreno non era ricompreso nell'atto di acquisto in Notaio . Per_1
In considerazione di ciò, il prendeva contatti con gli odierni convenuti “al Parte_1
fine di regolarizzare bonariamente il trasferimento della proprietà del tratto di terreno ricevendone un netto rifiuto e totale disinteresse” ( Si veda pag. 4 dell'atto di citazione )
Quindi, l'attore provvedeva al deposito di istanza di mediazione che sortiva esito negativo per la mancata comparizione dei convenuti e, di poi, si vedeva costretto ad intraprendere il giudizio in questione per vedere riconosciuta l'intervenuta usucapione del terreno sito in Viagrande con accesso dalla Via Caronda n. 33 censito in NCT al foglio 9 particella 2007 di are 2 e centiare 72 .
Sosteneva il di aver goduto, e prima di lui i suoi danti causa, del terreno Parte_1
oggetto di domanda in modo pieno ed esclusivo, apportandovi le dovute e necessarie migliorie e ciò a fronte di un comportamento acquiescente e dismissivo da parte degli odierni convenuti.
Quest'ultimi, invero, sebbene regolarmente citati in data 28.09 – 18.10.2022, non provvedevano alla formale costituzione.
All'udienza di prima comparizione fissata, in forma cartolare, per il 26.01.2023 il
Tribunale – su richiesta di parte attrice – assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali all'udienza del
25.05.2023.
Alla suddetta udienza, il Tribunale si riservava di decidere sulle richieste istruttorie formulate da parte attrice.
Con ordinanza del 30 Maggio 2023, venivano ammesse le prove orali chieste dal e fissata per l'assunzione l'udienza del 30.11.2023. Parte_1
Una volta escussi i testi e , la causa veniva rinviata Testimone_1 Testimone_2
per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 Marzo 2024.
Quindi, alla detta udienza – svoltasi con modalità cartolare – una volta precisate le conclusioni, il procedimento veniva rinviato per la discussione all'udienza del
10.10.2024.
Dopo alcuni rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 13.02.2025, una volta discussa la causa, il procedimento è stato posto in decisione.
§§§§§§
In via preliminare, atteso che i convenuti - pur regolarmente citati – non hanno provveduto alla formale costituzione, se ne dichiara la contumacia.
Ciò posto, venendo al merito della vicenda di cui è procedimento, si osserva e rileva quanto segue:
In base al disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova, peraltro rigorosa, di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del c.d. “corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del
27.09.2017)
In particolare, giurisprudenza unanime sul punto statuisce che “Occorre la sussistenza
di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a
quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto
corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di
atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa .”( In tal senso Cass.
Civ. n. 2044/15 e n. 17549/15 )
In considerazione di quanto finora esposto, affinchè possa pronunciarsi l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda Trib.
Caltagirone 19.01.2018 )
Ed ancora, recente giurisprudenza di merito statuisce che “In tema di acquisto per usucapione , assolvono all'onus probandi gli attori che dimostrino, mediante plurimi elementi probatori, la sussistenza dei presupposti necessari per l'acquisto della proprietà del terreno oggetto di controversia, tramite l'accertamento sia del corpus, ovvero il possesso pacifico pubblico e ininterrotto per oltre venti anni, sia dell'animus
possidendi, desunto in particolare dalle puntuali allegazioni negli scritti difensivi
supportate da dichiarazioni testimoniali e da univoci elementi presuntivi, quali
l'inclusione del terreno all'interno di una recinzione, la cura costante dello stesso e
l'esecuzione di opere di manutenzione, oltre l'assenza di soggetti che abbiano a qualsiasi titolo contestato tale possesso” ( Trib. Pavia Sez. III n. 168/2021 )
A ciò si aggiunga che, in ordine alla fattispecie di cui è causa, “affinchè operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo
particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a
trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa” ( In tal senso Cass. Civ. Ordinanza n. 20715/18 )
In considerazione di quanto finora esposto, al fine di accertare se, nel procedimento di che trattasi, il abbia posseduto “animo proprio” e “uti dominus” il Parte_1
lotto di terreno sito in Comune di Viagrande censito in NCE al foglio 9 part.lla 2007, è
necessario valutare le risultanze delle prove testimoniali raccolte, la documentazione offerta in produzione nonché le allegazioni di cui agli atti di causa.
Il primo teste escusso, certo , ha dichiarato che il lotto di terreno di Testimone_1
che trattasi è intercluso e di essere a conoscenza della circostanza in questione perché
frequentava i luoghi essendo in rapporto di amicizia con i sig.ri e . Pt_2 CP_3
Dichiarava inoltre il teste che l'immobile con due sopraelevazioni era stato realizzato dai sig.ri ; che il tratto di terreno di che trattasi era sempre stato unito Parte_3
ma di non sapere a chi appartenesse.
In ordine poi agli ulteriori articolati riportati nelle memorie ex art. 183 VI° comma n.2
c.p.c., sosteneva che lo stato dei luoghi non era stato modificato e che sul tratto di terreno oggetto di domanda insistevano una vasca per la raccolta dell'acqua e la scala per accedere al primo piano del fabbricato.
Il teste escusso sempre all'udienza del 30.11.2023 e preliminarmente Tes_2
dichiarando di non avere interesse alla vicenda di cui è procedimento, ha sostanzialmente confermato tutti gli articolati di prova precisando, nel corso dell'audizione, di essere nipote e anche erede della sig.ra . Persona_2
Nel procedere alla valutazione delle prove, quest'ultima circostanza non può essere trascurata dal momento che, leggendo il contenuto dell'atto pubblico di acquisto in
Notaio , si evince che il teste è indicato tra i proprietari che Per_1 Testimone_2
hanno trasferito l'immobile all'odierno attore.
Le medesime considerazioni valgono anche per il teste che, Testimone_1
contrariamente al ha taciuto la suddetta circostanza. Tes_2 Ne consegue che entrambi i testi hanno un interesse all'esito positivo della vicenda di cui è causa dal momento che, il rigetto della domanda di cui è procedimento, potrebbe determinare iniziative giudiziarie di parte attrice nei confronti dei venditori avendo quest'ultimi trasferito con atto in Notaio una porzione di terreno di proprietà di Per_1
terzi.
Peraltro, le ricostruzioni fornite dai testi escussi se possono dare contezza della disponibilità e della relazione materiale con l'immobile da parte del e dei suoi Parte_1
danti causa e quindi della sussistenza del “corpus possessionis”, tuttavia, nulla dicono in relazione all'altro necessario presupposto dell'“animus possidendi”, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria.
Non vi è prova negli atti di causa del momento in cui i sig.ri hanno Parte_4
cominciato a possedere per sé la porzione di terreno di proprietà degli odierni convenuti.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento che pone in evidenza la carenza del c.d.
“animus possidendi”.
Invero il sig. - per come riportato alla pagina 4 dell'atto di citazione Parte_1
- subito dopo l'acquisto ha provato a rintracciare gi odierni convenuti al fine di definire bonariamente la vicenda proponendo loro di acquistare la particella oggetto di domanda e ciò senza esito.
Con il comportamento messo in atto, l'odierno attore non ha disconosciuto ogni altrui diritto sul bene ma bensì si è manifestato ossequioso e rispettoso dei diritti del proprietario chiedendo addirittura di poter acquistare il bene di cui oggi chiede dichiararsi l'intervenuta usucapione in suo favore.
Il suddetto comportamento tenuto dall'attore è indicativo del riconoscimento da parte del dell'altruità della cosa oggetto di domanda. Parte_1
E' appena il caso di precisare che alla mancata costituzione dei convenuti non può certo attribuirsi valenza probatoria e/o il significato di mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore. Invero, il principio di non contestazione ( o onere di contestazione specifica ) non opera in danno della parte contumace, in considerazione del dettato letterale dell'art. 115
c.p.c. che , facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità che informa il processo contumaciale. ( In
tal senso Cass. Sez. VI Ord. N. 22461/15 )
Ne consegue che la domanda proposta dall'attore non risulta fondata e, come tale, va rigettata.
Le spese di lite, attesa la contumacia degli odierni convenuti, si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12613/22 R.G.:
Rigetta la domanda proposta dal sig. volta a dichiarare Parte_5
l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno sito in Comune di Viagrande con accesso dalla Via Caronda n.33 censito in NCT al foglio 9 part.lla 2007 di are 2 e centiare 72;
Dichiara irripetibili le spese di liti per le ragioni di cui in parte motiva.
Catania lì 13.02.2025 IL G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011