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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1660/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1660/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA Parte_1 C.F._1
PISLOR
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CP_1 C.F._2
D'ALESSANDRO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “che I'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della Parte_1 CP_1 volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, Voglia con sentenza omologare le seguenti condizioni di separazione:
1. Dichiarare la separazione personale dei signori e Parte_1 CP_1
2. Affidare i figli minori e in via condivisa a entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
3. Assegnare la casa familiare sita in Missaglia, via degli Ulivi n. 24/D, di proprietà esclusiva della ricorrente con tutto quanto l'arreda, a perché vi abiti con i figli minori;
Parte_1
4. Disporre che possa vedere e tenere con sé i figli minori e a fine CP_1 Per_1 Per_2 settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
per quanto riguarda le festività, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori: - durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano;
- durante la vacanza di ad anni alterni e in alternanza alla vacanza di;
le vacanze Per_3 Parte_2 estive verranno trascorse dai figli per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. I “ponti” festivi previsti dal calendario scolastico verranno equamente suddivisi tra i genitori seguendo il principio dell'alternanza e con accorpamento dei fine settimana contigui.
5. Porre a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1 mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, un assegno mensile pari a € 1.400,00 complessivi (€ 700,00 per ciascun figlio) somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
6. Disporre che le spese extra assegno sostenute nell'interesse dei figli minori, regolamentate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, da intendersi qui integralmente richiamato, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. Dare atto che i signori e considerati i reciproci rapporti, dichiarano Parte_1 CP_1 di aver regolato tra loro ogni pregresso rapporto di natura personale e patrimoniale, e pertanto dichiarano di non aver più alcunché a pretendere reciprocamente per alcun titolo, ragione e/o azione in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale e prematrimoniale con il seguente accordo: I) la signora senza riconoscimento di alcun diritto, a mero titolo transattivo, verserà al Parte_1 signor la somma complessiva pari ad euro 135.000,00, con le seguenti modalità: CP_1
euro 20.000,00, mediante assegno circolare intestato al signor contestualmente alla CP_1 sottoscrizione di separato accordo tra le parti sottoscritto in data 20 gennaio 2025;
euro 20.000.00, mediante bonifico bancario a favore del signor contestualmente al CP_1 deposito della sentenza di divorzio congiunto;
euro 25.000,00, mediante bonifico bancario a favore del signor entro e non oltre il 31 CP_1 dicembre 2025; euro 35.000,00, mediante bonifico bancario a favore del signor entro e non oltre il 31 CP_1 dicembre 2026;
euro 35.000,00, mediante bonifico bancario a favore del signor entro e non oltre il 31 CP_1 dicembre 2027. I bonifici che precedono dovranno essere accreditati sul conto corrente intestato al signor alle coordinate dallo stesso fornite. CP_1
II) Il signor a fronte dei pagamenti che precedono, che accetta, a titolo transattivo, a CP_1 saldo e stralcio di ogni propria maggiore pretesa, rinuncia a tutte le domande, eccezioni, azioni e contestazioni dedotte e anche solo deducibili relativamente ai fatti oggetto del giudizio cumulativo pagina 2 di 5 di separazione e divorzio di cui in premessa e anche stragiudiziali di cui alle richieste avanzate con missiva del proprio legale in data 20 giugno 2024.
III) La signora accetta dette rinunce e, a fronte delle stesse, rinuncia a propria Parte_1 volta, a titolo transattivo, a qualsivoglia pretesa riguardante la suddivisione del fondo comune, degli investimenti e delle detrazioni comuni, pari a complessivi euro 72.246,00, che verranno integralmente imputate al signor il quale accetta tale imputazione, parimenti a saldo e CP_1 stralcio di ogni propria maggior pretesa.
IV) Con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, le parti dichiarano pertanto di null'altro avere reciprocamente a pretendere per quanto oggetto dell'accordo e della causa pendente di cui in premessa e a qualsivoglia altro titolo.
V) I signori e ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 1987, Parte_1 CP_1 dichiarano che i suddetti accordi patrimoniali, sono elementi strettamente funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale per cui sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta o tassa.
8. Rimettere la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Alessandro Colnaghi per la prosecuzione del Giudizio per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra descritte.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile a Missaglia il Parte_1 CP_1
01/07/2017 e dalla loro unione sono nati i figli il 12/10/2014 e il Persona_1 Persona_2
12/03/2018. ha convenuto in giudizio con ricorso per la separazione personale dei Parte_1 CP_1 coniugi e per lo scioglimento del matrimonio depositato il 14/09/2023, chiedendo pronunciarsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'assegnazione della casa alla moglie, l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di
€ 2.000,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 17/11/2023, CP_1 aderendo alle domande di separazione e di scioglimento del matrimonio, opponendosi alla domanda di addebito e chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di € 900,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
pagina 3 di 5 Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 19/12/2023 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento, il quale, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli minori ex art. 473 bis.22 c.p.c.
La parte ricorrente ha successivamente chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status, mentre la parte convenuta si è rimessa in ordine a detta richiesta. Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza parziale n. 311/2024 del 26/03/2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza di omologa delle condizioni di separazione in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di atti introduttivi, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1660/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA Parte_1 C.F._1
PISLOR
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CP_1 C.F._2
D'ALESSANDRO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “che I'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della Parte_1 CP_1 volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, Voglia con sentenza omologare le seguenti condizioni di separazione:
1. Dichiarare la separazione personale dei signori e Parte_1 CP_1
2. Affidare i figli minori e in via condivisa a entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
3. Assegnare la casa familiare sita in Missaglia, via degli Ulivi n. 24/D, di proprietà esclusiva della ricorrente con tutto quanto l'arreda, a perché vi abiti con i figli minori;
Parte_1
4. Disporre che possa vedere e tenere con sé i figli minori e a fine CP_1 Per_1 Per_2 settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
per quanto riguarda le festività, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori: - durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano;
- durante la vacanza di ad anni alterni e in alternanza alla vacanza di;
le vacanze Per_3 Parte_2 estive verranno trascorse dai figli per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. I “ponti” festivi previsti dal calendario scolastico verranno equamente suddivisi tra i genitori seguendo il principio dell'alternanza e con accorpamento dei fine settimana contigui.
5. Porre a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1 mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, un assegno mensile pari a € 1.400,00 complessivi (€ 700,00 per ciascun figlio) somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
6. Disporre che le spese extra assegno sostenute nell'interesse dei figli minori, regolamentate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, da intendersi qui integralmente richiamato, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. Dare atto che i signori e considerati i reciproci rapporti, dichiarano Parte_1 CP_1 di aver regolato tra loro ogni pregresso rapporto di natura personale e patrimoniale, e pertanto dichiarano di non aver più alcunché a pretendere reciprocamente per alcun titolo, ragione e/o azione in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale e prematrimoniale con il seguente accordo: I) la signora senza riconoscimento di alcun diritto, a mero titolo transattivo, verserà al Parte_1 signor la somma complessiva pari ad euro 135.000,00, con le seguenti modalità: CP_1
euro 20.000,00, mediante assegno circolare intestato al signor contestualmente alla CP_1 sottoscrizione di separato accordo tra le parti sottoscritto in data 20 gennaio 2025;
euro 20.000.00, mediante bonifico bancario a favore del signor contestualmente al CP_1 deposito della sentenza di divorzio congiunto;
euro 25.000,00, mediante bonifico bancario a favore del signor entro e non oltre il 31 CP_1 dicembre 2025; euro 35.000,00, mediante bonifico bancario a favore del signor entro e non oltre il 31 CP_1 dicembre 2026;
euro 35.000,00, mediante bonifico bancario a favore del signor entro e non oltre il 31 CP_1 dicembre 2027. I bonifici che precedono dovranno essere accreditati sul conto corrente intestato al signor alle coordinate dallo stesso fornite. CP_1
II) Il signor a fronte dei pagamenti che precedono, che accetta, a titolo transattivo, a CP_1 saldo e stralcio di ogni propria maggiore pretesa, rinuncia a tutte le domande, eccezioni, azioni e contestazioni dedotte e anche solo deducibili relativamente ai fatti oggetto del giudizio cumulativo pagina 2 di 5 di separazione e divorzio di cui in premessa e anche stragiudiziali di cui alle richieste avanzate con missiva del proprio legale in data 20 giugno 2024.
III) La signora accetta dette rinunce e, a fronte delle stesse, rinuncia a propria Parte_1 volta, a titolo transattivo, a qualsivoglia pretesa riguardante la suddivisione del fondo comune, degli investimenti e delle detrazioni comuni, pari a complessivi euro 72.246,00, che verranno integralmente imputate al signor il quale accetta tale imputazione, parimenti a saldo e CP_1 stralcio di ogni propria maggior pretesa.
IV) Con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, le parti dichiarano pertanto di null'altro avere reciprocamente a pretendere per quanto oggetto dell'accordo e della causa pendente di cui in premessa e a qualsivoglia altro titolo.
V) I signori e ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 1987, Parte_1 CP_1 dichiarano che i suddetti accordi patrimoniali, sono elementi strettamente funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale per cui sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta o tassa.
8. Rimettere la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Alessandro Colnaghi per la prosecuzione del Giudizio per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra descritte.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile a Missaglia il Parte_1 CP_1
01/07/2017 e dalla loro unione sono nati i figli il 12/10/2014 e il Persona_1 Persona_2
12/03/2018. ha convenuto in giudizio con ricorso per la separazione personale dei Parte_1 CP_1 coniugi e per lo scioglimento del matrimonio depositato il 14/09/2023, chiedendo pronunciarsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'assegnazione della casa alla moglie, l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di
€ 2.000,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 17/11/2023, CP_1 aderendo alle domande di separazione e di scioglimento del matrimonio, opponendosi alla domanda di addebito e chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di € 900,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
pagina 3 di 5 Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 19/12/2023 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento, il quale, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli minori ex art. 473 bis.22 c.p.c.
La parte ricorrente ha successivamente chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status, mentre la parte convenuta si è rimessa in ordine a detta richiesta. Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza parziale n. 311/2024 del 26/03/2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza di omologa delle condizioni di separazione in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di atti introduttivi, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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