TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/09/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 678 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Leone
[...]
Parte attrice nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Benedetto Controparte_1
Parte convenuta
Oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 8.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito: - accertare e dichiarare che il sig. o suoi aventi causa, occupa senza titolo le Controparte_1 unità immobiliari oggetto del presente contenzioso, site in Comune di Palestrina, Via Prenestina Nuova n. 86/A e precisamente: a) Appartamento interno 7 con cantina e box auto, facenti parte del Lotto A2, censiti nel Catasto
Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 20, particella 347 sub. 20 (l'appartamento e la cantina) e sub. 36 (il box auto); b) Appartamento interno 1A con cantina e box auto, facenti parte del Lotto C2/A, scala 1, censiti nel Catasto
Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 20, particella 433 sub. 509 (l'appartamento e la cantina) e sub. 554 (il box auto); per l'effetto - condannare il sig. o suoi aventi causa a rilasciare liberi e sgomberi Controparte_1 da persone e/o cose gli immobili sopra citati, rimettendoli nel pieno e legittimo possesso di Parte_1 liquidazione coatta amministrativa, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
- condannare il sig. al pagamento delle indennità di occupazione degli immobili oggetto di causa dalla data della Controparte_1 sottoposizione della cooperativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (4.5.2016) quantificate Parte_1 in complessivi € 38.430,70 oltre ai valori mensili maturandi sino alla data di effettivo rilascio degli immobili, oppure, in via subordinata, quantificate in complessivi € 11.814,48 dalla data della messa in mora (ricevuta dal sig. in CP_1 data 11.12.2019) oltre ai valori mensili maturandi sino alla data di effettivo rilascio degli immobili, o, comunque, nell'importo che risulterà in corso di causa a seguito di opportuna istruttoria, eventualmente anche mediante apposita
CTU, ovvero nella somma che il Giudice riterrà di giustizia. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
- di essere titolare del diritto di proprietà superficiaria sulle porzioni immobiliari site nel Comune di
Palestrina, Via Prenestina Nuova n. 86/A, meglio indicate in citazione;
- che il commissario liquidatore della cooperativa edilizia aveva verificato che le porzioni Parte_1 immobiliari de quibus risultavano occupate da , senza alcun titolo Controparte_1 opponibile alla liquidazione coatta amministrativa;
- che il aveva iniziato ad occupare gli immobili in virtù di delibere assunte dal C.d.A. della CP_1
rispettivamente, in data 5.11.2014 e in data 10.11.2014, senza mai versare Parte_1 alcunché alla cooperativa per l'assegnazione degli immobili, né alcuna scrittura privata di assegnazione era mai stata registrata o trascritta nei registri immobiliari;
- che, successivamente alla sottoposizione della alla procedura di liquidazione coatta Parte_1 amministrativa, il commissario liquidatore aveva chiesto la liberazione degli immobili al convenuto, il quale tuttavia aveva rifiutato la loro consegna, senza provvedere al versamento di alcun importo a titolo di occupazione degli immobili di proprietà dell'attrice;
- di aver, viceversa, diritto alla immediata liberazione degli immobili, in assenza di un titolo valido ed efficace - opponibile alla procedura - oltre ad essere legittimata a chiedere la condanna del Mattogno al pagamento di un'indennità di occupazione.
2. Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda proposta dal Commissario Liquidatore per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita nonché la litispendenza con altro giudizio pendente tra le stesse parti, iscritto al n.1204/2021 R.G. Tribunale di Tivoli;
nel merito, ha contestato l'avversa pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Ha, in particolare, dedotto:
- di occupare legittimamente il solo immobile sito in Palestrina alla via Prenestina Nuova n.86/a piano
II, int. 7 con cantina e box auto, facenti parte del Lotto A2, censiti in Catasto Fabbricati del Comune di
Palestrina al foglio 20, particella 347 sub 20 e sub 36 (box-auto), in forza di delibera del C.d.A. della e di averne integralmente corrisposto il pagamento;
Parte_1
- che il commissario liquidatore aveva proceduto alla vendita mediante asta, espletata in data
22.02.2021, a cui aveva fatto seguito l'aggiudicazione dell'immobile, nonostante l'interesse-diritto del
2 ad acquisirne la proprietà, manifestato anche con pec-raccomandata del 19.02.2021, con CP_1 invito alla stipula;
- di aver, pertanto, instaurato il procedimento n.1204/21 R. G. dinanzi al Tribunale di Tivoli al fine di ottenere provvedimento d'urgenza, per tutelare le proprie ragioni;
- che l'attrice non aveva prodotto alcun titolo di proprietà dell'immobile ed era priva di rilievo la circostanza secondo la quale l'assegnazione da parte della dell'immobile non Parte_1 poteva essere opposta alla liquidazione coatta amministrativa.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda proposta dalla LL soc. , per mancato espletamento della Parte_1 procedura di negoziazione assistita, così come prevista dalla legge;
- in ogni caso, dichiarare la litispendenza della presente controversia con l'altro giudizio iscritto al n.1204/2021 R. G. Tribunale di Tivoli;
- in via gradata, disporre la riunione della presente controversia a quella più vecchia pendente innanzi a Codesto Tribunale di Tivoli - G.U. Dr. Valerio
Medaglia - R.G. n. 1204/2021, la cui prossima udienza ricadrà il 18.06.21, per le evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;
- rigettare la domanda così come proposta dal Commissario Liquidatore Dott. Persona_1 nella spiegata qualità, con l'atto di citazione notificato al sig. per i motivi in premessa Controparte_1 libellati;
- rigettare in ogni caso la domanda così come proposta dal Commissario Liquidatore Dott. Persona_1 perché improcedibile oltre che infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
- rigettare, comunque, la domanda così come proposta, per l'effetto condannare il Commissario Liquidatore Dott.
nella spiegata qualità, al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio.”. Persona_1
3. Concesso termine per l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa istruita mediante CTU ed è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza del 24.4.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025, con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto in relazione al procedimento avente NRG 1204/2021, incardinato dinanzi al Tribunale di Tivoli.
In questo senso, è appena il caso di rilevare che il fenomeno della litispendenza, intesa come simultanea pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi, richiede anzitutto che le cause siano radicate presso distinti uffici giudiziari;
peraltro, il giudizio risulta conclusosi in data
22.6.2021, con ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. (cfr. all. 4 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice).
Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda, in mancanza dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita/tentativo di mediazione obbligatoria, non coglie nel segno.
3 Nel caso di specie, parte attrice ha in primo luogo inviato a mezzo pec l'invito alla negoziazione assistita rivolto al (cfr. all. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice), il CP_1 quale ha rifiutato l'invito (cfr. all. 2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice); inoltre, nonostante il giudice non abbia ordinato a parte attrice di instaurare il procedimento di mediazione, questa ha comunque provveduto in tal senso e il verbale di mediazione si è chiuso con esito negativo non avendo partecipato l'odierno convenuto (cfr. all. 3 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice).
Ciò posto, l'azione proposta dalla LL Società Cooperativa Edilizia deve essere qualificata come azione personale di restituzione, in quanto l'attrice ha domandato l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittima occupazione di immobili di sua proprietà da parte di
[...]
, sul presupposto dell'inopponibilità alla società attrice - sottoposta alla Controparte_1 procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 194 e ss. del R.D.
n. 267/1942 con decreto del 04.05.2016 del Ministero dello Sviluppo Economico – dei verbali del consiglio di amministrazione della cooperativa (all'epoca in bonis) del 5.11.2014 e del Parte_1
10.11.2014, con i quali sarebbe stata disposta l'assegnazione degli immobili oggetto di causa, in attesa del rogito.
Così qualificata la domanda attorea, la medesima è infondata e va integralmente rigettata per quanto concerne gli immobili siti in Via Prenestina Nuova n. 86/A interno 1A con cantina e box auto, facenti parte del Lotto C2/A, scala 1, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 20, particella 433 sub. 509 e sub. 554, rispetto ai quali il convenuto ha, sin dall'atto di costituzione, contestato l'occupazione.
Invero, parte attrice non ha fornito la prova – su di sé gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. – della occupazione degli immobili in esame da parte del convenuto, non essendovi prova in ordine alla effettiva consegna, dal momento che nel verbale del C.d.A. della società in bonis del 10.11.2014 (all. 3 atto di citazione), pur stabilendosi l'assegnazione dell'unità immobiliare in favore del , è CP_1 tuttavia riportato anche che “il Consiglio di Amministrazione da mandato al Presidente per tutti gli adempimenti necessari per la consegna ai soci degli alloggi” (cfr. p. 2 verbale); difettano dunque in atti ulteriori elementi da cui desumere che la consegna sia poi in effetti avvenuta e che l'immobile sia stato quindi occupato dal convenuto.
Diversamente, risulta in modo inequivocabile che il convenuto abbia occupato gli immobili siti Via
Prenestina Nuova n. 86/A, interno 7 con cantina e box auto, facenti parte del lotto A2, censiti nel
Catasto Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 20, particella 347 sub. 20 e sub. 36, come da lui espressamente riconosciuto.
Risulta, altresì, pacificamente che con raccomandata spedita il 10.12.2019 (all. 4 citazione) la parte attrice abbia richiesto la liberazione degli immobili in oggetto (in “Via Prenestina Nuova n.86/A Comparto
4 A/2 – Piano II”) al convenuto, il quale tuttavia ne ha rifiutato la restituzione (all.5 atto di citazione), proseguendo nell'occupazione, fino alla vendita da parte della Società LL, avvenuta in data
16.4.2021 (cfr. all. 7 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Al riguardo, alcun rilievo, al fine di legittimare tale occupazione, può essere attribuito al verbale del
C.d.A. della società resistente del 05.11.2014 con cui l'immobile viene assegnato al , dal CP_1 momento che l'atto in esame non produce in primo luogo alcun effetto traslativo della proprietà in favore dello stesso né fonda alcun obbligo in capo alla società attrice di trasferire detta proprietà al convenuto con successivo atto;
neppure del resto risulta alcun ulteriore titolo negoziale intervenuto tra le odierne parti che sia stato debitamente trascritto nei registri immobiliari prima dell'apertura della procedura concorsuale in modo da essere opponibile alla stessa ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 267/1942 (cfr. Cass. n. 22419/2018).
Essendo, tuttavia, pacifico che il convenuto non occupi gli immobili all'attualità, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda spiegata da parte attrice volta ad ottenerne il rilascio.
Quanto all'indennità di occupazione richiesta, va anzitutto evidenziato che l'accertata occupazione sine titulo di un immobile di per sé non è sufficiente a fondare la domanda proposta dal proprietario per il pagamento della relativa indennità. Infatti, a fini risarcitori rileva solo il danno - conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi lo lamenti.
La questione relativa al diritto dell'attrice a conseguire l'indennità per il mancato utilizzo degli immobili detenuti sine titulo dal convenuto, deve essere difatti esaminata e risolta facendo applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nel risolvere il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita
è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (cfr. Cass., Sez. Un., 33645/2022).
Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, il danno per il proprietario non può quindi qualificarsi come danno in re ipsa, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno
“normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Orbene, applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche tracciate dall'orientamento appena citato – al quale il Tribunale ritiene di dover prestare adesione – si rileva, in via del tutto assorbente,
5 come l'attrice non abbia allegato, né nell'atto introduttivo del giudizio, né negli atti successivi deputati a precisare il contenuto della domanda, alcun pregiudizio relativo al mancato godimento dell'immobile.
Al difetto di allegazione consegue il rigetto della domanda.
Quanto alle spese del giudizio, l'esito complessivo della lite, le questioni trattate e il mutamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, giustificano la compensazione delle spese di lite, incluse quelle di
CTU come già liquidate.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
a) accerta l'abusiva occupazione da parte di degli immobili siti in Controparte_1
Palestrina, Via Prenestina Nuova n. 86/A censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 20, particella 347 sub. 20 e sub. 36;
b) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio dei predetti immobili;
c) rigetta nel resto la domanda di parte attrice;
d) compensa integralmente le spese di giudizio, comprese quelle di CTU già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 11.9.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 678 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Leone
[...]
Parte attrice nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Benedetto Controparte_1
Parte convenuta
Oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 8.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito: - accertare e dichiarare che il sig. o suoi aventi causa, occupa senza titolo le Controparte_1 unità immobiliari oggetto del presente contenzioso, site in Comune di Palestrina, Via Prenestina Nuova n. 86/A e precisamente: a) Appartamento interno 7 con cantina e box auto, facenti parte del Lotto A2, censiti nel Catasto
Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 20, particella 347 sub. 20 (l'appartamento e la cantina) e sub. 36 (il box auto); b) Appartamento interno 1A con cantina e box auto, facenti parte del Lotto C2/A, scala 1, censiti nel Catasto
Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 20, particella 433 sub. 509 (l'appartamento e la cantina) e sub. 554 (il box auto); per l'effetto - condannare il sig. o suoi aventi causa a rilasciare liberi e sgomberi Controparte_1 da persone e/o cose gli immobili sopra citati, rimettendoli nel pieno e legittimo possesso di Parte_1 liquidazione coatta amministrativa, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
- condannare il sig. al pagamento delle indennità di occupazione degli immobili oggetto di causa dalla data della Controparte_1 sottoposizione della cooperativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (4.5.2016) quantificate Parte_1 in complessivi € 38.430,70 oltre ai valori mensili maturandi sino alla data di effettivo rilascio degli immobili, oppure, in via subordinata, quantificate in complessivi € 11.814,48 dalla data della messa in mora (ricevuta dal sig. in CP_1 data 11.12.2019) oltre ai valori mensili maturandi sino alla data di effettivo rilascio degli immobili, o, comunque, nell'importo che risulterà in corso di causa a seguito di opportuna istruttoria, eventualmente anche mediante apposita
CTU, ovvero nella somma che il Giudice riterrà di giustizia. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
- di essere titolare del diritto di proprietà superficiaria sulle porzioni immobiliari site nel Comune di
Palestrina, Via Prenestina Nuova n. 86/A, meglio indicate in citazione;
- che il commissario liquidatore della cooperativa edilizia aveva verificato che le porzioni Parte_1 immobiliari de quibus risultavano occupate da , senza alcun titolo Controparte_1 opponibile alla liquidazione coatta amministrativa;
- che il aveva iniziato ad occupare gli immobili in virtù di delibere assunte dal C.d.A. della CP_1
rispettivamente, in data 5.11.2014 e in data 10.11.2014, senza mai versare Parte_1 alcunché alla cooperativa per l'assegnazione degli immobili, né alcuna scrittura privata di assegnazione era mai stata registrata o trascritta nei registri immobiliari;
- che, successivamente alla sottoposizione della alla procedura di liquidazione coatta Parte_1 amministrativa, il commissario liquidatore aveva chiesto la liberazione degli immobili al convenuto, il quale tuttavia aveva rifiutato la loro consegna, senza provvedere al versamento di alcun importo a titolo di occupazione degli immobili di proprietà dell'attrice;
- di aver, viceversa, diritto alla immediata liberazione degli immobili, in assenza di un titolo valido ed efficace - opponibile alla procedura - oltre ad essere legittimata a chiedere la condanna del Mattogno al pagamento di un'indennità di occupazione.
2. Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda proposta dal Commissario Liquidatore per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita nonché la litispendenza con altro giudizio pendente tra le stesse parti, iscritto al n.1204/2021 R.G. Tribunale di Tivoli;
nel merito, ha contestato l'avversa pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Ha, in particolare, dedotto:
- di occupare legittimamente il solo immobile sito in Palestrina alla via Prenestina Nuova n.86/a piano
II, int. 7 con cantina e box auto, facenti parte del Lotto A2, censiti in Catasto Fabbricati del Comune di
Palestrina al foglio 20, particella 347 sub 20 e sub 36 (box-auto), in forza di delibera del C.d.A. della e di averne integralmente corrisposto il pagamento;
Parte_1
- che il commissario liquidatore aveva proceduto alla vendita mediante asta, espletata in data
22.02.2021, a cui aveva fatto seguito l'aggiudicazione dell'immobile, nonostante l'interesse-diritto del
2 ad acquisirne la proprietà, manifestato anche con pec-raccomandata del 19.02.2021, con CP_1 invito alla stipula;
- di aver, pertanto, instaurato il procedimento n.1204/21 R. G. dinanzi al Tribunale di Tivoli al fine di ottenere provvedimento d'urgenza, per tutelare le proprie ragioni;
- che l'attrice non aveva prodotto alcun titolo di proprietà dell'immobile ed era priva di rilievo la circostanza secondo la quale l'assegnazione da parte della dell'immobile non Parte_1 poteva essere opposta alla liquidazione coatta amministrativa.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda proposta dalla LL soc. , per mancato espletamento della Parte_1 procedura di negoziazione assistita, così come prevista dalla legge;
- in ogni caso, dichiarare la litispendenza della presente controversia con l'altro giudizio iscritto al n.1204/2021 R. G. Tribunale di Tivoli;
- in via gradata, disporre la riunione della presente controversia a quella più vecchia pendente innanzi a Codesto Tribunale di Tivoli - G.U. Dr. Valerio
Medaglia - R.G. n. 1204/2021, la cui prossima udienza ricadrà il 18.06.21, per le evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;
- rigettare la domanda così come proposta dal Commissario Liquidatore Dott. Persona_1 nella spiegata qualità, con l'atto di citazione notificato al sig. per i motivi in premessa Controparte_1 libellati;
- rigettare in ogni caso la domanda così come proposta dal Commissario Liquidatore Dott. Persona_1 perché improcedibile oltre che infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
- rigettare, comunque, la domanda così come proposta, per l'effetto condannare il Commissario Liquidatore Dott.
nella spiegata qualità, al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio.”. Persona_1
3. Concesso termine per l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa istruita mediante CTU ed è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza del 24.4.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025, con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto in relazione al procedimento avente NRG 1204/2021, incardinato dinanzi al Tribunale di Tivoli.
In questo senso, è appena il caso di rilevare che il fenomeno della litispendenza, intesa come simultanea pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi, richiede anzitutto che le cause siano radicate presso distinti uffici giudiziari;
peraltro, il giudizio risulta conclusosi in data
22.6.2021, con ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. (cfr. all. 4 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice).
Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda, in mancanza dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita/tentativo di mediazione obbligatoria, non coglie nel segno.
3 Nel caso di specie, parte attrice ha in primo luogo inviato a mezzo pec l'invito alla negoziazione assistita rivolto al (cfr. all. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice), il CP_1 quale ha rifiutato l'invito (cfr. all. 2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice); inoltre, nonostante il giudice non abbia ordinato a parte attrice di instaurare il procedimento di mediazione, questa ha comunque provveduto in tal senso e il verbale di mediazione si è chiuso con esito negativo non avendo partecipato l'odierno convenuto (cfr. all. 3 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice).
Ciò posto, l'azione proposta dalla LL Società Cooperativa Edilizia deve essere qualificata come azione personale di restituzione, in quanto l'attrice ha domandato l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittima occupazione di immobili di sua proprietà da parte di
[...]
, sul presupposto dell'inopponibilità alla società attrice - sottoposta alla Controparte_1 procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 194 e ss. del R.D.
n. 267/1942 con decreto del 04.05.2016 del Ministero dello Sviluppo Economico – dei verbali del consiglio di amministrazione della cooperativa (all'epoca in bonis) del 5.11.2014 e del Parte_1
10.11.2014, con i quali sarebbe stata disposta l'assegnazione degli immobili oggetto di causa, in attesa del rogito.
Così qualificata la domanda attorea, la medesima è infondata e va integralmente rigettata per quanto concerne gli immobili siti in Via Prenestina Nuova n. 86/A interno 1A con cantina e box auto, facenti parte del Lotto C2/A, scala 1, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 20, particella 433 sub. 509 e sub. 554, rispetto ai quali il convenuto ha, sin dall'atto di costituzione, contestato l'occupazione.
Invero, parte attrice non ha fornito la prova – su di sé gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. – della occupazione degli immobili in esame da parte del convenuto, non essendovi prova in ordine alla effettiva consegna, dal momento che nel verbale del C.d.A. della società in bonis del 10.11.2014 (all. 3 atto di citazione), pur stabilendosi l'assegnazione dell'unità immobiliare in favore del , è CP_1 tuttavia riportato anche che “il Consiglio di Amministrazione da mandato al Presidente per tutti gli adempimenti necessari per la consegna ai soci degli alloggi” (cfr. p. 2 verbale); difettano dunque in atti ulteriori elementi da cui desumere che la consegna sia poi in effetti avvenuta e che l'immobile sia stato quindi occupato dal convenuto.
Diversamente, risulta in modo inequivocabile che il convenuto abbia occupato gli immobili siti Via
Prenestina Nuova n. 86/A, interno 7 con cantina e box auto, facenti parte del lotto A2, censiti nel
Catasto Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 20, particella 347 sub. 20 e sub. 36, come da lui espressamente riconosciuto.
Risulta, altresì, pacificamente che con raccomandata spedita il 10.12.2019 (all. 4 citazione) la parte attrice abbia richiesto la liberazione degli immobili in oggetto (in “Via Prenestina Nuova n.86/A Comparto
4 A/2 – Piano II”) al convenuto, il quale tuttavia ne ha rifiutato la restituzione (all.5 atto di citazione), proseguendo nell'occupazione, fino alla vendita da parte della Società LL, avvenuta in data
16.4.2021 (cfr. all. 7 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Al riguardo, alcun rilievo, al fine di legittimare tale occupazione, può essere attribuito al verbale del
C.d.A. della società resistente del 05.11.2014 con cui l'immobile viene assegnato al , dal CP_1 momento che l'atto in esame non produce in primo luogo alcun effetto traslativo della proprietà in favore dello stesso né fonda alcun obbligo in capo alla società attrice di trasferire detta proprietà al convenuto con successivo atto;
neppure del resto risulta alcun ulteriore titolo negoziale intervenuto tra le odierne parti che sia stato debitamente trascritto nei registri immobiliari prima dell'apertura della procedura concorsuale in modo da essere opponibile alla stessa ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 267/1942 (cfr. Cass. n. 22419/2018).
Essendo, tuttavia, pacifico che il convenuto non occupi gli immobili all'attualità, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda spiegata da parte attrice volta ad ottenerne il rilascio.
Quanto all'indennità di occupazione richiesta, va anzitutto evidenziato che l'accertata occupazione sine titulo di un immobile di per sé non è sufficiente a fondare la domanda proposta dal proprietario per il pagamento della relativa indennità. Infatti, a fini risarcitori rileva solo il danno - conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi lo lamenti.
La questione relativa al diritto dell'attrice a conseguire l'indennità per il mancato utilizzo degli immobili detenuti sine titulo dal convenuto, deve essere difatti esaminata e risolta facendo applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nel risolvere il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita
è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (cfr. Cass., Sez. Un., 33645/2022).
Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, il danno per il proprietario non può quindi qualificarsi come danno in re ipsa, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno
“normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Orbene, applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche tracciate dall'orientamento appena citato – al quale il Tribunale ritiene di dover prestare adesione – si rileva, in via del tutto assorbente,
5 come l'attrice non abbia allegato, né nell'atto introduttivo del giudizio, né negli atti successivi deputati a precisare il contenuto della domanda, alcun pregiudizio relativo al mancato godimento dell'immobile.
Al difetto di allegazione consegue il rigetto della domanda.
Quanto alle spese del giudizio, l'esito complessivo della lite, le questioni trattate e il mutamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, giustificano la compensazione delle spese di lite, incluse quelle di
CTU come già liquidate.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
a) accerta l'abusiva occupazione da parte di degli immobili siti in Controparte_1
Palestrina, Via Prenestina Nuova n. 86/A censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 20, particella 347 sub. 20 e sub. 36;
b) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio dei predetti immobili;
c) rigetta nel resto la domanda di parte attrice;
d) compensa integralmente le spese di giudizio, comprese quelle di CTU già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 11.9.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
6