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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2024, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8426 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: PA C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Stefano Martina, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
All'udienza del 22/04/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13/12/2023, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in GA (LE) il 15/06/2002;
- che dalla loro unione sono nati i figli , il 31/01/2004, e , il Per_1 Per_2
03/03/2007;
- di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi, omologati con decreto del Tribunale di Lecce del 10/06/2023;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle medesime condizioni disposte in sede di separazione, con la previsione che l'assegno unico universale sarà percepito da
. PA
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso era stata omologata la separazione consensuale ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, confermate con note per la trattazione scritta dell'udienza citata e parzialmente confermative della separazione, non risultano in contrasto con i criteri di legge e sono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene, nella parte ancora attuabile. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da PA
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA (LE) il
15/06/2002 da e , trascritto nei Parte_2 PA
2 registri dello stato civile di quel Comune al n. 31, Parte II, Serie A, anno 2002, alle seguenti condizioni, tra loro concordate:
- il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_2 madre, con ampio diritto di visita per il padre così specificato: il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì sera dopo cena, ed a settimane alterne il sabato dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina. Festività natalizie e pasquali alternate tra le parti di anno in anno, 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive da giugno ad agosto. Festività della mamma e del papà, nonché i compleanni, con i rispettivi festeggiati;
- la casa coniugale verrà assegnata alla SI ed il GN Parte_2 PA si trasferirà in altro immobile entro la data del 11 aprile 2023;
- il GN è commerciante nel settore dell'abbigliamento con attività PA svolta in GA (Le), invece la SI casalinga è disoccupata;
Parte_2
- è stabilito a carico del GN un assegno di mantenimento mensile PA complessivo di € 500,00 per entrambi i figli da versare entro il giorno 5 di ogni mese, le spese straordinarie sono determinate nella misura del 70% per il GN
ed il restante 30% per la SI con riferimento ai libri PA Parte_2 scolastici, e tutto il restante totale totalmente a carico del GN;
PA
- è stabilito in favore della SI un assegno mensile di Parte_2 mantenimento per € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- il mantenimento per i figli e l'assegno di mantenimento per la SI
sarà versato in un'unica soluzione sul seguente iban Parte_2
[...] di poste italiane;
- l'assegno unico universale per i figli a carico sarà percepito da PA
;
[...]
- è stabilito che l'autovettura familiare Fiat Panda di proprietà del GN
, rimarrà in uso alla SI , la quale provvederà per il PA Parte_2 pagamento del bollo anno 2023 e successivi, così come provvederà per le eventuali sanzioni amministrative future, altresì, il pagamento dei bolli antecedenti al 2023 rimarranno a carico del GN;
PA
3 - le utenze domestiche dell'abitazione familiare (tranne il gas che sarà al 50% tra le parti) saranno a carico del GN , così come l'ici, la tassa sulla PA spazzatura e la rete internet;
- i coniugi ed il figlio minore sono autorizzati a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22/05/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8426 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: PA C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Stefano Martina, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
All'udienza del 22/04/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13/12/2023, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in GA (LE) il 15/06/2002;
- che dalla loro unione sono nati i figli , il 31/01/2004, e , il Per_1 Per_2
03/03/2007;
- di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi, omologati con decreto del Tribunale di Lecce del 10/06/2023;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle medesime condizioni disposte in sede di separazione, con la previsione che l'assegno unico universale sarà percepito da
. PA
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso era stata omologata la separazione consensuale ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, confermate con note per la trattazione scritta dell'udienza citata e parzialmente confermative della separazione, non risultano in contrasto con i criteri di legge e sono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene, nella parte ancora attuabile. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da PA
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA (LE) il
15/06/2002 da e , trascritto nei Parte_2 PA
2 registri dello stato civile di quel Comune al n. 31, Parte II, Serie A, anno 2002, alle seguenti condizioni, tra loro concordate:
- il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_2 madre, con ampio diritto di visita per il padre così specificato: il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì sera dopo cena, ed a settimane alterne il sabato dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina. Festività natalizie e pasquali alternate tra le parti di anno in anno, 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive da giugno ad agosto. Festività della mamma e del papà, nonché i compleanni, con i rispettivi festeggiati;
- la casa coniugale verrà assegnata alla SI ed il GN Parte_2 PA si trasferirà in altro immobile entro la data del 11 aprile 2023;
- il GN è commerciante nel settore dell'abbigliamento con attività PA svolta in GA (Le), invece la SI casalinga è disoccupata;
Parte_2
- è stabilito a carico del GN un assegno di mantenimento mensile PA complessivo di € 500,00 per entrambi i figli da versare entro il giorno 5 di ogni mese, le spese straordinarie sono determinate nella misura del 70% per il GN
ed il restante 30% per la SI con riferimento ai libri PA Parte_2 scolastici, e tutto il restante totale totalmente a carico del GN;
PA
- è stabilito in favore della SI un assegno mensile di Parte_2 mantenimento per € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- il mantenimento per i figli e l'assegno di mantenimento per la SI
sarà versato in un'unica soluzione sul seguente iban Parte_2
[...] di poste italiane;
- l'assegno unico universale per i figli a carico sarà percepito da PA
;
[...]
- è stabilito che l'autovettura familiare Fiat Panda di proprietà del GN
, rimarrà in uso alla SI , la quale provvederà per il PA Parte_2 pagamento del bollo anno 2023 e successivi, così come provvederà per le eventuali sanzioni amministrative future, altresì, il pagamento dei bolli antecedenti al 2023 rimarranno a carico del GN;
PA
3 - le utenze domestiche dell'abitazione familiare (tranne il gas che sarà al 50% tra le parti) saranno a carico del GN , così come l'ici, la tassa sulla PA spazzatura e la rete internet;
- i coniugi ed il figlio minore sono autorizzati a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22/05/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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