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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2024, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENTINI Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONO MAURIZIO CP_1 P.IVA_2
PEC: Email_2 appellati
Conclusioni:
Per l'appellante
ALL'ECC.MA CORTE D'APPELLO Pt_2
Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
Dare atto dell'avvenuta riassunzione del giudizio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata da parte del Supremo Collegio.
Pag. 1 di 9 Conseguentemente in applicazione del principio di diritto fissata dalla ordinanza della
Suprema Corte, ritenere e dichiarare che la società è creditrice nei confronti dell' Pt_1 Pt_3
per la somma pari ad € 364.919,38, oltre gli interessi moratori di cui al decreto legislativo
[...]
n. 231 del 2002, dall'emissione delle singole fatture al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi del giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi.
Per l'appellato
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO VOGLIA:
1) dichiarare non esistenti nel caso di specie gli elementi costitutivi della domanda di indebito arricchimento;
2) per l'effetto rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla Parte_1
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di indebito arricchimento, ritenere e dichiarare che la somma di €.364.919,38 portata dal decreto ingiuntivo non tiene conto degli Cont importi dall' già corrisposti per €.77.925,08 e per l'effetto la stessa deve essere da questi decurtati;
4) rigettare la domanda di pagamento degli interessi moratori perché, non essendo stata avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo e quindi non concessa nell'ingiunzione e non avanzata neanche nel giudizio di opposizione in primo grado, costituisce domanda nuova e come tale era ed è inammissibile nel presente giudizio di appello;
5) condannare l'appellante alla refusione delle spese di giudizio, compreso il rimborso forfettario ex art.15 TP, dei compensi professionali, oltre IVA e CNPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' di proponeva Parte_3 CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2004 rilasciato dal Tribunale di
Trapani su istanza della società e con il quale le era stato ingiunto il Parte_1
pagamento di € 364.919,38 a titolo di prestazioni specialistiche di FKT nel periodo giugno-dicembre 2003 e ne chiedeva la revoca.
2. A sostegno dell'opposizione evidenziava che le somme ingiunte erano
Pag. 2 di 9 superiori al budget assegnato che era stato comunicato già nel mese di febbraio 2003 e che aveva informato l'opposto che non avrebbe corrisposto alcun importo eccedente il budget.
3. Si costituiva la società che chiedeva il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rappresentando che il budget di spesa era stato unilateralmente determinato ed era illegittimo;
che il limite era stato comunicato nel mese di settembre, quando erano state già eseguite gran parte delle prestazioni;
che non avrebbe potuto rifiutare le prestazioni;
che, in ogni caso, l' Pt_3 si era arricchita delle prestazioni eseguite e chiedeva, in subordine, la condanna dell' al pagamento delle somme ingiunte ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Pt_3
4. Con sentenza n. 400/2007 del 23.8.2007, depositata il successivo 31.8.2007, il
Tribunale di Trapani revocava il decreto ingiuntivo, rilevando, da un lato, che il budget era stato individuato nell'osservanza delle norme che regolano la materia e, dall'altro, l'inammissibilità dell'azione ex art.2041 c.c. trattandosi di domanda nuova, avanzata dalla n comparsa di risposta. Pt_1
5. Proponeva appello la che censurava la sentenza per aver Parte_1 ritenuto la legittimità del budget e per aver dichiarato inammissibile la domanda di Parte ingiustificato arricchimento. Resisteva l' (subentrata all' che chiedeva il Pt_3
rigetto dell'appello.
6. Con sentenza n. 627/2013 del 20.3.2013 la Corte di Appello respingeva il gravame, sul rilievo sia della legittimità della procedura di determinazione del budget, sia dell'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, considerato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può introdurre siffatta domanda solo nel caso in cui l'opponente introduca un nuovo tema di indagine, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
7. Proposto ricorso per Cassazione, la Corte, con ordinanza n. 23146/2018 accoglieva il quinto motivo e rilevava che l'azione di ingiustificato arricchimento era Parte ammissibile, poiché, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di Appello, l' non aveva negato l'erogazione delle prestazioni, in tal modo giustificando l'introduzione della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Pag. 3 di 9 8. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 24.12.2018 Parte_1
ha domandato l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe richiamando la sentenza della Corte di Cassazione e chiedendo la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 364.919,38, oltre interessi moratori per le prestazioni specialistiche di FKT eseguite nel periodo giugno-dicembre 2003. Contr 9. Si è costituita l' che ha contestato la spettanza delle suddette somme, rilevando che, nonostante la Suprema Corte abbia cassato la sentenza della Corte
d'Appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, l'amministrazione non ha comunque svolto domanda riconvenzionale, sicchè la società non avrebbe potuto proporre la domanda di Parte_1
ingiustificato arricchimento. Ha rilevato, inoltre che, anche a ritenere ammissibile la domanda, non sussistono gli elementi costitutivi dell'ingiustificato arricchimento.
10. Sostituita l'udienza del 15 maggio 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Prima della sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 10798/2015, l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di un ente pubblico era ammessa a condizione che il privato depauperato provasse la sussistenza di un requisito ulteriore: il riconoscimento dell'utilità perseguita dalla PA.
12. Si propendeva quindi per un trattamento di favore nei confronti della Pubblica
Amministrazione, giustificato sull'assunto che si trattasse di un soggetto speciale, detentore un potere pubblico e che agisse nelle vesti di Autorità per perseguire i fini pubblici prefissati ex lege. In altri termini, si riteneva che la specialità del diritto pubblico si sarebbe dovuta mantenere anche in tema di arricchimento ingiustificato.
13. Con la sentenza in questione (confermata dalle pronunce successive: tra le tante Cass. n. 13884/2020; n. 16793/2018) la Suprema Corte ha, di fatto, valorizzato le finalità di equità e di giustizia distributiva, superando il requisito del riconoscimento dell'utilità da parte della PA ed esprimendosi nei termini di imputabilità dell'arricchimento in capo a quest'ultima. L'imputabilità è presunta fino a prova contraria. In altri termini, le Sezioni Unite introducono un'inversione dell'onere
Pag. 4 di 9 probatorio: il privato che agisce per l'ingiustificato arricchimento nei confronti di una
PA sarà tenuto a provare la sussistenza dei soli presupposti di cui all'art. 2041 c.c.; di contro, il soggetto pubblico sarà esonerato dall'obbligo di indennizzo solo qualora dimostri che l'arricchimento non sia ad esso imputabile. Va, altresì, osservato come l'arricchimento non imputabile si configuri ogni qualvolta quest'ultimo possa ritenersi "imposto" dal privato, ossia quando la Pubblica Amministrazione provi di averlo rifiutato o conseguito contro il suo stesso volere ovvero, da ultimo, senza che ne potesse avere conoscenza.
14. Così ricostruiti gli approdi ermeneutici nella materia dell'indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, occorre rilevare, nel caso di specie e come accennato, che la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello ritenendo che l'azione di indebito arricchimento era da considerarsi Parte ammissibile avendo l' contestato il titolo in base al quale era richiesto il pagamento, ma non l'erogazione delle prestazioni.
15. Tanto premesso, occorre verificare se, nel merito, una volta ammessa l'azione, abbia diritto al pagamento delle prestazioni richieste con Parte_1
l'originario ricorso monitorio.
16. È utile rammentare che ciò che caratterizza il servizio sanitario nazionale a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva
è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97) è il principio della necessaria programmazione, il quale si esprime con l'adozione di un piano annuale preventivo da valere per le aziende ospedaliere
(art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati
(art. 2, comma 8, legge n. 549/95).
17. Nella fattispecie, con nota prot. n.855/CD/889B del 04.02.2003 (cfr. doc. n.1 Contr fascicolo , comunicava alla che il budget per l'anno 2003, Parte_1
determinato secondo i criteri previsti dagli artt.2, 3 e 9 del D.A. del 07.11.2002, era pari ad €.234.679,12 e che non avrebbe corrisposto somme aggiuntive per prestazioni specialistiche di F.K.T. da essa fornite in eccedenza al budget assegnato, salvo diverse disposizioni assessoriali supportate da adeguata copertura finanziaria.
Pag. 5 di 9 18. Con successiva nota prot. n.5987/CD/8408/B del 16.09.2003 (cfr. doc. n.2 Contr fascicolo , il Direttore Generale dell' informava la che Pt_3 Parte_1
avendo l'Assessorato Regionale per la Sanità, con nota prot. n.4° Dip/4216 del
29.05.2003, assegnato la quota di FSR di parte corrente anno 2003 in misura inferiore a quanto comunicato, e dovendo ricondurre ciascuna voce di spesa entro i limiti delle risorse disponibili, non avrebbe potuto dare luogo a pagamento di prestazioni effettuate oltre l'importo del budget assegnato. Richiedeva pertanto alla ditta di emettere: nota di credito per €.58.615,29 in relazione alla fattura n.E03/0212 del
23.07.2003 per prestazioni erogate nel mese di giugno 2003 in eccedenza budgetaria, nonché note di credito per eventuali fatture emesse successivamente.
19. Con successiva nota prot. n.2100/CD del 16.03.2004 (cfr. doc. n.3 fascicolo Contr
, al fine di poter porre in pagamento la somma di €.4.320,11 relativa alle prestazioni erogate entro i limiti del budget assegnato, l' Parte_5
sollecitava l'emissione della nota di credito precedentemente richiesta.
20. Con successiva nota prot. n.3243/1749/DA del 28.04.2004 (cfr. doc. n.4 Contr fascicolo , il Direttore Amministrativo dell' precisando che si riservava Pt_5 di rivedere la contabilità con la struttura qualora l'Assessorato Regionale alla Sanità avesse assegnato ulteriori finanziamenti per il pagamento degli extrabudget dell'anno
2003, restituiva le fatture emesse per le prestazioni extrabudget fornite alla ditta ricorrente, la quale le rispediva all' di Parte_3 CP_1
21. Con nota prot. n.1968 del 14.05.2004 l'Assessorato Regionale alla Sanità chiariva che, non avendo esercitato entro il 31.12.2002 il potere di rideterminazione previsto dall'ultimo comma dell'art.6 del D.A. 2094 del 07.11.2002, le regressioni tariffarie stabilite per il 2002 mantenevano la loro validità per tutta la durata del decreto (2002/2004) e che le somme assegnate per il 2003 erano comprensive anche delle occorrenze finanziarie per l'extrabudget. Preso atto di quanto comunicato dall'Assessorato, con nota prot. n.2377/D.A. del 16.06.2004 l' rappresentava Pt_5 all'Organo Regionale la necessità di un'ulteriore assegnazione finanziaria per coprire la spesa per le prestazioni extrabudget con l'applicazione delle regressioni tariffarie di cui all'art.6 del D.A. 2094/2002.
Pag. 6 di 9 22. Con D.A. n.3885 del 29.07.2004 si disponeva che per gli anni 2003 e 2004, fermi restando gli importi massimi degli aggregati di spesa, ciascuna avrebbe Pt_3
potuto procedere al pagamento in favore delle strutture accreditate, ove si fossero realizzate delle economie sui predetti aggregati. Contr 23. Con nota 8381/CD del 04.11.2004 ((cfr. doc. n.5 fascicolo , il Coordinatore
Attività Distrettuali dell' premettendo quanto sopra narrato, informava la Pt_3 che, rivista la contabilità della struttura alla luce dei criteri Parte_1
introdotti nel D.A. n.3885 del 29.07.2004, era stato rilevato che:
- il budget per l'anno 2003, era pari ad €.234.679,12;
- le prestazioni validate ammontavano ad €.595.242,28;
- le prestazioni già liquidate ammontavano ad €.230.359,01;
- le prestazioni ancora da liquidare fino a concorrenza del budget assegnato ammontavano ad €.4.320,11;
- l'importo delle prestazioni eccedenti il budget ammontava ad €.360.563,16;
- la regressione tariffaria ex art.6 del D.A. n.2094/2002 ammontava ad
€.286.958,19;
- l'importo da liquidare ammontava a: €.360.563,16 - €.286.958,19 = €.73.604,97 +
€.4.320,11 = €.77.925,08.
24. Con Deliberazione del Direttore generale n.3977 del 17.11.2004, immediatamente esecutiva, veniva deliberata la liquidazione delle prestazioni extrabudget per l'anno 2003 e disposto il pagamento a favore della Parte_1
della somma di €.77.925,08.
25. Riassunto nei termini appena descritti l'iter che ha condotto alla determinazione del budget assegnato all'odierna appellante per l'anno 2003, si osserva quanto segue.
26. In virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10798 del 26/05/2015, sopra ricordati – secondo i quali l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'”eventum
Pag. 7 di 9 utilitatis” - nonché del principio, anch'esso sopra richiamato, della pianificazione preventiva della spesa sanitaria, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, la comunicazione del budget nel mese di febbraio 2003, la successiva comunicazione che non sarebbero state remunerate le prestazioni ulteriori rispetto al budget, la restituzione delle fatture, ben possono essere qualificate come un esplicito “rifiuto dell'arricchimento”, il quale, secondo la citata pronuncia n. 10798 del 26/05/2015, determina l'esclusione della tutela offerta dall'art. 2041 c.c. (cfr. anche Cass.
13884/2020 citata).
27. Più in particolare, le circostanze appena descritte (la preventiva comunicazione del limite di budget, nonché l'esplicito rifiuto di liquidare le fatture inerenti dette prestazioni) inducono a ravvisare un'ipotesi di “arricchimento imposto”, con la conseguenza che alcun indennizzo è dovuto.
28. In definitiva, la domanda proposta dalla società e diretta alla Parte_1
Contr condanna dell' al pagamento delle prestazioni di cui sopra a titolo di arricchimento senza causa, pur ammissibile, deve essere respinta e la sentenza del
Tribunale di Trapani n. 400/2007 dei 23-31 agosto 2007 va confermata, sebbene con diversa motivazione.
29. La complessità della vicenda - dovuta anche alle novità giurisprudenziali intervenute in corso di causa - induce a compensare le spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, decidendo in sede di rinvio, disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 23146/2018, sentiti i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 400/2007 dei
23-31 agosto 2007 proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_2
- Compensa integralmente le spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est. Pag. 8 di 9 Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENTINI Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONO MAURIZIO CP_1 P.IVA_2
PEC: Email_2 appellati
Conclusioni:
Per l'appellante
ALL'ECC.MA CORTE D'APPELLO Pt_2
Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
Dare atto dell'avvenuta riassunzione del giudizio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata da parte del Supremo Collegio.
Pag. 1 di 9 Conseguentemente in applicazione del principio di diritto fissata dalla ordinanza della
Suprema Corte, ritenere e dichiarare che la società è creditrice nei confronti dell' Pt_1 Pt_3
per la somma pari ad € 364.919,38, oltre gli interessi moratori di cui al decreto legislativo
[...]
n. 231 del 2002, dall'emissione delle singole fatture al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi del giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi.
Per l'appellato
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO VOGLIA:
1) dichiarare non esistenti nel caso di specie gli elementi costitutivi della domanda di indebito arricchimento;
2) per l'effetto rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla Parte_1
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di indebito arricchimento, ritenere e dichiarare che la somma di €.364.919,38 portata dal decreto ingiuntivo non tiene conto degli Cont importi dall' già corrisposti per €.77.925,08 e per l'effetto la stessa deve essere da questi decurtati;
4) rigettare la domanda di pagamento degli interessi moratori perché, non essendo stata avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo e quindi non concessa nell'ingiunzione e non avanzata neanche nel giudizio di opposizione in primo grado, costituisce domanda nuova e come tale era ed è inammissibile nel presente giudizio di appello;
5) condannare l'appellante alla refusione delle spese di giudizio, compreso il rimborso forfettario ex art.15 TP, dei compensi professionali, oltre IVA e CNPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' di proponeva Parte_3 CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2004 rilasciato dal Tribunale di
Trapani su istanza della società e con il quale le era stato ingiunto il Parte_1
pagamento di € 364.919,38 a titolo di prestazioni specialistiche di FKT nel periodo giugno-dicembre 2003 e ne chiedeva la revoca.
2. A sostegno dell'opposizione evidenziava che le somme ingiunte erano
Pag. 2 di 9 superiori al budget assegnato che era stato comunicato già nel mese di febbraio 2003 e che aveva informato l'opposto che non avrebbe corrisposto alcun importo eccedente il budget.
3. Si costituiva la società che chiedeva il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rappresentando che il budget di spesa era stato unilateralmente determinato ed era illegittimo;
che il limite era stato comunicato nel mese di settembre, quando erano state già eseguite gran parte delle prestazioni;
che non avrebbe potuto rifiutare le prestazioni;
che, in ogni caso, l' Pt_3 si era arricchita delle prestazioni eseguite e chiedeva, in subordine, la condanna dell' al pagamento delle somme ingiunte ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Pt_3
4. Con sentenza n. 400/2007 del 23.8.2007, depositata il successivo 31.8.2007, il
Tribunale di Trapani revocava il decreto ingiuntivo, rilevando, da un lato, che il budget era stato individuato nell'osservanza delle norme che regolano la materia e, dall'altro, l'inammissibilità dell'azione ex art.2041 c.c. trattandosi di domanda nuova, avanzata dalla n comparsa di risposta. Pt_1
5. Proponeva appello la che censurava la sentenza per aver Parte_1 ritenuto la legittimità del budget e per aver dichiarato inammissibile la domanda di Parte ingiustificato arricchimento. Resisteva l' (subentrata all' che chiedeva il Pt_3
rigetto dell'appello.
6. Con sentenza n. 627/2013 del 20.3.2013 la Corte di Appello respingeva il gravame, sul rilievo sia della legittimità della procedura di determinazione del budget, sia dell'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, considerato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può introdurre siffatta domanda solo nel caso in cui l'opponente introduca un nuovo tema di indagine, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
7. Proposto ricorso per Cassazione, la Corte, con ordinanza n. 23146/2018 accoglieva il quinto motivo e rilevava che l'azione di ingiustificato arricchimento era Parte ammissibile, poiché, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di Appello, l' non aveva negato l'erogazione delle prestazioni, in tal modo giustificando l'introduzione della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Pag. 3 di 9 8. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 24.12.2018 Parte_1
ha domandato l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe richiamando la sentenza della Corte di Cassazione e chiedendo la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 364.919,38, oltre interessi moratori per le prestazioni specialistiche di FKT eseguite nel periodo giugno-dicembre 2003. Contr 9. Si è costituita l' che ha contestato la spettanza delle suddette somme, rilevando che, nonostante la Suprema Corte abbia cassato la sentenza della Corte
d'Appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, l'amministrazione non ha comunque svolto domanda riconvenzionale, sicchè la società non avrebbe potuto proporre la domanda di Parte_1
ingiustificato arricchimento. Ha rilevato, inoltre che, anche a ritenere ammissibile la domanda, non sussistono gli elementi costitutivi dell'ingiustificato arricchimento.
10. Sostituita l'udienza del 15 maggio 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Prima della sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 10798/2015, l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di un ente pubblico era ammessa a condizione che il privato depauperato provasse la sussistenza di un requisito ulteriore: il riconoscimento dell'utilità perseguita dalla PA.
12. Si propendeva quindi per un trattamento di favore nei confronti della Pubblica
Amministrazione, giustificato sull'assunto che si trattasse di un soggetto speciale, detentore un potere pubblico e che agisse nelle vesti di Autorità per perseguire i fini pubblici prefissati ex lege. In altri termini, si riteneva che la specialità del diritto pubblico si sarebbe dovuta mantenere anche in tema di arricchimento ingiustificato.
13. Con la sentenza in questione (confermata dalle pronunce successive: tra le tante Cass. n. 13884/2020; n. 16793/2018) la Suprema Corte ha, di fatto, valorizzato le finalità di equità e di giustizia distributiva, superando il requisito del riconoscimento dell'utilità da parte della PA ed esprimendosi nei termini di imputabilità dell'arricchimento in capo a quest'ultima. L'imputabilità è presunta fino a prova contraria. In altri termini, le Sezioni Unite introducono un'inversione dell'onere
Pag. 4 di 9 probatorio: il privato che agisce per l'ingiustificato arricchimento nei confronti di una
PA sarà tenuto a provare la sussistenza dei soli presupposti di cui all'art. 2041 c.c.; di contro, il soggetto pubblico sarà esonerato dall'obbligo di indennizzo solo qualora dimostri che l'arricchimento non sia ad esso imputabile. Va, altresì, osservato come l'arricchimento non imputabile si configuri ogni qualvolta quest'ultimo possa ritenersi "imposto" dal privato, ossia quando la Pubblica Amministrazione provi di averlo rifiutato o conseguito contro il suo stesso volere ovvero, da ultimo, senza che ne potesse avere conoscenza.
14. Così ricostruiti gli approdi ermeneutici nella materia dell'indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, occorre rilevare, nel caso di specie e come accennato, che la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello ritenendo che l'azione di indebito arricchimento era da considerarsi Parte ammissibile avendo l' contestato il titolo in base al quale era richiesto il pagamento, ma non l'erogazione delle prestazioni.
15. Tanto premesso, occorre verificare se, nel merito, una volta ammessa l'azione, abbia diritto al pagamento delle prestazioni richieste con Parte_1
l'originario ricorso monitorio.
16. È utile rammentare che ciò che caratterizza il servizio sanitario nazionale a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva
è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97) è il principio della necessaria programmazione, il quale si esprime con l'adozione di un piano annuale preventivo da valere per le aziende ospedaliere
(art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati
(art. 2, comma 8, legge n. 549/95).
17. Nella fattispecie, con nota prot. n.855/CD/889B del 04.02.2003 (cfr. doc. n.1 Contr fascicolo , comunicava alla che il budget per l'anno 2003, Parte_1
determinato secondo i criteri previsti dagli artt.2, 3 e 9 del D.A. del 07.11.2002, era pari ad €.234.679,12 e che non avrebbe corrisposto somme aggiuntive per prestazioni specialistiche di F.K.T. da essa fornite in eccedenza al budget assegnato, salvo diverse disposizioni assessoriali supportate da adeguata copertura finanziaria.
Pag. 5 di 9 18. Con successiva nota prot. n.5987/CD/8408/B del 16.09.2003 (cfr. doc. n.2 Contr fascicolo , il Direttore Generale dell' informava la che Pt_3 Parte_1
avendo l'Assessorato Regionale per la Sanità, con nota prot. n.4° Dip/4216 del
29.05.2003, assegnato la quota di FSR di parte corrente anno 2003 in misura inferiore a quanto comunicato, e dovendo ricondurre ciascuna voce di spesa entro i limiti delle risorse disponibili, non avrebbe potuto dare luogo a pagamento di prestazioni effettuate oltre l'importo del budget assegnato. Richiedeva pertanto alla ditta di emettere: nota di credito per €.58.615,29 in relazione alla fattura n.E03/0212 del
23.07.2003 per prestazioni erogate nel mese di giugno 2003 in eccedenza budgetaria, nonché note di credito per eventuali fatture emesse successivamente.
19. Con successiva nota prot. n.2100/CD del 16.03.2004 (cfr. doc. n.3 fascicolo Contr
, al fine di poter porre in pagamento la somma di €.4.320,11 relativa alle prestazioni erogate entro i limiti del budget assegnato, l' Parte_5
sollecitava l'emissione della nota di credito precedentemente richiesta.
20. Con successiva nota prot. n.3243/1749/DA del 28.04.2004 (cfr. doc. n.4 Contr fascicolo , il Direttore Amministrativo dell' precisando che si riservava Pt_5 di rivedere la contabilità con la struttura qualora l'Assessorato Regionale alla Sanità avesse assegnato ulteriori finanziamenti per il pagamento degli extrabudget dell'anno
2003, restituiva le fatture emesse per le prestazioni extrabudget fornite alla ditta ricorrente, la quale le rispediva all' di Parte_3 CP_1
21. Con nota prot. n.1968 del 14.05.2004 l'Assessorato Regionale alla Sanità chiariva che, non avendo esercitato entro il 31.12.2002 il potere di rideterminazione previsto dall'ultimo comma dell'art.6 del D.A. 2094 del 07.11.2002, le regressioni tariffarie stabilite per il 2002 mantenevano la loro validità per tutta la durata del decreto (2002/2004) e che le somme assegnate per il 2003 erano comprensive anche delle occorrenze finanziarie per l'extrabudget. Preso atto di quanto comunicato dall'Assessorato, con nota prot. n.2377/D.A. del 16.06.2004 l' rappresentava Pt_5 all'Organo Regionale la necessità di un'ulteriore assegnazione finanziaria per coprire la spesa per le prestazioni extrabudget con l'applicazione delle regressioni tariffarie di cui all'art.6 del D.A. 2094/2002.
Pag. 6 di 9 22. Con D.A. n.3885 del 29.07.2004 si disponeva che per gli anni 2003 e 2004, fermi restando gli importi massimi degli aggregati di spesa, ciascuna avrebbe Pt_3
potuto procedere al pagamento in favore delle strutture accreditate, ove si fossero realizzate delle economie sui predetti aggregati. Contr 23. Con nota 8381/CD del 04.11.2004 ((cfr. doc. n.5 fascicolo , il Coordinatore
Attività Distrettuali dell' premettendo quanto sopra narrato, informava la Pt_3 che, rivista la contabilità della struttura alla luce dei criteri Parte_1
introdotti nel D.A. n.3885 del 29.07.2004, era stato rilevato che:
- il budget per l'anno 2003, era pari ad €.234.679,12;
- le prestazioni validate ammontavano ad €.595.242,28;
- le prestazioni già liquidate ammontavano ad €.230.359,01;
- le prestazioni ancora da liquidare fino a concorrenza del budget assegnato ammontavano ad €.4.320,11;
- l'importo delle prestazioni eccedenti il budget ammontava ad €.360.563,16;
- la regressione tariffaria ex art.6 del D.A. n.2094/2002 ammontava ad
€.286.958,19;
- l'importo da liquidare ammontava a: €.360.563,16 - €.286.958,19 = €.73.604,97 +
€.4.320,11 = €.77.925,08.
24. Con Deliberazione del Direttore generale n.3977 del 17.11.2004, immediatamente esecutiva, veniva deliberata la liquidazione delle prestazioni extrabudget per l'anno 2003 e disposto il pagamento a favore della Parte_1
della somma di €.77.925,08.
25. Riassunto nei termini appena descritti l'iter che ha condotto alla determinazione del budget assegnato all'odierna appellante per l'anno 2003, si osserva quanto segue.
26. In virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10798 del 26/05/2015, sopra ricordati – secondo i quali l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'”eventum
Pag. 7 di 9 utilitatis” - nonché del principio, anch'esso sopra richiamato, della pianificazione preventiva della spesa sanitaria, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, la comunicazione del budget nel mese di febbraio 2003, la successiva comunicazione che non sarebbero state remunerate le prestazioni ulteriori rispetto al budget, la restituzione delle fatture, ben possono essere qualificate come un esplicito “rifiuto dell'arricchimento”, il quale, secondo la citata pronuncia n. 10798 del 26/05/2015, determina l'esclusione della tutela offerta dall'art. 2041 c.c. (cfr. anche Cass.
13884/2020 citata).
27. Più in particolare, le circostanze appena descritte (la preventiva comunicazione del limite di budget, nonché l'esplicito rifiuto di liquidare le fatture inerenti dette prestazioni) inducono a ravvisare un'ipotesi di “arricchimento imposto”, con la conseguenza che alcun indennizzo è dovuto.
28. In definitiva, la domanda proposta dalla società e diretta alla Parte_1
Contr condanna dell' al pagamento delle prestazioni di cui sopra a titolo di arricchimento senza causa, pur ammissibile, deve essere respinta e la sentenza del
Tribunale di Trapani n. 400/2007 dei 23-31 agosto 2007 va confermata, sebbene con diversa motivazione.
29. La complessità della vicenda - dovuta anche alle novità giurisprudenziali intervenute in corso di causa - induce a compensare le spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, decidendo in sede di rinvio, disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 23146/2018, sentiti i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 400/2007 dei
23-31 agosto 2007 proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_2
- Compensa integralmente le spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est. Pag. 8 di 9 Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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