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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.159 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
nata a [...] il giorno 04/12/1928 (C.F. Parte_1 [...]
) C.F._1
nato a [...] il giorno 21/11/1955 (C.F. Parte_2
) C.F._2
nata a [...] il giorno 11/10/1967 (C.F. Parte_3
) C.F._3
nata a [...] il giorno 05/11/1951 (C.F. Parte_4
) C.F._4
nata a [...] il giorno 21/06/1959 (C.F. Parte_5
, C.F._5
elettivamente domiciliati in Caltanissetta, P.zza Europa n.6, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Massimiliano Scuzzarella, dal quale sono rappresentati e difesi congiuntamente e separatamente all'Avv. Giorgio Borgetto, giusto mandato su foglio congiunto all'atto di citazione.
ATTORI
E
1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma, Via CP_2
Monzambano, n. 10, (CF. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in Caltanissetta,
Via Libertà n. 174 è domiciliata.
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante, (p. I.V.A. Controparte_3
, con sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 76. P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE ATTRICE: come precisate all'udienza del 9 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio l' e la per sentire “” Ritenere e dichiarare che i CP_2 CP_3
convenuti hanno diritto di esercitare in tutte le sue forme il diritto di proprietà del
loro fondo, identificato al Catasto dei terreni del Comune di Caltanissetta, in
fg.57, part.77 e 433. Ritenere e dichiarare che a seguito della realizzazione
dell'opera pubblica, adeguamento a quattro corsie della SS 640 - tratto dal
Km.44+00, al Km. 74+300 (svincolo A19), il fondo degli attori è stato
completamente intercluso, reso discontinuo, soggetto a continui allagamenti e
inutilizzabile Condannare i convenuti a ripristinare, in favore del fondo attrice,
dominante, e in danno del proprio fondo, la servitù di passaggio verso la
pubblica via durevole nel tempo e idoneo a consentire agli attori di accedere nel
proprio fondo dalla stradella interpoderale preesistente anche con i mezzi
agricoli meccanici. Condannare i convenuti a modificare il deflusso delle acque
meteoriche creando un canale di scolo adeguato di modo da ripristinare
l'originario corretto deflusso delle acque verso il fiume Salso, sempre nel rispetto
2 del diritto degli attori al passaggio verso la pubblica via. Convogliare gli indotti
di scarico delle acque nel canale di scolo delle acque meteoriche verso il naturale
sbocco nel fiume Salso. Eliminare la discontinuità del fondo e renderne possibile
il transito da una parte all'altra anche con mezzi meccanici agricoli.””
Precisavano gli attori di essere stati tutti proprietari pro quota di un fondo rustico in C.da Abbazia Santuzza, identificato al Catasto del Comune di Caltanissetta al fg.57 p.lle 77 ed ex 76, in classe uliveto e seminativo;
che ad esso accedevano,
anche con i mezzi meccanici necessari allo sfruttamento ed alla coltivazione del proprio terreno dal fronte sud est, aperto sulla confinante stradella provinciale interpoderale, che collegava la SS 122 bis alla C.da Agnone, in territorio di
Caltanissetta, e serviva tutti i fondi limitrofi;
che in occasione dell'adeguamento a quattro corsie della SS 640 - tratto dal Km.44+00, al Km. 74+300 (svincolo A19)
detto terreno, veniva suddiviso nelle particelle 433, oggetto di esproprio, e particella 432, rimasta di loro proprietà ; che proprio quest'ultima particella, una volta eseguito l'esproprio e completati i lavori, veniva interclusa e privata di qualsiasi accesso;
che nella realizzazione dell'opera, è stato canalizzato il drenaggio di tutte le acque meteoriche provenienti dalla fabbrica, dalle aree di servizio, dalle pertinenze e dalle aree di rispetto, sia del fronte sud est sia del fronte nord ovest sul predetto, che non solo si allaga ma è diventato discontinuo ed infruibile;
che il piano stradale veniva innalzato di quasi due metri, rispetto al piano del terreno originario, ammassando terra e detriti di riporto di tal che essi,
oggi, non possono più accedere liberamente, nemmeno a piedi, nel loro fondo e a maggior ragione non possono più accedervi con i mezzi agricoli per coltivarli;
che infruttuosa rimaneva ogni richiesta di riduzione in pristino.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio solamente l' CP_2
contestando in toto la domanda attorea.
In particolare, concludeva “”- in via preliminare dichiarare la carenza di
legittimazione passiva di a favore di , peraltro già CP_2 CP_3
3 citata in giudizio;
- nel merito, accertare e dichiarare la cessata materia del
contendere, per quanto riguarda il ripristino di una servitù di passaggio;
-
respingere per i motivi sopra indicati la domanda di risarcimento danni. Con
vittoria di spese.””.
Conclusasi la fase istruttoria, a scioglimento di riserva, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società Controparte_3
non costituitasi nonostante la regolarità della notifica.
Passando al merito, la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, è documentalmente provato che il 17 luglio 2012 e Parte_1
hanno sottoscritto il verbale di accettazione dell'indennità Parte_6
provvisoria di esproprio e dell'indennità di occupazione con ciò espressamente accettando (cfr. art.2 parte prima del predetto) che “” con il pagamento
dell'indennità definitiva la ditta verrà ricompensata, oltre che del terreno
occupato, anche dei danni arrecati dall'occupazione stessa, quali scorpori, taglio
di piante, perdita dei frutti pendenti, separazione di fondi o fabbriche,
deprezzamenti, indennità per passaggi, soppressioni o derivazioni di strade e
canali e di ogni qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo
non soggetto di occupazione e/o esproprio anche se non espressamente indicato
nell'indennità”.
Rebus sic stantibus, nessuna altra pretesa e/o diritto possono vantare gli odierni attori.
Per la ragione più liquida sottesa alla decisione, restano assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
Pur tuttavia, ai fine della regolamentazione delle spese di lite, codesto decidente non può non considerare che l' pur senza averne alcun obbligo in forza CP_2
dell'accettazione di cui sopra, ha dichiarato di voler procedere all'apposizione di
4 45 sbocchi nuovi per consentire ai proprietari dei fondi altrimenti interclusi il libero accesso, con ciò implicitamente riconoscendo il danno subito dal fondo attoreo e, quindi, la non assoluta infondatezza della domanda.
Ciò giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda attorea.
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta in data 27 marzo 2025.
Il Giudice
Elvira Gambino
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