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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2024, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA n.
N. R.G. 120 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. BENEDETTA PATTUMELLI PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI CASELLA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 15 Aprile 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4200/2023 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Paola Ghinoy, promossa
DA
(c.f. e Partita Iva n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall' Avv. Maria Giovanna
Conti e dall'Avv. Marcello Giustiniani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Barozzi n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
Massimiliano Calcaterra ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano, via Tertulliano n. 37
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come atto di appello depositato in data 01/02/2024.
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Per l'appellato: come da comparsa di costituzione depositata in data 26/02/2024.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso del lavoratore, capotreno alle dipendenze di , con il quale ha domandato l'accertamento Parte_1
del diritto alla retribuzione di ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, comprensiva della indennità di assenza dalla residenza, della indennità scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità e della IUP, detratto l'importo fisso di € 4,50 già riconosciuto, con condanna della Società a corrispondere le differenze retributive maturate per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2021, pari alla somma lorda di Euro 4.781,82 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Richiamati precedenti in termini del Tribunale e di questa Corte, nonché di legittimità, il primo giudice ha ritenuto che tutte le indennità oggetto di causa siano emolumenti strettamente connessi allo svolgimento della mansione e finalizzate a compensare il disagio per l'espletamento dell'attività, rigettando anche la tesi della società di applicazione del divisore 26 in luogo del divisore 22 utilizzato dal lavoratore.
Ha, da ultimo, disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che a seguito dell'entrata in vigore della L. 92/2012 la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 L.
300/70.
Ha proposto appello , con plurimi motivi. Parte_1
Con un primo articolato motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che il
Tribunale non abbia considerato, in modo adeguato, l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP nelle sue diverse configurazioni (fissa, variabile, media di impianto) e del suo confluire nel salario di produttività. Nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie), e una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero (per i capitreno euro 4,50 per turno) e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, invece, il primo Giudice ha semplificato eccessivamente il
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problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera paragonabilità (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie.
L'appellante ripercorre gli approdi della giurisprudenza CGUE, evidenziando che mai la Corte Europea ha analizzato un caso in cui l'istituto sia stato compreso nella retribuzione per ferie in una sua precisa forma, sulla base di valutazioni qualificate dalle parti sociali.
Con L'appellante ha osservato che, in definitiva, la viene considerata in importi rilevanti nella retribuzione per ferie, anche attraverso il salario di professionalità, e che, infatti, l'esclusione della parte variabile dovuta a condotta e chilometraggio è attuata anche per giornate in cui il personale di bordo lavora a tempo pieno in riserva, in disponibilità non attiva, in traghettamento, senza che vi siano mai state contestazioni di sorta.
critica la sentenza anche laddove il Tribunale ha omesso qualsiasi Parte_1 motivazione circa l'insussistenza di alcun effetto dissuasivo riconducibile al parziale riconoscimento dell'indennità in questione durante le ferie, considerata la limitata entità della riduzione retributiva, incidente su base annua per l'esigua percentuale della retribuzione annuale, del tutto inidonea a configurare un effetto dissuasivo, come richiesto dalla giurisprudenza eurounitaria.
In pratica, secondo l'appellante, l'effetto dissuasivo non sussiste, data la percentuale minima della differenza richiesta, in relazione alla retribuzione annuale percepita. Si consideri, inoltre, che nella fattispecie concreta una parte dell'istituto
è considerato nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, insomma, spetterebbe alla controparte provare un'effettiva potenzialità dissuasiva del computo operato dalla società secondo i parametri contrattuali collettivi, e tale prova non è stata fornita.
La decisione di primo grado è stata censurata anche con riguardo al computo del compenso per assenza dalla residenza nelle giornate di ferie, avente, secondo
, natura indennitaria. Parte_1
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Quanto alle provvigioni per “vendita titoli di viaggio a bordo treno”, parte appellante ritiene che siano voci che non intrinsecamente collegate alla mansione dell'appellato – posto che remunerano l'”extra effort” conseguente ad una attività
(quella di vendita e controllo dei biglietti) diversa e ulteriore rispetto alla ordinaria prestazione lavorativa dell'appellato (consistente, invece, nella gestione e supervisione dei servizi di bordo e nel controllo, durante il viaggio, delle condizioni di sicurezza del treno) – e che sono per di più, per loro natura, anch'esse del tutto occasionali.
Circa l'indennità per scorta vetture eccedenti, l'appellante evidenzia che i convogli a bordo dei quali l'appellato svolge le proprie mansioni sono a c.d. “composizione bloccata” di otto vetture, per cui tre sono assegnate al Capotreno e cinque al Capo
Servizi Treno. Solo in rare occasioni (es. inconvenienti di esercizio o composizioni straordinarie) i convogli possono essere composti da più vetture, generando così eccedenze che, vengono poste dapprima a carico del Capo Servizi Treno fino al massimo consentito di otto vetture (quindi cinque regolari e tre eccedenze) e poi al
Capotreno.
Ritiene la sentenza errata nella parte in cui ha omesso ogni motivazione circa il mancato accoglimento dell'eccezione di relativa alla limitazione delle Parte_1
incidenze rivendicate per il solo periodo minimo di ferie retribuite di quattro settimane previsto dalle norme comunitarie e nazionali, equivalenti, nel caso di specie, a venti giorni, essendo l'orario di lavoro dell'Appellato, a norma dell'articolo 28 punto 1.5 del CCNL, articolato su 5 giorni.
L'appellante insiste anche per la contestazione dei conteggi prodotti dall' appellato in primo grado, ritenendo doversi applicare il disposto dell'art. 68 punto 6 del
CCNL in virtù del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile occorre dividerla convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli usati da controparte che invece aveva utilizzato, quale divisore, il numero dei giorni effettivi di lavoro in ogni mese preso in considerazione.
Infine, l'appellante ha lamentato il rigetto della propria eccezione di prescrizione, ritenendo che l'art. 18 SL, anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n.
92/2012, abbia comunque conservato plurime ipotesi di tutela reale, a suo avviso
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idonee ad escludere ogni forma di soggezione psicologica atta ad interrompere o sospendere il decorso del termine prescrizionale.
Ha resistito con memoria del 26/02/24, difendendo la sentenza ed CP_1
insistendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 15/04/2024 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
* * *
L'appello è infondato.
La questione controversa è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte territoriale (CA MI n. 397/22, CA MI n. 432/22, CA MI n. 812/22, CA MI n.
814/22, CA MI n. 328/23) e di Cassazione (18160/2023 – 19633/2023 e, da ultimo, ordinanza n. 284 del 04/01/2024), le quali hanno esaminato fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, per l'esatta coincidenza delle voci retributive esaminate e dei motivi di gravame proposti e le cui motivazioni si richiamano ex art. 118 disp.att. c.p.c.-
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato “
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie
è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1
precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr.
1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, CP_3
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea
a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, Per_2
C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-
385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del
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legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando
1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo
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condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata,
“che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina
Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89
Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE CP_4
10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11
p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa CP_5
motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
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7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett.
c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea
a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.”
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I principi di cui sopra, applicati alle singole voci retributive di cui è causa, rivelano ulteriormente l'infondatezza dei motivi di gravame.
Per quanto riguarda l'“indennità di utilizzazione professionale” (IUP), l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che i contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato 2012 e 2016 non escludano totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale (riconoscendola nell'importo fisso di 4,50 euro al giorno) non assumono rilievo dirimente, né consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel
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periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Infatti, pacifico essendo che l'indennità in discorso sia correlata allo specifico status professionale dei lavoratori, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della IUP sulla retribuzione mensile dell'appellato nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. buste paga prodotte): l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incidere sulla decisione del lavoratore se fruire o meno delle ferie. Nella fattispecie concreta qui in discussione, esaminando le buste paga prodotte, risulta che il lavoratore ha goduto di periodi di ferie “spalmati” nel corso dell'anno; ciò non comporta l'esclusione dell'effetto dissuasivo (l'effetto disincentivante di cui alla giurisprudenza europea comporta un giudizio ex ante e oggettivamente riscontrabile, che non deve essere influenzato da fattori soggettivi o circostanziali, come la “diluizione” delle ferie nell'anno di competenza, anche perché l'argomento potrebbe essere facilmente rovesciato, potendosi dare l'ipotesi che il lavoratore non usufruisca delle ferie concentrate nel medesimo periodo proprio per non vedersi decurtata la retribuzione di quel periodo in misura eccessiva). Tale situazione comporta soltanto che non sia macroscopicamente apprezzabile la diminuzione patrimoniale correlata all'esercizio del diritto alle ferie. Con Tornando alla , deve aggiungersi che, pacifico essendo che si tratta di un istituto retributivo che compensa specifici incomodi connessi alle mansioni prestate dal personale mobile ferroviario, non si giustifica, in base ai principi sopra evidenziati,
l'inclusione nella retribuzione feriale solo della quota che compensa l'attività prestata presso l'impianto ed invece l'esclusione della quota (di fatto ben superiore alla prima) che compensa più propriamente l'attività svolta a bordo treno. Il fatto che nelle giornate di ferie venga corrisposta la quota fissa, come se il lavoratore fosse a disposizione in impianto e non nello svolgimento delle mansioni tipiche, rivela proprio che la retribuzione feriale non è calcolata, in linea di principio, in
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modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, anzi è calcolata in modo tale da escludere a priori tale coincidenza.
Passando a considerare le censure dell'appellante riguardo all'indennità di assenza dalla residenza, osserva il Collegio che si tratta di componente certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare che l'art. 77 c. 2 CCNL riconosce detta voce al personale mobile, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo misure orarie specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario,
l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co.
2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini di causa.
Invero, le considerazioni formulate con riferimento alla IUP ed al compenso per l'assenza dalla residenza valgono anche per il premio per la scoperta di irregolarità, che viene corrisposto al Personale di Bordo quando, “svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori” (art. 36, punto 5 CA 2012 e 2016).
E' indubbio (vedi declaratoria del profilo professionale) che l'emolumento in questione sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, in quanto tra le mansioni tipiche del c'è proprio quella del controllo dei titoli di Parte_2
viaggio e della regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e/o sanzioni.
Ne consegue che pure detta voce deve essere inclusa nella base di computo di cui si discute, poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale
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omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Circa l'indennità di scorta per vetture eccedenti (art. 32 CCA gruppo FFSS 2016 ), questa compete al capotreno in relazione alla composizione del convoglio ed è in sostanza una maggiorazione dovuta per la scorta qualora il treno a seconda delle varie tipologie, superi un certo numero di carrozze.
L'eccezione dell'appellante si basa sul carattere sostanzialmente occasionale di tale compenso;
tuttavia, l'esame delle buste paga dell'appellato rivela che tale emolumento è presente in tutti i mesi salvo sporadiche eccezioni, ed è pertanto -di fatto- è una componente del tutto continuativa della retribuzione.
Non vi è poi dubbio che si tratti di un compenso legato alla mansione, essendo riconducibile all'attività di scorta treno, cioè alla stessa tipologia di mansioni cui è Con legata la nel suo sviluppo storico.
Anche il motivo con il quale l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della correttezza dei conteggi di controparte va respinto. Nello specifico, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi della parte appellata.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“
6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
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La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“
1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza Torsten Hein, punto 37).
Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il Collegio che la garanzia retributiva per il trattamento economico del dipendente in ferie debba essere assicurata per 4 settimane di calendario, come se fosse stata prestata ordinaria attività lavorativa in detto arco temporale, fermo restando il numero di giornate di ferie fruibili a norma del CCNL di settore.
Nel caso di specie, in ragione della anzianità (assunto nel luglio 2004), ai sensi dell'art. 25 del CCNL, il lavoratore aveva diritto a 20 giorni di ferie per i primi 8 anni di servizio e successivamente a 25 giorni, sicchè l'eccezione di Parte_1
assume rilievo unicamente per gli anni in cui risulta il godimento in misura eccedente ai 20 giorni di ferie annui (corrispondenti a quattro settimane).
Osserva il Collegio che la domanda proposta dal lavoratore con il ricorso di primo grado si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un non esatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, infatti, pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver correttamente adempiuto. Per gli anni per i quali risultano goduti oltre 20 giorni di ferie non ha allegato alcuna circostanza atta a Parte_1
specificare la quantità di ferie fruite e quante giornate siano escluse dalla garanzia nel periodo oggetto di causa.
Alla genericità della eccezione, che non chiarisce tale circostanza, tenuto conto che la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto,
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ne fruisca negli anni successivi (c.d. trascinamento), senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico, consegue il rigetto della stessa, non avendo indicato anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle Parte_1
godute e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale.
Rimane da considerare l'ultimo motivo di gravame, relativo alla prescrizione.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022 del 6.9.2022 con affermazione del seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Il Collegio condivide pienamente tale conclusione, confermativa dell'orientamento in precedenza assunto da questa Corte (cfr. ad es. sentenza n. 376/2019).
Le argomentazioni spese da a confutazione di detto principio Parte_1
giurisprudenziale non inducono ad un ripensamento nel senso auspicato dall'appellante, tenuto anche conto che recentemente (ord. n. 6840/2023) i giudici di legittimità hanno affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che il “Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con
l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art.
360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass.
SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla
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riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina,
“dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass.
SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
Per tutte le considerazioni esposte la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l.
147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio e tenuto conto della serialità della fattispecie, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4200/2023.
Condanna l'appellante a rifondere all' appellato le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 1.300,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 15 Aprile 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Benedetta Pattumelli
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N. R.G. 120 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. BENEDETTA PATTUMELLI PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI CASELLA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 15 Aprile 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4200/2023 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Paola Ghinoy, promossa
DA
(c.f. e Partita Iva n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall' Avv. Maria Giovanna
Conti e dall'Avv. Marcello Giustiniani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Barozzi n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
Massimiliano Calcaterra ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano, via Tertulliano n. 37
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come atto di appello depositato in data 01/02/2024.
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Per l'appellato: come da comparsa di costituzione depositata in data 26/02/2024.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso del lavoratore, capotreno alle dipendenze di , con il quale ha domandato l'accertamento Parte_1
del diritto alla retribuzione di ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, comprensiva della indennità di assenza dalla residenza, della indennità scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità e della IUP, detratto l'importo fisso di € 4,50 già riconosciuto, con condanna della Società a corrispondere le differenze retributive maturate per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2021, pari alla somma lorda di Euro 4.781,82 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Richiamati precedenti in termini del Tribunale e di questa Corte, nonché di legittimità, il primo giudice ha ritenuto che tutte le indennità oggetto di causa siano emolumenti strettamente connessi allo svolgimento della mansione e finalizzate a compensare il disagio per l'espletamento dell'attività, rigettando anche la tesi della società di applicazione del divisore 26 in luogo del divisore 22 utilizzato dal lavoratore.
Ha, da ultimo, disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che a seguito dell'entrata in vigore della L. 92/2012 la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 L.
300/70.
Ha proposto appello , con plurimi motivi. Parte_1
Con un primo articolato motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che il
Tribunale non abbia considerato, in modo adeguato, l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP nelle sue diverse configurazioni (fissa, variabile, media di impianto) e del suo confluire nel salario di produttività. Nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie), e una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero (per i capitreno euro 4,50 per turno) e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, invece, il primo Giudice ha semplificato eccessivamente il
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problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera paragonabilità (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie.
L'appellante ripercorre gli approdi della giurisprudenza CGUE, evidenziando che mai la Corte Europea ha analizzato un caso in cui l'istituto sia stato compreso nella retribuzione per ferie in una sua precisa forma, sulla base di valutazioni qualificate dalle parti sociali.
Con L'appellante ha osservato che, in definitiva, la viene considerata in importi rilevanti nella retribuzione per ferie, anche attraverso il salario di professionalità, e che, infatti, l'esclusione della parte variabile dovuta a condotta e chilometraggio è attuata anche per giornate in cui il personale di bordo lavora a tempo pieno in riserva, in disponibilità non attiva, in traghettamento, senza che vi siano mai state contestazioni di sorta.
critica la sentenza anche laddove il Tribunale ha omesso qualsiasi Parte_1 motivazione circa l'insussistenza di alcun effetto dissuasivo riconducibile al parziale riconoscimento dell'indennità in questione durante le ferie, considerata la limitata entità della riduzione retributiva, incidente su base annua per l'esigua percentuale della retribuzione annuale, del tutto inidonea a configurare un effetto dissuasivo, come richiesto dalla giurisprudenza eurounitaria.
In pratica, secondo l'appellante, l'effetto dissuasivo non sussiste, data la percentuale minima della differenza richiesta, in relazione alla retribuzione annuale percepita. Si consideri, inoltre, che nella fattispecie concreta una parte dell'istituto
è considerato nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, insomma, spetterebbe alla controparte provare un'effettiva potenzialità dissuasiva del computo operato dalla società secondo i parametri contrattuali collettivi, e tale prova non è stata fornita.
La decisione di primo grado è stata censurata anche con riguardo al computo del compenso per assenza dalla residenza nelle giornate di ferie, avente, secondo
, natura indennitaria. Parte_1
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Quanto alle provvigioni per “vendita titoli di viaggio a bordo treno”, parte appellante ritiene che siano voci che non intrinsecamente collegate alla mansione dell'appellato – posto che remunerano l'”extra effort” conseguente ad una attività
(quella di vendita e controllo dei biglietti) diversa e ulteriore rispetto alla ordinaria prestazione lavorativa dell'appellato (consistente, invece, nella gestione e supervisione dei servizi di bordo e nel controllo, durante il viaggio, delle condizioni di sicurezza del treno) – e che sono per di più, per loro natura, anch'esse del tutto occasionali.
Circa l'indennità per scorta vetture eccedenti, l'appellante evidenzia che i convogli a bordo dei quali l'appellato svolge le proprie mansioni sono a c.d. “composizione bloccata” di otto vetture, per cui tre sono assegnate al Capotreno e cinque al Capo
Servizi Treno. Solo in rare occasioni (es. inconvenienti di esercizio o composizioni straordinarie) i convogli possono essere composti da più vetture, generando così eccedenze che, vengono poste dapprima a carico del Capo Servizi Treno fino al massimo consentito di otto vetture (quindi cinque regolari e tre eccedenze) e poi al
Capotreno.
Ritiene la sentenza errata nella parte in cui ha omesso ogni motivazione circa il mancato accoglimento dell'eccezione di relativa alla limitazione delle Parte_1
incidenze rivendicate per il solo periodo minimo di ferie retribuite di quattro settimane previsto dalle norme comunitarie e nazionali, equivalenti, nel caso di specie, a venti giorni, essendo l'orario di lavoro dell'Appellato, a norma dell'articolo 28 punto 1.5 del CCNL, articolato su 5 giorni.
L'appellante insiste anche per la contestazione dei conteggi prodotti dall' appellato in primo grado, ritenendo doversi applicare il disposto dell'art. 68 punto 6 del
CCNL in virtù del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile occorre dividerla convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli usati da controparte che invece aveva utilizzato, quale divisore, il numero dei giorni effettivi di lavoro in ogni mese preso in considerazione.
Infine, l'appellante ha lamentato il rigetto della propria eccezione di prescrizione, ritenendo che l'art. 18 SL, anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n.
92/2012, abbia comunque conservato plurime ipotesi di tutela reale, a suo avviso
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idonee ad escludere ogni forma di soggezione psicologica atta ad interrompere o sospendere il decorso del termine prescrizionale.
Ha resistito con memoria del 26/02/24, difendendo la sentenza ed CP_1
insistendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 15/04/2024 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
* * *
L'appello è infondato.
La questione controversa è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte territoriale (CA MI n. 397/22, CA MI n. 432/22, CA MI n. 812/22, CA MI n.
814/22, CA MI n. 328/23) e di Cassazione (18160/2023 – 19633/2023 e, da ultimo, ordinanza n. 284 del 04/01/2024), le quali hanno esaminato fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, per l'esatta coincidenza delle voci retributive esaminate e dei motivi di gravame proposti e le cui motivazioni si richiamano ex art. 118 disp.att. c.p.c.-
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato “
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie
è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1
precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr.
1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, CP_3
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea
a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, Per_2
C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-
385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del
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legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando
1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo
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condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata,
“che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina
Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89
Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE CP_4
10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11
p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa CP_5
motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
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7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett.
c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea
a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.”
***
I principi di cui sopra, applicati alle singole voci retributive di cui è causa, rivelano ulteriormente l'infondatezza dei motivi di gravame.
Per quanto riguarda l'“indennità di utilizzazione professionale” (IUP), l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che i contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato 2012 e 2016 non escludano totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale (riconoscendola nell'importo fisso di 4,50 euro al giorno) non assumono rilievo dirimente, né consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel
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periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Infatti, pacifico essendo che l'indennità in discorso sia correlata allo specifico status professionale dei lavoratori, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della IUP sulla retribuzione mensile dell'appellato nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. buste paga prodotte): l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incidere sulla decisione del lavoratore se fruire o meno delle ferie. Nella fattispecie concreta qui in discussione, esaminando le buste paga prodotte, risulta che il lavoratore ha goduto di periodi di ferie “spalmati” nel corso dell'anno; ciò non comporta l'esclusione dell'effetto dissuasivo (l'effetto disincentivante di cui alla giurisprudenza europea comporta un giudizio ex ante e oggettivamente riscontrabile, che non deve essere influenzato da fattori soggettivi o circostanziali, come la “diluizione” delle ferie nell'anno di competenza, anche perché l'argomento potrebbe essere facilmente rovesciato, potendosi dare l'ipotesi che il lavoratore non usufruisca delle ferie concentrate nel medesimo periodo proprio per non vedersi decurtata la retribuzione di quel periodo in misura eccessiva). Tale situazione comporta soltanto che non sia macroscopicamente apprezzabile la diminuzione patrimoniale correlata all'esercizio del diritto alle ferie. Con Tornando alla , deve aggiungersi che, pacifico essendo che si tratta di un istituto retributivo che compensa specifici incomodi connessi alle mansioni prestate dal personale mobile ferroviario, non si giustifica, in base ai principi sopra evidenziati,
l'inclusione nella retribuzione feriale solo della quota che compensa l'attività prestata presso l'impianto ed invece l'esclusione della quota (di fatto ben superiore alla prima) che compensa più propriamente l'attività svolta a bordo treno. Il fatto che nelle giornate di ferie venga corrisposta la quota fissa, come se il lavoratore fosse a disposizione in impianto e non nello svolgimento delle mansioni tipiche, rivela proprio che la retribuzione feriale non è calcolata, in linea di principio, in
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modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, anzi è calcolata in modo tale da escludere a priori tale coincidenza.
Passando a considerare le censure dell'appellante riguardo all'indennità di assenza dalla residenza, osserva il Collegio che si tratta di componente certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare che l'art. 77 c. 2 CCNL riconosce detta voce al personale mobile, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo misure orarie specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario,
l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co.
2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini di causa.
Invero, le considerazioni formulate con riferimento alla IUP ed al compenso per l'assenza dalla residenza valgono anche per il premio per la scoperta di irregolarità, che viene corrisposto al Personale di Bordo quando, “svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori” (art. 36, punto 5 CA 2012 e 2016).
E' indubbio (vedi declaratoria del profilo professionale) che l'emolumento in questione sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, in quanto tra le mansioni tipiche del c'è proprio quella del controllo dei titoli di Parte_2
viaggio e della regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e/o sanzioni.
Ne consegue che pure detta voce deve essere inclusa nella base di computo di cui si discute, poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale
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omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Circa l'indennità di scorta per vetture eccedenti (art. 32 CCA gruppo FFSS 2016 ), questa compete al capotreno in relazione alla composizione del convoglio ed è in sostanza una maggiorazione dovuta per la scorta qualora il treno a seconda delle varie tipologie, superi un certo numero di carrozze.
L'eccezione dell'appellante si basa sul carattere sostanzialmente occasionale di tale compenso;
tuttavia, l'esame delle buste paga dell'appellato rivela che tale emolumento è presente in tutti i mesi salvo sporadiche eccezioni, ed è pertanto -di fatto- è una componente del tutto continuativa della retribuzione.
Non vi è poi dubbio che si tratti di un compenso legato alla mansione, essendo riconducibile all'attività di scorta treno, cioè alla stessa tipologia di mansioni cui è Con legata la nel suo sviluppo storico.
Anche il motivo con il quale l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della correttezza dei conteggi di controparte va respinto. Nello specifico, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi della parte appellata.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“
6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
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La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“
1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza Torsten Hein, punto 37).
Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il Collegio che la garanzia retributiva per il trattamento economico del dipendente in ferie debba essere assicurata per 4 settimane di calendario, come se fosse stata prestata ordinaria attività lavorativa in detto arco temporale, fermo restando il numero di giornate di ferie fruibili a norma del CCNL di settore.
Nel caso di specie, in ragione della anzianità (assunto nel luglio 2004), ai sensi dell'art. 25 del CCNL, il lavoratore aveva diritto a 20 giorni di ferie per i primi 8 anni di servizio e successivamente a 25 giorni, sicchè l'eccezione di Parte_1
assume rilievo unicamente per gli anni in cui risulta il godimento in misura eccedente ai 20 giorni di ferie annui (corrispondenti a quattro settimane).
Osserva il Collegio che la domanda proposta dal lavoratore con il ricorso di primo grado si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un non esatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, infatti, pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver correttamente adempiuto. Per gli anni per i quali risultano goduti oltre 20 giorni di ferie non ha allegato alcuna circostanza atta a Parte_1
specificare la quantità di ferie fruite e quante giornate siano escluse dalla garanzia nel periodo oggetto di causa.
Alla genericità della eccezione, che non chiarisce tale circostanza, tenuto conto che la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto,
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ne fruisca negli anni successivi (c.d. trascinamento), senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico, consegue il rigetto della stessa, non avendo indicato anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle Parte_1
godute e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale.
Rimane da considerare l'ultimo motivo di gravame, relativo alla prescrizione.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022 del 6.9.2022 con affermazione del seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Il Collegio condivide pienamente tale conclusione, confermativa dell'orientamento in precedenza assunto da questa Corte (cfr. ad es. sentenza n. 376/2019).
Le argomentazioni spese da a confutazione di detto principio Parte_1
giurisprudenziale non inducono ad un ripensamento nel senso auspicato dall'appellante, tenuto anche conto che recentemente (ord. n. 6840/2023) i giudici di legittimità hanno affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che il “Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con
l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art.
360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass.
SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla
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riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina,
“dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass.
SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
Per tutte le considerazioni esposte la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l.
147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio e tenuto conto della serialità della fattispecie, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4200/2023.
Condanna l'appellante a rifondere all' appellato le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 1.300,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 15 Aprile 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Benedetta Pattumelli
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