TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa LO AL, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 13.02.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3022/2019 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: differenze retributive.
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Petillo Parte_1
Stefano e De Filippis Pierpaolo, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti dall'Avv. Giovanni Travino, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
N O N C H È
n persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
1 MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2019, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di: - aver lavorato alle dipendenze della “MSC 2015 SOC. COOP.”, dal 01.06.2016 al 28.06.2017, allorquando il rapporto di lavoro è cessato a seguito di recesso unilaterale del datore di lavoro;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, con mansioni di cameriera ai piani ed inquadramento al 2° livello del CCNL multiservizi, a tempo pieno, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- di non aver percepito né la retribuzione relativa alle mensilità di maggio e giugno
2017 né il trattamento di fine rapporto, quantificato nell'importo lordo di euro 1.801,00; -che, per le spettanze retributive era obbligata in solido, ai sensi dell'art.1676 c.c. nonché dell'art.29 D. Lgs.
276/2003, la società “ ”, quale committente. Controparte_1
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la MSC 2015 soc. coop., in persona del legale rapp.te p.t., nonché la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., per sentirle condannare, in solido, al pagamento in proprio favore dell'importo lordo di euro 1.801,00, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori.
Si costituiva tardivamente (v.si memoria di costituzione depositata telematicamente in data
08.10.2020 e prima udienza fissata per il 15.10.2020) in giudizio la in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, rappresentava che alcun rapporto era intercorso con la ricorrente, non avendo ella mai lavorato per la resistente società.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo disposta all'udienza del 15.10.2020,(v.si ricorso notificato agli atti del fascicolo cartaceo) la convenuta non si costituiva e ne veniva pertanto Controparte_3 dichiarata la contumacia, che va ribadita in tale sede.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, i difensori delle parti hanno depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, posto che l'istante col proprio atto introduttivo ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum.
2 Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso introduttivo) (cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n.
16855/2003).
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta società, si evidenzia, in tema di legittimazione ad agire e a contraddire, il consolidato insegnamento della giurisprudenza secondo il quale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Di contro, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4169; Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2006, n. 4796). In altri termini, e con maggiore chiarezza, la legitimatio ad causam va valutata secondo quella che è la prospettazione dei fatti effettuata dalle parti. Il presupposto della legittimazione passiva del convenuto attiene alla sua qualità di soggetto nei cui confronti l'attore ha il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sua prospettazione, una sentenza di merito, di accoglimento o di rigetto.
È evidente quindi, che colui che eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, il difetto della propria titolarità rispetto ai diritti ed obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva una questione di merito, non è rilevabile d'ufficio, che rimane affidata alla disponibilità delle parti, le quali, per farla valere proficuamente, devono formularla tempestivamente.
3 Ne discende che, posto che la domanda è stata formulata (anche)nei confronti della resistente prospettandone la responsabilità solidale, l'eccezione di difetto di Controparte_1 legittimazione risulta infondata.
Venendo al merito della domanda formulata dalla ricorrente, il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, deve evidenziarsi che è documentata l' intercorrenza della relazione lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della MSC 2015 soc. coop per il periodo dal 01.06.2016 al 30.06.2017, con contratto a tempo pieno per 40 ore settimanali, mansioni di cameriera ai piani ed inquadramento nel livello II del CCNL Multiservizi
(cfr. contratto assunzione, lettera licenziamento, buste paga, estratto contributivo, sub fasc. ricorrente).
Ebbene, si osserva che la parte ricorrente ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma indicata nelle conclusioni del ricorso sul presupposto di non aver percepito alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto.
Provata documentalmente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte dell'allegazione della lavoratrice dell'inadempimento in relazione al pagamento del TFR da parte della datrice di lavoro, era specifico onere di quest'ultima provare di avere esattamente adempiuto, ossia di aver pagato alla ricorrente il TFR. Nessuna prova in tal senso è invece stata fornita dalla convenuta società datrice che è rimasta contumace.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna della società coop. “MSC 2015” al pagamento del trattamento di fine rapporto.
In relazione alla determinazione del quantum debeatur, deve farsi riferimento alla documentazione in atti e, segnatamente, all' estratto contributivo.
Orbene, il TFR può essere calcolato utilizzando come base di calcolo la retribuzione lorda indicata nell'estratto contributivo, segnatamente pari ad euro 8.010,00 per l'anno 2016 ed euro
7.622,00 per l'anno 2017. Ne discende che il TFR maturato è pari all'importo complessivo lordo di euro 1.157,92 (cifra ottenuta dividendo per 13,5 la retribuzione lorda risultante dall'estratto contributivo).
Ciò posto, può concludersi che l'odierna ricorrente risulta ancora creditrice, nei confronti del datore di lavoro “MSC 2015 Soc. Coop”, in persona del legale rapp.te p.t., della somma di €
1.157,92 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è
4 inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Venendo ora all'esame della domanda di accertamento della responsabilità solidale in capo alla si osserva quanto segue. Controparte_1
Nel presente giudizio la lavoratrice, vantando la sussistenza di un credito di natura retributiva verso il proprio datore di lavoro invoca, nei confronti della convenuta la Controparte_1 tutela di cui all'art. 1676 c.c. nonché di cui all'art.29 d.lgs 276/2003.
L'art 29 cit. prevede la responsabilità solidale, nell'ambito dell'appalto di opere o servizi, a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro- appaltatore, e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali, in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,
Pertanto, grava sul lavoratore l'onere di allegare, prima che provare, l'esistenza del contratto di appalto, la partecipazione nell'esecuzione dello stesso e la riconducibilità delle pretese economiche all'attività resa nell'esecuzione di detto appalto.
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad invocare genericamente la sussistenza della responsabilità, in via solidale, della in qualità di “ditta committente”, ma Controparte_1 nulla ha allegato - né ha conseguentemente provato (invero parte ricorrente non ha articolato istanze istruttorie) – in merito all'esistenza o ai contenuti del preteso contratto d'appalto, né tantomeno ha dedotto, prima ancora che provato, che la propria attività fosse stata prestata in relazione al periodo di esecuzione dello stesso.
Né tali circostanze possono evincersi dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, laddove non si rinviene alcun riferimento al dedotto appalto asseritamente intercorso con la né risulta che la prestazione lavorativa della ricorrente, nel dedotto Controparte_1 periodo lavorativo, si sia svolta esclusivamente con riferimento all'esecuzione di un appalto in favore della Controparte_1
Ne discende, in mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi, che la domanda di accertamento della responsabilità solidale di tale ultima società ex art 29 cit. non può trovare accoglimento.
Parimenti la domanda ne confronti della resistente va rigettata anche ai sensi Controparte_1 dall'art. 1676 cc, che, quale norma residuale su cui fondare la solidarietà, così dispone: “i lavoratori che hanno prestato il proprio lavoro nell'ambito di un contratto di appalto possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.”
5 Tale disposizione non pone – a differenza dell'art. 29 d. lgs. 276/2003 - limiti di carattere temporale per l'azione per il riconoscimento delle retribuzioni dovute, ma un diverso limite di carattere "quantitativo". Pertanto, trascorso il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto dall'art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo suddetto, resta in ogni caso possibile l'esercizio dell'azione diretta ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente;
tale azione però consente di conseguire la retribuzione esclusivamente entro il limite del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda. In ordine alla distribuzione degli oneri probatori, va osservato che grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare la sussistenza del debito del committente nei confronti dell'appaltatore al momento dell'azione; l'esistenza del credito dell'appaltatore, infatti, è espressamente prevista dall'art. 1676 cc. come condizione dell'azione diretta contro il committente ed il relativo onere probatorio grava sul lavoratore, al pari dell'onere di prova dell'esistenza dell'appalto e della maturazione delle retribuzioni in virtù dell'opera prestata in esecuzione del predetto appalto (CASS. 2017 n. 28869). Tale onere, invece, non è stato assolto dalla ricorrente, la quale nulla di specifico ha dedotto circa i fatti costitutivi della responsabilità e art 1676 c.c. limitandosi laconicamente a richiamare la norma, senza nulla altro aggiungere. Ne discende il rigetto della domanda di condanna solidale promossa nei confronti della
Controparte_1
Le spese del giudizio tra la ricorrente e la MSC 2015 Soc. Coop., in persona del legale rapp.te p.t., seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Le spese di lite tra la ricorrente e la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo. tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa LO AL, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1 di € 1.157,92 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna la , al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_3 parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1030,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
6 4. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della liquidandole in € 1030,00 oltre spese generali, iva e cpa come per Controparte_1 legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
si comunichi
Nola, 26.03.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa LO AL
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa LO AL, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 13.02.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3022/2019 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: differenze retributive.
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Petillo Parte_1
Stefano e De Filippis Pierpaolo, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti dall'Avv. Giovanni Travino, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
N O N C H È
n persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
1 MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2019, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di: - aver lavorato alle dipendenze della “MSC 2015 SOC. COOP.”, dal 01.06.2016 al 28.06.2017, allorquando il rapporto di lavoro è cessato a seguito di recesso unilaterale del datore di lavoro;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, con mansioni di cameriera ai piani ed inquadramento al 2° livello del CCNL multiservizi, a tempo pieno, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- di non aver percepito né la retribuzione relativa alle mensilità di maggio e giugno
2017 né il trattamento di fine rapporto, quantificato nell'importo lordo di euro 1.801,00; -che, per le spettanze retributive era obbligata in solido, ai sensi dell'art.1676 c.c. nonché dell'art.29 D. Lgs.
276/2003, la società “ ”, quale committente. Controparte_1
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la MSC 2015 soc. coop., in persona del legale rapp.te p.t., nonché la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., per sentirle condannare, in solido, al pagamento in proprio favore dell'importo lordo di euro 1.801,00, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori.
Si costituiva tardivamente (v.si memoria di costituzione depositata telematicamente in data
08.10.2020 e prima udienza fissata per il 15.10.2020) in giudizio la in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, rappresentava che alcun rapporto era intercorso con la ricorrente, non avendo ella mai lavorato per la resistente società.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo disposta all'udienza del 15.10.2020,(v.si ricorso notificato agli atti del fascicolo cartaceo) la convenuta non si costituiva e ne veniva pertanto Controparte_3 dichiarata la contumacia, che va ribadita in tale sede.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, i difensori delle parti hanno depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, posto che l'istante col proprio atto introduttivo ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum.
2 Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso introduttivo) (cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n.
16855/2003).
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta società, si evidenzia, in tema di legittimazione ad agire e a contraddire, il consolidato insegnamento della giurisprudenza secondo il quale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Di contro, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4169; Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2006, n. 4796). In altri termini, e con maggiore chiarezza, la legitimatio ad causam va valutata secondo quella che è la prospettazione dei fatti effettuata dalle parti. Il presupposto della legittimazione passiva del convenuto attiene alla sua qualità di soggetto nei cui confronti l'attore ha il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sua prospettazione, una sentenza di merito, di accoglimento o di rigetto.
È evidente quindi, che colui che eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, il difetto della propria titolarità rispetto ai diritti ed obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva una questione di merito, non è rilevabile d'ufficio, che rimane affidata alla disponibilità delle parti, le quali, per farla valere proficuamente, devono formularla tempestivamente.
3 Ne discende che, posto che la domanda è stata formulata (anche)nei confronti della resistente prospettandone la responsabilità solidale, l'eccezione di difetto di Controparte_1 legittimazione risulta infondata.
Venendo al merito della domanda formulata dalla ricorrente, il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, deve evidenziarsi che è documentata l' intercorrenza della relazione lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della MSC 2015 soc. coop per il periodo dal 01.06.2016 al 30.06.2017, con contratto a tempo pieno per 40 ore settimanali, mansioni di cameriera ai piani ed inquadramento nel livello II del CCNL Multiservizi
(cfr. contratto assunzione, lettera licenziamento, buste paga, estratto contributivo, sub fasc. ricorrente).
Ebbene, si osserva che la parte ricorrente ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma indicata nelle conclusioni del ricorso sul presupposto di non aver percepito alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto.
Provata documentalmente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte dell'allegazione della lavoratrice dell'inadempimento in relazione al pagamento del TFR da parte della datrice di lavoro, era specifico onere di quest'ultima provare di avere esattamente adempiuto, ossia di aver pagato alla ricorrente il TFR. Nessuna prova in tal senso è invece stata fornita dalla convenuta società datrice che è rimasta contumace.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna della società coop. “MSC 2015” al pagamento del trattamento di fine rapporto.
In relazione alla determinazione del quantum debeatur, deve farsi riferimento alla documentazione in atti e, segnatamente, all' estratto contributivo.
Orbene, il TFR può essere calcolato utilizzando come base di calcolo la retribuzione lorda indicata nell'estratto contributivo, segnatamente pari ad euro 8.010,00 per l'anno 2016 ed euro
7.622,00 per l'anno 2017. Ne discende che il TFR maturato è pari all'importo complessivo lordo di euro 1.157,92 (cifra ottenuta dividendo per 13,5 la retribuzione lorda risultante dall'estratto contributivo).
Ciò posto, può concludersi che l'odierna ricorrente risulta ancora creditrice, nei confronti del datore di lavoro “MSC 2015 Soc. Coop”, in persona del legale rapp.te p.t., della somma di €
1.157,92 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è
4 inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Venendo ora all'esame della domanda di accertamento della responsabilità solidale in capo alla si osserva quanto segue. Controparte_1
Nel presente giudizio la lavoratrice, vantando la sussistenza di un credito di natura retributiva verso il proprio datore di lavoro invoca, nei confronti della convenuta la Controparte_1 tutela di cui all'art. 1676 c.c. nonché di cui all'art.29 d.lgs 276/2003.
L'art 29 cit. prevede la responsabilità solidale, nell'ambito dell'appalto di opere o servizi, a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro- appaltatore, e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali, in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,
Pertanto, grava sul lavoratore l'onere di allegare, prima che provare, l'esistenza del contratto di appalto, la partecipazione nell'esecuzione dello stesso e la riconducibilità delle pretese economiche all'attività resa nell'esecuzione di detto appalto.
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad invocare genericamente la sussistenza della responsabilità, in via solidale, della in qualità di “ditta committente”, ma Controparte_1 nulla ha allegato - né ha conseguentemente provato (invero parte ricorrente non ha articolato istanze istruttorie) – in merito all'esistenza o ai contenuti del preteso contratto d'appalto, né tantomeno ha dedotto, prima ancora che provato, che la propria attività fosse stata prestata in relazione al periodo di esecuzione dello stesso.
Né tali circostanze possono evincersi dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, laddove non si rinviene alcun riferimento al dedotto appalto asseritamente intercorso con la né risulta che la prestazione lavorativa della ricorrente, nel dedotto Controparte_1 periodo lavorativo, si sia svolta esclusivamente con riferimento all'esecuzione di un appalto in favore della Controparte_1
Ne discende, in mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi, che la domanda di accertamento della responsabilità solidale di tale ultima società ex art 29 cit. non può trovare accoglimento.
Parimenti la domanda ne confronti della resistente va rigettata anche ai sensi Controparte_1 dall'art. 1676 cc, che, quale norma residuale su cui fondare la solidarietà, così dispone: “i lavoratori che hanno prestato il proprio lavoro nell'ambito di un contratto di appalto possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.”
5 Tale disposizione non pone – a differenza dell'art. 29 d. lgs. 276/2003 - limiti di carattere temporale per l'azione per il riconoscimento delle retribuzioni dovute, ma un diverso limite di carattere "quantitativo". Pertanto, trascorso il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto dall'art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo suddetto, resta in ogni caso possibile l'esercizio dell'azione diretta ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente;
tale azione però consente di conseguire la retribuzione esclusivamente entro il limite del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda. In ordine alla distribuzione degli oneri probatori, va osservato che grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare la sussistenza del debito del committente nei confronti dell'appaltatore al momento dell'azione; l'esistenza del credito dell'appaltatore, infatti, è espressamente prevista dall'art. 1676 cc. come condizione dell'azione diretta contro il committente ed il relativo onere probatorio grava sul lavoratore, al pari dell'onere di prova dell'esistenza dell'appalto e della maturazione delle retribuzioni in virtù dell'opera prestata in esecuzione del predetto appalto (CASS. 2017 n. 28869). Tale onere, invece, non è stato assolto dalla ricorrente, la quale nulla di specifico ha dedotto circa i fatti costitutivi della responsabilità e art 1676 c.c. limitandosi laconicamente a richiamare la norma, senza nulla altro aggiungere. Ne discende il rigetto della domanda di condanna solidale promossa nei confronti della
Controparte_1
Le spese del giudizio tra la ricorrente e la MSC 2015 Soc. Coop., in persona del legale rapp.te p.t., seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Le spese di lite tra la ricorrente e la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo. tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa LO AL, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1 di € 1.157,92 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna la , al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_3 parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1030,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
6 4. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della liquidandole in € 1030,00 oltre spese generali, iva e cpa come per Controparte_1 legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
si comunichi
Nola, 26.03.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa LO AL
7