Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 907/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'Avv. DEI CAS DAVIDE Parte_1 P.IVA_1
contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'Avv. PEDRANA Controparte_1 P.IVA_2
LUCA ENRICO
OGGETTO: Altri contratti d'opera
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in appello avverso la Sentenza n. 113/23 emessa nel procedimento civile 256/2022 RG dal
Giudice di Pace di Sondrio Dott.ssa Laura Moroni il 12 aprile 2023, itava il Parte_1
in persona del Sindaco p/t (C.F. ) con sede a Controparte_1 P.IVA_3
Via E. Gasperi n.1, chiedendo: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in accoglimento degli spiegati motivi d'Appello e in riforma della Sentenza impugnata:
Respingere l'opposizione avversaria perché totalmente infondata in fatto e in diritto;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze, con Iva e C.A.
Si costituiva il chiedendo: Controparte_2
pagina 1 di 4
per difetto del requisito della specificità dei motivi in esso dedotti;
- in subordine, per il caso di mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità svolte in via preliminare NEL MERITO a) rilevato che i capi della sentenza di prime cure con i quali il Giudice di Pace di Sondrio ha accolto l'opposizione spiegata dal , - non avendo Controparte_1 [...]
(alla luce del decreto Rilancio) fornito la prova -su di essa incombente quale attore Pt_1
sostanziale- di aver diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo portato dalla fattura n. 18/PA per il servizio di trasporto scolastico del mese di marzo 2020 che, causa pandemia, la stessa non aveva tuttavia effettuato;
- ha escluso la sussistenza del credito rivendicato dall'appellante (anche) avendo costei già ottenuto il rimborso/ ristoro dello stesso, non sono stati impugnati e, pertanto, debbono ritenersi definitivamente coperti da giudicato, dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'appello, ferma la manifesta inconferenza dei profili di gravame formulati e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 113/2023 resa dal Giudice di Pace di Sondrio;
ovvero, in linea gradata: b) rigettare perché infondata in fatto ed in diritto ogni e qualsivoglia domanda proposta per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 113/2023 resa dal Giudice di Pace di Sondrio. In ogni caso con integrale vittoria delle spese di giudizio.
Con provvedimento 17 4 25 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Per parte ricorrente.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in accoglimento degli spiegati motivi d'Appello e in riforma della Sentenza impugnata:
Respingere l'opposizione avversaria perché totalmente infondata in fatto e in diritto;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze, con Iva e C.A.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sondrio, IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. e/o comunque Parte_1
per difetto del requisito della specificità dei motivi in esso dedotti;
in subordine, per il caso di mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità svolte in via preliminare NEL MERITO
a) rilevato che i capi della sentenza di prime cure con i quali il Giudice di Pace di Sondrio ha accolto pagina 2 di 4 l'opposizione spiegata dal , - non avendo (alla luce del decreto Controparte_1 Parte_1
Rilancio) fornito la prova -su di essa incombente quale attore sostanziale- di aver diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo portato dalla fattura n. 18/PA per il servizio di trasporto scolastico del mese di marzo 2020 che, causa pandemia, la stessa non aveva tuttavia effettuato;
- ha escluso la sussistenza del credito rivendicato dall'appellante (anche) avendo costei già ottenuto il rimborso/ ristoro dello stesso, non sono stati impugnati e, pertanto, debbono ritenersi definitivamente coperti da giudicato, dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'appello, ferma la manifesta inconferenza dei profili di gravame formulati e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n.
113/2023 resa dal Giudice di Pace di Sondrio;
ovvero, in linea gradata: b) rigettare perché infondata in fatto ed in diritto ogni e qualsivoglia domanda proposta per le ragioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta 10/01/2024 e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 113/2023 resa dal Giudice di Pace di Sondrio. In ogni caso con integrale vittoria delle spese di giudizio”.
L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Con la sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n. 113/2023 che, in accoglimento dell'opposizione spiegata dal , annullava il decreto ingiuntivo n. 45/2022 (portante il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 1.398,53= maggiorato di interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/02 oltre competenze liquidate in € 450,00, anticipazioni per € 76,00, spese generali forfettarie 15%, accessori di legge e successive tutte) ottenuto dalla odierna appellante, azionando la fattura n. 18/PA del 6 aprile 2020, non saldata dall'Ente, è stato correttamente argomentato che non ha Parte_1
fornito la prova, come era suo onere in quanto attore sostanziale, della pretesa creditoria, essendo incontestato che la fattura azionata riguardava il servizio di trasporto scolastico “S. Maria/Cepina” del mese di marzo 2020 che, in ragione della chiusura delle scuole per la pandemia da COVID-19, non era stato effettuato;
il fatto che il Decreto Legge 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) fosse intervenuto ad abrogare il comma 4-bis dell'art. 92 del c.d. decreto “Cura Italia” (che aveva incluso anche i gestori di servizi di trasporto scolastico tra coloro ai quali non avrebbero potuto essere applicate decurtazioni anche laddove negozialmente previste) successivamente alla data di emissione della fattura azionata non aveva rilevanza poiché l'inclusione non aveva ricevuto il parere autorizzativo della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, onde non era mai divenuta operativa;
il decreto ingiuntivo opposto doveva essere annullato anche perché
[...]
aveva, comunque, “sicuramente … ottenuto l'aiuto statale previsto per le categorie Parte_1
economiche maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria”.
pagina 3 di 4 Reputa il giudicante perfettamente motivata la sentenza, che qui viene condivisa nei suoi salienti passaggi, testè menzionati.
In particolare, la Convenzione in essere tra le parti non prevedeva un compenso forfettario, da corrispondere indipendentemente dalla prestazione del servizio.
L'appello viene pertanto respinto con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello, condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro
1701,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive, da atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis D.P.R. cit.
Sondrio, 17 5 25
Il Giudice
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