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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/02/2024, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2017 vertente
T R A
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Casillo (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Latina, via Tasso n.54
Opponente
E
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...] [...]
Controparte_5
Controparte_6
pagina1 di 5 Opposti contumaci
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 619, II comma, c.p.c. – fase di merito
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/11/2023, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dal procuratore di parte opponente, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto la fase di merito Parte_1
dell'opposizione promossa nell'ambito delle procedure riunite nn.358/1995, 914/1995 e 44/1996, conclusasi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e concessione del termine per l'introduzione del presente giudizio. A sostegno della domanda, ha rappresentato di aver acquistato da Persona_1
, in forza di atto di compravendita trascritto in data 23/01/2004, rep. n. 9773, racc. n.4121, la
[...]
piena proprietà dell'appartamento censito al catasto urbano del comune di al foglio 110, CP_1
particella 737, sub 100 e la quota di 1/3 pro-indiviso del locale sottotetto condominiale censito al catasto urbano del suddetto comune al foglio 110, particella 737, sub. 121, 122, e 123. Al proprio dante causa i beni erano pervenuti in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di Latina del
02/07/2002, reg. 3417, e successiva integrazione del 28/06/2003, rep. n. 2989, emessi, nelle suddette procedure promosse a carico di . L'esecutato, a sua volta, ne era Controparte_6
divenuto proprietario giusto atto pubblico del 03/06/1993, rep. n. 41200, racc. n.9725, atto con il quale, oltre ai predetti immobili, gli era stata trasferita anche la proprietà del posto auto censito al foglio 110, particella 739 sub. 5, oggetto delle esecuzioni opposte e sul quale la parte ha eccepito di esercitare il possesso uti dominus fin dal 23/01/2004. Ha chiesto quindi accertarsene in suo favore l'acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c. - invocando, a tal fine, l'accessione del possesso di cui all'art. 1146, II comma, c.c. dalla data del 03/06/1993 - ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1159 c.c., rappresentando, in estremo subordine, che “il vincolo di destinazione della pertinenza [..] rende opponibile da parte del proprietario dell'immobile un diritto reale d'uso”.
Il processo, dopo plurimi rinvii per consentire la regolare instaurazione del contraddittorio, è stato interrotto, ex art. 300 c.p.c., con ordinanza riservata del 20/01/2021, attesa la cancellazione dal registro delle imprese e l'estinzione di - ai sensi dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016 n. Org_1
193, convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225 –, intervenuta quando la parte era già stata dichiarata contumace.
La causa, riassunta nei termini, è pervenuta, in assenza di richieste istruttorie e nella contumacia pagina2 di 5 di tutti i convenuti, non costituitisi in giudizio nonostante la loro rituale citazione, all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In punto di qualificazione, la domanda va ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 619 c.p.c. avendo la parte dedotto di aver esercitato sul bene oggetto di esecuzione forzata un possesso continuativo ultraventennale e/o decennale "uti dominus", legittimante l'acquisto per usucapione rispettivamente ai sensi dell'art. 1158 c.c. ovvero ex art. 1159 c.c.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento.
Occorre anzitutto evidenziare che la normativa applicabile al caso in esame è rappresentata dall'art.18 della legge n. 765/1967 e dall'art. 26 della legge 47/1985, risultando, dalle produzioni in atti, l'area destinata a parcheggio costruita prima dell'entrata in vigore della legge n.246/2005.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina del 2005, in base al quale la proprietà degli spazi per parcheggio può essere trasferita in modo autonomo rispetto a quella delle altre unità immobiliari, non ha effetto retroattivo ne' natura imperativa, precisando altresì che “la nuova norma trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate
o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari” (cfr. Cass. n. 2236/2016).
Venendo quindi alle norme qui di interesse, va osservato che il primo dei due articoli sopra richiamati (art. 18), è stato introdotto al fine di assicurare che ad ogni unità abitativa di nuova edificazione fosse riservato uno spazio adibito a posto auto “in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione" - successivamente ridotti a dieci dall'art. 2, comma
2, della l. n. 122/1989 - mentre, con il secondo (art. 26), il legislatore ha previsto che “Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile".
Tali norme, sebbene chiare nell'affermare l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra l'unità immobiliare e lo spazio a parcheggio, non consentivano, vista la loro formulazione, un'agevole qualificazione del diritto che doveva riconoscersi al proprietario della costruzione rispetto allo spazio destinato a posto auto e soprattutto se detto vincolo pertinenziale potesse considerarsi derogabile o meno con apposita clausola.
Nell'intento di chiarirne la portata, con sentenza n.15509/2011, la Corte di Cassazione, ha precisato che “il vincolo di destinazione posto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dall'art.
26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta l'obbligo non già di trasferire la proprietà dell'area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo all'acquirente dell'appartamento un diritto reale d'uso sull'area e non già un diritto
pagina3 di 5 al trasferimento della proprietà”, chiarendo, altresì, che tali aree possono essere alienate separatamente dalla costruzione purché ne sia rispettato il vincolo, pubblicistico e di natura reale, di destinazione a parcheggio.
Ciò premesso in linea generale, è evidente che, in ipotesi, non può trovare accoglimento la domanda di usucapione diretta ad acquisire la proprietà dell'area destinata a parcheggio, atteso che l'opponente, acquirente dell'unità immobiliare, vanta su tale area esclusivamente un diritto reale d'uso, al pari, tra altro, di tutti coloro che stabilmente occupano le altre singole unità immobiliari, trattandosi, nella specie, di posto auto condominiale.
Ora, poiché, in ragione dei rilievi che precedono, tale spazio può essere alienato separatamente dall'abitazione purché ne rimanga inalterato il vincolo di destinazione, la parte, terza opponente, avrebbe dovuto dimostrare, per sottrarre il bene all'espropriazione, di averne appunto usucapito il diritto reale d'uso.
Dagli atti di causa, tuttavia, si ricava facilmente che, rispetto alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio (anno 2017), non risulta decorso il ventennio utile a determinare l'usucapione, avendo l'opponente allegato di aver esercitato la signoria sul bene solo a far data dal 23/01/2004; né è possibile fare ricorso all'accessione del possesso, pure invocata dalla parte, avendo la Corte di Cassazione chiarito che “Il possesso continuato per venti anni, utile ai fini dell'usucapione delle aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, è configurabile solo dalla data dell'acquisto dell'unità immobiliare, non potendosi prima di tale momento considerare distintamente il diritto dominicale trasferito ed il diritto d'uso del parcheggio non trasferito” (cfr. Cass. 12996/2013).
Vale la pena evidenziare che anche laddove volesse ammettersi la possibilità per l'opponente di sommare, al tempo in cui ha esercitato il proprio diritto, il periodo temporale utilizzato dal proprio dante causa, il termine ventennale non può comunque ritenersi decorso, essendo Persona_1
divenuto proprietario dell'appartamento solo nell'anno 2002 e non avendo la parte neppure
[...]
allegato se il proprio venditore abbia esercitato sul bene un possesso uti dominus.
Quanto, infine, alla domanda diretta a far valere l'ipotesi di un'usucapione abbreviata, va osservato che essa presuppone, oltre all'acquisto in buona fede della proprietà o di altro diritto reale di godimento del bene da colui che non è il proprietario, anche la perfetta ed assoluta identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato, identità che invece difetta nel caso in esame.
In conclusione, l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata.
Quanto alle spese di lite, ne appare congrua la loro integrale compensazione, non avendo gli opposti, rimasti contumaci, svolto alcuna attività difensiva.
pagina4 di 5
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa integralmente le spese di lite con gli opposti contumaci.
Così deciso in Latina il 23.2.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2017 vertente
T R A
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Casillo (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Latina, via Tasso n.54
Opponente
E
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...] [...]
Controparte_5
Controparte_6
pagina1 di 5 Opposti contumaci
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 619, II comma, c.p.c. – fase di merito
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/11/2023, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dal procuratore di parte opponente, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto la fase di merito Parte_1
dell'opposizione promossa nell'ambito delle procedure riunite nn.358/1995, 914/1995 e 44/1996, conclusasi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e concessione del termine per l'introduzione del presente giudizio. A sostegno della domanda, ha rappresentato di aver acquistato da Persona_1
, in forza di atto di compravendita trascritto in data 23/01/2004, rep. n. 9773, racc. n.4121, la
[...]
piena proprietà dell'appartamento censito al catasto urbano del comune di al foglio 110, CP_1
particella 737, sub 100 e la quota di 1/3 pro-indiviso del locale sottotetto condominiale censito al catasto urbano del suddetto comune al foglio 110, particella 737, sub. 121, 122, e 123. Al proprio dante causa i beni erano pervenuti in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di Latina del
02/07/2002, reg. 3417, e successiva integrazione del 28/06/2003, rep. n. 2989, emessi, nelle suddette procedure promosse a carico di . L'esecutato, a sua volta, ne era Controparte_6
divenuto proprietario giusto atto pubblico del 03/06/1993, rep. n. 41200, racc. n.9725, atto con il quale, oltre ai predetti immobili, gli era stata trasferita anche la proprietà del posto auto censito al foglio 110, particella 739 sub. 5, oggetto delle esecuzioni opposte e sul quale la parte ha eccepito di esercitare il possesso uti dominus fin dal 23/01/2004. Ha chiesto quindi accertarsene in suo favore l'acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c. - invocando, a tal fine, l'accessione del possesso di cui all'art. 1146, II comma, c.c. dalla data del 03/06/1993 - ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1159 c.c., rappresentando, in estremo subordine, che “il vincolo di destinazione della pertinenza [..] rende opponibile da parte del proprietario dell'immobile un diritto reale d'uso”.
Il processo, dopo plurimi rinvii per consentire la regolare instaurazione del contraddittorio, è stato interrotto, ex art. 300 c.p.c., con ordinanza riservata del 20/01/2021, attesa la cancellazione dal registro delle imprese e l'estinzione di - ai sensi dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016 n. Org_1
193, convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225 –, intervenuta quando la parte era già stata dichiarata contumace.
La causa, riassunta nei termini, è pervenuta, in assenza di richieste istruttorie e nella contumacia pagina2 di 5 di tutti i convenuti, non costituitisi in giudizio nonostante la loro rituale citazione, all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In punto di qualificazione, la domanda va ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 619 c.p.c. avendo la parte dedotto di aver esercitato sul bene oggetto di esecuzione forzata un possesso continuativo ultraventennale e/o decennale "uti dominus", legittimante l'acquisto per usucapione rispettivamente ai sensi dell'art. 1158 c.c. ovvero ex art. 1159 c.c.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento.
Occorre anzitutto evidenziare che la normativa applicabile al caso in esame è rappresentata dall'art.18 della legge n. 765/1967 e dall'art. 26 della legge 47/1985, risultando, dalle produzioni in atti, l'area destinata a parcheggio costruita prima dell'entrata in vigore della legge n.246/2005.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina del 2005, in base al quale la proprietà degli spazi per parcheggio può essere trasferita in modo autonomo rispetto a quella delle altre unità immobiliari, non ha effetto retroattivo ne' natura imperativa, precisando altresì che “la nuova norma trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate
o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari” (cfr. Cass. n. 2236/2016).
Venendo quindi alle norme qui di interesse, va osservato che il primo dei due articoli sopra richiamati (art. 18), è stato introdotto al fine di assicurare che ad ogni unità abitativa di nuova edificazione fosse riservato uno spazio adibito a posto auto “in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione" - successivamente ridotti a dieci dall'art. 2, comma
2, della l. n. 122/1989 - mentre, con il secondo (art. 26), il legislatore ha previsto che “Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile".
Tali norme, sebbene chiare nell'affermare l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra l'unità immobiliare e lo spazio a parcheggio, non consentivano, vista la loro formulazione, un'agevole qualificazione del diritto che doveva riconoscersi al proprietario della costruzione rispetto allo spazio destinato a posto auto e soprattutto se detto vincolo pertinenziale potesse considerarsi derogabile o meno con apposita clausola.
Nell'intento di chiarirne la portata, con sentenza n.15509/2011, la Corte di Cassazione, ha precisato che “il vincolo di destinazione posto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dall'art.
26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta l'obbligo non già di trasferire la proprietà dell'area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo all'acquirente dell'appartamento un diritto reale d'uso sull'area e non già un diritto
pagina3 di 5 al trasferimento della proprietà”, chiarendo, altresì, che tali aree possono essere alienate separatamente dalla costruzione purché ne sia rispettato il vincolo, pubblicistico e di natura reale, di destinazione a parcheggio.
Ciò premesso in linea generale, è evidente che, in ipotesi, non può trovare accoglimento la domanda di usucapione diretta ad acquisire la proprietà dell'area destinata a parcheggio, atteso che l'opponente, acquirente dell'unità immobiliare, vanta su tale area esclusivamente un diritto reale d'uso, al pari, tra altro, di tutti coloro che stabilmente occupano le altre singole unità immobiliari, trattandosi, nella specie, di posto auto condominiale.
Ora, poiché, in ragione dei rilievi che precedono, tale spazio può essere alienato separatamente dall'abitazione purché ne rimanga inalterato il vincolo di destinazione, la parte, terza opponente, avrebbe dovuto dimostrare, per sottrarre il bene all'espropriazione, di averne appunto usucapito il diritto reale d'uso.
Dagli atti di causa, tuttavia, si ricava facilmente che, rispetto alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio (anno 2017), non risulta decorso il ventennio utile a determinare l'usucapione, avendo l'opponente allegato di aver esercitato la signoria sul bene solo a far data dal 23/01/2004; né è possibile fare ricorso all'accessione del possesso, pure invocata dalla parte, avendo la Corte di Cassazione chiarito che “Il possesso continuato per venti anni, utile ai fini dell'usucapione delle aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, è configurabile solo dalla data dell'acquisto dell'unità immobiliare, non potendosi prima di tale momento considerare distintamente il diritto dominicale trasferito ed il diritto d'uso del parcheggio non trasferito” (cfr. Cass. 12996/2013).
Vale la pena evidenziare che anche laddove volesse ammettersi la possibilità per l'opponente di sommare, al tempo in cui ha esercitato il proprio diritto, il periodo temporale utilizzato dal proprio dante causa, il termine ventennale non può comunque ritenersi decorso, essendo Persona_1
divenuto proprietario dell'appartamento solo nell'anno 2002 e non avendo la parte neppure
[...]
allegato se il proprio venditore abbia esercitato sul bene un possesso uti dominus.
Quanto, infine, alla domanda diretta a far valere l'ipotesi di un'usucapione abbreviata, va osservato che essa presuppone, oltre all'acquisto in buona fede della proprietà o di altro diritto reale di godimento del bene da colui che non è il proprietario, anche la perfetta ed assoluta identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato, identità che invece difetta nel caso in esame.
In conclusione, l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata.
Quanto alle spese di lite, ne appare congrua la loro integrale compensazione, non avendo gli opposti, rimasti contumaci, svolto alcuna attività difensiva.
pagina4 di 5
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa integralmente le spese di lite con gli opposti contumaci.
Così deciso in Latina il 23.2.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5