Ordinanza cautelare 25 giugno 2021
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/06/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00963/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2021, proposto da
Archimede S.r.l. Società di Ingegneria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Dell'Utri e Giovanna Giglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guglielmo Nicastro in Palermo, via Nunzio Morello, 23;
nei confronti
Mario Schiano S.r.l., Taumat S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. 0087108 del 16.03.2021, pervenuta, a mezzo pec in pari data, a firma del Direttore Generale del MISE, con la quale viene comunicato che la domanda di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello “Fabbrica intelligente” presentata in data 22 gennaio 2019 dalla stessa non poteva essere ammessa alle agevolazioni;
- occorrendo della Relazione istruttoria aggiornata del Soggetto gestore Mediocredito Centrale Spa, solo in parte qua, richiamata nella predetta nota prot. n. 0087108 del 16.03.2021, di mancata ammissione ed allegata alla stessa;
- occorrendo nota pec del 9 marzo 2021 – prot. 82287 del 10 marzo 2021, sempre allegata alla nota prot. n. 0087108 del 16.03.2021, contenente le valutazioni svolte dal tecnico CNR sulle controdeduzioni presentate dall'Impresa, trasmessa al MISE dal soggetto gestore Mediocredito Centrale spa;
- ove occorrer possa, della nota del MISE prot. n. 189988 del 6.07.2020 con la quale sono state comunicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda, con la concessione di termine per osservazioni;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, a quello espressamente impugnato;
e per l’accertamento ed il riconoscimento
del diritto della ricorrente, all’ammissione alle agevolazioni del Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello “Fabbrica intelligente” PON 2014-2020, occorrendo previa nuova valutazione ed esame istruttorio della domanda e della proposta progettuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 14.5.2021 al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a., nonché a Mario Schiano S.r.l. e Taumat S.r.l. quali controinteressati, tempestivamente depositato, Archimede S.r.l. Società di Ingegneria ha impugnato la nota del 16.3.2021, con cui il MISE gli ha comunicato che la sua domanda di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello “Fabbrica intelligente” del 22.1.2019 non era stata ammessa alle agevolazioni, oltre agli atti ad essa prodromici, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, nonché l’accertamento del proprio diritto all’ammissione alle agevolazioni.
2.- Il MISE e la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a. si sono costituiti in giudizio con atti di mero stile.
3.- All’esito dell’udienza camerale del 24.6.2021 la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 508.
4.- Con nota depositata l’8.5.2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, instando per una pronuncia conforme e per la compensazione delle spese di lite, attesa l’accettazione da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SPA.
5.- Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a. e le spese di lite tra le parti costituite vengono integralmente compensate, attesa la richiesta della ricorrente e la mancata opposizione dell’ulteriore parte resistente (Avvocatura dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO