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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3792/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 26.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3792/2022 R.G. tra
, e nella qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. Adele Ulisse e avv. Giovanni Verrazzo
[...]
- ricorrente
e
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti Controparte_1
- resistente
e in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2
come in atti
- resistente
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2022 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2019 00086386 02 000 notificata in data 05/02/2022 dall' sede di Caserta avente ad oggetto il mancato pagamento contributi Controparte_1
soggettivi minimi, integrativi minimi e maternità, relativi agli anni 2013- 2014- 2015-2016; il tutto per un totale di euro 18.906,40. Rappresentavano che il sig. era deceduto in data Persona_1
1 06/11/2018 ed eccepivano la nullità della notifica dell'atto in quanto notificato a persona deceduta, la insussistenza dei requisiti per la iscrizione del sig. alla nonché la Per_1 CP_2
prescrizione dei crediti.
Chiedevano, pertanto, in via cautelare e inaudita altera parte, di disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata cartella di pagamento N.028 2019 00086386 02
000; in via principale, di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento in oggetto perché notificata a persona deceduta;
di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della cartella poiché intestata a soggetto defunto;
accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o infondatezza della pretesa azionata dall' per l'illegittimità Controparte_1 dell'iscrizione obbligatoria alla geometri perché contraria sia alla Legge Biagi che alla CP_2
sentenza nr. 1305 del 21 gennaio 2013; annullare la cartella impugnata per prescrizione dei crediti indicati nel ruolo 2013/2014/2015/2016; In subordine, riconteggiare le somme dovute sulla base dei crediti non prescritti alla data di notifica e annullare quanto non dovuto perché già prescritto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituivano in giudizio le resistenti chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Quanto al merito, anche se le parti hanno formulato ulteriori eccezioni preliminari, è
possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la
causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Nella fattispecie trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto1legge 29
2 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa
ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei
suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Tanto premesso, occorre osservare che, trattandosi di contributi relativi alle annualità 2013,
2014, 2015 e 2016, e in assenza di prova circa la notifica di atti interruttivi, deve ritenersi che alla data di notifica della cartella di pagamento n. N.028 2019 00086386 02 000 (5.2.2022) risultava già
maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritte le somme di cui alla cartella di pagamento n. 028 2019 00086386 02 000;
Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Aversa, 17.3.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 26.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3792/2022 R.G. tra
, e nella qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. Adele Ulisse e avv. Giovanni Verrazzo
[...]
- ricorrente
e
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti Controparte_1
- resistente
e in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2
come in atti
- resistente
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2022 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2019 00086386 02 000 notificata in data 05/02/2022 dall' sede di Caserta avente ad oggetto il mancato pagamento contributi Controparte_1
soggettivi minimi, integrativi minimi e maternità, relativi agli anni 2013- 2014- 2015-2016; il tutto per un totale di euro 18.906,40. Rappresentavano che il sig. era deceduto in data Persona_1
1 06/11/2018 ed eccepivano la nullità della notifica dell'atto in quanto notificato a persona deceduta, la insussistenza dei requisiti per la iscrizione del sig. alla nonché la Per_1 CP_2
prescrizione dei crediti.
Chiedevano, pertanto, in via cautelare e inaudita altera parte, di disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata cartella di pagamento N.028 2019 00086386 02
000; in via principale, di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento in oggetto perché notificata a persona deceduta;
di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della cartella poiché intestata a soggetto defunto;
accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o infondatezza della pretesa azionata dall' per l'illegittimità Controparte_1 dell'iscrizione obbligatoria alla geometri perché contraria sia alla Legge Biagi che alla CP_2
sentenza nr. 1305 del 21 gennaio 2013; annullare la cartella impugnata per prescrizione dei crediti indicati nel ruolo 2013/2014/2015/2016; In subordine, riconteggiare le somme dovute sulla base dei crediti non prescritti alla data di notifica e annullare quanto non dovuto perché già prescritto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituivano in giudizio le resistenti chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Quanto al merito, anche se le parti hanno formulato ulteriori eccezioni preliminari, è
possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la
causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Nella fattispecie trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto1legge 29
2 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa
ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei
suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Tanto premesso, occorre osservare che, trattandosi di contributi relativi alle annualità 2013,
2014, 2015 e 2016, e in assenza di prova circa la notifica di atti interruttivi, deve ritenersi che alla data di notifica della cartella di pagamento n. N.028 2019 00086386 02 000 (5.2.2022) risultava già
maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritte le somme di cui alla cartella di pagamento n. 028 2019 00086386 02 000;
Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Aversa, 17.3.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
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