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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2024, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
1
R.g. n. 1680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. VA D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1680/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/07/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti CAPASSO GAETANO e CIPOLLETTA FABIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) in data
03/10/1992 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 03.03.1994), IO ( l'01.07.1998), Per_1
VA (l'01.07.1998) e (28.10.2005); Persona_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
I) gli istanti vivranno separatamente in dimore diverse;
II) La primogenita è coniugata ed economicamente autonoma e già residente Controparte_1
in altro comune. Gli altri tre figli vivranno invece con la madre , presso l'abitazione sita Parte_1
in Marcianise (CE) alla via Cosenza n. 13, già casa coniugale, ed il padre potrà Parte_2
vederli a piacimento in accordo con gli stessi data la loro maggiore età. Il padre concorderà liberamente con i figli tempi e modi con cui esercitare il diritto di visita ivi compresi i periodi delle festività natalizie, pasquali e vacanze estive 2
III) il padre , corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento dell'intero Parte_2
nucleo familiare alla sig.ra la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00) ovvero Parte_1
€ 300,00 per ciascun componente del nucleo familiare con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione. Resta inteso sin d'ora che allorquando la Sig.ra percepirà l'assegno sociale la somma di € 300,00 a titolo di Parte_1
mantenimento del coniuge non dovrà essere più versata dal Sig. . L'assegno di Parte_2
mantenimento sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito su carta postepay evolution intestata alla ricorrente avente il seguente Parte_1
codice IBAN: [...]. I coniugi provvederanno a sostenere in parti uguali le spese mediche, scolastiche, sportive e tutte le spese straordinarie che di volta in volta si presenteranno;
IV) il sig. nelle more della separazione, come da impegno assunto con la coniuge Parte_2
ed i figli, ha provveduto a devolvere ai quattro figli una parte del maturato TFR riservando per sé la restante quota, e precisamente a l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) Controparte_1
a mezzo assegno circolare nr. 2300674132 tratto sulla Banca Cariparma, a l'importo CP_2
di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a mezzo assegno nr. 2300674133, a l'importo Parte_3
di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a mezzo assegno nr. 23000674134 ed infine a Parte_4
l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a mezzo assegno nr. 23000674135, come
[...]
concordato con la consorte, la quale pertanto dichiara di non aver nulla a che pretendere in merito alla suddetta liquidazione del TFR;
V) il fabbricato sito in Castel Volturno loc. Pescopagano al V.le Milano di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. , ove intende Parte_2
trasferire la propria residenza, con diritto da parte dei soli figli di recarvisi liberamente per stare con il padre. La Sig.ra pur conservando integro il proprio diritto sul bene dichiara che si Parte_1
asterrà in ogni tempo dal recarvisi e che sin d'ora rinuncia a qualsiasi azione diretta alla vendita della casa di Castel Volturno fintanto che è abitata dal Sig. . Parte_2
VI)Il Sig. in qualità di coniuge non assegnatario della ex casa coniugale non sarà Parte_2
più tenuto ad inserire il suddetto immobile nella propria dichiarazione reddituale e pertanto le tutte le imposte relative al suddetto immobile graveranno esclusivamente sul coniuge assegnatario della casa e affidatario dei figli rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
3
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il (26/05/1965), e nato a [...]_2
Marcianise (CE) il (03/09/1962);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 222, parte II, serie A, anno 1992;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. VA D'Onofrio
R.g. n. 1680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. VA D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1680/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/07/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti CAPASSO GAETANO e CIPOLLETTA FABIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) in data
03/10/1992 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 03.03.1994), IO ( l'01.07.1998), Per_1
VA (l'01.07.1998) e (28.10.2005); Persona_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
I) gli istanti vivranno separatamente in dimore diverse;
II) La primogenita è coniugata ed economicamente autonoma e già residente Controparte_1
in altro comune. Gli altri tre figli vivranno invece con la madre , presso l'abitazione sita Parte_1
in Marcianise (CE) alla via Cosenza n. 13, già casa coniugale, ed il padre potrà Parte_2
vederli a piacimento in accordo con gli stessi data la loro maggiore età. Il padre concorderà liberamente con i figli tempi e modi con cui esercitare il diritto di visita ivi compresi i periodi delle festività natalizie, pasquali e vacanze estive 2
III) il padre , corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento dell'intero Parte_2
nucleo familiare alla sig.ra la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00) ovvero Parte_1
€ 300,00 per ciascun componente del nucleo familiare con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione. Resta inteso sin d'ora che allorquando la Sig.ra percepirà l'assegno sociale la somma di € 300,00 a titolo di Parte_1
mantenimento del coniuge non dovrà essere più versata dal Sig. . L'assegno di Parte_2
mantenimento sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito su carta postepay evolution intestata alla ricorrente avente il seguente Parte_1
codice IBAN: [...]. I coniugi provvederanno a sostenere in parti uguali le spese mediche, scolastiche, sportive e tutte le spese straordinarie che di volta in volta si presenteranno;
IV) il sig. nelle more della separazione, come da impegno assunto con la coniuge Parte_2
ed i figli, ha provveduto a devolvere ai quattro figli una parte del maturato TFR riservando per sé la restante quota, e precisamente a l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) Controparte_1
a mezzo assegno circolare nr. 2300674132 tratto sulla Banca Cariparma, a l'importo CP_2
di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a mezzo assegno nr. 2300674133, a l'importo Parte_3
di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a mezzo assegno nr. 23000674134 ed infine a Parte_4
l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a mezzo assegno nr. 23000674135, come
[...]
concordato con la consorte, la quale pertanto dichiara di non aver nulla a che pretendere in merito alla suddetta liquidazione del TFR;
V) il fabbricato sito in Castel Volturno loc. Pescopagano al V.le Milano di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. , ove intende Parte_2
trasferire la propria residenza, con diritto da parte dei soli figli di recarvisi liberamente per stare con il padre. La Sig.ra pur conservando integro il proprio diritto sul bene dichiara che si Parte_1
asterrà in ogni tempo dal recarvisi e che sin d'ora rinuncia a qualsiasi azione diretta alla vendita della casa di Castel Volturno fintanto che è abitata dal Sig. . Parte_2
VI)Il Sig. in qualità di coniuge non assegnatario della ex casa coniugale non sarà Parte_2
più tenuto ad inserire il suddetto immobile nella propria dichiarazione reddituale e pertanto le tutte le imposte relative al suddetto immobile graveranno esclusivamente sul coniuge assegnatario della casa e affidatario dei figli rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
3
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il (26/05/1965), e nato a [...]_2
Marcianise (CE) il (03/09/1962);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 222, parte II, serie A, anno 1992;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. VA D'Onofrio