Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 1013 del R.G.A.C. per il 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ex art. 28 l. n. 300/1970, promossa da
, C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante ed Amministrativo Territoriale di , e CP_1 CP_2 [...]
, dott.ssa nata a [...] [...], con sede a CP_3 Parte_2 CP_1
, Corso Mazzini, e , C.F.: CP_1 Parte_3
, in persona del Legale Rappresentante ed Amministrativo Regionale, P.IVA_2
dott. nato a [...] [...], con sede a Cosenza Via CP_4 CP_1
Caloprese, difesi dall'avv. Alessandra Lazzaro;
opponente contro
P.I.: Controparte_5
, istituita a seguito dell'incorporazione per fusione dell' P.IVA_3 [...]
con l' Controparte_6 Controparte_7
giusta pubblicazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Calabria ed
[...]
Università “Magna Graecia” di Catanzaro (DCA n. 83 del 15/03/2023, pubblicato sul
BURC n.95 in data 27/04/2023), in persona del Commissario Straordinario e l.r.p.t. dott.ssa con sede a , alla Via Tommaso Campanella n. CP_8 CP_1
115, difesa dall'avv. Elga Rizzo;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa;
1
Le articolazioni sindacali ricorrenti impugnano il decreto emesso in data 03.04.2024, dal Tribunale di Catanzaro in funzione del Giudice del Lavoro, nell'ambito del procedimento n. 148/2024, assumendo che il giudice adito ai sensi dell'art. 28 St.
Lav. ha illegittimamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, sull'errata considerazione che la revoca, ad opera dell'
[...]
, delle deliberazioni nn. 902, 903, 904 e 905 del Controparte_5
14.11.2023 e n. 1019 del 12.12.2023 fosse sufficiente ad eliminare gli effetti da esse prodotti.
Precisano, all'uopo: che altro è la dichiarazione di nullità che elimina retroattivamente con efficacia ex tunc gli effetti già prodotti dalle delibere impugnate, con effetto caducatorio sin dall'emanazione del provvedimento impugnato, altro è la revoca che quegli effetti elide soltanto ex nunc, ovvero incidendo sul provvedimento, non fin dalla sua origine, ma solo per il futuro;
che, conseguentemente, l'atto di revoca adottato dall'azienda non aveva eliminato gli effetti della condotta antisindacale posta in essere con l'adozione delle deliberazioni, atteso che l'azienda, al fine di rimuoverne retroattivamente gli effetti, avrebbe dovuto ripristinare le tariffe applicate fino al momento dell'emissione delle deliberazioni impugnate, che ancora oggi non erano state ripristinate;
che la condotta antisindacale tenuta nel periodo intercorrente tra l'adozione delle delibere e la loro revoca non era stata eliminata in quanto per tale periodo era rimasta l'applicazione delle tariffe adottate in violazione dell'obbligo di contrattazione (concertazione) imposto ex lege e dai CCNL, tanto vero che i medici non avevano ricevuto l'integrazione del pagamento relativo alle trattenute operate unilateralmente dall'azienda; che non aveva rilevanza l'incontro tenutosi in data 11.03.2024, successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria, così come era irrilevante, ai fini della valutazione della condotta antisindacale, l'intendimento espresso dall' di applicare i CP_5
principi enucleati nella sentenza n. 27833/2023 della Corte Suprema relativamente alla detrazione stabilita dalla L. n. 189/2012; che con il ricorso spiegato si era inteso censurare la condotta antisindacale perpetrata nella determinazione delle tariffe, ciò che aveva reso illegittime le deliberazioni adottate e successivamente revocate, ma
2 non annullate nelle parti contestate, laddove la nullità sarebbe stata necessaria per eliminare definitivamente gli effetti della condotta antisindacale integrata dall'azienda.
Sennonché, come giustamente eccepisce parte opposta, è stata la stessa parte opponente che, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, dopo avere indicato la causa petendi nella “… condotta antisindacale per aver leso il diritto dell'organizzazione Sindacale ricorrente alla previa informazione ex articolo 6 D. lgs 165/2'001, prevista obbligatoriamente nelle materie di cui alle Delibere del
Commissario Straordinario n. 902,903, 904, 905 del 14.11.2023 nelle parti in cui si modificavano unilateralmente i criteri di determinazione delle tariffe dell'attivita professionale”, ha richiesto come petitum “… per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullamento e/o revoca degli effetti delle delibere del Commissario Straordinario
n. 902, 903, 904 e 905 del 14/11/2023 e n. 1019 del 12.12.2023, nella parte in cui si modificano unilateralmente i criteri di determinazione delle tariffe dell'attività libero professionale senza accordo sindacale e l'adozione delle trattenute in ragione del 10% complessivo…”, così lasciando intendere, attesa la dedotta fungibilità tra le invocate declaratorie di nullità, annullamento e revoca delle impugnate delibere, che anche quest'ultimo rimedio avrebbe soddisfatto il suo interesse ad “… eliminare gli effetti della condotta antisindacale nonché il ripristino del corretto sistema delle relazioni sindacali così come previsto dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali applicabili”.
Pertanto, appare tardivo il distinguo che soltanto in questa sede parte opponente opera tra gli effetti ex tunc della nullità (o dell'annullamento) e gli effetti ex nunc della revoca, al fine di restringere il petitum dell'opposizione alla richiesta declaratoria di nullità (o annullamento) delle impugnate delibere.
Inoltre, la circostanza che parte opponente deduce nelle note scritte depositate il
22.01.2025, vale a dire che la richiesta formalizzata nella fase sommaria riguardava specificatamente “la revoca degli effetti delle delibere che intanto erano state revocate e non semplicemente la revoca delle delibere, essendo necessario annullare ogni effetto prodotto dalle illegittime delibere”, risulta smentita dalla documentazione acquisita agli atti di causa da cui emerge che il ricorso introduttivo
3 della fase sommaria, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., è stato depositato il 22.01.2024, laddove la revoca è stata adottata il 12.03.2024, cioè in epoca successiva alla presentazione del suddetto ricorso il quale, dunque, non poteva tener conto (ed infatti non ha tenuto conto) della relativa delibera.
Ma, superando anche l'aspetto letterale del petitum richiesto, si osserva che la deliberazione n. 316/2024, adottata dal Commissario Straordinario dell'
[...]
in data 12.03.2024, avente ad oggetto: “Revoca delibere Controparte_9
Commissario Straordinario n. 902, 903, 904, 905 del 14.11.2023 liquidazione attività intramoenia Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2023 - delibera n. 1019 del
12.12.2023 liquidazione Novembre 2023 e delibera n.177 dell'08.02.2024 liquidazione Dicembre 2023”, riconosce che le suddette delibere che hanno disposto le liquidazioni dei compensi a favore dei dirigenti medici ex Controparte_10
in forza dell'attività libero professionale intramuraria da essi espletata da luglio 2023
a dicembre 2023, sono state assunte sull'erroneo presupposto della ultrattività degli accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa dalle ex Controparte_11
e (oggetto di fusione per incorporazione, ai sensi
[...] CP_7 dell'art.1 L.R. n.33/2021, con efficacia dal 28.04.2023) i quali, in base alla vigente disciplina, costituiscono presupposto necessario per la determinazione delle tariffe, precisando che, nel caso di specie, la sussistenza dei suddetti due precedenti accordi, peraltro non coincidenti, e la mancanza di uno specifico accordo raggiunto dall' hanno inficiato la procedura di determinazione delle tariffe e Controparte_5 la conseguente liquidazione dei compensi. In ragione di tanto, l' ha disposto CP_5
la revoca delle deliberazioni n. 902, 903, 904 e 905 del 14.11.2023, con oggetto liquidazione attività intramoenia per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre
2023, della delibera n. 1019 del 12.12.2023 avente ad oggetto la liquidazione dell'attività libero professionale per il mese di novembre 2023 e la delibera n. 177 dell'08.02.2024, con oggetto liquidazione attività intramoenia relativamente al mese di dicembre 2023, con le quali si è provveduto alle liquidazioni dei compensi dovuti ai dirigenti medici ex er l'attività libero professionale espletata Controparte_10
dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023, rappresentando che le nuove delibere di liquidazione dei compensi per l'attività intramoenia esercitata dai medici
4 nel suddetto periodo potranno essere adottate solamente a seguito di accordo raggiunto tra l' e le Organizzazione Sindacali in sede di contrattazione CP_5
integrativa, per come previsto dalla legge e dai contratti collettivi.
Ed allora, dall'esame del contenuto della suddetta delibera di revoca, si evince che l' abbia eliminato ex tunc gli effetti delle presupposte delibere e, perciò CP_5
stesso, della denunciata condotta antisindacale, anche attraverso il riconoscimento esplicito della necessità della preventiva contrattazione aziendale al fine dell'adozione delle nuove delibere di liquidazione dei compensi in questione.
A tanto, va aggiunta la circostanza che, il giorno precedente all'emissione della delibera di revoca, si è tenuto, in data 11.03.2024, un incontro sindacale Dirigenza
Area Sanità sulla tematica in questione (cfr. verbale in atti), dal quale risulta l'intendimento dell' di procedere al calcolo dei compensi professionali dei CP_12 medici per l'attività prestata in intramoenia secondo i principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 27833 del 3.10.2023, in ordine all'applicazione della detrazione stabilita dalla L. n. 189/2012.
Ed è proprio in base alla duplice evenienza della intervenuta revoca delle delibere impugnate e dell'incontro occorso con la dirigenza dell'Area Sanità che il primo giudice ha correttamente ritenuto “… venuto meno l'interesse delle Organizzazioni sindacali ricorrenti ad ottenere una pronuncia tendente ad ottenere la cessazione delle condotte antisindacali e la rimozione dei relativi effetti, essendo stati nelle more caducati gli atti oggetto dell'azione proposta dalle sigle ricorrenti, ed essendo stati di conseguenza , posti nel nulla gli effetti delle delibere ed avviato un confronto con le OOSS”, pronunciando, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere.
Né vale osservare – come lamenta parte opponente - che gli effetti della condotta antisindacale non sarebbero stati eliminati, nonostante l'avvenuta revoca delle impugnate delibere, poiché, per il periodo in questione, erano rimaste applicate le tariffe adottate in violazione dell'obbligo di contrattazione (concertazione) imposto dalla legge e dai CCNL, tanto che i medici non avevano ancora ricevuto l'integrazione del pagamento relativo alle trattenute operate unilateralmente
5 dall'azienda: contrariamente all'assunto attoreo, ritiene il giudice che la tutela della lesione patrimoniale eventualmente patita dal dirigente medico, in termini di indebito trattenimento, da parte dell'azienda datrice, di una percentuale del suo compenso per l'attività intramoenia espletata, sia rimessa all'iniziativa del sanitario, e non del sindacato che lo rappresenta, trattandosi di un interesse patrimoniale individuale di cui è portatore il singolo lavoratore, come tale estraneo alla sfera operativa del sindacato.
Il ricorso è invece fondato limitatamente alla doglianza della mancata liquidazione, da parte del primo giudice, della fase istruttoria del procedimento sommario, atteso che, per la giurisprudenza di legittimità, le disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevedono un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche l'eventuale attività istruttoria, con la precisazione che tale compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr., da ultimo, Cass. Civ., ordinanza n. 29857/2023).
Si ritiene, dunque, che vadano confermati i parametri posti a fondamento della liquidazione delle spese di lite ad opera del primo giudice (il quale ha determinato le spese di lite per l'intero, in base a D.M. n. 55/2014, tenendo conto della tipologia di controversia assimilabile ai procedimenti cautelari, del suo valore indeterminabile a complessità bassa e di un importo pari ai medi tariffari, con compensazione tra le parti in ragione della metà e ponendo la restante metà a carico di parte resistente) salvo che per l'esclusione della fase istruttoria, che viene liquidata nell'importo di euro 992,50 (euro 1.985,00: 2 = euro 992,50), oltre accessori, da distrarre, ex art. 93
c.p.c., in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
Stante l'esito della controversia, definita con l'accertamento di infondatezza nel merito della domanda attorea e con l'accoglimento dell'opposizione soltanto in punto di spese di lite relativamente alla mancata liquidazione della fase istruttoria del giudizio sommario, si ritiene equo compensare per intero le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte opposta a pagare a parte opponente, a titolo di onorario non liquidato per la fase istruttoria del procedimento sommario svoltosi dinanzi al primo giudice, la somma di euro 992,50, oltre accessori di legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del suo procuratore antistatario;
- rigetta nel resto l'opposizione.
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Catanzaro, 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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