Articolo 12 della Legge 22 agosto 1985, n. 444
Articolo 11Articolo 13
Versione
8 settembre 1985
Art. 12. (Attribuzioni dell'Osservatorio del pubblico impiego)

La Commissione indicata dal precedente articolo 11, istituita con decreto 10 luglio 1984 del Ministro per la funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1985, n. 7, assume carattere permanente.
Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), in base alla vigente normativa.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sara' fissato il compenso da attribuire ai componenti della Commissione di cui al primo comma, che viene integrata con un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
Agli stessi fini indicati nel decreto istitutivo della Commissione di cui al primo comma, e per i necessari raccordi, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a far parte di diritto della Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire presso singole amministrazioni, che esercitano competenze connesse a quelle esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa' carico al capitolo 2001 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Entrata in vigore il 8 settembre 1985