TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5735/2024 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, codice fiscale: rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Ezio Catauro del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Albanella (Sa), Via Michelangelo n.2
Ricorrente
E
– con sede legale in Roma in persona del suo Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bove in forza di f procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Fiumicino Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni rassegnate alla presente udienza:
Le parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui alle note di trattazione
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
CP_ Con ricorso depositato in data 8.11.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva che l di Battipaglia, in data 06/06/2024, gli notificava un provvedimento con cui gli comunicava l'avvenuto pagamento di una somma non dovuta, pari ad € 13.350,37, sulla prestazione di indennità Naspi n. 980109/2023 nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023; in particolare detto provvedimento, a dire del ricorrente privo di motivazione, riportava che era stata corrisposta una indennità di anticipazione non CP_3
spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato;
il sig. impugnava detto Parte_1
provvedimento innanzi al competente Comitato Provinciale, che tuttavia lo rigettava;
lamentava di non essere tenuto alla restituzione di tale importo in quanto lo stesso sarebbe stato percepito legittimamente, nonché a causa del difetto di motivazione del provvedimento e della carenza di prova ex art.2697 c.c., e, infine, per la dedotta irripetibilità degli importi corrisposti;
tanto premesso il ricorrente concludeva chiedendo al giudice adito di ” in via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni di legge, concedere, anche inaudita altera parte, stante l'urgenza, la sospensione dell'atto impugnato, come meglio in epigrafe indicato, e di tutti quelli presupposti, in uno alla minacciata esecuzione;
- sempre in via preliminare, dichiarare nulli e/o illegittimi e comunque privi di qualsivoglia effetto i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, per violazione dell'art. 3 L. 241/1990; - ancora in via preliminare, annullare il provvedimento avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione di disoccupazione Naspi n.
980109/2023”, in uno agli atti presupposti, perché adottati in palese dispregio alle norme che disciplinano il procedimento amministrativo e perché mai notificati all'odierna ricorrente;
- nel CP_ merito, accertare e dichiarare che l' non ha diritto ad ottenere la ripetizione delle somme erogate in favore del sig. , a titolo di prestazione di disoccupazione e per l'effetto Parte_1 CP_3
CP_ accertare e dichiarare che il predetto nulla deve all' - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. CP_ L' costituitosi in giudizio, chiedeva che l'adito Tribunale accertasse e dichiarasse improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda del ricorrente con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;
evidenziava infatti che, secondo la previsione legislativa, qualora il lavoratore avesse istaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui era riconosciuta la liquidazione anticipata della sarebbe stato tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta. CP_3
Nel caso di specie la che sarebbe spettata fino al 22/01/2025, gli era stata corrisposta in CP_3
un'unica soluzione, ma il ricorrente non solo non aveva iniziato alcuna attività autonoma, ma aveva istaurato un rapporto di lavoro subordinato con la società Casearia IO S.p.a. in data 27.3.2024, e dunque prima della scadenza del periodo coperto dalla per il che ne conseguiva che, ai sensi CP_3 dell'art.8, comma 4, del D.Lgs. n.22/2015, egli era tenuto alla restituzione per intero della anticipazione ottenuta.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale
***********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che il ricorrente contesta il diritto dell' di recuperare il trattamento di disoccupazione percepito per il periodo 7.8.2023/22.1.2025 CP_2
, ma lo stesso non fornisce alcuna prova della insussistenza dell'indebito per il quale l' agisce CP_1
in restituzione.
Onde verificare se la domanda volta a ritenere illegittima la pretesa restitutoria dell'Ente previdenziale sia o meno fondata , è infatti necessario esaminare le evidenze probatorie fornite dal ricorrente , in quanto grava su di lui l'onere di dimostrare che egli ha legittimamente percepito il trattamento in questione e che, pertanto, ha il diritto di resistere all'avversa pretesa di ripetizione.
Tale assunto trova conforto nella ormai consolidata giurisprudenza, formatasi alla luce della pronuncia a Sezioni Unite, con cui la Suprema Corte ha affrontato la questione del riparto dell'onere probatorio quando oggetto del giudizio sia una domanda volta a contestare l'illegittimità della pretesa dell'Ente previdenziale, con conseguente caducazione del provvedimento restitutorio dell' CP_2
La Suprema Corte ha evidenziato che, nel giudizio instaurato per opporsi alla richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell , l'oggetto della domanda non è l'indebito in quanto tale, ma la CP_1 fondatezza della pretesa dell'attore a conservare la prestazione già erogata, che egli assume (seppure implicitamente) essere stata correttamente percepita secondo le leggi vigenti.
Da ciò conseguono almeno due ordini di conseguenze.
Il primo attiene alla corretta qualificazione della domanda per cui è processo, la quale deve essere opportunamente definita di accertamento negativo (del diritto dell'ente convenuto a ripetere, siccome indebito, quanto pagato), ossia diretta a far accertare l'assenza di un obbligo restitutorio in relazione alla prestazione ricevuta da controparte.
Il secondo, conseguentemente, attiene al corretto riparto dell'onere probatorio. A partire dal 2008, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato il proprio precedente indirizzo, per cui si riteneva che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, spettasse in generale all'attore, ex art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (cfr. Cass. 11504/2004; Cass. 2032/2006; Cass. 4612/2006). Si è sostenuto, a far data dalla pronuncia 19762/2008 che, nelle azioni di accertamento negativo, la distribuzione dell'onere probatorio non deve avvenire in relazione al ruolo processuale assunto dalle parti, ma collegandosi alla loro specifica posizione sostanziale.
È stato osservato, infatti, che, se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica un accertamento (negativo) in ordine alla inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, è altrettanto vero che uno speculare accertamento negativo del diritto alla ripetizione (ossia, come è nell'odierno giudizio, la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento asseritamente indebito alla ripetizione della somma erogata) implica necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore a trattenere quanto ricevuto e, dunque, a fini probatori, la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come esatto adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Ma se così è, ne deriva che, in ossequio al generale meccanismo di riparto dell'onere della prova, è il ricorrente a dover allegare e
(successivamente) provare i fatti costitutivi del diritto a percepire e trattenere le somme erogate dall' essendo la sussistenza di questo diritto pregiudiziale alla domanda, CP_2
esplicitamente spiegata, volta ad ottenere una pronuncia di accertamento che sancisca l'illegittimità dell'altrui pretesa restitutoria. Si è affermato, infatti, che oggetto del giudizio, in tali casi, non può che essere il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di non restituire quanto ricevuto, dal momento che la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito non può che implicare la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare (Cass. 2032/2006).
Si è concluso, dunque, nel senso di ritenere che in tema di indebito previdenziale, quando il giudizio venga instaurato dal beneficiario di una prestazione e sia volto ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo a restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente attribuito, “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez.
Un., 4 agosto 2010, n. 18046).
Ebbene, incombendo sul ricorrente l'onere probatorio in questione, è palese come nel caso in esame nessuna prova del genere sia stata fornita .
Occorre ricordare che il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, l'art. 1 del suddetto decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nell'ambito dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 - una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La ostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall'art. CP_3
2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal
1° maggio 2015.
Occorre aggiungere che l'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della Naspi può richiedere la liquidazione anticipata , in unica soluzione , dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non è stato ancora erogato , a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio . Come è noto il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della eve presentare all' , a pena di decadenza, CP_3 CP_2
domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di se la CP_3
suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie , atteso che il ricorrente ha percepito la indennità
n un'unica soluzione avendo dichiarato di aver intrapreso un attività di lavoratore autonomo CP_3
, senza tuttavia fornire la prova di tale circostanza . L' , infatti , non solo ha documentato che CP_2 nel periodo coperto dalla l ricorrente ha intrapreso un'attività di lavoro dipendente con la CP_3 società casearia IO , ma ha altresì dedotto che lo stesso non avrebbe mai intrapreso l'attività di lavoro autonomo per la quale veniva richiesta l'anticipazione della CP_3
E' evidente , pertanto , che gravava sul ricorrente l'onere di provare , da un canto , di aver intrapreso l'attività di lavoro autonomo e , dall'altra , la inesistenza del rapporto di lavoro subordinato denunciato all' , mentre nella specie è evidente l'assenza di deduzioni attoree sul punto . CP_2 Vigente nel processo civile il principio dispositivo ( art. 115 c.p.c. ) e con esso la regola secondo la quale il giudice non può disporre nè prendere in considerazione prove che non siano state proposte dalle parti , è logico che la prova venga a porsi come onere per le parti , giacchè l'apprestamento delle prove rappresenta per le parti la condizione per ottenere la pronuncia del giudice : ed invero , ove le parti manchino di adempiere a quest'onere, il convincimento del giudice non può formarsi e non potendo egli , in nessun caso , limitarsi ad emettere una pronuncia di “non liquet” , dovrà comunque pronunciarsi sul merito del giudizio.
Il ricorso , per come proposto , va pertanto rigettato .
Non è infatti invocabile , nel caso in esame, il recente pronunciamento della Corte Costituzionale
n.90/2024. Com'è noto, con tale sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, c. 4, del decreto legislativo 22/2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione era stata erogata. Nello specifico, la pronuncia della Suprema Corte si riferisce all'obbligo di restituzione integrale della n forma anticipata, da parte del lavoratore, nel caso CP_3 in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l'attività imprenditoriale: non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili;
costituisca un rapporto di lavoro subordinato, prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la CP_3
A tale riguardo la Corte ha rilevato, ai fini della dichiarata illegittimità, la circostanza che l'attività di impresa si sia interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato un'impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell'attività. Tali motivi non devono essere imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo-gestionali.
Nel caso in esame, invero, il ricorrente non ha dedotto , né provato di aver intrapreso alcuna attività imprenditoriale autonoma, successivamente interrotta per causa di forza di forza maggiore, ma ha soltanto istaurato un rapporto di lavoro subordinato.
Né è invocabile , nella specie , la disciplina relativa alla irripetibilità dell'indebito previdenziale e/o assistenziale, atteso che l'incentivo previsto all'art. 8 del D.lgs. n. 22 del 2015 non ha una funzione di prestazione assistenziale, bensì ha natura di contributo finanziario per lo sviluppo di un'attività imprenditoriale/autonoma per cui risulta indispensabile, per forze di cose, un capitale iniziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2.condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 854,00.
Salerno 20 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio