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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di PO Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1760/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CONFORTI MARIA come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti DE LUCA TAMAJO
RAFFAELE, LOMBARDO CONCETTA e SALIMBENI MARIA TERESA come da procura in atti
in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ITALICO PERLINI, LUISA
CELANI, GAETANO CAPPUCCI e MATTEO MARIA PERLINI come da procura in atti
- resistenti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 2.7.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 10.2.2023 il ricorrente deduceva:
- di aver lavorato dapprima alle dipendenze della società a decorrere dal CP_4
17.5.2000 al 31.08.2017 presso lo stabilimento di PO e, poi, dal 01.09.2017, a seguito di cessione di azienda, alle dipendenze della società presso lo Controparte_5
stabilimento di Gricignano d'Aversa, come operaio addetto al reparto montaggio con inquadramento nel livello 5/2 CCNL Metalmeccanici;
- che la società nel periodo dal 2009 al 2017 aveva usufruito della CIGS CP_4 per riorganizzazione - ristrutturazione aziendale;
- che la società, con comunicazione del 15.06.2011, aveva avviato una prima procedura per ottenere la CIGS per 24 mesi (dal 10.07.2011 al 09.07.2013), conclusasi con accordo del 29.06.2011;
- che nella comunicazione del 15.6.2011, preventivamente inoltrata alla RSU aziendale e alle OO.SS si prevedeva: “che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”;
- di essere stato sospeso dal rapporto di lavoro, sulla scorta di tale comunicazione, insieme a tutti gli altri dipendenti dello stabilimento di PO;
2 - che con l'accordo del 29.06.2011 tra la società convenuta e le OO.SS., in sede di esame congiunto, venivano individuati i criteri per la rotazione del personale secondo cui:“la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la Controparte_1
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro
[...] fungibili, nonché delle esigenze tecnicoorganizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”;
- che la con successiva comunicazione del 14.06.2013, aveva avviato CP_4
nuova procedura per proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2013 al
09.07.2014), conclusasi con accordo del 03.07.2013 ove era stato previsto: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di PO si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: - Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati) - Area logistica (23 operai, 12 impiegati) - Area qualità (22 operai, 7 impiegati) - Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati) - Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati) - Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati) Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette
3 aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”;
- che, successivamente, con accordo del 03.07.2013, si era conclusa la procedura per la concessione della proroga della CIGS e la società si era riportata ai criteri di rotazione già indicati con la comunicazione di avvio;
- che con comunicazione del 09.06.2014 la società aveva presentato istanza di CP_4
proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2014 al 09.07.2015) conclusasi con accordo del 09.07.2014 ;
- che con comunicazione del 26.05.2015 la aveva avviato nuova richiesta di CP_4
CIGS per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del
03.07.2015;
- di essere stato chiamato, nel periodo dal 10.07.2011 al 31.12.2016, all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa solo per brevi periodi rispetto agli altri dipendenti della , richiamati in servizio a rotazione, nonostante la parità di inquadramento CP_4
e l'equivalenza delle mansioni.
-che la convenuta aveva richiamato al lavoro presso lo stabilimento di CP_4
PO circa 250 unità al mese in tutti i reparti.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 15.6.2011, del 14.6.2013, del 9.6.2014 e del 26.6.2015 disposti dalla per il periodo dal 10.7.2011 al 31.12.2026 e, per l'effetto, di CP_4
condannare le società resistenti, in solido o ciascuna in base al suo titolo, al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra quanto avrebbe percepito a titolo di retribuzione e quanto ottenuto a titolo di integrazione salariale da quantificarsi con separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
La società si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. In particolare, la società resistente ha dedotto che il ricorrente era stato richiamato in servizio durante il periodo
4 oggetto della CIGS di cui al presente giudizio, nell'ambito del programma di rotazione prefissato, prestando la propria attività presso l'Area Logistica, Reparto GEMAP dello
Stabilimento PCMA di PO, oltre ad aver goduto di ferie, festività e/o permessi retribuiti, per complessive n. 809 giornate nell'arco dell'intero periodo di CIGS (cfr. doc. 12 allegato alla memoria di costituzione). La società ha chiesto Controparte_5
il rigetto del ricorso.
2. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la pretesa creditoria esperita da parte ricorrente in ragione dell'illegittima sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di fruizione della CIGS.
Per quanto riguarda il merito, si ritiene di condividere le argomentazioni già svolte da molteplici pronunce della Sezione Lavoro dell'adito Tribunale, le quali sono di seguito richiamate in ossequio ai principi i di cui agli artt. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. ex multis
Tribunale di PO Nord sent. n. 3539/22, n.3544/22, 3542/22).
Va preliminarmente rilevato che, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, parte ricorrente impugna i provvedimenti di CIGS sotto un duplice profilo: a) la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1 co. 7 e 8 L223/91 in mancanza dell'indicazione di specifici criteri e modalità di rotazione;
b) la violazione in concreto dei criteri di rotazione.
Ai fini della valutazione della procedura di CIGS e la presunta violazione degli obblighi di comunicazione è necessario in via preliminare ricostruire il quadro normativo di riferimento e l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione.
Quanto alla prima censura, giova rilevare che, com'è noto, la L. n. 223 del 1991 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale. Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata. I “criteri di individuazione dei lavoratori” e
“le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono 5 formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del
1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975.
Il successivo comma 8 prevede, altresì, che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Tuttavia, il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse. Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218
(«Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»). L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale, prevedendo, tra l'altro, che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico- organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione (vd. in particolare il comma 5 dell'art. 2 cit.). La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la disciplina del D.P.R. n. 218 del 2000 non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il D.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva
6 comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta.
Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991. Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto.
Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13). Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del
04/05/2017. In linea con il citato indirizzo, deve dunque ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. Tale disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta
7 ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che: “a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004, n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass 19 agosto 2003, n. 12137; Cass 18 maggio 2006 n. 11660..)” (cfr. sul punto Tribunale di
Nola, sent. n. 2076/2018). La Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri. In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, affermando: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per
8 l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass., Sez. Un., sentenza n. 302/2000). E ancora: “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta. È evidente che un siffatto criterio non risponde alla lettera della norma e alle sue finalità chiarite dalla citata sentenza delle
SS.UU.” (Cass., sentenza n. 7720/2004, con richiamo ai principi enunciati dalla sopra citata sentenza n. 302/2000 delle Sezioni Unite). È stato, altresì, affermato che “In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione ed in ordine all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto l'illegittimità dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori operate secondo le "esigenze tecniche, organizzative e produttive", non essendo consentito che l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale)”
(Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 7459 del 14/05/2012). In definitiva, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e
9 obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, a cui si ritiene di aderire, l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto. È, invero, consolidato il principio secondo cui “in riferimento alla possibilità di una efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta, occorre pure rammentare che essa
è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione è strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali. Né può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate” (ex multis, Cass. civ. 26587/2011;
4886/2015; 7728/2016). Sul punto è, peraltro, recentemente intervenuta la Suprema
Corte di Cassazione con sentenza del 10.03.2020 n. 6761, nella quale viene ribadito: “...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame,
Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio
2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto
10 della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8.
Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886) " (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”.
3. Applicando i riferiti principi al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che la resistente ha adottato nei confronti del ricorrente una serie di CP_6 provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria, sulla base delle comunicazioni e degli accordi sindacali allegati in ricorso.
In particolare, lo stabilimento della , presso cui ha pacificamente lavorato il CP_4
ricorrente nel periodo indicato in ricorso, è stato interessato da diversi periodi di CIGS: dal 10.07.2011 al 09.07.2013; dal 10.07.2013 al 09.07.2014; dal 10.04.2014 al 09.07.2015; dall'11.08.2015 al 10.08.2017.
Come già evidenziato, non solo i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere ma anche le modalità della rotazione, rientranti nel contenuto obbligatorio della comunicazione e consultazione sindacale di cui all'art. 5 L. 164/75, devono presentare il carattere della
“specificità”, ossia della idoneità ad operare la selezione ed al contempo a verificare in concreto la corrispondenza della scelta effettuata ai criteri indicati, altrimenti essi
11 esprimerebbero solo un generico indirizzo e non soddisferebbero né la lettera né la finalità delle norma (Cass. civ. n. 26394/2016).
È stato altresì affermato che: “la rilevata inidoneità dei criteri indicati nella comunicazione di apertura a consentire la individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, determinando la illegittimità della procedura di CIGS è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del lavoratore che sulla base di tale illegittima procedura sia stato sospeso” (Cass. sez. lav., 15/10/2018, n.25737).
Ciò posto, con riferimento al primo periodo di sospensione in CIGS (dal 10.07.2011 al
09.07.2013), impugnato dal ricorrente, si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” (per utilizzare le parole della Suprema Corte) la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa). Ed, invero, si riscontra la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di PO, Pomigliano
d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali
…(omissis)… la richiederà Controparte_1
l'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni per riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori... che operano nell'unità organizzativa di
PO…per un periodo di 24 mesi… Si precisa che tale programma di Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” (cfr. allegato in atti, nella produzione di parte ricorrente).
12 In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle
“esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Quanto detto porta a rilevare la genericità ed indeterminatezza della comunicazione di avvio della procedura posto che, dalla lettura del predetto documento, non risulta affatto chiaro quali siano stati i criteri in base ai quali sono state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative, atti ad identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle
“mansioni e qualifiche professionali fungibili”, contenuto nella predetta comunicazione, non può, invero, ritenersi idoneo a superare il rilievo di genericità e incompletezza dell'atto introduttivo della procedura in questione: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse (ad es. mediante il riferimento espresso al diagramma di polivalenza, richiamato nella memoria difensiva di parte resistente) non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5
e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00. Invero, “la specificità dei criteri di scelta consiste
(invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale.
In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha ritenuto che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in CIGS a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore,
13 con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione...” (v. Cass. 2216/16).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (cfr. Cass.
n. 22540 del 2013, Cass. n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato nè il criterio della rotazione nè altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della Controparte_1
secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo
14 stabilimento in cui lavorava l'istante, non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
È pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della CIGS per tutti i lavoratori operanti nelle unità produttive considerate, ma i criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”).
Dalla lettura della suddetta comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla
CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata, tuttavia, al presupposto assai generico dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
Ed infatti, non risulta contestato che, sebbene per brevissimi periodi, vi è stato il rientro dalla CIGS anche dello stesso ricorrente e che, quindi, la rotazione dei lavoratori è effettivamente avvenuta.
Ne consegue che il datore di lavoro si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi, facoltà che, nel corso del periodo di CIGS, è stata effettivamente esercitata (la circostanza è pacifica in causa)
Quindi, la avrebbe dovuto individuare fin da subito, ossia nella prima CP_4 comunicazione di avvio della procedura, i criteri specifici idonei a individuare le specifiche modalità di rotazione dei lavoratori sospesi. Al contrario, pur essendo stato previsto un unico criterio per individuare i lavoratori da sospendere, la rotazione tra i lavoratori sospesi è stata prevista soltanto in via eventuale, con riferimento a un
15 presupposto del tutto generico (“avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”).
Giova, altresì, rilevare che il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio era totalmente discrezionale, con un generico riferimento alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive”, senza chiarire in che termini dovesse intendersi detta
“fungibilità”.
Inoltre, la convenuta , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto, quanto alle CP_4
“esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della Cont componentistica per il UC (244) prodotto da in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147.
Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” – pubblicato in ciascuna
UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della
Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella CP_4 predisposizione della propria organizzazione produttiva (v. memoria difensiva, sul punto).
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio poggia sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della
16 rotazione. Conoscibilità ex ante che, nel caso di specie, va certamente esclusa, alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011.
Va, quindi, disattesa - rispetto al primo vizio di legittimità della procedura denunciato dall'istante – l'eccezione di carenza di interesse ad agire del lavoratore sollevata dalla convenuta, posto che la comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 non può ritenersi idonea, per le ragioni sopra esposte, al soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e verificabilità della scelta dei lavoratori da ruotare.
Giova anche precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il vizio qui riscontrato non può ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. A tale proposito la Suprema Corte nella sentenza sopra cit. ha ribadito che: “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori…” (v.
Cass. 6761/2020 cit.).
In ogni caso, si rileva l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011. Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto delle Controparte_1 mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra indicata (Cass. n.
6761/2020 cit.) “a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda
17 impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del
1991, art. 1, comma 7; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass.
n. 4886 del 2015, Cass. n. 18895 del 2014, Cass. 14/5/2012, n. 7459 del 2012). Con particolare riferimento al requisito di specificità, si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013,
Cass. n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela – delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato nè il criterio della rotazione nè altro
18 criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr.
Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Nel predetto accordo i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”; all'esigenza di tenere conto di “tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto Controparte_1
delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili...”.
In definitiva, il vizio originario di tale comunicazione non può ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
È pur vero che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte convenuta, non si poteva pretendere dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, soprattutto a fronte di una rotazione eventuale e futura.
Come precisato dalla giurisprudenza prevalente è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
Ed, invero, l'appartenenza dei lavoratori a distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) era idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin CP_4 dall'inizio) fondare un criterio idoneo a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione
(come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni, come in seguito si dirà).
Ne consegue che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla Plastic
19 Components and Modules Automotive S.p.A “viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223” e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
Passando, infine, ad esaminare la posizione del ricorrente, deve rilevarsi che è del tutto incontestata la circostanza che lo stesso, nel primo periodo di CIGS, sia stato sospeso dal 10.07.2011 al 9.7.2013 ad eccezione dei giorni in cui è rientrato in servizio (cfr. doc n. 12 depositato unitamente alla memoria di costituzione della
[...]
). Controparte_1
Tale sospensione deve considerarsi illegittima, stante la violazione del disposto normativo.
In conclusione, accertata la violazione, da parte dell'azienda resistente, delle garanzie procedurali di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91 almeno con riguardo alla comunicazione del 15.06.2011, deve dichiararsi la illegittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il limitato periodo sopra indicato, con conseguente diritto CP_4
dell'istante alle differenze tra l'ordinaria retribuzione e il trattamento in CIGS, percepito dal 10.07.2011 al 09.07.2013 (ad eccezione dei giorni di rientro di cui alla documentazione, in atti).
4. Ad esiti diversi si perviene, invece, con riferimento al secondo periodo di CIGS, per effetto della proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013. Ed, invero, si riportano i passaggi più rilevanti della predetta comunicazione: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”.
20 Vengono, quindi, indicate le “aree di attività” relative allo stabilimento di PO (area
Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati) - Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati) - Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati) -
Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati) - Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati). E ancora: “Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”.
Pertanto, in base al meccanismo di rotazione previsto nella successiva comunicazione del 2013, durante la CIGS i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non più in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di
Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (cfr. comunicazione iniziale del 14.6.2013).
Ed, invero, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo
“equilibrato”).
Detto in altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non
è stata decisa in modo arbitrario bensì con un riferimento preciso “alla differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (cfr. comunicazione cit.).
Va, quindi, evidenziata la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso, risulta compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a
21 elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende, pertanto, la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il CP_4 periodo compreso tra il 10.07.2013 e il 09.07.2014.
Quanto agli ultimi periodi di CIGS, analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal
10.04.2014 al 09.07.2015) e nella successiva e richiesta di CIGS per ulteriori 24 mesi (dal
11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 03.07.2015.
In entrambe le procedure, l'azienda ha abbandonato il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante delle modalità della rotazione. Il vizio dedotto dal ricorrente con riguardo a tali comunicazioni, pertanto, non sussiste.
Se è vero, come evidenziato dalla convenuta, che l'azienda non poteva predeterminare rigorosamente i criteri di rotazione con riferimento a ciascun lavoratore ex ante, essendo legata a future e ipotetiche commesse, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità richiede uno “sforzo organizzativo” per consentire una determinabilità dei criteri, legati ad elementi oggettivi esteri idonei ad evitare una scelta arbitraria ( cit.
Cass. 6761/2020); sforzo organizzativo che si è rilevato nei fatti esigibile in quanto trasfuso negli accordi del 14.6.2013 e seguenti.
Relativamente, poi, alla violazione in concreto dei criteri di rotazione ivi previsti,
l'istante nel ricorso introduttivo deduceva quanto segue: “In 5 anni il ricorrente, a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di PO con mansioni di operaio generico nonostante la parità d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni è stato richiamato solo per brevi periodi”. L'allegazione così come formulata appare del tutto generica.
Tale circostanza esclude a priori – come correttamente rilevato dalla difesa di parte resistente – che, in assenza di allegazioni specifiche in ricorso in merito all'omessa valutazione comparativa dei rientri avvenuti possa esaminarsi una eventuale
22 violazione dei criteri di rotazione in tali periodi, comparazione solo genericamente allegata dall'istante.
Ebbene, qualora la parte si fosse voluta dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti (id est violazione dei criteri di rotazione), avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo del presente giudizio il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate.
In conclusione, a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
5. Va, dunque, riconosciuta la legittimità della condotta datoriale, con riferimento al periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 31.12.2016 mentre va ribadita la illegittimità della sospensione per genericità dei criteri di rotazione indicati con esclusivo riferimento al periodo dal 10.7.2011 al 9.7.2013.
Quanto alle conseguenze, come sopra già anticipato, l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, delle specifiche modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico–giuridico.
Il datore di lavoro sarà, quindi, tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto ex tunc, in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di sospensione del rapporto per effetto della CIGS, riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni (v. Cass. 11263/98).
La corrispondente somma deve essere riconosciuta agli istanti previo accertamento incidentale della illegittimità del decreto ministeriale di autorizzazione alla corresponsione in loro favore del trattamento di integrazione salariale.
23 È stato altresì chiarito che questa illegittimità comporta un vero e proprio obbligo risarcitorio per il datore di lavoro: (“La violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. …” (Cass., sentenza n.
13926/2001).
Andranno chiaramente espunti solo quei giorni risultanti dalla documentazione versata in atti dalla convenuta nei quali risulta che il ricorrente sia rientrato in servizio per rotazione in tale limitato periodo, giorni per i quali alcuna differenza va riconosciuta, dovendosi ritenere che i dipendenti hanno per quelli ricevuto la retribuzione ordinaria.
La pronuncia di condanna deve rivolgersi anche alla (ex Controparte_5 [...]
) cessionaria del ramo d'azienda alle cui dipendenze il ricorrente è CP_8 CP_3
transitato con decorrenza dal 01.09.2017, posto che la responsabilità in solido della cessionaria non può certo essere esclusa, essendo già maturato, al momento della cessione di azienda, il credito avanzato in ricorso.
L'art. 2112, 2° comma, c.c. (nella formulazione attuale) prevede che “L'alienante e l'acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, nulla aggiungendo in merito alla natura dei riferiti crediti stessi.
La domanda nei confronti del cessionario postula esclusivamente la sussistenza, al momento della cessione, dei fatti costitutivi del credito poi azionato (nella specie l'illegittima sospensione in cassa integrazione per il periodo dal 10.7.2011 al
09.07.2013), priva di effetti essendo divenuta – nella nuova formulazione del richiamato articolo – la conoscenza dei crediti da parte dell'acquirente all'atto del trasferimento o la loro conoscibilità dai libri contabili dell'azienda trasferita: nel testo attuale della richiamata disposizione normativa non vi è più alcun cenno alla conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario del credito maturato dal lavoratore in costanza di rapporto con il cedente, sicché l'obbligo (solidale) del cessionario non
24 può escludersi in ragione della mancata conoscenza del credito o dei suoi fatti costitutivi.
5. Deve essere, poi, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla cessionaria in quanto il credito fatto valere da parte ricorrente ha natura decennale come confermato dalla Suprema Corte (Cass. 2659/2020) “secondo consolidato indirizzo di questa Corte, meritevole di continuità, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per illegittima sospensione a seguito di collocamento in Cigs ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, nè rileva in senso contrario il fatto che il lavoratore abbia fatto riferimento alle retribuzioni perdute, dovendosi avere riguardo alla natura del credito azionato e non alla qualificazione che ne abbia dato la parte (13 dicembre 2010 n. 25139; 4 dicembre 2015 n.
24738; Cass. 11 maggio 2017, n. 11601)”.
In ogni caso va altresì considerato che la Corte di Cassazione ha affermato il principio, condiviso da questo giudice, secondo cui “Con la riforma Fornero e Jobs act il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche nel corso dello svolgimento del medesimo, ragion per cui il termine deve decorrere dalla cessazione del rapporto. Per la Sezione Lavoro «non è dubbio che le modifiche dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. “piena” o “forte”, ovvero “attenuata” o “debole”) assolutamente inedita (…) Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione
“contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012». E' stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del
25 decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246).
Il principio, dettato in materia di crediti retributivi, è certamente estendibile anche alle ipotesi oggetto del presente giudizio: la ratio dell'intervento giurisprudenziale appena riportato, infatti, è quella di ritenere che il lavoratore non si trovi nella posizione di far valere i propri diritti nella costanza del rapporto di lavoro, con la conseguenza che nessuna incidenza può avere rispetto al metus vissuto dal lavoratore la tipologia di credito da azionare.
Nella fattispecie va considerato che il ricorrente è tutt'ora dipendente della società convenuta con la conseguenza che non può ritenersi maturata la prescrizione del diritto in questione.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto parzialmente e, per l'effetto, va accertata l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in CIGS del ricorrente dal 10.7.2011 al 9.7.2013 con conseguente riconoscimento delle differenze retributive tra la retribuzione spettante a ed il trattamento di cassa integrazione percepito nel medesimo periodo, oltre accessori oltre accessori previsti per legge, da quantificarsi in separato giudizio, come richiesto nelle conclusioni del ricorso.
7. Le spese di lite sono compensate nella misura del 50% in ragione del parziale accoglimento del ricorso;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
26 a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS di parte ricorrente nel periodo compreso tra il 10.7.2011 ed il 9.7.2013, condanna le società
e Controparte_1 Controparte_9
in solido al pagamento in favore del ricorrente delle differenze
[...]
retributive tra la retribuzione spettante a ed il trattamento di cassa integrazione percepito nel medesimo periodo, oltre accessori oltre accessori previsti per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
b) rigetta nel resto;
c) condanna le società e Controparte_1 [...]
al pagamento, in solido tra loro, in favore del Controparte_9 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.;
d) compensa per il resto le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 3.7.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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