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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6471/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BA NI Crisafulli;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo.
Oggetto: pensione di invalidità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18.12.2023 esponeva: Parte_1
- che in data 23.03.2022 aveva presentato domanda di invalidità civile alla Commissione Medica CP_ dell' territorialmente competente per il riconoscimento dello stato di invalidità civile;
- che in data 27.05.2022 l'istante veniva sottoposto a visita medico-legale presso la Commissione CP_ Medica dell' che gli aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari al 75% a decorrere dal
23.03.2022;
- che, avverso tale valutazione, il ricorrente aveva depositato ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. 5851/22 R.G., al fine di accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella accertata nel corso del giudizio;
1 - che il ctu, nominato nel suddetto giudizio, non aveva riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta dal ricorrente confermando che quest'ultimo presentava un grado di invalidità pari al 75%
a decorrere dal 23.03.2022.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva che verrà accertata nel corso del giudizio;
conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla liquidazione ed al pagamento, in favore del ricorrente, di quanto dovuto per quanto richiesto nella misura di legge, agli arretrati con interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Condannare l' in persona CP_1 del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di A.T.P., con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 21.06.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con CP_1 vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di invalidità civile (giudizio iscritto al n. R.G. 5851/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era Parte_1 affetto da: “Esiti intervento di sostituzione valvola aortica e sostituzione aorta ascendente complicato da infezione della ferita sternale con lieve depressione della FE;
insufficienza renale cronica di grado moderato;
spondiloartrosi lombare” e concludeva che tali patologie attribuivano al ricorrente il diritto al riconoscimento dell'invalidità pari al 75% con decorrenza dal 23.03.2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e il ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
2 Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi dal ricorrente è stato disposto il richiamo del ctu e il consulente ha riconosciuto che è affetto da: “Esiti di intervento cardiochirurgico Parte_1 di sostituzione valvola aortica con protesi meccanica e sostituzione del tratto tubulare dell'aorta ascendente e concavità dell'arco aortico, funzione globale ridotta (FE 45%) per discinesia settale postchirurgica ed acinesia basale del SIV posteriore e della parete inferiore, insufficienza mitralica e tricuspidalica lieve;
insufficienza renale cronica stadio V;
spondiloartrosi lombare” e ha concluso che il periziando, per le cospicue limitazioni indotte dalle patologie di cui è affetto, è da riconoscere invalido civile al 100%, e che pertanto allo stesso deve essere riconosciuto il beneficio economico della pensione di inabilità civile a decorrere dal mese di maggio 2023.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non specificatamente contestato dalle parti e pienamente condiviso - va dichiarato che presenta le condizioni sanitarie legittimanti Parte_1 il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile con decorrenza dal mese di maggio
2023.
7.- Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito del giudizio, si compensano integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per due terzi le spese del giudizio di merito. La restante quota viene posta a CP_ carico dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquida a favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
3 - dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di Parte_1 invalidità civile con decorrenza dal mese di maggio 2023;
- compensa integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un terzo delle spese del presente giudizio, che si liquidano - già ridotte – in € 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c., compensando la restante quota;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6471/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BA NI Crisafulli;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo.
Oggetto: pensione di invalidità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18.12.2023 esponeva: Parte_1
- che in data 23.03.2022 aveva presentato domanda di invalidità civile alla Commissione Medica CP_ dell' territorialmente competente per il riconoscimento dello stato di invalidità civile;
- che in data 27.05.2022 l'istante veniva sottoposto a visita medico-legale presso la Commissione CP_ Medica dell' che gli aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari al 75% a decorrere dal
23.03.2022;
- che, avverso tale valutazione, il ricorrente aveva depositato ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. 5851/22 R.G., al fine di accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella accertata nel corso del giudizio;
1 - che il ctu, nominato nel suddetto giudizio, non aveva riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta dal ricorrente confermando che quest'ultimo presentava un grado di invalidità pari al 75%
a decorrere dal 23.03.2022.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva che verrà accertata nel corso del giudizio;
conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla liquidazione ed al pagamento, in favore del ricorrente, di quanto dovuto per quanto richiesto nella misura di legge, agli arretrati con interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Condannare l' in persona CP_1 del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di A.T.P., con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 21.06.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con CP_1 vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di invalidità civile (giudizio iscritto al n. R.G. 5851/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era Parte_1 affetto da: “Esiti intervento di sostituzione valvola aortica e sostituzione aorta ascendente complicato da infezione della ferita sternale con lieve depressione della FE;
insufficienza renale cronica di grado moderato;
spondiloartrosi lombare” e concludeva che tali patologie attribuivano al ricorrente il diritto al riconoscimento dell'invalidità pari al 75% con decorrenza dal 23.03.2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e il ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
2 Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi dal ricorrente è stato disposto il richiamo del ctu e il consulente ha riconosciuto che è affetto da: “Esiti di intervento cardiochirurgico Parte_1 di sostituzione valvola aortica con protesi meccanica e sostituzione del tratto tubulare dell'aorta ascendente e concavità dell'arco aortico, funzione globale ridotta (FE 45%) per discinesia settale postchirurgica ed acinesia basale del SIV posteriore e della parete inferiore, insufficienza mitralica e tricuspidalica lieve;
insufficienza renale cronica stadio V;
spondiloartrosi lombare” e ha concluso che il periziando, per le cospicue limitazioni indotte dalle patologie di cui è affetto, è da riconoscere invalido civile al 100%, e che pertanto allo stesso deve essere riconosciuto il beneficio economico della pensione di inabilità civile a decorrere dal mese di maggio 2023.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non specificatamente contestato dalle parti e pienamente condiviso - va dichiarato che presenta le condizioni sanitarie legittimanti Parte_1 il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile con decorrenza dal mese di maggio
2023.
7.- Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito del giudizio, si compensano integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per due terzi le spese del giudizio di merito. La restante quota viene posta a CP_ carico dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquida a favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
3 - dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di Parte_1 invalidità civile con decorrenza dal mese di maggio 2023;
- compensa integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un terzo delle spese del presente giudizio, che si liquidano - già ridotte – in € 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c., compensando la restante quota;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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