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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1828/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Strongoli (KR), alla Via Santa Croce C.F._2
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Eugenia Perri, la quale li rappresenta e li difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(P.I. ), in persona della sua CO P.IVA_1 titolare elettivamente domiciliata in Cirò Marina (KR), alla Via Roma n. 168, CO presso lo studio dell'Avv. Domenico Scrivano, il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per e : “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, in riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza n. 264/2019, pubblicata il 26.02.2019, repert. n. 379/2019 del 28.02.2019, all'esito della causa civile iscritta al n. 10/2015 R.G., emessa dal Tribunale Civile di Crotone, ed in accoglimento del presente appello, per tutti i motivi esposti, così provvedere:
1 1) preliminarmente sospendere l'esecuzione della sentenza n. 264/2019, pubblicata il 26.02.2019, repert. n. 379/2019 del 28.02.2019, per i motivi sopra esposti;
2) accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dall CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e risolto il contratto di
[...] prestazione d'opera stipulato e finalizzato alla messa a disposizione dei locali del ristorante ed all'organizzazione per la fornitura di cibi e servizio per il ricevimento del 01.05.2013, in occasione delle nozze degli appellanti;
3) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti alla stessa;
4) condannare l' , in persona del suo legale rappresentante CO pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dagli appellanti, da liquidare secondo equità in quella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora all'effettivo soddisfo;
5) in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, liquidare in favore della sottoscritta avvocato le competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15%, IVA e
CAP, come per legge, nell'ipotesi in cui gli appellanti non dovessero essere ammessi al patrocinio
a spese dello Stato si chiede la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali 15%, IVA e CAP, come per legge da distrarre in favore del costituito avvocato ex art. 93 c.p.c.” .
Con le note di trattazione scritta del 30.04.2025 e con comparsa conclusionale depositata il
12.07.2025: “…. condannare parte appellata al pagamento dei compensi del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese generali 15% e CAP come per legge, da distrarre in favore dell'erario, essendo gli appellanti stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto di ammissione depositato nel fascicolo telematico”.
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, CO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., l'appello proposto da e per le ragioni indicate in atto;
Parte_1 Parte_2 nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da
e , confermando la sentenza n. 264/2019 resa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Crotone in data 26.02.2019 e depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
2 respingere, con la miglior formula, le domande svolte dagli appellanti contro l'
[...]
, per i motivi esposti in narrativa. CO
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario in misura del 15%, oltre Iva e Cpa”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 7.01.2015, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio in persona del suo legale CO rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Crotone al fine di ottenere la risoluzione per grave inadempimento del contratto di banqueting avente a oggetto il loro ricevimento nuziale e per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della pessima organizzazione dell'evento.
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ hanno concordato con la struttura alberghiera l'organizzazione e il servizio del loro banchetto nuziale che si sarebbe tenuto il giorno 01.05.2013 presso il ristorante dell'hotel e dietro corrispettivo di euro 58,00 per ogni singolo invitato;
➢ nella suddetta data e a seguito della celebrazione del matrimonio, i 200 invitati si sono recati presso l' ma l'organizzazione e il servizio si sono rivelati insufficienti CP_1
e inadatti all'evento nuziale, sin da subito e sin dalle prime pietanze;
➢ le portate sono state scarse e insufficienti, a differenza di quanto pattuito, tanto che ad alcuni commensali non sono state servite;
➢ il servizio non è stato professionale e in quella occasione due camerieri non solo si sono rivolti in modo sgarbato e arrogante verso gli invitati ma non hanno servito alcune pietanze richieste e hanno versato un intero vassoio di pesce addosso a una signora;
➢ i suddetti due camerieri hanno, poi, litigato animatamente tra loro e alcuni degli invitati sono intervenuti per sedare gli animi, mentre altri, proprio a causa della lite, hanno preferito abbandonare il ristorante senza attendere la conclusione del banchetto nuziale;
➢ con raccomandata a/r del 15.05.2013, hanno comunicato all' che non CP_1 avrebbero provveduto al pagamento del prezzo, in ragione del suo grave inadempimento,
e al contempo lo hanno diffidato al risarcimento dei danni patiti.
Per le ragioni sopra esposte, gli attori hanno evidenziato che uno dei giorni più belli della loro vita si è trasformato in un evento così triste, tanto da provocare loro un forte stress emotivo. Infatti, ha dovuto intraprendere una terapia farmacologica. Parte_2
Hanno quindi chiesto che venisse accertato l'inadempimento contrattuale con consequenziale condanna del convenuto al risarcimento del danno.
3 Con comparsa depositata in data 30.03.2015 si è costituito in giudizio CO
in persona della titolare dell'impresa individuale, per resistere alla domanda e
[...] chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto e per chiedere in via riconvenzionale il pagamento della complessiva somma di euro 11.549,00, maggiorata degli interessi moratori ex D.
Lgs. 231/2002 e ai sensi dell'art. 1219 comma II c.c. a decorrere dal 20.05.2013, considerato che:
1) nessun inadempimento è da imputare alla struttura visto che l'evento si è, invece, svolto in un clima gioioso e festoso sotto il controllo della direttrice dell'Hotel; 2) gli attori hanno versato solo l'acconto di 200 euro e hanno pernottato nell'hotel ma non hanno provveduto alle spese concordate
(musicisti, pernottamento, banchetto nuziale); 4) l'unico rammarico palesato dagli sposi è stato quello di aver visto partecipare al loro matrimonio 160 invitati piuttosto che 200.
Ha quindi concluso ritenendo che la richiesta di risarcimento fosse “un maldestro espediente per ritardare sine die l'adempimento di quanto dovuto”.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale.
All'udienza del 19.06.2018, parte convenuta ha depositato, su disposizione del giudice, il CD riproduttivo del filmato del banchetto nuziale e pennetta USB contenente tale video. In tale udienza il giudice si è riservato sulla visione del filmato e sulla richiesta di CTU medico – legale formulata dagli attori.
Con provvedimento del 24.09.2019, a scioglimento della richiesta assunta in data 19.06.2018, la richiesta di ctu è stata ritenuta superflua ai fini del decidere e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 26.02.2019 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito di tale udienza , con sentenza n. 264/2019 del 26.02.2019 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 28.02.2019, il Tribunale di Crotone ha così deciso: 1) ha rigettato la domanda formulata dagli attori;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, ha condannato e di € 11.549,00 oltre Parte_1 Parte_2 interessi;
3) ha condannato gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate a favore di parte convenuta, con distrazione del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ., in
€ 3.384,50 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA.
In estrema sintesi il Tribunale ha prima richiamato i principi giurisprudenziali elaborati in tema di gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. e, poi, sulla base dell'istruttoria compiuta ha concluso nel senso di non ritenere sussistente, nella vicenda per cui è causa, un inadempimento di non scarsa importanza del convenuto, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata dagli attori.
4 Più in particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi escussi sulla quantità del cibo servito e sull'organizzazione del servizio (nello specifico in relazione alla lite tra i due camerieri e all'atteggiamento scontroso di questi) sono generiche e non univoche.
Inoltre, in quanto caratterizzate da circostanze apprese de relato, da apprezzamenti e da valutazioni, non hanno consentito né di valutare la reale misura delle pietanze servite in rapporto all'intero menù concordato e né di ritenere che effettivamente la lite insorta tra i due camerieri sia stata così violenta tanto da giustificare l'abbandono della festa di alcuni commensali. Sulla scorta di quanto precede, gli eventuali disservizi verificatisi il giorno del banchetto nuziale sono stati ritenuti come meri disagi che, in quanto tali, non hanno inciso né sul sinallagma contrattuale e né sul concreto interesse perseguito dagli attori.
È stata, invece, accolta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto circa la condanna degli attori alla corresponsione dell'integrale prezzo pattuito pari a € 11.549,00 oltre interessi legali dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo. Infine, è rimasta assorbita ogni ulteriore questione.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, e hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24.09.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Gli appellanti hanno depositato il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In data 20.01.2020 si è costituito in giudizio titolare dell' , per Controparte_2 CP_1 resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha chiesto di dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., l'appello proposto da Parte_1
e Parte_2
Con provvedimento del 5.02.2020, è stata rigettata la richiesta di inibitoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
Ferriero.
5 Precisate le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 16.05.2025 depositato il
19.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale. Il difensore degli appellanti ha depositato anche la nota spese.
Solo parte appellata ha depositato la memoria di replica e ha allegato la nota spese.
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti denunciano la “erronea applicazione di norme di legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c.”.
In particolare, impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha così ritenuto:
“le risultanze istruttorie non consentono invece di riscontrare la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza imputabile all' tale da accogliere la domanda di CP_1 risoluzione del contratto formulata da parte attorea”.
Lamentano sul punto che il Tribunale di Crotone non ha fatto una corretta applicazione dei principi elaborati in materia di gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. perché non ha tenuto in considerazione né l'importanza che notoriamente riveste il pranzo di nozze per gli sposi e né le dichiarazioni rese dai testi dalle quali è emersa l'inadeguatezza del servizio e la mancanza di professionalità degli addetti all'organizzazione. Valorizzando queste due circostanze, il giudice di prime cure avrebbe dovuto concludere nel senso di ritenere sussistente un inadempimento di non scarsa importanza da parte dell' , tale da giustificare la risoluzione del contratto. CP_1
L'atteggiamento scontroso dei dipendenti, l'inadeguatezza del servizio offerto e la lite tra i due camerieri hanno inevitabilmente rovinato, secondo gli appellanti, il loro giorno di festa.
Col secondo e il terzo motivo di gravame, formalmente separati nella esposizione dell'atto di appello ma in realtà ugualmente afferenti la valutazione della prova gli appellanti deducono l'erronea valutazione fatta dal Tribunale delle deposizioni rese dai testi.
6 Nello specifico, impugnano la sentenza nelle parti in cui il Tribunale di Crotone ha così affermato:
1) “da una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali rese, si può ritenere che in occasione del pranzo nuziale oggetto di causa si sono verificati meri disguidi e fastidi che in alcun modo possono essere inquadrati nell'ambito di un inadempimento contrattuale imputabile alla struttura alberghiera”, 2) “entrambi i testimoni hanno riferito valutazioni ed apprezzamenti che difficilmente possono offrire al giudicante la reale misura del cibo servito”.
Assumono gli appellanti che i testi escussi non hanno fornito una versione dei fatti né de relato e né circoscritta a valutazioni o ad apprezzamenti. Infatti, sulla base della loro esperienza diretta
, e hanno confermato che: 1) le portate non Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sono state servite o sono state servite in quantità molto scarsa;
2) i camerieri sono stati maleducati, scontrosi e altezzosi;
3) la discussione tra i due camerieri si è trasformata in una vera e propria lite con tanto di scontro fisico che ha indotto molti invitati ad abbandonare la festa senza attendere il taglio della torta;
5) gli sposi ci sono rimasti così male tanto che la sposa ha pianto.
Con un quarto motivo di gravame, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che: “diversamente merita accoglimento la domanda di parte convenuta di condannare parte attorea alla corresponsione dell'integrale prezzo pattuito, dunque al pagamento di € 11.549,00”.
In particolare, essi lamentano che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata perché non supportata da alcun elemento probatorio. Inoltre, il video del pranzo di nozze depositato in atti non può essere considerato come elemento che prova l'esatto adempimento della struttura perché tale filmato: 1) è privo di suono;
2) non è caratterizzato da immagini continue (diversamente da quanto dichiarato dal teste ma da diversi CP_1 fotogrammi continuamente interrotti, tagliati e riagganciati a sequenze successive;
3) non c'è una registrazione continua dall'inizio alla fine del pranzo;
4) non si vede la sala nella sua interezza ma solo alcuni spazi, 5) non si vedono mai uscire dalla sala il cuoco e la direttrice (contrariamente a quanto dichiarato dai testi dell'appellato).
Tuttavia, alla luce delle immagini mostrate dal video in cui non si vede mai il momento del taglio della torta, trova conferma quanto rappresentato dagli appellanti circa l'abbandono della festa da parte dei propri invitati subito dopo la lite tra i due camerieri, avvenuta mentre stavano servendo il secondo di pesce.
Infine, e insistono nella domanda di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 non patrimoniale, nella sottospecie di danno morale (“determinato dalla delusione, dalla rabbia,
7 dal dispiacere e dall'imbarazzo nei confronti degli invitati”) ed esistenziale (“per la “figuraccia” fatta con gli invitati, per dover serbare indelebilmente uno spiacevole ricordo”).
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione logico – giuridica che li accomuna.
I motivi sono infondati.
Com'è noto, l'art. 1455 c.c. prevede che il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, inadempimento per definirsi grave deve essere tale quando altera l'equilibrio funzionale del sinallagma contrattuale (secondo il c.d. criterio oggettivo) rendendolo inidoneo a soddisfare l'interesse della controparte adempiente (Cass. civ., sez. II, ordinanza del
17.05.2024 n. 13784).
In quest'ottica, dunque, l'inadempimento richiesto ai fini della risoluzione di cui all'art. 1455 c.c. deve compromettere in modo significativo l'interesse della controparte (secondo il c.d. criterio soggettivo).
A tale proposito, si richiede una valutazione di gravità degli addebiti da effettuarsi alla luce: 1) del complessivo comportamento tenuto dalle parti;
2) dell'economia generale del rapporto;
3) del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.
Inoltre, considerato che nella fattispecie in esame si è in presenza di un contratto atipico, quello di banqueting, in cui sono presenti elementi tipici dell'appalto (in relazione all'allestimento dei locali, alla preparazione delle pietanze, al servizio ai tavoli e al buffet, all'organizzazione della serata musicale) ed elementi tipici della vendita (intesa qui come somministrazione di pasti e di bevande), la commistione fra questi due istituti comporta che la gravità dell'inadempimento deve essere apprezzata all'interno della complessiva struttura negoziale.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, le censure degli odierni appellanti hanno riguardato esclusivamente il lato dell'organizzazione del servizio (nello specifico il servizio ai tavoli), il quale ha creato disagi e inconvenienti ai propri ospiti ma nulla è stato dedotto in relazione agli altri aspetti del servizio reso, evidentemente perché il ristoratore ha posto in essere tutto il necessario per la realizzazione dello scopo.
Infatti, dall'espletata istruttoria è emerso quanto segue: 1) la lite tra i camerieri è durata solo 10/15 minuti perché poi essi sono stati fatti scendere al piano di sotto ed è tornata la calma in sala (così come riferito dal teste degli attori, all'udienza del 20.06.2017); 2) il teste Controparte_3
ha dichiarato di ricordare che quel pomeriggio ha dedicato varie canzoni agli Controparte_3 sposi e di aver cantato per quasi tutto il pomeriggio;
3) teste degli attori, ha riferito Testimone_1
8 all'udienza del 27.02.2018 che con lui nessuno dei camerieri è stato maleducato e che non ha visto il cameriere rovesciare la portata addosso a una signora.
Sempre sulla scorta delle risultanze istruttorie e contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, si condivide la lettura fornita dal giudice di prime cure agli esiti dell'attività istruttoria. Le dichiarazioni rese dai testi degli odierni appellanti non sono, infatti, univoche ma sono contraddittorie e fondate su apprezzamenti, valutazioni soggettive, nonché su circostanze apprese de relato che, in quanto tali, sono inidonee a comprovare l'inadempimento dell'obbligazione assunta. Basta sul punto richiamare quanto riferito dal fratello dello sposo, , Controparte_4 all'udienza del 27.02.2018 che ha così riferito: “Non ricordo se il secondo è stato servito perché ero giù di morale vista l'assenza di mia madre al matrimonio…… Non ho visto i camerieri litigare perché ero al bar … non ricordo a che punto del pranzo ciò sia avvenuto. Non so se si sono picchiati. Io sono arrivato alla fine della discussione: i camerieri non li ho visti. … Non ricordo di aver mangiato la torta neanche di aver fatto le foto al momento della torta …. Non so se durante il ricevimento gli sposi sono andati a lamentarsi del ricevimento.”
Ciò posto, anche la censura in ordine alla scarsità delle pietanze è priva di supporto probatorio.
Sul punto si deve precisare che e hanno allegato un menù Parte_1 Parte_2 in cui si può leggere espressamente solo l'elenco delle diverse portate ma in rapporto al quale non si può effettuare una valutazione sulla effettiva quantità delle pietanze concordate.
Infine, dalle dichiarazioni generiche e contraddittorie dei testi degli odierni appellanti emerge che non risulta, altresì, provato l'abbandono della totalità o della maggioranza degli invitati subito dopo la lite tra i due camerieri, atteso che, come sopra già evidenziato, la lite tra i camerieri è durata solo 10/15 minuti perché poi essi sono stati fatti scendere al piano di sotto e gli invitati hanno riportato la calma in sala, tanto che proprio il teste ha dedicato varie Controparte_3 canzoni agli sposi per tutto il pomeriggio.
L'ultima censura degli appellanti in ordine all'assenza di alcun supporto probatorio circa la somma reclamata dall'hotel in via riconvenzionale per la prestazione eseguita è inammissibile poiché non si confronta con la sia pur laconica motivazione del Tribunale: esclusa la ricorrenza dell'inadempimento invocato dagli attori, infatti, il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento ritenendo che vi fosse la prova che quello fosse il prezzo pattuito. Nei confronti di questa affermazione avrebbero quindi dovuto rivolgersi le critiche degli appellanti che, invece, si sono incentrate ancora una volta sulla ricorrenza di un inadempimento già escluso.
L'appello è, dunque, rigettato.
2.4. Le spese processuali.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro).
Atteso il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02 del versamento da parte degli di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 264/2019 del Tribunale di Crotone resa ai sensi CO dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 26.02.2019 e pubblicata in data 28.02.2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e al pagamento delle spese del grado in Parte_1 Parte_2 favore dell'appellato che liquida in euro 5.809,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione ove questo risulti dovuto
Così deciso da remoto il 19 settembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1828/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Strongoli (KR), alla Via Santa Croce C.F._2
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Eugenia Perri, la quale li rappresenta e li difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(P.I. ), in persona della sua CO P.IVA_1 titolare elettivamente domiciliata in Cirò Marina (KR), alla Via Roma n. 168, CO presso lo studio dell'Avv. Domenico Scrivano, il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per e : “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, in riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza n. 264/2019, pubblicata il 26.02.2019, repert. n. 379/2019 del 28.02.2019, all'esito della causa civile iscritta al n. 10/2015 R.G., emessa dal Tribunale Civile di Crotone, ed in accoglimento del presente appello, per tutti i motivi esposti, così provvedere:
1 1) preliminarmente sospendere l'esecuzione della sentenza n. 264/2019, pubblicata il 26.02.2019, repert. n. 379/2019 del 28.02.2019, per i motivi sopra esposti;
2) accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dall CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e risolto il contratto di
[...] prestazione d'opera stipulato e finalizzato alla messa a disposizione dei locali del ristorante ed all'organizzazione per la fornitura di cibi e servizio per il ricevimento del 01.05.2013, in occasione delle nozze degli appellanti;
3) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti alla stessa;
4) condannare l' , in persona del suo legale rappresentante CO pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dagli appellanti, da liquidare secondo equità in quella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora all'effettivo soddisfo;
5) in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, liquidare in favore della sottoscritta avvocato le competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15%, IVA e
CAP, come per legge, nell'ipotesi in cui gli appellanti non dovessero essere ammessi al patrocinio
a spese dello Stato si chiede la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali 15%, IVA e CAP, come per legge da distrarre in favore del costituito avvocato ex art. 93 c.p.c.” .
Con le note di trattazione scritta del 30.04.2025 e con comparsa conclusionale depositata il
12.07.2025: “…. condannare parte appellata al pagamento dei compensi del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese generali 15% e CAP come per legge, da distrarre in favore dell'erario, essendo gli appellanti stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto di ammissione depositato nel fascicolo telematico”.
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, CO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., l'appello proposto da e per le ragioni indicate in atto;
Parte_1 Parte_2 nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da
e , confermando la sentenza n. 264/2019 resa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Crotone in data 26.02.2019 e depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
2 respingere, con la miglior formula, le domande svolte dagli appellanti contro l'
[...]
, per i motivi esposti in narrativa. CO
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario in misura del 15%, oltre Iva e Cpa”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 7.01.2015, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio in persona del suo legale CO rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Crotone al fine di ottenere la risoluzione per grave inadempimento del contratto di banqueting avente a oggetto il loro ricevimento nuziale e per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della pessima organizzazione dell'evento.
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ hanno concordato con la struttura alberghiera l'organizzazione e il servizio del loro banchetto nuziale che si sarebbe tenuto il giorno 01.05.2013 presso il ristorante dell'hotel e dietro corrispettivo di euro 58,00 per ogni singolo invitato;
➢ nella suddetta data e a seguito della celebrazione del matrimonio, i 200 invitati si sono recati presso l' ma l'organizzazione e il servizio si sono rivelati insufficienti CP_1
e inadatti all'evento nuziale, sin da subito e sin dalle prime pietanze;
➢ le portate sono state scarse e insufficienti, a differenza di quanto pattuito, tanto che ad alcuni commensali non sono state servite;
➢ il servizio non è stato professionale e in quella occasione due camerieri non solo si sono rivolti in modo sgarbato e arrogante verso gli invitati ma non hanno servito alcune pietanze richieste e hanno versato un intero vassoio di pesce addosso a una signora;
➢ i suddetti due camerieri hanno, poi, litigato animatamente tra loro e alcuni degli invitati sono intervenuti per sedare gli animi, mentre altri, proprio a causa della lite, hanno preferito abbandonare il ristorante senza attendere la conclusione del banchetto nuziale;
➢ con raccomandata a/r del 15.05.2013, hanno comunicato all' che non CP_1 avrebbero provveduto al pagamento del prezzo, in ragione del suo grave inadempimento,
e al contempo lo hanno diffidato al risarcimento dei danni patiti.
Per le ragioni sopra esposte, gli attori hanno evidenziato che uno dei giorni più belli della loro vita si è trasformato in un evento così triste, tanto da provocare loro un forte stress emotivo. Infatti, ha dovuto intraprendere una terapia farmacologica. Parte_2
Hanno quindi chiesto che venisse accertato l'inadempimento contrattuale con consequenziale condanna del convenuto al risarcimento del danno.
3 Con comparsa depositata in data 30.03.2015 si è costituito in giudizio CO
in persona della titolare dell'impresa individuale, per resistere alla domanda e
[...] chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto e per chiedere in via riconvenzionale il pagamento della complessiva somma di euro 11.549,00, maggiorata degli interessi moratori ex D.
Lgs. 231/2002 e ai sensi dell'art. 1219 comma II c.c. a decorrere dal 20.05.2013, considerato che:
1) nessun inadempimento è da imputare alla struttura visto che l'evento si è, invece, svolto in un clima gioioso e festoso sotto il controllo della direttrice dell'Hotel; 2) gli attori hanno versato solo l'acconto di 200 euro e hanno pernottato nell'hotel ma non hanno provveduto alle spese concordate
(musicisti, pernottamento, banchetto nuziale); 4) l'unico rammarico palesato dagli sposi è stato quello di aver visto partecipare al loro matrimonio 160 invitati piuttosto che 200.
Ha quindi concluso ritenendo che la richiesta di risarcimento fosse “un maldestro espediente per ritardare sine die l'adempimento di quanto dovuto”.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale.
All'udienza del 19.06.2018, parte convenuta ha depositato, su disposizione del giudice, il CD riproduttivo del filmato del banchetto nuziale e pennetta USB contenente tale video. In tale udienza il giudice si è riservato sulla visione del filmato e sulla richiesta di CTU medico – legale formulata dagli attori.
Con provvedimento del 24.09.2019, a scioglimento della richiesta assunta in data 19.06.2018, la richiesta di ctu è stata ritenuta superflua ai fini del decidere e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 26.02.2019 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito di tale udienza , con sentenza n. 264/2019 del 26.02.2019 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 28.02.2019, il Tribunale di Crotone ha così deciso: 1) ha rigettato la domanda formulata dagli attori;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, ha condannato e di € 11.549,00 oltre Parte_1 Parte_2 interessi;
3) ha condannato gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate a favore di parte convenuta, con distrazione del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ., in
€ 3.384,50 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA.
In estrema sintesi il Tribunale ha prima richiamato i principi giurisprudenziali elaborati in tema di gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. e, poi, sulla base dell'istruttoria compiuta ha concluso nel senso di non ritenere sussistente, nella vicenda per cui è causa, un inadempimento di non scarsa importanza del convenuto, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata dagli attori.
4 Più in particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi escussi sulla quantità del cibo servito e sull'organizzazione del servizio (nello specifico in relazione alla lite tra i due camerieri e all'atteggiamento scontroso di questi) sono generiche e non univoche.
Inoltre, in quanto caratterizzate da circostanze apprese de relato, da apprezzamenti e da valutazioni, non hanno consentito né di valutare la reale misura delle pietanze servite in rapporto all'intero menù concordato e né di ritenere che effettivamente la lite insorta tra i due camerieri sia stata così violenta tanto da giustificare l'abbandono della festa di alcuni commensali. Sulla scorta di quanto precede, gli eventuali disservizi verificatisi il giorno del banchetto nuziale sono stati ritenuti come meri disagi che, in quanto tali, non hanno inciso né sul sinallagma contrattuale e né sul concreto interesse perseguito dagli attori.
È stata, invece, accolta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto circa la condanna degli attori alla corresponsione dell'integrale prezzo pattuito pari a € 11.549,00 oltre interessi legali dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo. Infine, è rimasta assorbita ogni ulteriore questione.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, e hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24.09.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Gli appellanti hanno depositato il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In data 20.01.2020 si è costituito in giudizio titolare dell' , per Controparte_2 CP_1 resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha chiesto di dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., l'appello proposto da Parte_1
e Parte_2
Con provvedimento del 5.02.2020, è stata rigettata la richiesta di inibitoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
Ferriero.
5 Precisate le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 16.05.2025 depositato il
19.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale. Il difensore degli appellanti ha depositato anche la nota spese.
Solo parte appellata ha depositato la memoria di replica e ha allegato la nota spese.
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti denunciano la “erronea applicazione di norme di legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c.”.
In particolare, impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha così ritenuto:
“le risultanze istruttorie non consentono invece di riscontrare la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza imputabile all' tale da accogliere la domanda di CP_1 risoluzione del contratto formulata da parte attorea”.
Lamentano sul punto che il Tribunale di Crotone non ha fatto una corretta applicazione dei principi elaborati in materia di gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. perché non ha tenuto in considerazione né l'importanza che notoriamente riveste il pranzo di nozze per gli sposi e né le dichiarazioni rese dai testi dalle quali è emersa l'inadeguatezza del servizio e la mancanza di professionalità degli addetti all'organizzazione. Valorizzando queste due circostanze, il giudice di prime cure avrebbe dovuto concludere nel senso di ritenere sussistente un inadempimento di non scarsa importanza da parte dell' , tale da giustificare la risoluzione del contratto. CP_1
L'atteggiamento scontroso dei dipendenti, l'inadeguatezza del servizio offerto e la lite tra i due camerieri hanno inevitabilmente rovinato, secondo gli appellanti, il loro giorno di festa.
Col secondo e il terzo motivo di gravame, formalmente separati nella esposizione dell'atto di appello ma in realtà ugualmente afferenti la valutazione della prova gli appellanti deducono l'erronea valutazione fatta dal Tribunale delle deposizioni rese dai testi.
6 Nello specifico, impugnano la sentenza nelle parti in cui il Tribunale di Crotone ha così affermato:
1) “da una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali rese, si può ritenere che in occasione del pranzo nuziale oggetto di causa si sono verificati meri disguidi e fastidi che in alcun modo possono essere inquadrati nell'ambito di un inadempimento contrattuale imputabile alla struttura alberghiera”, 2) “entrambi i testimoni hanno riferito valutazioni ed apprezzamenti che difficilmente possono offrire al giudicante la reale misura del cibo servito”.
Assumono gli appellanti che i testi escussi non hanno fornito una versione dei fatti né de relato e né circoscritta a valutazioni o ad apprezzamenti. Infatti, sulla base della loro esperienza diretta
, e hanno confermato che: 1) le portate non Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sono state servite o sono state servite in quantità molto scarsa;
2) i camerieri sono stati maleducati, scontrosi e altezzosi;
3) la discussione tra i due camerieri si è trasformata in una vera e propria lite con tanto di scontro fisico che ha indotto molti invitati ad abbandonare la festa senza attendere il taglio della torta;
5) gli sposi ci sono rimasti così male tanto che la sposa ha pianto.
Con un quarto motivo di gravame, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che: “diversamente merita accoglimento la domanda di parte convenuta di condannare parte attorea alla corresponsione dell'integrale prezzo pattuito, dunque al pagamento di € 11.549,00”.
In particolare, essi lamentano che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata perché non supportata da alcun elemento probatorio. Inoltre, il video del pranzo di nozze depositato in atti non può essere considerato come elemento che prova l'esatto adempimento della struttura perché tale filmato: 1) è privo di suono;
2) non è caratterizzato da immagini continue (diversamente da quanto dichiarato dal teste ma da diversi CP_1 fotogrammi continuamente interrotti, tagliati e riagganciati a sequenze successive;
3) non c'è una registrazione continua dall'inizio alla fine del pranzo;
4) non si vede la sala nella sua interezza ma solo alcuni spazi, 5) non si vedono mai uscire dalla sala il cuoco e la direttrice (contrariamente a quanto dichiarato dai testi dell'appellato).
Tuttavia, alla luce delle immagini mostrate dal video in cui non si vede mai il momento del taglio della torta, trova conferma quanto rappresentato dagli appellanti circa l'abbandono della festa da parte dei propri invitati subito dopo la lite tra i due camerieri, avvenuta mentre stavano servendo il secondo di pesce.
Infine, e insistono nella domanda di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 non patrimoniale, nella sottospecie di danno morale (“determinato dalla delusione, dalla rabbia,
7 dal dispiacere e dall'imbarazzo nei confronti degli invitati”) ed esistenziale (“per la “figuraccia” fatta con gli invitati, per dover serbare indelebilmente uno spiacevole ricordo”).
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione logico – giuridica che li accomuna.
I motivi sono infondati.
Com'è noto, l'art. 1455 c.c. prevede che il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, inadempimento per definirsi grave deve essere tale quando altera l'equilibrio funzionale del sinallagma contrattuale (secondo il c.d. criterio oggettivo) rendendolo inidoneo a soddisfare l'interesse della controparte adempiente (Cass. civ., sez. II, ordinanza del
17.05.2024 n. 13784).
In quest'ottica, dunque, l'inadempimento richiesto ai fini della risoluzione di cui all'art. 1455 c.c. deve compromettere in modo significativo l'interesse della controparte (secondo il c.d. criterio soggettivo).
A tale proposito, si richiede una valutazione di gravità degli addebiti da effettuarsi alla luce: 1) del complessivo comportamento tenuto dalle parti;
2) dell'economia generale del rapporto;
3) del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.
Inoltre, considerato che nella fattispecie in esame si è in presenza di un contratto atipico, quello di banqueting, in cui sono presenti elementi tipici dell'appalto (in relazione all'allestimento dei locali, alla preparazione delle pietanze, al servizio ai tavoli e al buffet, all'organizzazione della serata musicale) ed elementi tipici della vendita (intesa qui come somministrazione di pasti e di bevande), la commistione fra questi due istituti comporta che la gravità dell'inadempimento deve essere apprezzata all'interno della complessiva struttura negoziale.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, le censure degli odierni appellanti hanno riguardato esclusivamente il lato dell'organizzazione del servizio (nello specifico il servizio ai tavoli), il quale ha creato disagi e inconvenienti ai propri ospiti ma nulla è stato dedotto in relazione agli altri aspetti del servizio reso, evidentemente perché il ristoratore ha posto in essere tutto il necessario per la realizzazione dello scopo.
Infatti, dall'espletata istruttoria è emerso quanto segue: 1) la lite tra i camerieri è durata solo 10/15 minuti perché poi essi sono stati fatti scendere al piano di sotto ed è tornata la calma in sala (così come riferito dal teste degli attori, all'udienza del 20.06.2017); 2) il teste Controparte_3
ha dichiarato di ricordare che quel pomeriggio ha dedicato varie canzoni agli Controparte_3 sposi e di aver cantato per quasi tutto il pomeriggio;
3) teste degli attori, ha riferito Testimone_1
8 all'udienza del 27.02.2018 che con lui nessuno dei camerieri è stato maleducato e che non ha visto il cameriere rovesciare la portata addosso a una signora.
Sempre sulla scorta delle risultanze istruttorie e contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, si condivide la lettura fornita dal giudice di prime cure agli esiti dell'attività istruttoria. Le dichiarazioni rese dai testi degli odierni appellanti non sono, infatti, univoche ma sono contraddittorie e fondate su apprezzamenti, valutazioni soggettive, nonché su circostanze apprese de relato che, in quanto tali, sono inidonee a comprovare l'inadempimento dell'obbligazione assunta. Basta sul punto richiamare quanto riferito dal fratello dello sposo, , Controparte_4 all'udienza del 27.02.2018 che ha così riferito: “Non ricordo se il secondo è stato servito perché ero giù di morale vista l'assenza di mia madre al matrimonio…… Non ho visto i camerieri litigare perché ero al bar … non ricordo a che punto del pranzo ciò sia avvenuto. Non so se si sono picchiati. Io sono arrivato alla fine della discussione: i camerieri non li ho visti. … Non ricordo di aver mangiato la torta neanche di aver fatto le foto al momento della torta …. Non so se durante il ricevimento gli sposi sono andati a lamentarsi del ricevimento.”
Ciò posto, anche la censura in ordine alla scarsità delle pietanze è priva di supporto probatorio.
Sul punto si deve precisare che e hanno allegato un menù Parte_1 Parte_2 in cui si può leggere espressamente solo l'elenco delle diverse portate ma in rapporto al quale non si può effettuare una valutazione sulla effettiva quantità delle pietanze concordate.
Infine, dalle dichiarazioni generiche e contraddittorie dei testi degli odierni appellanti emerge che non risulta, altresì, provato l'abbandono della totalità o della maggioranza degli invitati subito dopo la lite tra i due camerieri, atteso che, come sopra già evidenziato, la lite tra i camerieri è durata solo 10/15 minuti perché poi essi sono stati fatti scendere al piano di sotto e gli invitati hanno riportato la calma in sala, tanto che proprio il teste ha dedicato varie Controparte_3 canzoni agli sposi per tutto il pomeriggio.
L'ultima censura degli appellanti in ordine all'assenza di alcun supporto probatorio circa la somma reclamata dall'hotel in via riconvenzionale per la prestazione eseguita è inammissibile poiché non si confronta con la sia pur laconica motivazione del Tribunale: esclusa la ricorrenza dell'inadempimento invocato dagli attori, infatti, il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento ritenendo che vi fosse la prova che quello fosse il prezzo pattuito. Nei confronti di questa affermazione avrebbero quindi dovuto rivolgersi le critiche degli appellanti che, invece, si sono incentrate ancora una volta sulla ricorrenza di un inadempimento già escluso.
L'appello è, dunque, rigettato.
2.4. Le spese processuali.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro).
Atteso il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02 del versamento da parte degli di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 264/2019 del Tribunale di Crotone resa ai sensi CO dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 26.02.2019 e pubblicata in data 28.02.2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e al pagamento delle spese del grado in Parte_1 Parte_2 favore dell'appellato che liquida in euro 5.809,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione ove questo risulti dovuto
Così deciso da remoto il 19 settembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
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