Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3699/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 3699/2024 promossa da:
IC IE (c.f. ) C.F._1
e
RI AS (c.f. C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 07/01/2025 che di seguito si riproducono:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidarsi i figli minori NI TO, NI CO e NI LI ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, affinché entrambi continuino a prendere insieme le più importanti decisioni per la loro vita, per la loro crescita e per la loro educazione.
I figli vivranno stabilmente con la madre, e staranno con il padre compatibilmente con le condizioni di salute e studio degli stessi, a settimane alterne secondo il seguente calendario:
- settimana 1: il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, e dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera ovvero, a facoltà del padre, fino al lunedì mattina;
- settimana 2: dal mercoledì all'uscita da scuola, fino al venerdì mattina quando rientreranno a scuola;
I genitori si impegnano ad organizzarsi equamente per prendere e riaccompagnare i figli a scuola, tenuta in considerazione la distanza tra le abitazioni degli stessi;
- vacanze natalizie in pari periodi tra i genitori, alternando annualmente il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
- festività pasquali in pari periodi tra i genitori, alternando annualmente il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
- vacanze estive con il padre per un massimo di 30 (trenta) giorni, anche non consecutivi, da comunicare alla madre entro il
30 aprile di ciascun anno;
- la madre garantisce altresì la disponibilità della casa di Sappada (UD), donatale dai suoi genitori, affinché il padre vi trascorra con i figli dei giorni di vacanza, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni annui, anche non consecutivi, da comunicarsi sempre entro il 30 aprile di ciascun anno;
3. assegnarsi la casa già destinata a residenza coniugale e di proprietà del Sig. NI NI alla Sig.ra CA RI, sino al termine ultimo essenziale del 30.09.2027, comprensiva di mobili e arredi tutti, nella quale la stessa vivrà unitamente ai figli, escludendosi sin d'ora la presenza e l'ospitalità, anche temporanea, di terze persone.
Decorso il suddetto termine ultimo essenziale del 30.09.2027, la Sig.ra CA RI rilascerà la casa coniugale.
Il Sig. NI NI si impegna a trasferirsi presso l'immobile di proprietà dei suoi genitori sito in Jesolo (VE) entro il
17.09.2024 portando con sé i soli propri effetti personali.
Viene stabilito altresì che, fino al mese di ottobre 2027, le rate del mutuo in corso per il pagamento della casa coniugale, il pagamento dell'IMU e le spese straordinarie dell'immobile saranno interamente sostenute dal Sig. NI NI, mentre la Sig.ra CA RI provvederà in proprio al pagamento delle utenze domestiche tutte e delle spese ordinarie di manutenzione dell'immobile;
4. il Sig. NI NI corrisponderà alla Sig.ra CA RI, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
NI TO, NI CO e NI LI, tutti minorenni e non ancora economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 250,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno
10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra CA RI, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Venezia;
Quanto all'assegno unico, lo stesso verrà richiesto e percepito direttamente da ciascun genitore, nella misura del 50%.
5. i coniugi si danno il reciproco consenso affinché ciascuno di loro abbia documenti validi per l'espatrio e perché anche i figli possano avere i propri documenti per l'espatrio;
6. nessun assegno di mantenimento reciproco tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti;
7. quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi convengono di definire le reciproche pretese, convenendo che,
l'autovettura targata EX163JP venga intestata alla Sig.ra CA RI a spese del Sig. NI NI (doc. 4 –
Carta di circolazione vettura targata EX163JP), mentre il saldo del conto corrente cointestato venga attribuito a quest'ultimo;
8. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Conclusioni del P.M.: “Esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori TO, CO e
LI.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori TO,
CO e LI.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra IC IE e RI AS congiuntisi in matrimonio in data 21/06/2014, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave, al n. 14, parte II, serie A, dell'anno 2014;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca