TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2024 promossa da:
, nato a [...]/RJ il 10.03.1986 (C.F. CPF. 117.391.647-41) e Parte_1 residente in [...], 601, apt 3, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ; Controparte_1
nata a [...]/RJ il 14.04.1984 (C.F. CPF. ) in proprio e in qualità di
[...] C.F._1 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a , nato a Controparte_2
Rio de Janeiro/RJ il 18.05.1982) sulla figlia minore , nata a [...] Persona_1 de Janeiro/RJ il 30.01.2020 (C.F. CPF. 220.341.177-51) entrambe ivi residenti in [...]
Mascarenhas de Morais, 225/201, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ; tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo (C.F. ; fax 091.7656684; pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Palermo, Email_1 via r.l. 24, n.8, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto.
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AL (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio AL P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio AL.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias Parte_2 Per_1
o ) nato a [...], comune in provincia di Reggio AL (RC), il
[...] Persona_2
14.01.1865 da e (cfr. doc. in atti n. 3) il quale era emigrato in Brasile Parte_3 Parte_4 ove in data 21.05.1898 aveva sposato (cfr. doc. in atti n. 5). Dalla loro Persona_3 unione matrimoniale era nata in [...] in data [...] la figlia (cfr. doc. in atti n. Persona_4
6). L'avo italiano una volta emigrato in Brasile, era morto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_4
- ella in data 20.02.1945 dava alla luce (cfr. doc. in atti n. 7) la quale, in data Persona_5
15.03.1984, contraeva matrimonio con adottando il nome di Persona_6 [...]
(cfr. doc. in atti n. 8); da questa unione nascevano i figli: in data Persona_7 Controparte_1
14.04.1984 (cfr. doc. in atti n. 9) e in data 10.03.1986 (cfr. doc. in atti Parte_1
n. 12) – odierni ricorrenti;
- , in data 21.05.2016, contraeva matrimonio con (cfr. Controparte_1 Controparte_2 doc. in atti n. 10) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 30.01.2020 la figlia
[...]
(cfr. doc. in atti n. 11) - odierna ricorrente rappresentata dai genitori. Persona_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AL, si costituiva in giudizio in data
01.03.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_3 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di
2 cittadinanza in sede amministrativa argomentando che, nel caso di specie, difetti il requisito dell'attualità dell'interesse ad agire in quanto “i tentativi di inoltro della domanda amministrativa documentati da controparte risultano essere circoscritti e risalenti nel tempo, senza che sia stata fornita alcuna prova circa l'assenza di disponibilità protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso”; ne consegue che l'interesse ad agire vantato da parte ricorrente
“si basa su una presunta inerzia dell'amministrazione non adeguatamente comprovata, traducendosi in una contestazione meramente ipotetica e non attuale”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che il dante causa era stato CP_3 soggetto al fenomeno della naturalizzazione c.d. di massa basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte, che, pertanto, non vanta alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis; in particolare, evidenziava che, nel caso di specie, l'avo italiano era nato il [...], ma non v'è prova di quando lo stesso si sia trasferito in Brasile, deducendo che sia stato presumibilmente soggetto alla Grande naturalizzazione brasiliana del 1889.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13 marzo 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv. Crocè
Giovanna per delega dell'avv. La Malfa Maria Stella, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava integralmente al ricorso introduttivo e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate, chiedendo il rigetto delle eccezioni avversarie.
In particolare, con riferimento alla prova sull'interesse ad agire, evidenziava che in data 11.03.2025 erano stati depositati screen di tentativi di accesso al di Rio de Janeiro dai quali emerge Parte_5
l'impossibilità di effettuare la prenotazione a due giorni dall'udienza, a dimostrazione dell'attualità dell'interesse ad agire eccepita dal resistente . Il Giudice riservava il deposito della sentenza. CP_3
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
AL, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio AL.
3 Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali il capostipite in luogo di sia stato Parte_2 generalizzato come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della Persona_2 medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n° 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n° 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
4 In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Tale legge prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale;
infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 555/1912 era considerato cittadino per nascita “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello stato al quale questi appartiene”.
Si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, in caso di madre cittadina italiana e padre ignoto, trova applicazione l'art. 1, comma 2, della legge n. 555/1912 che riconosce la cittadinanza italiana al figlio/a di madre italiana, in assenza del padre, anche anteriormente all'entrata in vigore della successiva legge n. 91/1992, indipendentemente dall'anno di nascita del figlio/a.
Nel caso di specie, rileva che la discendente sia nata nel 1945 da madre italiana, Persona_5 [...]
(figlia di avo capostipite), e da padre ignoto, come da certificato di nascita Per_4 Parte_2 allegato in atti;
ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione
5 temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui la discendente è venuta al mondo. Pertanto, nel caso che qui interessa, la trasmissione della cittadinanza è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Ciò detto, qualora sussista, come nel caso de quo, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda Controparte_3 può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
6 Nel merito, si rileva che gli odierni ricorrenti, quali diretti discendenti di avo italiano e in assenza di eventi interruttivi del rapporto di cittadinanza, hanno tentato di dare avvio all'iter di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa tramite l'accesso al portale ministeriale a ciò dedicato
Prenot@mi avvenuto in data 30.09.2024; tuttavia, come si evince dalla documentazione versata in atti, il sistema restituisce il messaggio di impossibilità a fissare un appuntamento presso la rappresentanza consolare, quale attività propedeutica alla successiva istanza, per mancanza di disponibilità essendo stato raggiunto il limite di prenotazioni.
Con nota di deposito dell'11 marzo 2025, la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare effettuati in epoca recente – segnatamente dal 7 all'11 marzo
2025 – nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti” (cfr. doc. in atti).
La documentazione prodotta dai ricorrenti, quindi, dimostra che essi hanno compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per seguire l'iter amministrativo previsto. Tuttavia, l'inerzia e la paralisi che caratterizzano l'operato del a Rio de Janeiro hanno reso ogni tentativo Parte_6 vano, precludendo di fatto sia l'avvio sia la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Alla luce di tali circostanze, risulta pienamente provato che il in questione non sia in grado Parte_5 di garantire l'esame tempestivo delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, determinando una grave e palese violazione del diritto soggettivo dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo equo ed efficiente. Ne consegue l'incontestabile sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti e, di riflesso, la totale infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente. L'assenza di un'alternativa amministrativa CP_3 praticabile e l'impossibilità di ottenere una decisione certa e tempestiva per via consolare rendono il ricorso giurisdizionale non solo legittimo, ma l'unico strumento effettivamente idoneo a garantire il rispetto di un diritto che lo Stato italiano è tenuto a riconoscere e tutelare.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli
7 atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Ed ancora, si rileva che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano Pt_2 ma vi è certezza della sua presenza in Brasile solo a partire dalla data del suo matrimonio Persona_1 con , avvenuto in data 21.05.1898 e, dunque, risulta sfornita di prova la Persona_3 circostanza argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlia, senza interruzione. In particolare, l'avo italiano nato a [...] il [...] da e da (cfr. Parte_2 Parte_3 Parte_4 doc. in atti n. 3) ha trasmesso la cittadinanza alla figlia nata il 25.12.1904 (cfr. doc. in Persona_4 atti n. 6) la quale, in data 20.02.1945 ha generato la figlia (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_5 quest'ultima si è unita in matrimonio con in data 15.03.1984 (cfr. doc. Persona_6 in atti n. 8) dando alla luce gli odierni ricorrenti , nata il [...] (cfr. doc. Controparte_1 in atti n. 9) e , nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 12). Dal matrimonio Parte_1 di con , avvenuto in data 21.05.2016, (cfr. doc. in atti n. Controparte_1 Controparte_2
10) nasceva il 30.01.2020 l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti Persona_1
n. 11).
Successivamente, moriva in Brasile senza aver mai acquisito la cittadinanza Parte_2 brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data
10.07.2024 dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “fino alla presente data NON
RISULTA registro di naturalizzazione al nome di oppure Parte_2 Parte_2 oppure , figlio di e di nato
[...] Persona_2 Persona_8 Parte_3 in il 14/01/1865”(cfr. doc. in atti n. 3). Pt_6
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla Parte_2 propria figlia e ai relativi discendenti.
8 Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio AL, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nato a [...]/RJ il 10.03.1986; , nata a [...]/RJ il 14.04.1984 Controparte_1
e , nata a [...]/RJ il 30.01.2020, il diritto alla Persona_1 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 12.04.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2024 promossa da:
, nato a [...]/RJ il 10.03.1986 (C.F. CPF. 117.391.647-41) e Parte_1 residente in [...], 601, apt 3, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ; Controparte_1
nata a [...]/RJ il 14.04.1984 (C.F. CPF. ) in proprio e in qualità di
[...] C.F._1 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a , nato a Controparte_2
Rio de Janeiro/RJ il 18.05.1982) sulla figlia minore , nata a [...] Persona_1 de Janeiro/RJ il 30.01.2020 (C.F. CPF. 220.341.177-51) entrambe ivi residenti in [...]
Mascarenhas de Morais, 225/201, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ; tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo (C.F. ; fax 091.7656684; pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Palermo, Email_1 via r.l. 24, n.8, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto.
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AL (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio AL P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio AL.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias Parte_2 Per_1
o ) nato a [...], comune in provincia di Reggio AL (RC), il
[...] Persona_2
14.01.1865 da e (cfr. doc. in atti n. 3) il quale era emigrato in Brasile Parte_3 Parte_4 ove in data 21.05.1898 aveva sposato (cfr. doc. in atti n. 5). Dalla loro Persona_3 unione matrimoniale era nata in [...] in data [...] la figlia (cfr. doc. in atti n. Persona_4
6). L'avo italiano una volta emigrato in Brasile, era morto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_4
- ella in data 20.02.1945 dava alla luce (cfr. doc. in atti n. 7) la quale, in data Persona_5
15.03.1984, contraeva matrimonio con adottando il nome di Persona_6 [...]
(cfr. doc. in atti n. 8); da questa unione nascevano i figli: in data Persona_7 Controparte_1
14.04.1984 (cfr. doc. in atti n. 9) e in data 10.03.1986 (cfr. doc. in atti Parte_1
n. 12) – odierni ricorrenti;
- , in data 21.05.2016, contraeva matrimonio con (cfr. Controparte_1 Controparte_2 doc. in atti n. 10) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 30.01.2020 la figlia
[...]
(cfr. doc. in atti n. 11) - odierna ricorrente rappresentata dai genitori. Persona_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AL, si costituiva in giudizio in data
01.03.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_3 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di
2 cittadinanza in sede amministrativa argomentando che, nel caso di specie, difetti il requisito dell'attualità dell'interesse ad agire in quanto “i tentativi di inoltro della domanda amministrativa documentati da controparte risultano essere circoscritti e risalenti nel tempo, senza che sia stata fornita alcuna prova circa l'assenza di disponibilità protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso”; ne consegue che l'interesse ad agire vantato da parte ricorrente
“si basa su una presunta inerzia dell'amministrazione non adeguatamente comprovata, traducendosi in una contestazione meramente ipotetica e non attuale”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che il dante causa era stato CP_3 soggetto al fenomeno della naturalizzazione c.d. di massa basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte, che, pertanto, non vanta alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis; in particolare, evidenziava che, nel caso di specie, l'avo italiano era nato il [...], ma non v'è prova di quando lo stesso si sia trasferito in Brasile, deducendo che sia stato presumibilmente soggetto alla Grande naturalizzazione brasiliana del 1889.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13 marzo 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv. Crocè
Giovanna per delega dell'avv. La Malfa Maria Stella, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava integralmente al ricorso introduttivo e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate, chiedendo il rigetto delle eccezioni avversarie.
In particolare, con riferimento alla prova sull'interesse ad agire, evidenziava che in data 11.03.2025 erano stati depositati screen di tentativi di accesso al di Rio de Janeiro dai quali emerge Parte_5
l'impossibilità di effettuare la prenotazione a due giorni dall'udienza, a dimostrazione dell'attualità dell'interesse ad agire eccepita dal resistente . Il Giudice riservava il deposito della sentenza. CP_3
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
AL, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio AL.
3 Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali il capostipite in luogo di sia stato Parte_2 generalizzato come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della Persona_2 medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n° 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n° 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
4 In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Tale legge prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale;
infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 555/1912 era considerato cittadino per nascita “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello stato al quale questi appartiene”.
Si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, in caso di madre cittadina italiana e padre ignoto, trova applicazione l'art. 1, comma 2, della legge n. 555/1912 che riconosce la cittadinanza italiana al figlio/a di madre italiana, in assenza del padre, anche anteriormente all'entrata in vigore della successiva legge n. 91/1992, indipendentemente dall'anno di nascita del figlio/a.
Nel caso di specie, rileva che la discendente sia nata nel 1945 da madre italiana, Persona_5 [...]
(figlia di avo capostipite), e da padre ignoto, come da certificato di nascita Per_4 Parte_2 allegato in atti;
ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione
5 temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui la discendente è venuta al mondo. Pertanto, nel caso che qui interessa, la trasmissione della cittadinanza è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Ciò detto, qualora sussista, come nel caso de quo, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda Controparte_3 può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
6 Nel merito, si rileva che gli odierni ricorrenti, quali diretti discendenti di avo italiano e in assenza di eventi interruttivi del rapporto di cittadinanza, hanno tentato di dare avvio all'iter di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa tramite l'accesso al portale ministeriale a ciò dedicato
Prenot@mi avvenuto in data 30.09.2024; tuttavia, come si evince dalla documentazione versata in atti, il sistema restituisce il messaggio di impossibilità a fissare un appuntamento presso la rappresentanza consolare, quale attività propedeutica alla successiva istanza, per mancanza di disponibilità essendo stato raggiunto il limite di prenotazioni.
Con nota di deposito dell'11 marzo 2025, la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare effettuati in epoca recente – segnatamente dal 7 all'11 marzo
2025 – nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti” (cfr. doc. in atti).
La documentazione prodotta dai ricorrenti, quindi, dimostra che essi hanno compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per seguire l'iter amministrativo previsto. Tuttavia, l'inerzia e la paralisi che caratterizzano l'operato del a Rio de Janeiro hanno reso ogni tentativo Parte_6 vano, precludendo di fatto sia l'avvio sia la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Alla luce di tali circostanze, risulta pienamente provato che il in questione non sia in grado Parte_5 di garantire l'esame tempestivo delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, determinando una grave e palese violazione del diritto soggettivo dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo equo ed efficiente. Ne consegue l'incontestabile sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti e, di riflesso, la totale infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente. L'assenza di un'alternativa amministrativa CP_3 praticabile e l'impossibilità di ottenere una decisione certa e tempestiva per via consolare rendono il ricorso giurisdizionale non solo legittimo, ma l'unico strumento effettivamente idoneo a garantire il rispetto di un diritto che lo Stato italiano è tenuto a riconoscere e tutelare.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli
7 atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Ed ancora, si rileva che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano Pt_2 ma vi è certezza della sua presenza in Brasile solo a partire dalla data del suo matrimonio Persona_1 con , avvenuto in data 21.05.1898 e, dunque, risulta sfornita di prova la Persona_3 circostanza argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlia, senza interruzione. In particolare, l'avo italiano nato a [...] il [...] da e da (cfr. Parte_2 Parte_3 Parte_4 doc. in atti n. 3) ha trasmesso la cittadinanza alla figlia nata il 25.12.1904 (cfr. doc. in Persona_4 atti n. 6) la quale, in data 20.02.1945 ha generato la figlia (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_5 quest'ultima si è unita in matrimonio con in data 15.03.1984 (cfr. doc. Persona_6 in atti n. 8) dando alla luce gli odierni ricorrenti , nata il [...] (cfr. doc. Controparte_1 in atti n. 9) e , nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 12). Dal matrimonio Parte_1 di con , avvenuto in data 21.05.2016, (cfr. doc. in atti n. Controparte_1 Controparte_2
10) nasceva il 30.01.2020 l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti Persona_1
n. 11).
Successivamente, moriva in Brasile senza aver mai acquisito la cittadinanza Parte_2 brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data
10.07.2024 dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “fino alla presente data NON
RISULTA registro di naturalizzazione al nome di oppure Parte_2 Parte_2 oppure , figlio di e di nato
[...] Persona_2 Persona_8 Parte_3 in il 14/01/1865”(cfr. doc. in atti n. 3). Pt_6
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla Parte_2 propria figlia e ai relativi discendenti.
8 Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio AL, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nato a [...]/RJ il 10.03.1986; , nata a [...]/RJ il 14.04.1984 Controparte_1
e , nata a [...]/RJ il 30.01.2020, il diritto alla Persona_1 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 12.04.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
9