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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1515/2024 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'avv. RAGUSA GIUSEPPE
RICORRENTE contro
QUALE TITOLARE DELLA DITTA Controparte_1 Controparte_2
con sede in Corzano (BS), via Suor Teresa Disarelli n. 2
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio quale titolare della ditta individuale
[...] CP_1
al fine di sentirla condannare al pagamento di complessivi €10.910,24 per CP_2
emolumenti arretrati e competenze di fine rapporto.
Hanno allegato, in particolare di avere lavorato alle dipendenze della convenuta con inquadramento al
2 livello CCNL Metalmeccanici Piccola e media industria Confapi e qualifica di operaio rispettivamente: a) dal 28 settembre 2022 al 2 febbraio 2023 b) Parte_1 Pt_2
dal 16 dicembre 2022 al 2 febbraio 2023; c) dal 29 giugno 2021 al
[...] Parte_3
pagina 1 di 3 2022, gennaio e febbraio 2023: c) della mensilità di giugno 2022; dei ratei di Parte_3 tredicesima e dell'indennità di mancato preavviso. ha dedotto inoltre che in costanza di rapporto non gli stati riconosciuti né il welfare Parte_3 di cui all'art. 52 CCNL Metalmeccanici Piccola e media industria Confapi né l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL.
Hanno in definitiva concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, per le causali esposte, di complessivi € 1.518,55 in favore di € 2.265,45 in favore di Parte_1 Pt_2
ed € 6.746,04 in favore di
[...] Parte_3
Nessuno si è costituito per la resistente e, all'udienza del 3.02.2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata quindi discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del 31.03.2025.
2.- Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, delle mansioni affidategli, dell'inquadramento (2 Livello), del CCNL applicabile (Metalmeccanici Piccola e media industria Confapi).
Ciò è dimostrato dalle lettere di assunzione versate in atti (cfr. doc. 3 e 6 ric.); buste paga (Cfr. doc. doc. 9); dalle copie delle lettere di licenziamento e del modulo di recesso (Cfr. doc. 3, 6 e 10 ric.) e dai solleciti di pagamento inoltrati alla convenuta da (Cfr. doc. 5, 7, 11 ric.). CP_3
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti né ha contestato l'entità o la congruità del credito rivendicato.
Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001).
Quanto all'ammontare del credito, ritiene il Tribunale di aderire ai conteggi versati in atti dal ricorrente
(CFR. DOCC. 4, 8 e12 ric.) esenti da errori di calcolo e coerenti con il CCNL applicabile
(Metalmeccanici Piccola e media industria Confapi).
Si impone, pertanto, la condanna di parte convenuta alla corresponsione di € 1.518,55 in favore di
€ 2.265,45 in favore di ed € 6.746,04 in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
3.- Le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi prossimi ai minimi per pagina 2 di 3 lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) stante la bassa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria, per complessivi € 2.100,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso condanna al pagamento: Controparte_1
1- in favore di della somma di € 1.518,55, oltre agli interessi legali ed alla Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo;
2- in favore di della somma di € 2.645,45, oltre agli interessi legali ed alla Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo;
3- in favore di della somma di € 6.746,04, oltre agli interessi legali ed alla Parte_3 rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2100,00 , oltre IVA, CPA e spese generali al 15% ,
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 31/03/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giugno 2022.
Hanno allegato altresì l'omessa corresponsione delle competenze di fine rapporto nonché: a) Pt_1
della mensilità di settembre ed ottobre 2022; b) delle mensilità di dicembre
[...] Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1515/2024 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'avv. RAGUSA GIUSEPPE
RICORRENTE contro
QUALE TITOLARE DELLA DITTA Controparte_1 Controparte_2
con sede in Corzano (BS), via Suor Teresa Disarelli n. 2
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio quale titolare della ditta individuale
[...] CP_1
al fine di sentirla condannare al pagamento di complessivi €10.910,24 per CP_2
emolumenti arretrati e competenze di fine rapporto.
Hanno allegato, in particolare di avere lavorato alle dipendenze della convenuta con inquadramento al
2 livello CCNL Metalmeccanici Piccola e media industria Confapi e qualifica di operaio rispettivamente: a) dal 28 settembre 2022 al 2 febbraio 2023 b) Parte_1 Pt_2
dal 16 dicembre 2022 al 2 febbraio 2023; c) dal 29 giugno 2021 al
[...] Parte_3
pagina 1 di 3 2022, gennaio e febbraio 2023: c) della mensilità di giugno 2022; dei ratei di Parte_3 tredicesima e dell'indennità di mancato preavviso. ha dedotto inoltre che in costanza di rapporto non gli stati riconosciuti né il welfare Parte_3 di cui all'art. 52 CCNL Metalmeccanici Piccola e media industria Confapi né l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL.
Hanno in definitiva concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, per le causali esposte, di complessivi € 1.518,55 in favore di € 2.265,45 in favore di Parte_1 Pt_2
ed € 6.746,04 in favore di
[...] Parte_3
Nessuno si è costituito per la resistente e, all'udienza del 3.02.2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata quindi discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del 31.03.2025.
2.- Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, delle mansioni affidategli, dell'inquadramento (2 Livello), del CCNL applicabile (Metalmeccanici Piccola e media industria Confapi).
Ciò è dimostrato dalle lettere di assunzione versate in atti (cfr. doc. 3 e 6 ric.); buste paga (Cfr. doc. doc. 9); dalle copie delle lettere di licenziamento e del modulo di recesso (Cfr. doc. 3, 6 e 10 ric.) e dai solleciti di pagamento inoltrati alla convenuta da (Cfr. doc. 5, 7, 11 ric.). CP_3
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti né ha contestato l'entità o la congruità del credito rivendicato.
Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001).
Quanto all'ammontare del credito, ritiene il Tribunale di aderire ai conteggi versati in atti dal ricorrente
(CFR. DOCC. 4, 8 e12 ric.) esenti da errori di calcolo e coerenti con il CCNL applicabile
(Metalmeccanici Piccola e media industria Confapi).
Si impone, pertanto, la condanna di parte convenuta alla corresponsione di € 1.518,55 in favore di
€ 2.265,45 in favore di ed € 6.746,04 in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
3.- Le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi prossimi ai minimi per pagina 2 di 3 lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) stante la bassa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria, per complessivi € 2.100,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso condanna al pagamento: Controparte_1
1- in favore di della somma di € 1.518,55, oltre agli interessi legali ed alla Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo;
2- in favore di della somma di € 2.645,45, oltre agli interessi legali ed alla Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo;
3- in favore di della somma di € 6.746,04, oltre agli interessi legali ed alla Parte_3 rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2100,00 , oltre IVA, CPA e spese generali al 15% ,
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 31/03/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giugno 2022.
Hanno allegato altresì l'omessa corresponsione delle competenze di fine rapporto nonché: a) Pt_1
della mensilità di settembre ed ottobre 2022; b) delle mensilità di dicembre
[...] Parte_2