Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2022, proposto da
NN IZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e declaratoria
dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire del 21 febbraio 2019 n. 3978, previo annullamento/declaratoria di nullità/disapplicazione di ogni atto a ciò ostativo, ovvero ed in subordine annullamento, nei limiti dell’interesse, del provvedimento del 7 dicembre 2021 prot. n. 0033745 del Responsabile del VII Settore del Comune di Porto Cesareo e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui ove occorra della nota del 21 settembre 2021 n. 25425 di preavviso di diniego e della delibera n. 68/2017 del C.C. di Porto Cesareo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. EL HI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel territorio del Comune di Porto Cesareo, presso il quale esercita attività alberghiera.
1.2. Con istanza del 21 febbraio 2019, la ricorrente chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire al fine di realizzare alcuni interventi di modifica dell’immobile esistente (“ modifiche alle camere dei piani primo e secondo, al prospetto della facciata prospiciente la via Manzoni, con la chiusura dei pozzi luce interni all'edificio, la trasformazione in veranda coperta dalle due stanze esistenti ai piani primo e secondo e già destinate a deposito, modifiche di prospetto alla facciata prospiciente su detta via, demolizione e delocalizzazione di alcuni tramezzi divisori; rimozione di parte di massetto eccedente al Piano Terrazza, per rendere di altezza interna idonea alla ricettività, la stanza attualmente destinata a deposito-lavanderia; realizzazione di due balconi a servizio esclusivo delle camere prospicienti su via Manzoni ed aumento della superficie finestrata del vano scala sempre su via Manzoni ” – pag. 4 del ricorso).
1.3. Con provvedimento n. 60 del 18 settembre 2020, il Comune di Porto Cesareo rilasciava l’autorizzazione paesaggistica (prescrivendo unicamente l’utilizzo di infissi di colore chiaro) in ordine alle opere proposte con la suddetta istanza. A seguito del rilascio di tale autorizzazione, tuttavia, non faceva seguito l’emissione del provvedimento finale da parte del Comune.
1.4. La ricorrente, quindi, con segnalazione certificata del 5 dicembre 2019 provvedeva all’esecuzione di parte degli interventi prospettati e, in particolare, di quelli di modifica interna della struttura.
1.5. Successivamente, in data 21 settembre 2021, il Comune di Porto Cesareo provvedeva a trasmettere alla ricorrente il preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990 in ordine all’istanza del 21 febbraio 2019, deducendo, in sintesi, l’incompatibilità sotto il profilo edilizio delle opere di trasformazione dei volumi tecnici già esistenti sulla terrazza dell’edificio.
1.6. La ricorrente, con controdeduzioni dell’1 ottobre 2021, rappresentava, in primo luogo, la già intervenuta formazione del silenzio-assenso rispetto all’originaria istanza e, inoltre, senza rinuncia agli effetti del silenzio, provveda in ogni caso a replicare nel merito ai rilievi formulati dall’amministrazione nel preavviso di rigetto.
1.7. Ad esito, il Comune di Porto Cesareo, con provvedimento n. 33745 del 7 dicembre 2021, accoglieva parzialmente l’istanza della ricorrente, rilasciando il permesso di costruire limitatamente alle opere di “ modifica del prospetto prospiciente via Manzoni prevista a tutti i piani fuori terra, per la quale è stata acquista anche autorizzazione paesaggistica n. 60 del 18/09/2020 a condizione che: <gli infissi siano di colore chiaro, tipici della tradizione mediterranea> ”, mentre rigettava la richiesta di autorizzazione per “ l’intervento previsto al piano terrazze (volumi tecnici) ovvero trasformazione dei volumi tecnici esistenti in camera d'albergo, così come proposto ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 380/2001 ”.
2. Pertanto, con atto notificato in data 7 febbraio 2022 e depositato in data 26 febbraio 2022, la ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’accertamento e la declaratoria dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza 21 febbraio 2019, previo annullamento o dichiarazione di nullità o di inefficacia, nei limiti dell’interesse, del provvedimento n. 33745 del 7 dicembre 2021 e degli altri atti connessi. A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti ragioni di censura:
- “ in via principale: violazione art. 20 DPR n. 380/01 e ss.mm. ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 21 febbraio 2019, stante il decorso dei termini di legge e la sussistenza di tutti i presupposti di legge, con conseguente illegittimità del provvedimento tardivo adottato da parte del Comune di Porto Cesareo.
- “ violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 20, dPR 06/06/01, n. 380. falsità del presupposto e sviamento. violazione art. 6 L.n. 241/1990. illegittimità derivata ”.
Con il secondo motivo di ricorso, espressamente proposto in via subordinata, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità nel merito delle ragioni poste dall’amministrazione comunale a fondamento del diniego parziale dell’istanza.
2.1. Il Comune di Porto Cesareo, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.2. La ricorrente ha provveduto al deposito di documentazione in data 6 e 26 novembre 2025, mentre, in data 15 novembre 2025, ha prodotto una memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente argomentato sulle ragioni di ritenuta fondatezza del ricorso.
2.3. Ad esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. A mezzo del primo motivo di censura la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza edilizia presentata in data 21 febbraio 2019, chiedendo conseguentemente di rilevarsi anche la tardività, nei limiti dell’interesse, del provvedimento di rigetto parziale emesso dall’amministrazione comunale in data 7 dicembre 2021.
3.2. Il motivo è fondato.
3.3. La ricorrente ha presentato l’istanza di che trattasi in data 21 febbraio 2019 e, in data 18 settembre 2020, è intervenuto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. A seguito di tale evento, ha fatto seguito un periodo di inerzia dell’amministrazione, la quale ha riattivato il procedimento solo in data 21 settembre 2021, mediante trasmissione del preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990, concludendolo poi in via definitiva in data 7 dicembre 2021.
3.4. A fronte della suddetta scansione temporale degli eventi è, quindi, evidente la tardività dell’azione amministrativa.
3.5. L’art. 20 del d.P.R. 380/2001 stabilisce un termine ordinario di giorni novanta per la conclusione del procedimento del rilascio del permesso di costruire, precisando, in particolare, al comma 6 che il provvedimento finale è adottato, salvo specifiche eccezioni, nel termine di giorni trenta dalla formulazione della proposta di cui al comma 3, la quale, a sua volta, deve essere predisposta e trasmessa entro il termine di giorni sessanta dalla ricezione dell’istanza. Il comma 8 specifica, inoltre, che, decorsi i termini di legge, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso e che, ove si tratti di istanza relativa a beni o aree soggette a previsioni di vincolo, la formazione del silenzio è subordinata all’acquisizione dei “ provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire ”.
3.6. Ciò posto, nel caso di specie è in considerazione un intervento da eseguirsi in area a rilievo paesaggistico (mentre non risultano vincoli di altra natura) e per il quale la ricorrente otteneva in data 18 settembre 2020 il rilascio della conseguente autorizzazione. Pertanto, anche a voler far decorrere il termine di novanta giorni a partire da tale data, il successivo atto compiuto dall’amministrazione, ossia l’invio del preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990, è intervenuto solo in data 21 settembre 2021 e, quindi, quando il suddetto termine era evidentemente già decorso, con conseguente formazione del silenzio-assenso sull’istanza. Peraltro, dalla lettura del preavviso di diniego e del provvedimento finale non emerge lo svolgimento di alcuna particolare attività istruttoria o del verificarsi di incidenti procedimentali che possano giustificare lo slittamento degli ordinari termini di conclusione del procedimento.
3.7. Né può ritenersi che i rilievi dell’amministrazione in ordine alla parziale incompatibilità degli interventi proposti sotto il profilo edilizio possa rilevare quale ragione impediente la formazione del silenzio sull’istanza.
3.8. A prescindere, infatti, dalle censure formulate dalla ricorrente in ordine alla fondatezza di tali rilievi, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, ai fini del perfezionamento del permesso di costruire per silentium non è necessario che vi sia prova dell’effettiva assentibilità dell’intervento proposto “ … in quanto ritenere necessaria, ai fini della formazione del silenzio-assenso in materia edilizia, la piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica determinerebbe, da un lato, un sostanziale svuotamento dell'istituto del silenzio-assenso in materia di edilizia, dall'altro, renderebbe del tutto pleonastica in materia la previsione normativa di cui all'art. 20, c. 3, l. n. 241/1990, che prevede per le ipotesi di formazione del silenzio-assenso la possibilità per l'amministrazione di esercitare i poteri di autotutela previsti dagli artt. 21 - quinquies e 21- nonies, l. 241/1990 e s.m.i. ” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2528 del 26 marzo 2025), dovendosi, pertanto, ritenere sufficiente la presentazione di un’istanza completa di tutta la documentazione prescritta e priva di elementi tali da falsare il giudizio dell’amministrazione, cui segua la scadenza dei termini di conclusione del procedimento.
3.9. Nel caso di specie, dall’esame degli atti di causa non risultano ragioni per ritenere che l’istanza di parte ricorrente fosse incompleta o recasse indicazioni di carattere fuorviante, ragione per cui il silenzio-assenso deve ritenersi formato a prescindere da ogni valutazione sulla conformità sotto il profilo edilizio dell’intervento proposto.
3.10. Da quanto detto discende, quindi, l’accoglimento del primo motivo di ricorso e, conseguentemente, anche l’annullamento del provvedimento n. 33745 del 7 dicembre 2021 per quanto di interesse della ricorrente (e, quindi, nella parte in cui ha disposto il parziale rigetto dell’istanza del 21 febbraio 2019), trattandosi di diniego parziale adottato a fronte della già intervenuta formazione del silenzio-assenso e per tale ragione illegittimo.
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento delle censure di cui alla seconda ragione di doglianza, in quanto espressamente proposta in via subordinata.
5. Conclusivamente, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Conseguentemente, deve dichiararsi l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata da parte della ricorrente in data 21 febbraio 2019 e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento del Comune di Porto Cesareo n. 33745 del 7 dicembre 2021 nei limiti dell’interesse della ricorrente e, quindi, nella parte in cui ha disposto il parziale rigetto dell’istanza del 21 febbraio 2019.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara formatosi il silenzio-assenso sull’istanza di parte ricorrente;
- annulla il provvedimento del Comune di Porto Cesareo n. 33745 del 7 dicembre 2021 nei limiti di quanto di interesse di parte ricorrente.
Condanna il Comune di Porto Cesareo al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL HI | NT PA |
IL SEGRETARIO