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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3372/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
SPONGA TIZIANA, ZAMPIERI NICOLA ( ), C.F._2 Parte_2
( ), ( ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ), elettivamente domiciliato in VIA SANTE VINCENZI 46 40138 C.F._5
BOLOGNA presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati SPONGA Controparte_1 C.F._6
TIZIANA, ZAMPIERI NICOLA ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico, ( ) Indirizzo C.F._3 Parte_3 C.F._4
Telematico, ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente Parte_4 C.F._5 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati SPONGA Parte_5 C.F._7
TIZIANA, ZAMPIERI NICOLA ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico, ( ) Indirizzo C.F._3 Parte_3 C.F._4
Telematico, ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente Parte_4 C.F._5 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_1 Avvocati BERTUCCELLI ELISA, BAZZONI DANIELA ( ) VIA DE' C.F._8 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_3 C.F._9 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_4 C.F._10
CASTAGNOLI N.
1 - C/O 40100 BOLOGNA, elettivamente domiciliato Controparte_5 in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. BERTUCCELLI ELISA
CONVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-09-2024, e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio il , Parte_5 Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano di essere tutti Docenti, dipendenti del convenuto e di avere CP_2 prestato servizio alle dipendenze del , con contratti a tempo Controparte_2 determinato, rispettivamente, nell'anno scolastico 2023/2024, Parte_1
nell'anno scolastico 2023/2024, negli anni Controparte_1 Parte_5 scolastici 2021/2022 e 2023/2024, in Istituti Scolastici della Provincia di Bologna in virtù di contratti a tempo determinato, tutti dal mese di settembre al 30 giugno, e comunque per più di 180 giorni. Lamentavano di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge N°107/2015 e pedissequi DPCM del 23-09-2015 e del 28-11-2016, da destinare all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, c.d. carta elettronica del docente. Eccepivano l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, oltre che per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, accertasse e dichiarasse il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, e conseguentemente condannasse il convenuto alla corresponsione ai ricorrenti del suddetto CP_2 beneficio, ciascuno per gli anni scolastici sopra indicati, oltre interessi legali. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il , eccependo Controparte_2
l'infondatezza nel merito delle domande di parte attrice, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva all'udienza del 13-01-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che l'art. 1, comma 121, della Legge N°107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di 500,00 Euro, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 122. Successivamente l'art. 2 del Dpcm 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma poteva essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e prova, e tale condizione è stata ribadita con il successivo Dpcm del 28 novembre 2016. Nell'originaria previsione legislativa dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche qualora non venissero poi confermati in ruolo e tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il docente fosse stato assunto in corso d'anno. Nel caso in esame, i ricorrenti, per il periodo in cui ciascuno ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29-11-2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Europea N°70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in oggetto, e la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto eurocomunitario, è stata sottoposta alla CGUE, che con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di pagina 3 di 5 hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” Sul punto è poi intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza N°1842 del 18-03-2022, che ha fornito un'interpretazione conforme della complessiva normativa di fonte legislativa e negoziale tale da consentire il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori a termine. Sul punto è ultimamente intervenuta la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
N°29961/2023, che ha puntualizzato la fondatezza e l'estensione del diritto azionato dal ricorrente. E' quindi fondata nel merito la domanda giudiziale proposta dalle ricorrenti. Osserva poi il Tribunale che tale beneficio non ha natura retributiva e non si risolve in una attribuzione economica, bensì in una modalità di concorso alla formazione dei docenti. Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 1.400,00 per compensi professionali, sulla base del d.m. 55/14, sui valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia, con distrazione al Procuratore Antistatario. Spese Generali, iva e cpa, seguono come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che le ricorrenti hanno diritto di usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno, nella misura di seguito indicata per ciascuno:
per l'anno scolastico 2023/2024. Parte_1
per l'anno scolastico 2023/2024. Controparte_1
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 Parte_5
Condanna il convenuto al riconoscimento ed alla erogazione tramite Carta CP_2
Docente, del beneficio come sopra indicato, a ciascuna delle ricorrenti, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo. pagina 4 di 5 Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali a favore di parte CP_2 ricorrente, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 13-01-2015
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3372/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
SPONGA TIZIANA, ZAMPIERI NICOLA ( ), C.F._2 Parte_2
( ), ( ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ), elettivamente domiciliato in VIA SANTE VINCENZI 46 40138 C.F._5
BOLOGNA presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati SPONGA Controparte_1 C.F._6
TIZIANA, ZAMPIERI NICOLA ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico, ( ) Indirizzo C.F._3 Parte_3 C.F._4
Telematico, ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente Parte_4 C.F._5 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati SPONGA Parte_5 C.F._7
TIZIANA, ZAMPIERI NICOLA ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico, ( ) Indirizzo C.F._3 Parte_3 C.F._4
Telematico, ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente Parte_4 C.F._5 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_1 Avvocati BERTUCCELLI ELISA, BAZZONI DANIELA ( ) VIA DE' C.F._8 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_3 C.F._9 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_4 C.F._10
CASTAGNOLI N.
1 - C/O 40100 BOLOGNA, elettivamente domiciliato Controparte_5 in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. BERTUCCELLI ELISA
CONVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-09-2024, e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio il , Parte_5 Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano di essere tutti Docenti, dipendenti del convenuto e di avere CP_2 prestato servizio alle dipendenze del , con contratti a tempo Controparte_2 determinato, rispettivamente, nell'anno scolastico 2023/2024, Parte_1
nell'anno scolastico 2023/2024, negli anni Controparte_1 Parte_5 scolastici 2021/2022 e 2023/2024, in Istituti Scolastici della Provincia di Bologna in virtù di contratti a tempo determinato, tutti dal mese di settembre al 30 giugno, e comunque per più di 180 giorni. Lamentavano di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge N°107/2015 e pedissequi DPCM del 23-09-2015 e del 28-11-2016, da destinare all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, c.d. carta elettronica del docente. Eccepivano l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, oltre che per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, accertasse e dichiarasse il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, e conseguentemente condannasse il convenuto alla corresponsione ai ricorrenti del suddetto CP_2 beneficio, ciascuno per gli anni scolastici sopra indicati, oltre interessi legali. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il , eccependo Controparte_2
l'infondatezza nel merito delle domande di parte attrice, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva all'udienza del 13-01-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che l'art. 1, comma 121, della Legge N°107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di 500,00 Euro, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 122. Successivamente l'art. 2 del Dpcm 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma poteva essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e prova, e tale condizione è stata ribadita con il successivo Dpcm del 28 novembre 2016. Nell'originaria previsione legislativa dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche qualora non venissero poi confermati in ruolo e tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il docente fosse stato assunto in corso d'anno. Nel caso in esame, i ricorrenti, per il periodo in cui ciascuno ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29-11-2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Europea N°70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in oggetto, e la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto eurocomunitario, è stata sottoposta alla CGUE, che con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di pagina 3 di 5 hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” Sul punto è poi intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza N°1842 del 18-03-2022, che ha fornito un'interpretazione conforme della complessiva normativa di fonte legislativa e negoziale tale da consentire il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori a termine. Sul punto è ultimamente intervenuta la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
N°29961/2023, che ha puntualizzato la fondatezza e l'estensione del diritto azionato dal ricorrente. E' quindi fondata nel merito la domanda giudiziale proposta dalle ricorrenti. Osserva poi il Tribunale che tale beneficio non ha natura retributiva e non si risolve in una attribuzione economica, bensì in una modalità di concorso alla formazione dei docenti. Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 1.400,00 per compensi professionali, sulla base del d.m. 55/14, sui valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia, con distrazione al Procuratore Antistatario. Spese Generali, iva e cpa, seguono come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che le ricorrenti hanno diritto di usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno, nella misura di seguito indicata per ciascuno:
per l'anno scolastico 2023/2024. Parte_1
per l'anno scolastico 2023/2024. Controparte_1
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 Parte_5
Condanna il convenuto al riconoscimento ed alla erogazione tramite Carta CP_2
Docente, del beneficio come sopra indicato, a ciascuna delle ricorrenti, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo. pagina 4 di 5 Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali a favore di parte CP_2 ricorrente, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 13-01-2015
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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