TRIB
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/02/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 16008/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16008/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 MARINO MANLIO e dall'avv. MARINO MARIA CHIARA ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
“ ” (C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BONATI MONICA e dall'avv. NERI MASSIMO ( ) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, C.F._3
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MOIRAGHI MARCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: - accertare e dichiarare che la GN , il 13.8.2020 è caduta inciampando nelle grate di scolo Parte_1 pagina 1 di 18 presenti nell'area colazione dell'Hotel London ove soggiornava, procurandosi danni patrimoniali e non patrimoniali così come meglio descritti e quantificati in narrativa;
- accertare e dichiarare che la società per tutte le motivazioni esposte in narrativa è responsabile in via contrattuale e/o CP_3 extracontrattuale, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., per tutte le conseguenze lesive subite dalla GN
in conseguenza all'incidente del 13.8.2020; - per l'effetto, condannare Parte_1 CP_3
a pagare, quali poste risarcitorie in favore della ricorrente, euro 149.593,32 a titolo di danno non
[...] patrimoniale, euro 3.000,00 quale danno da “vacanza rovinata” ed euro 3.965,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche affrontate in conseguenza all'infortunio del 13.8.2020, e dunque, complessivamente euro 156.558,32 oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo o la maggiore o minor somma che l'Illustre Tribunale dovesse accertare come dovuta in corso di causa o ritenere di giustizia, anche facendo ricorso a criteri equitativi. In via istruttoria: La GN
richiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla Parte_1 locuzione “vero che”, eventualmente epurati da espressioni generiche e/o valutative:
7. la GN
[...]
, immediatamente dopo la caduta di cui ai capp. 4 e 6 supra e l'impatto con le piante, si Pt_1 trovava semi-seduta a terra, sporca della terra del vaso che aveva urtato, con la mano destra che teneva la spalla sinistra infortunata ed il piede sinistro accostato al ginocchio destro lesionato, a distanza di diversi tavolini da quello ove le sue amiche stavano facendo colazione;
8. la GN
[...]
, immediatamente dopo la caduta di cui ai capp. 4 e 6 supra, invocava il soccorso delle proprie Pt_1 amiche e parlava esclusivamente con la GN 9. le RE Parte_2 Parte_2
e , presenti ai fatti di cui ai capitoli di prova da 2 a 8 che precedono, Persona_1 Persona_2 soccorrevano la GN e allertavano lo staff dell'hotel, ed in particolare la GN Parte_1 [...]
che chiamava immediatamente i soccorsi;
10. immediatamente dopo la caduta di cui al Parte_3 capitolo di prova 4 supra, le RE e Parte_2 Persona_1 Persona_2 verificavano che la porzione della grata in cui inciampava la GN (si rammostrano al Parte_1 teste le fotografie di cui al doc. 7 attoreo e 3 di ), era fuori sede e traballante e si poneva in CP_2 dislivello rispetto al pavimento, creando un piccolo scalino tra la grata stessa ed il suolo;
17. nel corso degli anni 2020 e 2021, a seguito dell'incidente del 13.8.2020, in occasione delle passeggiate abitualmente svolte con l'amico nelle giornate del sabato e della domenica, la GN Persona_3
zoppicava ed era costretta a fermarsi continuamente;
18. in epoca antecedente al sinistro
Parte_1 del 13.8.2020, la GN mai aveva manifestato problematiche di equilibrio e/o difficoltà
Parte_1 nella deambulazione;
19. nel corso dell'anno 2021 la GN ha più volte confidato al
Parte_1 signor la propria preoccupazione di non riuscire più a tornare nelle stesse condizioni Persona_3 fisiche antecedenti all'incidente del 13.8.2022 e di provare vergogna ad utilizzare il braccio destro nella quotidianità, sentendosi limitata ed impacciata nei movimenti;
20. la GN
Parte_1 dall'anno 2013 sino all'agosto del 2020 ha partecipato ogni anno ad almeno due esperienze di viaggio all'estero da sola “on the road”, di almeno 15 giorni ciascuna – una d'estate ed una a capodanno - con “Avventure nel Mondo”, recandosi principalmente in mete site negli USA;
21. tra gennaio 2022 e febbraio 2022 la GN ha discusso con il signor della possibilità di
Parte_1 Persona_3 organizzare un viaggio con Avventure nel Mondo nell'estate del 2022, confidando all'amico di “non sentirsela più” di fare i viaggi impegnativi ed avventurosi che faceva prima, a causa delle proprie condizioni fisiche conseguenti all'infortunio occorso presso l'hotel 22. le RE CP_3 Parte_2
e escono abitualmente insieme almeno due o tre volte al
[...] Persona_2 Pt_1 Parte_1 mese da quando avevano 16/17 anni e in occasione di dette uscite mai la GN ha Parte_1 manifestato difficoltà o problematiche a livello di equilibrio e/o deambulazione nell'espletamento di pagina 2 di 18 normali attività quali camminare o salire le scale;
23. da novembre 2020 ad agosto 2021 la GN
[...]
si è sottoposta ogni settimana ad almeno due sedute di fisioterapia e/o di fisiokinesi, in Pt_1 ottemperanza alle indicazioni a quest'ultima fornite dagli specialisti dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, allo scopo di riabilitare le proprie condizioni fisiche a seguito dell'incidente presso l'Hotel London e attenuare il dolore;
24. da agosto 2020 sino alla data odierna la GN utilizza Parte_1 esclusivamente il braccio destro per lo svolgimento delle attività quotidiane quali, ad esempio, aprire le mensole della cucina, prendere gli oggetti in tavola, portare il cane a passeggio. Si indicano come testimoni: residente a [...]; , Parte_2 Persona_1 residente a [...]; , residente in [...], Largo Tel Aviv n. Persona_2
1; , c/o Hotel London, viale Manin 16, Viareggio;
, residente a [...]; residente in [...]; Controparte_4 [...]
residente in [...]; c/o Corso Roma Controparte_5 Testimone_1
55, Cologno Monzese;
c/o Poliambulatorio ATS Nord Milano di via Don Orione;
Testimone_2
c/o Poliambulatorio ATS Nord Milano di via Don Orione. Nella denegata e non Testimone_3 creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di ammettere uno o più capitoli di prova richiesti dalla controparte, si richiede di essere ammessi a prova contraria in relazione ai medesimi con gli stessi testi indicati nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.. Si indicano, inoltre, anche a prova contraria rispetto al capitolo 5 formulato dall'Assicurazione, i capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 già richiesti a prova diretta dall'attrice in memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. con i medesimi testi ivi indicati;
a prova contraria rispetto al capitolo 6 formulato dall'Assicurazione, si indica il capitolo 8 di cui alla seconda memoria istruttoria dell'attrice, con i medesimi testi ivi indicati. Si formulano, inoltre, sempre a prova contraria rispetto ai capitoli 5 e 6 dell'Assicurazione, i seguenti capitoli di prova, con i medesimi testi già indicati nella propria seconda memoria istruttoria, preceduti dalla locuzione “vero che” ed epurati da eventuali espressioni generiche/valutative: 25) nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capp. 2 e 3 attorei, ed immediatamente dopo la caduta di cui al cap. di prova 4 attoreo, in conseguenza alle invocazioni di soccorso della GN (di cui al cap.8 di parte attrice), Parte_1 solo ed esclusivamente le RE e , Parte_2 Persona_1 Persona_2 accorrevano sul luogo del sinistro, accanto alla GN e prestavano aiuto a quest'ultima; Parte_1
26) nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capp. 2 e 3 attorei, ed immediatamente dopo la caduta di cui al cap. di prova 4 attoreo, nessun membro del personale dell'Hotel si avvicinava al luogo del sinistro, in prossimità della GN;
27) nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capp. Parte_1
2 e 3 attorei, ed immediatamente dopo la caduta di cui al cap. di prova 4 attoreo, le amiche della GN , di cui al capitolo 25 supra, dopo essersi avvicinate a quest'ultima ed averle Parte_1 prestato soccorso, si recavano presso la reception dell'hotel ed avvisavano dell'accaduto la GN
che chiamava l'ambulanza. Si indicano, inoltre, a prova contraria rispetto al doc. 6 Parte_3 avversario, i capitoli di prova nn. 13 e 14 formulati a prova diretta dalla GN nella Parte_1 propria memoria ex art 183 c. 6 n. 2, con i medesimi testi ivi indicati. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ammessa, in tutto o in parte, la prova testimoniale ex adverso richiesta, si chiede essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati nella propria memoria ex art 183
c. 6 n. 2 e, inoltre, si indicano, a prova contraria rispetto ai capitoli 3, 4 e 5 formulati da CP_3
i capitoli già formulati a prova diretta da parte attrice ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, oltre che 25, 26, 27, con i medesimi testimoni indicati in memoria ex art 183 c. 6 n. 2 c.p.c. della GN . Si indica, Parte_1 invece, a prova contraria rispetto al capitolo 6 di il capitolo 10 formulato a prova diretta CP_3 da parte attrice con i medesimi testi indicati nella propria seconda memoria istruttoria. In ogni caso: pagina 3 di 18 Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario di legge, IVA, CPA, secondo i vigenti parametri di liquidazione giudiziale ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Per il convenuto:
“Ill.mo Tribunale adito voglia, ogni diversa e contraria istanza e deduzione respinta e disattesa: • Nel merito: Rigettare integralmente, o comunque ridurre a quanto risulterà dovuto e provato, la domanda della ricorrente, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese del presente giudizio. • Nella denegata ipotesi in cui la domanda della ricorrente dovesse essere accolta, in tutto o in parte, dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la concludente da qualsiasi somma la stessa sia condannata a pagare in favore di parte ricorrente e, previa declaratoria di nullità della clausola del contratto assicurativo nella parte in cui dichiara che “la società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati”, con vittoria di spese del presente giudizio nei confronti dell'assicurato”
: Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così G I U D I C A R E In via preliminare di rito: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, disporre la conversione del rito ex art. 702 ter , 3 comma c.p.c. con contestuale fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Nel merito in via principale di merito: Per i motivi meglio illustrati in narrativa, respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate nei confronti di In via di ulteriore Controparte_6 subordine: Liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato al termine dell'espletata istruttoria tenuto conto dei limiti e delle franchigie previste dalla polizza ed entro il massimale pattuito. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: A. Senza con ciò voler in alcun modo l'onere della prova si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testi sui fatti e le circostanze qui di seguito indicate: 1) Vero che prima e dopo il 13 agosto 2020 alcuna caduta è mai avvenuta nel giardino dell'Hotel London ove si serve la colazione (si indicano a testi ed ) 2) Vero che le fotografie che si rammostrano rappresentano i Testimone_4 Parte_3 luoghi in cui sarebbe avvenuta la caduta della ricorrente al momento dell'evento (interrogatorio formale di e si indicano a testi ed ) 3) Vero che Parte_1 Testimone_4 Parte_3
e le sue amiche avevano consumato la colazione nel medesimo cortile dall'8 Parte_1 agosto 2020 al 13 agosto 2020 (interrogatorio formale di e si indicano a testi Parte_1 ed ) 4) Vero che aveva già soggiornato presso Testimone_4 Parte_3 Parte_1 l'Hotel London nel 2019 (interrogatorio formale di e si indicano a testi Parte_1 Tes_4 ed ) 5) Vero che il personale presente al momento della caduta è tempestivamente
[...] Parte_3 accorso trovando la ricorrente supina a terra e la sedia su cui era seduta rovesciata accanto a lei (si indicano a testi ed ) 6) Vero che ha solo riferito di Testimone_4 Parte_3 Parte_1 aver urtato il ginocchio sotto il tavolo (si indicano a testi ed ) 7) Vero Testimone_4 Parte_3 che all'epoca del sinistro era affetta da osteogenesi imperfetta (interrogatorio Parte_1 formale di ) B. Ci si oppone alla ammissione della prova per testi chiesta da parte Parte_1 attrice per i seguenti motivi. Capp. 7-8: in quanto contrario ai fatti accertati dagli addetti dell'albergo giunti in soccorso della attrice. Cap. 9: in quanto generico. Cap. 10: in quanto valutativo ed ogni caso le grate di scolo sono sempre state perfettamente allineate al pavimento e non hanno mai rappresentato un pericolo per alcuno degli ospiti come risulta anche dalle fotografie prodotte ritraenti pagina 4 di 18 lo stato dei luoghi. Cap. 17: in quanto generico e valutativo attesa altresì la ben nota malattia di cui è affetta l'attrice. Cap. 18: in quanto negativo e valutativo. Cap. 19: in quanto valutativo e generico. Cap. 20: in quanto da provarsi per tabulas. Cap. 21: in quanto generico e valutativo attesa altresì la ben nota malattia di cui è affetta l'attrice. Cap. 22: in quanto generico e valutativo attesa altresì la ben nota malattia di cui è affetta l'attrice. Cap. 23: in quanto da provarsi per tabulas. Cap. 24: in quanto valutativo e generico”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 21.4.2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la società con sede in Viareggio, Viale Manin nn. CP_3
16/17, in persona dell'amministratore pro-tempore, al fine di accertarne la responsabilità in via contrattuale e/o extracontrattuale, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le lesioni da lei patite a causa della caduta, verificatasi presso l'area colazione dell'Hotel “London” di Viareggio il 13.8.2020, a causa dell'inciampo in una griglia di scolo apposta sul pavimento e non correttamente fissata al suolo e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti.
L'attrice, a fondamento della pretesa, ha dedotto:
- che in data 13.8.2020, alle ore 9.00 circa, facendo rientro dalla postazione buffet e avvicinandosi al tavolo – ove aveva precedentemente preso posto in compagnia delle tre amiche Parte_2
e – sito nell'area esterna dell'hotel destinata alla consumazione della Persona_1 Persona_2 colazione, “inciampava nelle grate di scolo apposte a terra, che non solo erano posizionate letteralmente in mezzo ai tavolini, ma risultavano anche non perfettamente in sede, traballanti e non a livello rispetto al suolo”, urtando quindi contro una delle piante apposte nelle fioriere che circondavano e delimitavano l'area e infine impattando al suolo, nella caduta a terra, la spalla sinistra e il ginocchio destro;
pagina 5 di 18 - che, a seguito della caduta, subiva lesioni e veniva trasferita in ambulanza al P.S. del Lido di
Camaiore, ove veniva sottoposta a RX da cui risultava una “frattura pluriframmentaria della rotula destra”, oltre che una “frattura del collo chirurgico dell'omero con distacco del trochite” (doc. 2 parte attrice);
- che, dopo essersi sottoposta ad ulteriori accertamenti, in data 17.8.2020, veniva sottoposta presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura alla rotula, mentre per l'omero si optava per un trattamento conservativo con tutore reggi-braccio con fascione (doc. 3-bis parte attrice);
- che seguiva un periodo di visite, esami di controllo e riabilitazione, conclusosi con perizia del medico legale del dott. (doc. 4 e 5 parte attrice), il quale valutava il danno riportato dalla GN PE [...]
in sei giorni di danno biologico temporaneo assoluto e centoventi giorni in forma parziale da Pt_1
suddividere in parti uguali al 75%, 50% e 25%, rilevando inoltre la presenza di un danno biologico permanente del 25% (cfr. per tutte atto di citazione).
Con decreto del 7.7.2022 il Tribunale fissava la prima udienza ex art. 702-bis c.p.c, e, a seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il convenuto si costituiva in giudizio e avanzava, con la comparsa di risposta, istanza di chiamata in causa della propria assicurazione, chiedendo, altresì, il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. e, nel merito, in via principale, il rigetto integrale della domanda della ricorrente e, in subordine, la riduzione delle pretese a quanto provato e dovuto, con condanna del terzo a tenere indenne da quanto CP_3
eventualmente costretta a pagare in ragione del presente giudizio.
A mezzo di deposito di comparsa di risposta in data 6.12.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo, in via preliminare, di disporre la conversione del rito ex art. Controparte_6
702-ter, co. 3, c.p.c., con contestuale fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate, e, in subordine, di liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato al termine dell'istruttoria, tenuto conto dei limiti e delle franchigie previste dalla polizza stipulata con la società ed entro il massimale pattuito. CP_3
All'udienza del 21.12.2022 il Giudice, rilevata la complessità dell'istruttoria da svolgere e ritenendo incompatibili i necessari approfondimenti con l'intrapreso rito sommario, disponeva la conversione del rito, rinviando all'udienza del 28.2.2023. Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.,
pagina 6 di 18 il procedimento veniva istruito tramite l'escussione di testimoni e l'interpello della parte attrice. Veniva dunque fissata per l'escussione di tre testi di parte attrice ( e Parte_2 Persona_1 Per_2
) l'udienza del 28.9.2023 e per l'esame dei due testi di parte convenuta ( e
[...] Parte_3
e per l'interpello di l'udienza del 24.10.2023, successivamente Testimone_4 Parte_1
rinviata al 18.12.2023.
Il 18.4.2024 il Tribunale ha disposto ctu medico-legale sulla persona di parte attrice (consulenza depositata il 23.9.2024) e, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, con ordinanza del
31.10.2024, disposta la sostituzione dell'udienza del 30.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha dato atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti, come sopra riportate, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
*
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Nel merito si osserva che parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, anche ex art. 2051 c.c., in capo a asserendo che la sua caduta, occorsa CP_3 in data 13.8.2020 presso l'Hotel , sito in Viareggio, è stata causata dall'inciampo “nelle CP_3
griglie di scolo apposte al pavimento” della zona adibita a sala colazione della struttura alberghiera,
“che risultavano traballanti, mal posizionate e sostanzialmente pericolose” (cfr. atto di citazione).
Nel caso in esame si reputano sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c. Giova in tal senso premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto
(da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno pagina 7 di 18 conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010; n. 5910/11). Il convenuto deve, in altri termini, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – interrompa il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi
Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n.
11227/2008).
Nel caso di specie si reputa raggiunta la prova del fatto. La parte attrice ha, infatti, dimostrato il fatto storico, in quanto ha descritto in maniera chiara lo stato dei luoghi, anche allegando foto rappresentative degli stessi, e ha, infine, provato, tramite le deposizioni dei testi escussi in giudizio, che la sua caduta è stata causata da un'insidia presente sulla pavimentazione dell'area dell'Hotel adibita a sala colazione, ossia una griglia di scolo dell'acqua – posizionata tra i tavoli per la colazione e le fioriere che adibivano la sala – non adeguatamente ancorata a terra, rialzatasi a seguito del suo passaggio.
Le testimoni escusse in giudizio, e , amiche della Parte_2 Persona_1 Persona_2 parte attrice e con lei soggiornanti presso l'Hotel di Viareggio, presenti sul luogo ove è CP_3
occorsa la caduta, hanno infatti concordemente confermato e descritto lo stato dei luoghi al tempo del fatto, riconoscendo la presenza di una griglia di scolo dell'acqua, posizionata lungo i tavoli della zona colazione, e rappresentandone la fuoriuscita dal suo asse e il conseguente scoperchiamento della canalina su cui la stessa era riposta, a seguito della caduta di . Persona_5
In particolare, benché nessuna delle tre testimoni – intente a fare colazione nel momento in cui la ricorrente, di ritorno al tavolo comune dalla zona buffet, inciampava nella griglia di scolo e rovinava al suolo – abbia assistito direttamente alla caduta, tutte hanno ricostruito in maniera conforme la vicenda, indicando concordemente, anche mediante la redazione di schizzi planimetrici raffiguranti lo stato dei luoghi, la zona della caduta (verificatasi tra i tavolini adibiti per la colazione e le fioriere che circondavano l'area) e l'avvenuto rinvenimento della griglia di scolo, rialzata e spostata a seguito dell'inciampo di parte attrice.
La teste ha dichiarato che: “quella mattina i tavoli erano tutti occupati, noi eravamo Persona_1
sedute dove ho indicato e per entrare al buffet bisognava superare i tavoli fino alla fine delle fioriere e
pagina 8 di 18 poi girare a sinistra per tornare indietro e costeggiare le fioriere, che erano accanto a delle canaline.
Il buffet era all'interno della struttura […] ad un certo punto si è alzata perché le mancavano i Pt_1
tovaglioli ed è andata al buffet a prenderli;
quando poi è tornata verso di noi, è caduta e noi abbiamo sentito le urla e l'abbiamo trovata per terra, lei ha urlato il nome di e ci siamo spaventate e ci Per_6 siamo avvicinate;
ADR (cosa ha visto?). Era per terra dolorante e ho visto che c'era una canalina scoperchiata, che era completamente fuori dal suo asse e dalla sua posizione;
la mia amica era seduta, un po' reclinata all'indietro, quasi sdraiata e si teneva la spalla sinistra e aveva la gamba sinistra sul ginocchio destro, che è quello che poi è risultato infortunato” (cfr. Verbale di udienza del 28.9.2023).
Inoltre, sentita a prova contraria, a specifica domanda vertente sulle griglie di scolo presenti sulla pavimentazione piastrellata presso l'area esterna dell'albergo (“vero che […] erano stabilmente incastrate fra loro e che il livello fra queste e la pavimentazione era piatto ed uniforme?), la testimone ha riferito: “no, era scoperchiata la canalina quando siamo arrivate dopo la caduta;
prima sono passata tranquillamente e non mi sono posta il problema e poi dopo ho visto la canalina scoperchiata
e deduco che non fossero fissate correttamente”.
Lo stato dei luoghi e la dinamica dell'evento lesivo sono stati ricostruiti in maniera pienamente conforme a quanto sopra descritto anche dalla teste Infatti, durante l'udienza di Parte_2 escussione, la stessa ha ribadito la dinamica dell'evento, precisando in ordine alla dinamica della caduta: “inciampata vuol dire che lei ha posto il piede sopra la canalina che si è ribaltata, immagino, perché quando sono arrivata ho visto la canalina spostata, fuori dalla sua ubicazione;
quando è arrivata ambulanza gli addetti hanno chiesto come lei fosse caduta e hanno appurato che la canalina era spostata”.
Inoltre, nel descrivere con maggior dettaglio lo svolgimento dei fatti, la teste ha anche precisato che
, in seguito alla caduta, era “piena di terra”, poiché, presumibilmente nel cadere, la Parte_1
stessa aveva avuto uno scontro con una delle fioriere site tra i tavolini della colazione e il percorso delle griglie di scolo.
Le due testimoni si reputano del tutto attendibili poiché hanno reso dichiarazioni prive di contraddizioni e del tutto collimanti tra loro. A tal proposito l'attendibilità delle due testimoni e la veridicità delle dichiarazioni da queste rese si evincono rispetto a quanto riferito a prova contraria, poiché le stesse hanno concordemente escluso che abbia potuto urtare contro una Parte_1
pagina 9 di 18 delle sedie dei tavolini per la colazione o contro il tavolino medesimo;
ha rappresentato Persona_1 invece l'assenza nelle immediate vicinanze di tavoli nella zona della caduta e l'impatto con una delle fioriere e ha anche precisato di aver rinvenuto la danneggiata sporca di terra a Parte_2
seguito della caduta, presumibilmente a causa dello scontro con una delle fioriere.
Alla teste inoltre, durante l'escussione, è stato esibito il documento n. 7 allegato da Parte_2
parte attrice, raffigurante il luogo in cui è occorsa la caduta. In particolare, la testimone ha riconosciuto la collocazione iniziale degli arredi della sala colazione (con le griglie di scolo tra i tavolini adibiti alla seduta e le fioriere che delimitavano l'area) e ha descritto come il personale di sala, immediatamente dopo l'evento lesivo, avesse provveduto allo spostamento delle fioriere, in modo da ricoprire le griglie di scolo, al fine di evitare che altri potessero inavvertitamente camminarci sopra (“prima le fioriere erano fuori, non sopra le grate”). Tale spostamento delle fioriere sulle griglie, a seguito della caduta di parte attrice – avvenimento confermato e anche dalle testimoni di parte convenuta – è stato differentemente valorizzato dalle parti in causa: per la ricorrente sarebbe dimostrazione dell'avvenuto riconoscimento dell'insidia, rappresentata dal non perfetto ancoraggio al suolo delle griglie di scolo;
per la parte convenuta si sarebbe trattato di un “eccesso di zelo” degli operanti di sala a seguito dell'infortunio della , e di ciò ne sarebbe riprova la circostanza che già qualche giorno dopo Parte_1
l'evento le fioriere sarebbero state riposte nella loro collocazione originaria (lasciando, quindi, scoperte le griglie di scolo). Ad ogni modo, la circostanza per cui le fioriere siano state spostate a seguito della caduta della ricorrente, avvalora la natura insidiosa della griglia di scolo, che ad avviso delle testi attoree è stata rinvenuta fuori sede dopo la caduta di e prima appariva regolarmente Parte_1
posizionata.
La modalità della caduta riferite dunque dalle testimoni risultano in grado di provare il fatto storico e confermano quanto dedotto in atto di citazione (per cui “inciampava nelle grate di Parte_1
scolo apposte a terra, che non solo erano posizionate letteralmente in mezzo ai tavolini, ma risultavano anche non perfettamente in sede, traballanti e non a livello rispetto al suolo”, cfr. atto di citazione). Le testimoni hanno infatti descritto nitidamente i luoghi dove è occorsa la caduta, nonché l'insidia, vale a dire il rialzarsi della griglia di scolo dalla canalina della pavimentazione, indicando il sollevamento di questa dalla sua originaria posizione e fornendo dettagli circa la zona della caduta rispetto al luogo,
pagina 10 di 18 teatro degli eventi. Alla luce di ciò, si ritiene dunque che sussistano gli elementi per confermare l'attendibilità e la genuinità delle deposizioni di e di Persona_1 Parte_2
In aggiunta, la compatibilità tra le lesioni subite dall'attrice e la caduta, così come descritta in atto di citazione, è confermata dalla ctu depositata dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_7
il quale ha concluso: “Trattasi di lesività che ben si accorda con le modalità traumatiche
[...]
risultanti in atti rappresentate da caduta a terra, e ad esse eziologicamente riconducibile in base ai classici criteri di riferimento eziologico topografico, cronologico, di idoneità lesiva quali- e quantitativa, di continuità, e di esclusione di altre cause impiegati per l'accertamento del nesso eziologico.[…] La dinamica e l'entità dell'evento traumatico subìto giustificano di per sé la lesione fratturativa della spalla e della rotula anche per la sola sollecitazione traumatica in assenza di condizione di fragilità” (cfr. ctu depositata p. 9).
Alla luce di quanto appena esposto, si reputa pienamente raggiunta la prova della caduta di Parte_1
nelle circostanze indicate in atto di citazione.
[...]
Dalla descrizione dello stato dei luoghi e dalla provata dinamica della caduta si desume che la griglia di scolo dell'acqua presente sulla pavimentazione della zona esterna, adibita a sala colazione dell'Hotel
di Viareggio, non fosse ben ancorata ad esso, né risulta che fosse presente alcuna CP_3
segnalazione; pertanto, atteso che la danneggiata, come qualsiasi altro cliente, non poteva avere percezione alcuna del non corretto ancoraggio al suolo sino al momento in cui vi ha appoggiato sopra il piede, inciampandovi, si reputa che la griglia, non ben saldata, fosse particolarmente insidiosa. Invero, non è ragionevole attendersi che una griglia metallica presente in continuità su un pavimento di una struttura ricettiva, formandone parte integrante, non sia ben saldata allo stesso.
Infine, all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi per ravvisare in capo all'attrice alcun comportamento negligente o imprudente, in quanto camminava adagio in una parte Parte_1 della sala destinata al passaggio dei clienti dell'hotel per recarsi verso l'area buffet, né il fatto che ella conoscesse i luoghi può essere in tale senso valorizzato, atteso che né l'attrice, né alcuno dei clienti può aver notato l'errato ancoraggio della griglia sino al passaggio su di essa e alla caduta dell'odierna attrice.
Inoltre, le risultanze delle deposizioni delle testimoni della parte convenuta non si reputa sufficienti per addivenire a soluzioni diverse. Infatti, non si reputa attendibile la testimone , sentita il Parte_3
pagina 11 di 18 18.12.2023 – la quale ha dichiarato che “normalmente in quel periodo e anche oggi, sempre, le griglie di scolo presenti nel dehors sono stabilmente incastrate tra loro e a livello con il resto della pavimentazione” – essendo non solo figlia dell'amministratore delegato di e dipendente CP_3 dell'albergo, nonché socia minoritaria della predetta società, tale pertanto da non poter essere ritenuta indifferente rispetto all'esito della presente vertenza.
Inoltre, risultano smentite dalle diverse e concordanti dichiarazioni delle testimoni di parte attrice quelle rese dalla teste della parte convenuta (cameriera di sala, presente al momento dei Testimone_4
fatti), secondo cui “di regola queste griglie sono incastrate tra loro e sono a livello con il resto della pavimentazione. Io ricordo che le griglie, quando sono andata sul posto dopo la caduta erano a posto, normali, come sempre”.
Secondo la Suprema Corte “in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass., 31/5/2024, n.
15270); in proposito non può non evidenziarsi come la ricostruzione offerta dalle testi Parte_2
e – concordi nel riferire l'avvenuto scoperchiamento della canalina a seguito
[...] Persona_1
della caduta, la non immediata vicinanza di tavolini della colazione o delle sedie e il verificarsi di uno scontro con la fioriera posta ai lati della griglia di scolo su cui si è verificato l'inciampo – risulti corroborata estrinsecamente dalle dichiarazioni di entrambe e priva di elementi di contraddittorietà intrinseci al narrato delle stesse. Le testimoni, infine, benché amiche della parte ricorrente, non possono ritenersi avere interesse rispetto all'esito della presente vertenza;
lo stesso non potrebbe concludersi rispetto alla posizione della dipendente lavoratrice della società convenuta e impiegata Testimone_4
di sala al momento della verificazione dei fatti. In altri termini e in conclusione, la versione narrativa offerta dalle dichiarazioni testimoniali di e si reputa maggiormente attendibile della Pt_2 Per_1
ricostruzione effettuata dai dipendenti della società convenuta.
Si reputa, pertanto, che la parte convenuta, in qualità di custode dei beni siti nell'area colazione dell'Hotel London, debba essere ritenuta responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni patiti dall'attrice pagina 12 di 18 e debba, per l'effetto, essere condannata a risarcirli, dovendo ritenersi che lo Parte_1 spostamento della griglia di scolo, sita sulla pavimentazione dell'area esterna adibita a colazione, sia stata causa e non mera occasione della caduta dell'odierna attrice.
Tenendo conto di quanto appena evidenziato occorre procedere alla liquidazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attrice . Parte_1
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza
d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza
pagina 13 di 18 d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla
Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408; Cass.
6/5/2020 n. 8508).
Nel corso del processo è stata disposta ctu medico legale sulla persona della parte attrice, che deve essere posta a fondamento della presente decisione in quanto chiara, logica e congruamente motivata e non inficiata da critiche di parte. La critica mossa da parte resistente, e cioè che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe omesso di considerare la condizione clinica pregressa della danneggiata, rilevante invece in ottica di un ipotetico aggravamento dei danni occorsi, risulta testualmente smentita dalla stessa consulenza, in cui viene correttamente rilevata la presenza della malattia genetica di cui è affetta pagina 14 di 18 vale a dire l'osteogenesi imperfetta. Secondo il consulente “purtuttavia la Parte_1 dinamica e l'entità dell'evento traumatico subìto giustificano di per sé la lesione fratturativa della spalla e della rotula anche per la sola sollecitazione traumatica in assenza di condizione di fragilità”, motivando così sul punto e sinteticamente escludendo un concorso della patologia nello sviluppo delle conseguenze dannose.
Dalla relazione tecnica si evince che il ctu ha riscontrato un danno biologico temporaneo assoluto di 6 giorni, un'inabilità temporanea parziale di 40 giorni al 75%, di 40 giorni al 50% e di ulteriori 40 giorni al 25% e ha stimato i postumi permanenti di danno biologico nella misura di 18-19%.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (43 anni) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare, all'attualità, il danno non patrimoniale nella somma di complessivi euro 81.966,00, di cui euro
10.560,00 per inabilità temporanea (tenendo conto della somma di 160,00 euro al giorno in ragione delle allegazioni attoree in punto di sofferenza o patimento da lei patiti) ed euro 71.406,00 per i postumi definitivi (da stimarsi in ragione delle lesioni riportate nella misura del 18,5%).
Nessuna ulteriore somma deve essere riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, reputandosi gli importi indicati pienamente riparatori del danno subito dall'attrice, avendo la stessa allegato generiche circostanze, o aspetti che le determinano dolore, sofferenza e minimi cambiamenti delle abitudini di vita, tali da non legittimare il riconoscimento della personalizzazione richiesta, tenuto conto che i riflessi negativi indicati sono già ristorati nel danno dinamico relazionale e nella componente morale media di cui ai valori della tabella milanese.
Del pari, deve essere esclusa la risarcibilità di un danno da “vacanza rovinata”, attesa la mancata allegazione di fatti idonei a dimostrare un siffatto pregiudizio, avendo l'attrice dedotto meri disagi, non evidentemente caratterizzati dalla necessaria gravità e pertanto tali da meritare un ristoro come autonoma voce di danno alla persona in linea con quanto chiarito dalle Sezioni Unite nell'anno 2008
(Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del pagina 15 di 18 danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata secondo la variazione degli indici Istat per le famiglie di impiegati ed operai, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma oggi liquidata all'attualità, previa devalutazione alla data del fatto (13.8.2020) che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Quanto al danno patrimoniale, possono essere riconosciute le spese complessive sostenute dalla parte ricorrente a ragione del sinistro, per il totale di 3.842,25 euro, di cui 3.069,25 euro per spese mediche
(v. doc. 13 ricorso), in quanto documentate e eziologicamente connesse alle lesioni riportate all'esito del sinistro, come del resto ritenuto dello stesso consulente tecnico d'ufficio, e di 773,00 euro di spese di trasporto in ambulanza, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data della documentazione - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Merita di essere accolta anche la domanda di manleva formulata da nei confronti della CP_3
Anzitutto, la parte convenuta ha dato prova della stipula del Controparte_6
contratto di assicurazione, allegando la polizza (doc. n. 1, allegato alla costituzione di parte convenuta), con sottoscrizione dell'agente della compagnia assicuratrice e con riepilogo generale delle condizioni contrattuali. Il caso di specie rientra nella disciplina del “settore E – responsabilità civile” della citata polizza, il quale prevede la copertura dei danni occorsi alle persone terze, per responsabilità civile, anche derivanti da cose in custodia e da impianti strutturali dell'albergo. Ritenuto dunque operante il contratto di assicurazione, depositato in atti, deve essere Controparte_6
condannata a tenere indenne e manlevare da ogni somma che sarà tenuta a corrispondere CP_3
in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese. Nessuna franchigia deve ritenersi pagina 16 di 18 in specie pattuita, atteso che non si versa in alcune delle specifiche ipotesi di cui al settore E, bensì la fattispecie rientra nel primo paragrafo del settore E “oggetto dell'assicurazione” (v. doc. n. 1 terza chiamata a p. 13) per cui non sono previste franchigie o scoperti.
Inoltre, la clausola della polizza assicurativa stipulata, secondo cui “non Controparte_6
riconosce spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e Parte_4 non risponde di multe od ammende”, non comporta l'esclusione del riconoscimento delle spese processuali, dovendosi ritenere tale pattuizione limitata alle sole cd. spese di resistenza.
Da ultimo si reputa richiesta di parte attrice di riconoscimento della lite temeraria la stessa infondata, non potendosi ravvisare gli estremi per una difesa pretestuosa, o caratterizzata da colpa grave, tenuto conto che ai fini del riconoscimento della pretesa attorea è stata espletata una lunga attività istruttoria, composta dall'escussione di 5 testi nell'an, oltre che una consulenza medico legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si reputa di condannare la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore dell'attrice, come liquidate in dispositivo. Per le stesse ragioni l'assicurazione va condannata a rifondere in favore della parte convenuta le spese di lite, come liquidate in dispositivo.
I compensi si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente aggiornati dal D.M. 147/2021, e, in particolare, del valore dell'accolto, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e valore medio, ridotto del 50%, per la fase decisoria, tenuto conto che gli scritti conclusivi hanno ripercorso quanto già precedentemente argomentato).
In ragione del criterio della soccombenza, infine, le spese della CTU medico-legale, che come già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. accerta la responsabilità di per la caduta occorsa a in data CP_3 Parte_1
13.8.2020;
pagina 17 di 18 2. condanna a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice, che CP_3
si liquidano rispettivamente in euro 3.842,25 ed euro 81.966,00, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
3. dichiara tenuta a mantenere indenne e a manlevare Controparte_6 CP_3
da ogni somma che sarà tenuta a corrispondere a in ragione del presente Pt_1 Parte_1
giudizio a titolo di capitali, interessi e spese;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite da CP_3 Parte_1 quest'ultima sostenute, che si liquidano in 11.977,00 euro per compensi, 786,00 euro per le spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
5. condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_6 CP_3 di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in 11.977,00 euro per compensi, 759,00 euro per le spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
6. pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. medico legale come liquidate CP_3
in corso di causa.
Milano, 9.2.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16008/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 MARINO MANLIO e dall'avv. MARINO MARIA CHIARA ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
“ ” (C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BONATI MONICA e dall'avv. NERI MASSIMO ( ) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, C.F._3
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MOIRAGHI MARCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: - accertare e dichiarare che la GN , il 13.8.2020 è caduta inciampando nelle grate di scolo Parte_1 pagina 1 di 18 presenti nell'area colazione dell'Hotel London ove soggiornava, procurandosi danni patrimoniali e non patrimoniali così come meglio descritti e quantificati in narrativa;
- accertare e dichiarare che la società per tutte le motivazioni esposte in narrativa è responsabile in via contrattuale e/o CP_3 extracontrattuale, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., per tutte le conseguenze lesive subite dalla GN
in conseguenza all'incidente del 13.8.2020; - per l'effetto, condannare Parte_1 CP_3
a pagare, quali poste risarcitorie in favore della ricorrente, euro 149.593,32 a titolo di danno non
[...] patrimoniale, euro 3.000,00 quale danno da “vacanza rovinata” ed euro 3.965,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche affrontate in conseguenza all'infortunio del 13.8.2020, e dunque, complessivamente euro 156.558,32 oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo o la maggiore o minor somma che l'Illustre Tribunale dovesse accertare come dovuta in corso di causa o ritenere di giustizia, anche facendo ricorso a criteri equitativi. In via istruttoria: La GN
richiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla Parte_1 locuzione “vero che”, eventualmente epurati da espressioni generiche e/o valutative:
7. la GN
[...]
, immediatamente dopo la caduta di cui ai capp. 4 e 6 supra e l'impatto con le piante, si Pt_1 trovava semi-seduta a terra, sporca della terra del vaso che aveva urtato, con la mano destra che teneva la spalla sinistra infortunata ed il piede sinistro accostato al ginocchio destro lesionato, a distanza di diversi tavolini da quello ove le sue amiche stavano facendo colazione;
8. la GN
[...]
, immediatamente dopo la caduta di cui ai capp. 4 e 6 supra, invocava il soccorso delle proprie Pt_1 amiche e parlava esclusivamente con la GN 9. le RE Parte_2 Parte_2
e , presenti ai fatti di cui ai capitoli di prova da 2 a 8 che precedono, Persona_1 Persona_2 soccorrevano la GN e allertavano lo staff dell'hotel, ed in particolare la GN Parte_1 [...]
che chiamava immediatamente i soccorsi;
10. immediatamente dopo la caduta di cui al Parte_3 capitolo di prova 4 supra, le RE e Parte_2 Persona_1 Persona_2 verificavano che la porzione della grata in cui inciampava la GN (si rammostrano al Parte_1 teste le fotografie di cui al doc. 7 attoreo e 3 di ), era fuori sede e traballante e si poneva in CP_2 dislivello rispetto al pavimento, creando un piccolo scalino tra la grata stessa ed il suolo;
17. nel corso degli anni 2020 e 2021, a seguito dell'incidente del 13.8.2020, in occasione delle passeggiate abitualmente svolte con l'amico nelle giornate del sabato e della domenica, la GN Persona_3
zoppicava ed era costretta a fermarsi continuamente;
18. in epoca antecedente al sinistro
Parte_1 del 13.8.2020, la GN mai aveva manifestato problematiche di equilibrio e/o difficoltà
Parte_1 nella deambulazione;
19. nel corso dell'anno 2021 la GN ha più volte confidato al
Parte_1 signor la propria preoccupazione di non riuscire più a tornare nelle stesse condizioni Persona_3 fisiche antecedenti all'incidente del 13.8.2022 e di provare vergogna ad utilizzare il braccio destro nella quotidianità, sentendosi limitata ed impacciata nei movimenti;
20. la GN
Parte_1 dall'anno 2013 sino all'agosto del 2020 ha partecipato ogni anno ad almeno due esperienze di viaggio all'estero da sola “on the road”, di almeno 15 giorni ciascuna – una d'estate ed una a capodanno - con “Avventure nel Mondo”, recandosi principalmente in mete site negli USA;
21. tra gennaio 2022 e febbraio 2022 la GN ha discusso con il signor della possibilità di
Parte_1 Persona_3 organizzare un viaggio con Avventure nel Mondo nell'estate del 2022, confidando all'amico di “non sentirsela più” di fare i viaggi impegnativi ed avventurosi che faceva prima, a causa delle proprie condizioni fisiche conseguenti all'infortunio occorso presso l'hotel 22. le RE CP_3 Parte_2
e escono abitualmente insieme almeno due o tre volte al
[...] Persona_2 Pt_1 Parte_1 mese da quando avevano 16/17 anni e in occasione di dette uscite mai la GN ha Parte_1 manifestato difficoltà o problematiche a livello di equilibrio e/o deambulazione nell'espletamento di pagina 2 di 18 normali attività quali camminare o salire le scale;
23. da novembre 2020 ad agosto 2021 la GN
[...]
si è sottoposta ogni settimana ad almeno due sedute di fisioterapia e/o di fisiokinesi, in Pt_1 ottemperanza alle indicazioni a quest'ultima fornite dagli specialisti dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, allo scopo di riabilitare le proprie condizioni fisiche a seguito dell'incidente presso l'Hotel London e attenuare il dolore;
24. da agosto 2020 sino alla data odierna la GN utilizza Parte_1 esclusivamente il braccio destro per lo svolgimento delle attività quotidiane quali, ad esempio, aprire le mensole della cucina, prendere gli oggetti in tavola, portare il cane a passeggio. Si indicano come testimoni: residente a [...]; , Parte_2 Persona_1 residente a [...]; , residente in [...], Largo Tel Aviv n. Persona_2
1; , c/o Hotel London, viale Manin 16, Viareggio;
, residente a [...]; residente in [...]; Controparte_4 [...]
residente in [...]; c/o Corso Roma Controparte_5 Testimone_1
55, Cologno Monzese;
c/o Poliambulatorio ATS Nord Milano di via Don Orione;
Testimone_2
c/o Poliambulatorio ATS Nord Milano di via Don Orione. Nella denegata e non Testimone_3 creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di ammettere uno o più capitoli di prova richiesti dalla controparte, si richiede di essere ammessi a prova contraria in relazione ai medesimi con gli stessi testi indicati nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.. Si indicano, inoltre, anche a prova contraria rispetto al capitolo 5 formulato dall'Assicurazione, i capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 già richiesti a prova diretta dall'attrice in memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. con i medesimi testi ivi indicati;
a prova contraria rispetto al capitolo 6 formulato dall'Assicurazione, si indica il capitolo 8 di cui alla seconda memoria istruttoria dell'attrice, con i medesimi testi ivi indicati. Si formulano, inoltre, sempre a prova contraria rispetto ai capitoli 5 e 6 dell'Assicurazione, i seguenti capitoli di prova, con i medesimi testi già indicati nella propria seconda memoria istruttoria, preceduti dalla locuzione “vero che” ed epurati da eventuali espressioni generiche/valutative: 25) nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capp. 2 e 3 attorei, ed immediatamente dopo la caduta di cui al cap. di prova 4 attoreo, in conseguenza alle invocazioni di soccorso della GN (di cui al cap.8 di parte attrice), Parte_1 solo ed esclusivamente le RE e , Parte_2 Persona_1 Persona_2 accorrevano sul luogo del sinistro, accanto alla GN e prestavano aiuto a quest'ultima; Parte_1
26) nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capp. 2 e 3 attorei, ed immediatamente dopo la caduta di cui al cap. di prova 4 attoreo, nessun membro del personale dell'Hotel si avvicinava al luogo del sinistro, in prossimità della GN;
27) nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capp. Parte_1
2 e 3 attorei, ed immediatamente dopo la caduta di cui al cap. di prova 4 attoreo, le amiche della GN , di cui al capitolo 25 supra, dopo essersi avvicinate a quest'ultima ed averle Parte_1 prestato soccorso, si recavano presso la reception dell'hotel ed avvisavano dell'accaduto la GN
che chiamava l'ambulanza. Si indicano, inoltre, a prova contraria rispetto al doc. 6 Parte_3 avversario, i capitoli di prova nn. 13 e 14 formulati a prova diretta dalla GN nella Parte_1 propria memoria ex art 183 c. 6 n. 2, con i medesimi testi ivi indicati. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ammessa, in tutto o in parte, la prova testimoniale ex adverso richiesta, si chiede essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati nella propria memoria ex art 183
c. 6 n. 2 e, inoltre, si indicano, a prova contraria rispetto ai capitoli 3, 4 e 5 formulati da CP_3
i capitoli già formulati a prova diretta da parte attrice ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, oltre che 25, 26, 27, con i medesimi testimoni indicati in memoria ex art 183 c. 6 n. 2 c.p.c. della GN . Si indica, Parte_1 invece, a prova contraria rispetto al capitolo 6 di il capitolo 10 formulato a prova diretta CP_3 da parte attrice con i medesimi testi indicati nella propria seconda memoria istruttoria. In ogni caso: pagina 3 di 18 Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario di legge, IVA, CPA, secondo i vigenti parametri di liquidazione giudiziale ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Per il convenuto:
“Ill.mo Tribunale adito voglia, ogni diversa e contraria istanza e deduzione respinta e disattesa: • Nel merito: Rigettare integralmente, o comunque ridurre a quanto risulterà dovuto e provato, la domanda della ricorrente, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese del presente giudizio. • Nella denegata ipotesi in cui la domanda della ricorrente dovesse essere accolta, in tutto o in parte, dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la concludente da qualsiasi somma la stessa sia condannata a pagare in favore di parte ricorrente e, previa declaratoria di nullità della clausola del contratto assicurativo nella parte in cui dichiara che “la società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati”, con vittoria di spese del presente giudizio nei confronti dell'assicurato”
: Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così G I U D I C A R E In via preliminare di rito: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, disporre la conversione del rito ex art. 702 ter , 3 comma c.p.c. con contestuale fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Nel merito in via principale di merito: Per i motivi meglio illustrati in narrativa, respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate nei confronti di In via di ulteriore Controparte_6 subordine: Liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato al termine dell'espletata istruttoria tenuto conto dei limiti e delle franchigie previste dalla polizza ed entro il massimale pattuito. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: A. Senza con ciò voler in alcun modo l'onere della prova si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testi sui fatti e le circostanze qui di seguito indicate: 1) Vero che prima e dopo il 13 agosto 2020 alcuna caduta è mai avvenuta nel giardino dell'Hotel London ove si serve la colazione (si indicano a testi ed ) 2) Vero che le fotografie che si rammostrano rappresentano i Testimone_4 Parte_3 luoghi in cui sarebbe avvenuta la caduta della ricorrente al momento dell'evento (interrogatorio formale di e si indicano a testi ed ) 3) Vero che Parte_1 Testimone_4 Parte_3
e le sue amiche avevano consumato la colazione nel medesimo cortile dall'8 Parte_1 agosto 2020 al 13 agosto 2020 (interrogatorio formale di e si indicano a testi Parte_1 ed ) 4) Vero che aveva già soggiornato presso Testimone_4 Parte_3 Parte_1 l'Hotel London nel 2019 (interrogatorio formale di e si indicano a testi Parte_1 Tes_4 ed ) 5) Vero che il personale presente al momento della caduta è tempestivamente
[...] Parte_3 accorso trovando la ricorrente supina a terra e la sedia su cui era seduta rovesciata accanto a lei (si indicano a testi ed ) 6) Vero che ha solo riferito di Testimone_4 Parte_3 Parte_1 aver urtato il ginocchio sotto il tavolo (si indicano a testi ed ) 7) Vero Testimone_4 Parte_3 che all'epoca del sinistro era affetta da osteogenesi imperfetta (interrogatorio Parte_1 formale di ) B. Ci si oppone alla ammissione della prova per testi chiesta da parte Parte_1 attrice per i seguenti motivi. Capp. 7-8: in quanto contrario ai fatti accertati dagli addetti dell'albergo giunti in soccorso della attrice. Cap. 9: in quanto generico. Cap. 10: in quanto valutativo ed ogni caso le grate di scolo sono sempre state perfettamente allineate al pavimento e non hanno mai rappresentato un pericolo per alcuno degli ospiti come risulta anche dalle fotografie prodotte ritraenti pagina 4 di 18 lo stato dei luoghi. Cap. 17: in quanto generico e valutativo attesa altresì la ben nota malattia di cui è affetta l'attrice. Cap. 18: in quanto negativo e valutativo. Cap. 19: in quanto valutativo e generico. Cap. 20: in quanto da provarsi per tabulas. Cap. 21: in quanto generico e valutativo attesa altresì la ben nota malattia di cui è affetta l'attrice. Cap. 22: in quanto generico e valutativo attesa altresì la ben nota malattia di cui è affetta l'attrice. Cap. 23: in quanto da provarsi per tabulas. Cap. 24: in quanto valutativo e generico”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 21.4.2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la società con sede in Viareggio, Viale Manin nn. CP_3
16/17, in persona dell'amministratore pro-tempore, al fine di accertarne la responsabilità in via contrattuale e/o extracontrattuale, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le lesioni da lei patite a causa della caduta, verificatasi presso l'area colazione dell'Hotel “London” di Viareggio il 13.8.2020, a causa dell'inciampo in una griglia di scolo apposta sul pavimento e non correttamente fissata al suolo e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti.
L'attrice, a fondamento della pretesa, ha dedotto:
- che in data 13.8.2020, alle ore 9.00 circa, facendo rientro dalla postazione buffet e avvicinandosi al tavolo – ove aveva precedentemente preso posto in compagnia delle tre amiche Parte_2
e – sito nell'area esterna dell'hotel destinata alla consumazione della Persona_1 Persona_2 colazione, “inciampava nelle grate di scolo apposte a terra, che non solo erano posizionate letteralmente in mezzo ai tavolini, ma risultavano anche non perfettamente in sede, traballanti e non a livello rispetto al suolo”, urtando quindi contro una delle piante apposte nelle fioriere che circondavano e delimitavano l'area e infine impattando al suolo, nella caduta a terra, la spalla sinistra e il ginocchio destro;
pagina 5 di 18 - che, a seguito della caduta, subiva lesioni e veniva trasferita in ambulanza al P.S. del Lido di
Camaiore, ove veniva sottoposta a RX da cui risultava una “frattura pluriframmentaria della rotula destra”, oltre che una “frattura del collo chirurgico dell'omero con distacco del trochite” (doc. 2 parte attrice);
- che, dopo essersi sottoposta ad ulteriori accertamenti, in data 17.8.2020, veniva sottoposta presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura alla rotula, mentre per l'omero si optava per un trattamento conservativo con tutore reggi-braccio con fascione (doc. 3-bis parte attrice);
- che seguiva un periodo di visite, esami di controllo e riabilitazione, conclusosi con perizia del medico legale del dott. (doc. 4 e 5 parte attrice), il quale valutava il danno riportato dalla GN PE [...]
in sei giorni di danno biologico temporaneo assoluto e centoventi giorni in forma parziale da Pt_1
suddividere in parti uguali al 75%, 50% e 25%, rilevando inoltre la presenza di un danno biologico permanente del 25% (cfr. per tutte atto di citazione).
Con decreto del 7.7.2022 il Tribunale fissava la prima udienza ex art. 702-bis c.p.c, e, a seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il convenuto si costituiva in giudizio e avanzava, con la comparsa di risposta, istanza di chiamata in causa della propria assicurazione, chiedendo, altresì, il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. e, nel merito, in via principale, il rigetto integrale della domanda della ricorrente e, in subordine, la riduzione delle pretese a quanto provato e dovuto, con condanna del terzo a tenere indenne da quanto CP_3
eventualmente costretta a pagare in ragione del presente giudizio.
A mezzo di deposito di comparsa di risposta in data 6.12.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo, in via preliminare, di disporre la conversione del rito ex art. Controparte_6
702-ter, co. 3, c.p.c., con contestuale fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate, e, in subordine, di liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato al termine dell'istruttoria, tenuto conto dei limiti e delle franchigie previste dalla polizza stipulata con la società ed entro il massimale pattuito. CP_3
All'udienza del 21.12.2022 il Giudice, rilevata la complessità dell'istruttoria da svolgere e ritenendo incompatibili i necessari approfondimenti con l'intrapreso rito sommario, disponeva la conversione del rito, rinviando all'udienza del 28.2.2023. Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.,
pagina 6 di 18 il procedimento veniva istruito tramite l'escussione di testimoni e l'interpello della parte attrice. Veniva dunque fissata per l'escussione di tre testi di parte attrice ( e Parte_2 Persona_1 Per_2
) l'udienza del 28.9.2023 e per l'esame dei due testi di parte convenuta ( e
[...] Parte_3
e per l'interpello di l'udienza del 24.10.2023, successivamente Testimone_4 Parte_1
rinviata al 18.12.2023.
Il 18.4.2024 il Tribunale ha disposto ctu medico-legale sulla persona di parte attrice (consulenza depositata il 23.9.2024) e, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, con ordinanza del
31.10.2024, disposta la sostituzione dell'udienza del 30.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha dato atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti, come sopra riportate, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
*
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Nel merito si osserva che parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, anche ex art. 2051 c.c., in capo a asserendo che la sua caduta, occorsa CP_3 in data 13.8.2020 presso l'Hotel , sito in Viareggio, è stata causata dall'inciampo “nelle CP_3
griglie di scolo apposte al pavimento” della zona adibita a sala colazione della struttura alberghiera,
“che risultavano traballanti, mal posizionate e sostanzialmente pericolose” (cfr. atto di citazione).
Nel caso in esame si reputano sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c. Giova in tal senso premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto
(da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno pagina 7 di 18 conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010; n. 5910/11). Il convenuto deve, in altri termini, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – interrompa il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi
Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n.
11227/2008).
Nel caso di specie si reputa raggiunta la prova del fatto. La parte attrice ha, infatti, dimostrato il fatto storico, in quanto ha descritto in maniera chiara lo stato dei luoghi, anche allegando foto rappresentative degli stessi, e ha, infine, provato, tramite le deposizioni dei testi escussi in giudizio, che la sua caduta è stata causata da un'insidia presente sulla pavimentazione dell'area dell'Hotel adibita a sala colazione, ossia una griglia di scolo dell'acqua – posizionata tra i tavoli per la colazione e le fioriere che adibivano la sala – non adeguatamente ancorata a terra, rialzatasi a seguito del suo passaggio.
Le testimoni escusse in giudizio, e , amiche della Parte_2 Persona_1 Persona_2 parte attrice e con lei soggiornanti presso l'Hotel di Viareggio, presenti sul luogo ove è CP_3
occorsa la caduta, hanno infatti concordemente confermato e descritto lo stato dei luoghi al tempo del fatto, riconoscendo la presenza di una griglia di scolo dell'acqua, posizionata lungo i tavoli della zona colazione, e rappresentandone la fuoriuscita dal suo asse e il conseguente scoperchiamento della canalina su cui la stessa era riposta, a seguito della caduta di . Persona_5
In particolare, benché nessuna delle tre testimoni – intente a fare colazione nel momento in cui la ricorrente, di ritorno al tavolo comune dalla zona buffet, inciampava nella griglia di scolo e rovinava al suolo – abbia assistito direttamente alla caduta, tutte hanno ricostruito in maniera conforme la vicenda, indicando concordemente, anche mediante la redazione di schizzi planimetrici raffiguranti lo stato dei luoghi, la zona della caduta (verificatasi tra i tavolini adibiti per la colazione e le fioriere che circondavano l'area) e l'avvenuto rinvenimento della griglia di scolo, rialzata e spostata a seguito dell'inciampo di parte attrice.
La teste ha dichiarato che: “quella mattina i tavoli erano tutti occupati, noi eravamo Persona_1
sedute dove ho indicato e per entrare al buffet bisognava superare i tavoli fino alla fine delle fioriere e
pagina 8 di 18 poi girare a sinistra per tornare indietro e costeggiare le fioriere, che erano accanto a delle canaline.
Il buffet era all'interno della struttura […] ad un certo punto si è alzata perché le mancavano i Pt_1
tovaglioli ed è andata al buffet a prenderli;
quando poi è tornata verso di noi, è caduta e noi abbiamo sentito le urla e l'abbiamo trovata per terra, lei ha urlato il nome di e ci siamo spaventate e ci Per_6 siamo avvicinate;
ADR (cosa ha visto?). Era per terra dolorante e ho visto che c'era una canalina scoperchiata, che era completamente fuori dal suo asse e dalla sua posizione;
la mia amica era seduta, un po' reclinata all'indietro, quasi sdraiata e si teneva la spalla sinistra e aveva la gamba sinistra sul ginocchio destro, che è quello che poi è risultato infortunato” (cfr. Verbale di udienza del 28.9.2023).
Inoltre, sentita a prova contraria, a specifica domanda vertente sulle griglie di scolo presenti sulla pavimentazione piastrellata presso l'area esterna dell'albergo (“vero che […] erano stabilmente incastrate fra loro e che il livello fra queste e la pavimentazione era piatto ed uniforme?), la testimone ha riferito: “no, era scoperchiata la canalina quando siamo arrivate dopo la caduta;
prima sono passata tranquillamente e non mi sono posta il problema e poi dopo ho visto la canalina scoperchiata
e deduco che non fossero fissate correttamente”.
Lo stato dei luoghi e la dinamica dell'evento lesivo sono stati ricostruiti in maniera pienamente conforme a quanto sopra descritto anche dalla teste Infatti, durante l'udienza di Parte_2 escussione, la stessa ha ribadito la dinamica dell'evento, precisando in ordine alla dinamica della caduta: “inciampata vuol dire che lei ha posto il piede sopra la canalina che si è ribaltata, immagino, perché quando sono arrivata ho visto la canalina spostata, fuori dalla sua ubicazione;
quando è arrivata ambulanza gli addetti hanno chiesto come lei fosse caduta e hanno appurato che la canalina era spostata”.
Inoltre, nel descrivere con maggior dettaglio lo svolgimento dei fatti, la teste ha anche precisato che
, in seguito alla caduta, era “piena di terra”, poiché, presumibilmente nel cadere, la Parte_1
stessa aveva avuto uno scontro con una delle fioriere site tra i tavolini della colazione e il percorso delle griglie di scolo.
Le due testimoni si reputano del tutto attendibili poiché hanno reso dichiarazioni prive di contraddizioni e del tutto collimanti tra loro. A tal proposito l'attendibilità delle due testimoni e la veridicità delle dichiarazioni da queste rese si evincono rispetto a quanto riferito a prova contraria, poiché le stesse hanno concordemente escluso che abbia potuto urtare contro una Parte_1
pagina 9 di 18 delle sedie dei tavolini per la colazione o contro il tavolino medesimo;
ha rappresentato Persona_1 invece l'assenza nelle immediate vicinanze di tavoli nella zona della caduta e l'impatto con una delle fioriere e ha anche precisato di aver rinvenuto la danneggiata sporca di terra a Parte_2
seguito della caduta, presumibilmente a causa dello scontro con una delle fioriere.
Alla teste inoltre, durante l'escussione, è stato esibito il documento n. 7 allegato da Parte_2
parte attrice, raffigurante il luogo in cui è occorsa la caduta. In particolare, la testimone ha riconosciuto la collocazione iniziale degli arredi della sala colazione (con le griglie di scolo tra i tavolini adibiti alla seduta e le fioriere che delimitavano l'area) e ha descritto come il personale di sala, immediatamente dopo l'evento lesivo, avesse provveduto allo spostamento delle fioriere, in modo da ricoprire le griglie di scolo, al fine di evitare che altri potessero inavvertitamente camminarci sopra (“prima le fioriere erano fuori, non sopra le grate”). Tale spostamento delle fioriere sulle griglie, a seguito della caduta di parte attrice – avvenimento confermato e anche dalle testimoni di parte convenuta – è stato differentemente valorizzato dalle parti in causa: per la ricorrente sarebbe dimostrazione dell'avvenuto riconoscimento dell'insidia, rappresentata dal non perfetto ancoraggio al suolo delle griglie di scolo;
per la parte convenuta si sarebbe trattato di un “eccesso di zelo” degli operanti di sala a seguito dell'infortunio della , e di ciò ne sarebbe riprova la circostanza che già qualche giorno dopo Parte_1
l'evento le fioriere sarebbero state riposte nella loro collocazione originaria (lasciando, quindi, scoperte le griglie di scolo). Ad ogni modo, la circostanza per cui le fioriere siano state spostate a seguito della caduta della ricorrente, avvalora la natura insidiosa della griglia di scolo, che ad avviso delle testi attoree è stata rinvenuta fuori sede dopo la caduta di e prima appariva regolarmente Parte_1
posizionata.
La modalità della caduta riferite dunque dalle testimoni risultano in grado di provare il fatto storico e confermano quanto dedotto in atto di citazione (per cui “inciampava nelle grate di Parte_1
scolo apposte a terra, che non solo erano posizionate letteralmente in mezzo ai tavolini, ma risultavano anche non perfettamente in sede, traballanti e non a livello rispetto al suolo”, cfr. atto di citazione). Le testimoni hanno infatti descritto nitidamente i luoghi dove è occorsa la caduta, nonché l'insidia, vale a dire il rialzarsi della griglia di scolo dalla canalina della pavimentazione, indicando il sollevamento di questa dalla sua originaria posizione e fornendo dettagli circa la zona della caduta rispetto al luogo,
pagina 10 di 18 teatro degli eventi. Alla luce di ciò, si ritiene dunque che sussistano gli elementi per confermare l'attendibilità e la genuinità delle deposizioni di e di Persona_1 Parte_2
In aggiunta, la compatibilità tra le lesioni subite dall'attrice e la caduta, così come descritta in atto di citazione, è confermata dalla ctu depositata dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_7
il quale ha concluso: “Trattasi di lesività che ben si accorda con le modalità traumatiche
[...]
risultanti in atti rappresentate da caduta a terra, e ad esse eziologicamente riconducibile in base ai classici criteri di riferimento eziologico topografico, cronologico, di idoneità lesiva quali- e quantitativa, di continuità, e di esclusione di altre cause impiegati per l'accertamento del nesso eziologico.[…] La dinamica e l'entità dell'evento traumatico subìto giustificano di per sé la lesione fratturativa della spalla e della rotula anche per la sola sollecitazione traumatica in assenza di condizione di fragilità” (cfr. ctu depositata p. 9).
Alla luce di quanto appena esposto, si reputa pienamente raggiunta la prova della caduta di Parte_1
nelle circostanze indicate in atto di citazione.
[...]
Dalla descrizione dello stato dei luoghi e dalla provata dinamica della caduta si desume che la griglia di scolo dell'acqua presente sulla pavimentazione della zona esterna, adibita a sala colazione dell'Hotel
di Viareggio, non fosse ben ancorata ad esso, né risulta che fosse presente alcuna CP_3
segnalazione; pertanto, atteso che la danneggiata, come qualsiasi altro cliente, non poteva avere percezione alcuna del non corretto ancoraggio al suolo sino al momento in cui vi ha appoggiato sopra il piede, inciampandovi, si reputa che la griglia, non ben saldata, fosse particolarmente insidiosa. Invero, non è ragionevole attendersi che una griglia metallica presente in continuità su un pavimento di una struttura ricettiva, formandone parte integrante, non sia ben saldata allo stesso.
Infine, all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi per ravvisare in capo all'attrice alcun comportamento negligente o imprudente, in quanto camminava adagio in una parte Parte_1 della sala destinata al passaggio dei clienti dell'hotel per recarsi verso l'area buffet, né il fatto che ella conoscesse i luoghi può essere in tale senso valorizzato, atteso che né l'attrice, né alcuno dei clienti può aver notato l'errato ancoraggio della griglia sino al passaggio su di essa e alla caduta dell'odierna attrice.
Inoltre, le risultanze delle deposizioni delle testimoni della parte convenuta non si reputa sufficienti per addivenire a soluzioni diverse. Infatti, non si reputa attendibile la testimone , sentita il Parte_3
pagina 11 di 18 18.12.2023 – la quale ha dichiarato che “normalmente in quel periodo e anche oggi, sempre, le griglie di scolo presenti nel dehors sono stabilmente incastrate tra loro e a livello con il resto della pavimentazione” – essendo non solo figlia dell'amministratore delegato di e dipendente CP_3 dell'albergo, nonché socia minoritaria della predetta società, tale pertanto da non poter essere ritenuta indifferente rispetto all'esito della presente vertenza.
Inoltre, risultano smentite dalle diverse e concordanti dichiarazioni delle testimoni di parte attrice quelle rese dalla teste della parte convenuta (cameriera di sala, presente al momento dei Testimone_4
fatti), secondo cui “di regola queste griglie sono incastrate tra loro e sono a livello con il resto della pavimentazione. Io ricordo che le griglie, quando sono andata sul posto dopo la caduta erano a posto, normali, come sempre”.
Secondo la Suprema Corte “in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass., 31/5/2024, n.
15270); in proposito non può non evidenziarsi come la ricostruzione offerta dalle testi Parte_2
e – concordi nel riferire l'avvenuto scoperchiamento della canalina a seguito
[...] Persona_1
della caduta, la non immediata vicinanza di tavolini della colazione o delle sedie e il verificarsi di uno scontro con la fioriera posta ai lati della griglia di scolo su cui si è verificato l'inciampo – risulti corroborata estrinsecamente dalle dichiarazioni di entrambe e priva di elementi di contraddittorietà intrinseci al narrato delle stesse. Le testimoni, infine, benché amiche della parte ricorrente, non possono ritenersi avere interesse rispetto all'esito della presente vertenza;
lo stesso non potrebbe concludersi rispetto alla posizione della dipendente lavoratrice della società convenuta e impiegata Testimone_4
di sala al momento della verificazione dei fatti. In altri termini e in conclusione, la versione narrativa offerta dalle dichiarazioni testimoniali di e si reputa maggiormente attendibile della Pt_2 Per_1
ricostruzione effettuata dai dipendenti della società convenuta.
Si reputa, pertanto, che la parte convenuta, in qualità di custode dei beni siti nell'area colazione dell'Hotel London, debba essere ritenuta responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni patiti dall'attrice pagina 12 di 18 e debba, per l'effetto, essere condannata a risarcirli, dovendo ritenersi che lo Parte_1 spostamento della griglia di scolo, sita sulla pavimentazione dell'area esterna adibita a colazione, sia stata causa e non mera occasione della caduta dell'odierna attrice.
Tenendo conto di quanto appena evidenziato occorre procedere alla liquidazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attrice . Parte_1
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza
d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza
pagina 13 di 18 d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla
Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408; Cass.
6/5/2020 n. 8508).
Nel corso del processo è stata disposta ctu medico legale sulla persona della parte attrice, che deve essere posta a fondamento della presente decisione in quanto chiara, logica e congruamente motivata e non inficiata da critiche di parte. La critica mossa da parte resistente, e cioè che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe omesso di considerare la condizione clinica pregressa della danneggiata, rilevante invece in ottica di un ipotetico aggravamento dei danni occorsi, risulta testualmente smentita dalla stessa consulenza, in cui viene correttamente rilevata la presenza della malattia genetica di cui è affetta pagina 14 di 18 vale a dire l'osteogenesi imperfetta. Secondo il consulente “purtuttavia la Parte_1 dinamica e l'entità dell'evento traumatico subìto giustificano di per sé la lesione fratturativa della spalla e della rotula anche per la sola sollecitazione traumatica in assenza di condizione di fragilità”, motivando così sul punto e sinteticamente escludendo un concorso della patologia nello sviluppo delle conseguenze dannose.
Dalla relazione tecnica si evince che il ctu ha riscontrato un danno biologico temporaneo assoluto di 6 giorni, un'inabilità temporanea parziale di 40 giorni al 75%, di 40 giorni al 50% e di ulteriori 40 giorni al 25% e ha stimato i postumi permanenti di danno biologico nella misura di 18-19%.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (43 anni) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare, all'attualità, il danno non patrimoniale nella somma di complessivi euro 81.966,00, di cui euro
10.560,00 per inabilità temporanea (tenendo conto della somma di 160,00 euro al giorno in ragione delle allegazioni attoree in punto di sofferenza o patimento da lei patiti) ed euro 71.406,00 per i postumi definitivi (da stimarsi in ragione delle lesioni riportate nella misura del 18,5%).
Nessuna ulteriore somma deve essere riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, reputandosi gli importi indicati pienamente riparatori del danno subito dall'attrice, avendo la stessa allegato generiche circostanze, o aspetti che le determinano dolore, sofferenza e minimi cambiamenti delle abitudini di vita, tali da non legittimare il riconoscimento della personalizzazione richiesta, tenuto conto che i riflessi negativi indicati sono già ristorati nel danno dinamico relazionale e nella componente morale media di cui ai valori della tabella milanese.
Del pari, deve essere esclusa la risarcibilità di un danno da “vacanza rovinata”, attesa la mancata allegazione di fatti idonei a dimostrare un siffatto pregiudizio, avendo l'attrice dedotto meri disagi, non evidentemente caratterizzati dalla necessaria gravità e pertanto tali da meritare un ristoro come autonoma voce di danno alla persona in linea con quanto chiarito dalle Sezioni Unite nell'anno 2008
(Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del pagina 15 di 18 danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata secondo la variazione degli indici Istat per le famiglie di impiegati ed operai, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma oggi liquidata all'attualità, previa devalutazione alla data del fatto (13.8.2020) che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Quanto al danno patrimoniale, possono essere riconosciute le spese complessive sostenute dalla parte ricorrente a ragione del sinistro, per il totale di 3.842,25 euro, di cui 3.069,25 euro per spese mediche
(v. doc. 13 ricorso), in quanto documentate e eziologicamente connesse alle lesioni riportate all'esito del sinistro, come del resto ritenuto dello stesso consulente tecnico d'ufficio, e di 773,00 euro di spese di trasporto in ambulanza, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data della documentazione - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Merita di essere accolta anche la domanda di manleva formulata da nei confronti della CP_3
Anzitutto, la parte convenuta ha dato prova della stipula del Controparte_6
contratto di assicurazione, allegando la polizza (doc. n. 1, allegato alla costituzione di parte convenuta), con sottoscrizione dell'agente della compagnia assicuratrice e con riepilogo generale delle condizioni contrattuali. Il caso di specie rientra nella disciplina del “settore E – responsabilità civile” della citata polizza, il quale prevede la copertura dei danni occorsi alle persone terze, per responsabilità civile, anche derivanti da cose in custodia e da impianti strutturali dell'albergo. Ritenuto dunque operante il contratto di assicurazione, depositato in atti, deve essere Controparte_6
condannata a tenere indenne e manlevare da ogni somma che sarà tenuta a corrispondere CP_3
in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese. Nessuna franchigia deve ritenersi pagina 16 di 18 in specie pattuita, atteso che non si versa in alcune delle specifiche ipotesi di cui al settore E, bensì la fattispecie rientra nel primo paragrafo del settore E “oggetto dell'assicurazione” (v. doc. n. 1 terza chiamata a p. 13) per cui non sono previste franchigie o scoperti.
Inoltre, la clausola della polizza assicurativa stipulata, secondo cui “non Controparte_6
riconosce spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e Parte_4 non risponde di multe od ammende”, non comporta l'esclusione del riconoscimento delle spese processuali, dovendosi ritenere tale pattuizione limitata alle sole cd. spese di resistenza.
Da ultimo si reputa richiesta di parte attrice di riconoscimento della lite temeraria la stessa infondata, non potendosi ravvisare gli estremi per una difesa pretestuosa, o caratterizzata da colpa grave, tenuto conto che ai fini del riconoscimento della pretesa attorea è stata espletata una lunga attività istruttoria, composta dall'escussione di 5 testi nell'an, oltre che una consulenza medico legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si reputa di condannare la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore dell'attrice, come liquidate in dispositivo. Per le stesse ragioni l'assicurazione va condannata a rifondere in favore della parte convenuta le spese di lite, come liquidate in dispositivo.
I compensi si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente aggiornati dal D.M. 147/2021, e, in particolare, del valore dell'accolto, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e valore medio, ridotto del 50%, per la fase decisoria, tenuto conto che gli scritti conclusivi hanno ripercorso quanto già precedentemente argomentato).
In ragione del criterio della soccombenza, infine, le spese della CTU medico-legale, che come già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. accerta la responsabilità di per la caduta occorsa a in data CP_3 Parte_1
13.8.2020;
pagina 17 di 18 2. condanna a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice, che CP_3
si liquidano rispettivamente in euro 3.842,25 ed euro 81.966,00, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
3. dichiara tenuta a mantenere indenne e a manlevare Controparte_6 CP_3
da ogni somma che sarà tenuta a corrispondere a in ragione del presente Pt_1 Parte_1
giudizio a titolo di capitali, interessi e spese;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite da CP_3 Parte_1 quest'ultima sostenute, che si liquidano in 11.977,00 euro per compensi, 786,00 euro per le spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
5. condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_6 CP_3 di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in 11.977,00 euro per compensi, 759,00 euro per le spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
6. pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. medico legale come liquidate CP_3
in corso di causa.
Milano, 9.2.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 18 di 18