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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2278/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Elisa Iannelli Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
), IN PERSONA DEL L.R.P.T.,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocatessa Maria Grazia Maida
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA Controparte_2
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Malomo
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte di
[...]
l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
03020219001496364/000, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, il carico debitorio pari a complessivi € 5.978,57, portato dalle cartelle di pagamento n. 03020120026585111000, n. 03020140003542909000 e n.
03020150004687188000, relative a premi dovuti all' . CP_1
1.1. Ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati, la nullità della notifica delle suddette cartelle e la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
2. ed hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 CP_2 dell'avversa opposizione e ne hanno domandato il rigetto.
3. Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le eccezioni di nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta e di nullità di quest'ultima per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
3.1. Tali motivi di doglianza qualificano la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3.2. Le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), infatti, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
Pag. 2 a 6 3.3. Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 30.6.2023 ed il ricorso è stato proposto in data 9.10.2023, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
4. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_1
4.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
5. Orbene, può procedersi ad esaminare il merito della domanda.
6. In primo luogo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n. 03020120026585111000.
6.1. Dall'estratto di ruolo prodotto da (doc. n. 3), infatti, si rileva che i CP_2
crediti portati dalla stessa risultano interamente stralciati, per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 197/2022, il cui articolo 1, co. 222, stabilisce l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi
Pag. 3 a 6 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
7. Per ciò che concerne le ulteriori cartelle contestate, l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati è fondata.
7.1. Dall'esame degli atti di causa, emerge che la cartella di pagamento n.
03020140003542909000 è stata notificata in data 10.3.2014 (doc. n. 4 del fascicolo di e la cartella n. 03020150004687188000 è stata notificata in data CP_2
28.9.2015 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di . CP_2
7.2. Ogni questione attinente la prescrizione della pretesa contributiva maturata anteriormente alla notifica delle suddetta cartelle avrebbe dovuto essere proposta mediante l'opposizione avverso le medesime, da esperire nel termine di 40 giorni dalla ricezione dell'atto, ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
7.3. Con riferimento, invece, alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dei richiamati titoli deve evidenziarsi che, in assenza di prova della sussistenza di ulteriori atti interruttivi intermedi, la prescrizione è maturata, con riferimento alla cartella n. 03020140003542909000, in data 10.3.2019; mentre, con riferimento alla cartella n. 03020150004687188000, in data 5.8.2021 (conteggiando i 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione, di cui di cui agli artt. 37 d.l.
n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020).
7.4. Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione opposta in questa sede (30.6.2023), il termine di prescrizione dei crediti dell' sottesi alle CP_1
suddette cartelle era già ampiamente spirato.
7.5. Né a conclusioni diverse potrebbe aggiungersi considerando, quali atti interruttivi, quelli indicati dall'Istituto nella propria memoria costitutiva, ossia il pignoramento presso terzi del 10.6.2014 ed il fermo amministrativo di beni mobili registrati del 4.9.2015. Anche a voler considerare gli stessi ritualmente notificati all'opponente, in ogni caso il termine di prescrizione interrotto sarebbe ugualmente
Pag. 4 a 6 già spirato alla data del 30.6.2023 (donde l'irrilevanza dell'eventuale acquisizione d'ufficio, ex art. 421 c.p.c., della relativa documentazione).
8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati e, per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi alle cartelle di pagamento n.
03020140003542909000 e n. 03020150004687188000, nel loro attuale ammontare, ossia ferma restando l'irripetibilità degli eventuali pagamenti effettuati, per i suddetto titoli, da parte ricorrente, prima della maturazione della prescrizione.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 5.407,32, pari alla somma degli importi esposti dalle cartelle in relazione alle quali la domanda è stata accolta), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate), seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle resistenti in solido tra loro: in particolare, a carico dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito CP_1
contributivo dedotto in lite (Cass. SS.UU. 7514/2022); a carico di in virtù CP_2
del principio di causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione di parte dei crediti oggetto di opposizione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 03020120026585111000;
- accoglie nel resto il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi alle cartelle di pagamento n. 03020140003542909000 e n. 03020150004687188000, nel loro attuale ammontare;
Pag. 5 a 6 - condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.908,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2278/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Elisa Iannelli Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
), IN PERSONA DEL L.R.P.T.,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocatessa Maria Grazia Maida
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA Controparte_2
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Malomo
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte di
[...]
l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
03020219001496364/000, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, il carico debitorio pari a complessivi € 5.978,57, portato dalle cartelle di pagamento n. 03020120026585111000, n. 03020140003542909000 e n.
03020150004687188000, relative a premi dovuti all' . CP_1
1.1. Ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati, la nullità della notifica delle suddette cartelle e la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
2. ed hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 CP_2 dell'avversa opposizione e ne hanno domandato il rigetto.
3. Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le eccezioni di nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta e di nullità di quest'ultima per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
3.1. Tali motivi di doglianza qualificano la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3.2. Le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), infatti, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
Pag. 2 a 6 3.3. Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 30.6.2023 ed il ricorso è stato proposto in data 9.10.2023, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
4. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_1
4.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
5. Orbene, può procedersi ad esaminare il merito della domanda.
6. In primo luogo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n. 03020120026585111000.
6.1. Dall'estratto di ruolo prodotto da (doc. n. 3), infatti, si rileva che i CP_2
crediti portati dalla stessa risultano interamente stralciati, per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 197/2022, il cui articolo 1, co. 222, stabilisce l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi
Pag. 3 a 6 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
7. Per ciò che concerne le ulteriori cartelle contestate, l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati è fondata.
7.1. Dall'esame degli atti di causa, emerge che la cartella di pagamento n.
03020140003542909000 è stata notificata in data 10.3.2014 (doc. n. 4 del fascicolo di e la cartella n. 03020150004687188000 è stata notificata in data CP_2
28.9.2015 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di . CP_2
7.2. Ogni questione attinente la prescrizione della pretesa contributiva maturata anteriormente alla notifica delle suddetta cartelle avrebbe dovuto essere proposta mediante l'opposizione avverso le medesime, da esperire nel termine di 40 giorni dalla ricezione dell'atto, ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
7.3. Con riferimento, invece, alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dei richiamati titoli deve evidenziarsi che, in assenza di prova della sussistenza di ulteriori atti interruttivi intermedi, la prescrizione è maturata, con riferimento alla cartella n. 03020140003542909000, in data 10.3.2019; mentre, con riferimento alla cartella n. 03020150004687188000, in data 5.8.2021 (conteggiando i 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione, di cui di cui agli artt. 37 d.l.
n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020).
7.4. Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione opposta in questa sede (30.6.2023), il termine di prescrizione dei crediti dell' sottesi alle CP_1
suddette cartelle era già ampiamente spirato.
7.5. Né a conclusioni diverse potrebbe aggiungersi considerando, quali atti interruttivi, quelli indicati dall'Istituto nella propria memoria costitutiva, ossia il pignoramento presso terzi del 10.6.2014 ed il fermo amministrativo di beni mobili registrati del 4.9.2015. Anche a voler considerare gli stessi ritualmente notificati all'opponente, in ogni caso il termine di prescrizione interrotto sarebbe ugualmente
Pag. 4 a 6 già spirato alla data del 30.6.2023 (donde l'irrilevanza dell'eventuale acquisizione d'ufficio, ex art. 421 c.p.c., della relativa documentazione).
8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati e, per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi alle cartelle di pagamento n.
03020140003542909000 e n. 03020150004687188000, nel loro attuale ammontare, ossia ferma restando l'irripetibilità degli eventuali pagamenti effettuati, per i suddetto titoli, da parte ricorrente, prima della maturazione della prescrizione.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 5.407,32, pari alla somma degli importi esposti dalle cartelle in relazione alle quali la domanda è stata accolta), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate), seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle resistenti in solido tra loro: in particolare, a carico dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito CP_1
contributivo dedotto in lite (Cass. SS.UU. 7514/2022); a carico di in virtù CP_2
del principio di causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione di parte dei crediti oggetto di opposizione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 03020120026585111000;
- accoglie nel resto il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi alle cartelle di pagamento n. 03020140003542909000 e n. 03020150004687188000, nel loro attuale ammontare;
Pag. 5 a 6 - condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.908,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6