Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 509/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, pronunciata all'esito dell'udienza disposta ex art. 281 sexies, del 28 aprile 2025, promossa da: nata a Reggio Calabria, il 17.07.1970 (C.F. Parte 1
1) rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti C.F. 1
Gianfranco Saladino e Pia Maria Gullì in virtù di procura in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Reggio Calabria, Via B. Buozzi 21
CONTRO
, C.F. 2Controparte 1 nato a [...] il [...] (CF:
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Nicola Giunta, n. 33, presso lo studio dell'Avv.
Lorenzo Fasci che lo rappresenta e difende, giusta procura resa in calce alla comparsa di costituzione Convenuto
Controparte 2 (C.F. C.F. 3 Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1. L'attrice ha chiamato in giudizio i sigg. Controparte 1 e CP 2 al fine di ottenere una pronuncia che accertasse e dichiarasse il suo diritto di accedere al terreno asseritamente - di
proprietà di Controparte 2 , ma in possesso del sig. Controparte_1 -per eseguire opere di
accoglimento.
Ritenuto che qualsiasi ulteriore ritardo nell'esecuzione dei lavori avrebbe compromesso ulteriormente ed irreversibilmente la struttura del proprio immobile, si era determinata ad agire giudizialmente.
Articolava prova per testi sulle circostanze di causa e chiedeva ammettersi CTU tecnica atta ad accertare la necessità dell'intervento ristrutturativo sul muro dell'immobile di sua proprietà che conseguentemente rendeva necessario accedere al fondo in questione. 1.1 Si costituiva unicamente Controparte 1 contestando la fondatezza della domanda quanto al presupposto dell'urgenza, smentita, a suo dire, dalle modalità e dalla tempistica del procedimento ordinario scelto dall'attrice. Nei fatti rilevava di non avere mai frapposto ostacoli all'accesso al fondo in questione e che, anche dalla corrispondenza avuta, depositata in atti, risultava evidente la sua legittima pretesa di conoscere le ragioni effettive della necessità di accedere al fondo, i lavori da eseguirsi, la possibilità di rintracciare altre soluzioni tecniche, la necessità a carico di parte attrice di versare un'adeguata indennità e l'impegno a ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita.
Chiedeva quindi che, anche ai sensi dell'art 843 cc, il Giudice verificasse i presupposti che legittimano il vicino a esercitare il potere di accedere al fondo altrui e la liceità dell'opera da eseguirsi. Infine, stigmatizzando che non ci fosse prova del ritardo patito dalla controparte, né
completa chiarezza sulle modalità con cui l'opera doveva realizzarsi, respingeva ogni addebito di responsabilità e anzi chiedeva dichiararsi la temerarietà della lite, posto che era stata l'attrice a non offrire e fornire le informazioni che le erano state richieste sulla natura ed entità del lavoro. Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda introduttiva e in subordine - aderendo alla richiesta di
CTU accertarsi e fissarsi le modalità di svolgimento del passaggio, la durata, il pagamento dell'indennità e l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita;
con condanna dell'attrice al rimborso delle spese di causa e al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
_1.2 II GI ha disposto CTU diretta a verificare le opere necessarie a impermeabilizzare il muro di proprietà dell'attrice, la necessità di accedere al fondo della controparte, la durata dell'accesso e le cautele opportune per arrecare il minor aggravio possibile al fondo, nonché la quantificazione delle opere necessarie a ripristinare lo stesso dopo l'accesso. All'esito dell'accertamento peritale ha disposto la trattazione della causa ex art 281 sex cpc per la decisione contestuale, concedendo termine per note conclusive, che risultano depositate per entrambe le parti. Infine, l'ha delegata per il medesimo incombente. All'udienza del 28.4.2025, discussa oralmente ex art 281 sex la causa è
stata trattenuta in decisione riservando il deposito nei termini di legge.
2. La domanda è fondata
-
2.1 Oggetto del contendere è il diritto dell'attrice ex art 843 c.c.
In merito, è provata la sua richiesta di autorizzazione ad accedere al fondo attiguo alla sua proprietà,
sin dal dicembre del 2019, ed è anche provato che con missiva di marzo 2020, in risposta alla richiesta formulata dal sig. l'attrice abbia fornito adeguati e congrui chiarimentiControparte_1
ed informazioni sulla necessità di eseguire i lavori di restauro e quindi accedere a tal fine al fondo in questione (cfr allegati 3 e 4 del fasciolo attoreo); né queste circostanze sono state smentite, tant'è
che è lo stesso convenuto a produrre la corrispondenza corredata di documenti ed allegati trasmessi dall'attrice a supporto della sua richiesta (cfr all. 9 e 10 del fascicolo di parte convenuta) Ma tuttavia rapporto tra le parti si è incagliato per le richieste, formulate dal convenuto e sia pure in astratto lecite, di tutta una serie di documenti che, in effetti, lungi dall'essere obiettivamente dovuti o necessari rispetto alla specifica situazione che si era configurata ex art 843 c.c., hanno praticamente deluso, a distanza di quasi tre anni dall'originaria richiesta dell'11.12.2019, l'istanza dell'attrice anche nel corso del presente giudizio, nonostante la stessa abbia documentato adeguatamente, dapprima con una CTP e poi anche depositando la pratica CI e finanche il Piano
operativo di sicurezza, il regolare avvio delle pratiche edilizie necessarie ad eseguire l'attività
manutentiva per cui si rendeva necessario l'accesso.
-2.2 Ora, è noto che l'articolo 843 del Codice civile rappresenta una deroga al principio che governa il diritto di proprietà e che si traduce nel diritto di escludere tutti gli altri. Laddove infatti l'articolo 843 contempla la possibilità per il non proprietario di attraversare il fondo altrui per motivi di comprovata ed assoluta necessità, ecco che il diritto di proprietà incontra un limite ben preciso.
La previsione dunque riguarda il diritto di accesso al fondo altrui e sottolinea che la necessità di accedere non è legata alla natura dei lavori, ma all'impossibilità di eseguirli attraverso soluzioni alternative al transito attraverso il fondo vicino.
Sicché, una volta appurato ciò, al proprietario del fondo resta ben poco da opporre.
E in effetti a tale aspetto ha dato risposta già a monte la CTP prodotta, avendo peraltro l'attrice rappresentato e documentato l'infiltrazione di acqua dal fondo adiacente alla sua proprietà e la necesssità di accedervi per eseguire opportune opere di impermeabilizzazione;
e infine anche l'esito peritale d'ufficio.
2.3-L'ing Persona 1 difatti, nominato con l'ordinanza del 22.1.2024, nel rispondere ai quesiti posti dal GI e già richiamati in punto di fatto, ha così affermato:
a) "Lo stato di deterioramento e di degrado chimico delle finiture, che è stato rilevato in corrispondenza della porzione interna dei paramenti verticali dell'immobile di Parte Attrice, è da attribuire a fenomeni di infiltrazioni di acque meteoriche che dal terrapieno retrostante,
sopraggiungono all'interno dello stabile, non essendo presente, una eventuale barriera
idrorepellente/impermeabile (o nel caso in cui la stessa sia presente risulta del tutto inefficace).
Si ritiene pertanto, che la soluzione idonea وه . sia da ricercare nella realizzazione di uno strato
...
impermeabile..."
b) "Per effettuare le lavorazioni sopra descritte, è necessario ed imprescindibile accedere al fondo dei convenuti (part. 1795) in quanto l'unico modo per proteggere il muro di confine (e di conseguenza i fabbricati adiacenti), è quello di inserire una guaina impermeabilizzante
...tra il terreno di proprietà dei convenuti ed il muro di confine tra le due particelle"
c) "per l'esecuzione degli interventi all'esterno dello stabile, sia necessario un arco temporale non inferiore a sette giornate lavorative, e comunque non superiore a dodici giornate consecutive".
d) Andrà effettuato uno scavo a sezione obbligata all'interno del terreno di proprietà del convenuto individuato catastalmente da Sezione RC, Foglio 92, Part. 1795. Lo scavo previsto dovrà avere una lunghezza di circa 13 metri lineari, una larghezza di 1 metro e una profondità di 1,50 metri.
....Successivamente dovrà avvenire il rinterro del materiale scavato e conseguente compattamento a strati dei materiali fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto, previo inserimento di uno strato di ghiaia che funga da dreno.
E' fondamentale che lo stato dei luoghi a seguito delle opere realizzate resti immutato rispetto allo status quo ante l'accesso; per cui il terreno non dovrà subire alcun incremento volumetrico né
dislivello di quota.
Infine, sull'osservazione del Ctp del convenuto, il quale ha contestato il fatto che, nella quantificazione delle lavorazioni di ripristino, fosse stata quantificata una lunghezza di 13 ml, l'ing. Per 2 ha ribadito che "il processo di infiltrazione si manifesta per l'intera estensione lineare quantificata dal C.T.U. e non solo per la porzione adiacente al garage. Sicché, "l'intervento, ai fini della sua completa riuscita tecnica, ovvero al fine di .. escludere l'instaurarsi di nuovi percorsi di infiltrazione, debba estendersi per l'intera lunghezza del muro indicato".
3. Ebbene, l'esito istruttorio, e quello peritale in particolare, sono chiari e consentono di ritenere pienamente fondata la domanda introduttiva, potendo apprezzare la ricorrenza dei presupposti tutti di cui all'art 843 c.c relativi alla necessità dell'attrice di accedere al fondo altrui.
Peraltro, la tempistica breve, la natura dei lavori – sia pure con le cautele indicate dal perito circa
-
l'opportunità della presenza di un direttore lavori che vigili sulla corretta esecuzione degli interventi e di una polizza fidejussoria a garanzia oltre che della corretta esecuzione delle opere, anche del completamento dell'intervento - lo stato oggettivo in cui si trova il fondo in questione e l'inesistenza di elementi di pregio, come rilevato anche da CTU, consentono di escludere una qualunque ipotesi di danno o pregiudizio, come paventati insistentemente, ma infondatamente dal convenuto.
In ragione di tutto quanto precede, la domanda dell'attrice va interamente accolta.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto Controparte_1 e vengono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri di legge, tenuto conto della concreta attività espletata in corso di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte 1 contro
Controparte_1 e Controparte_2
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto dell'attrice di accedere sul fondo individuato catastalmente da Sezione RC, Foglio 92, Part. 1795, al fine di eseguire le opere di manutenzione al muro adiacente di sua proprietà.
2. Conseguentemente, dispone che i convenuti, nella rispettiva qualità, consentano senza dilazione alcuna detto accesso per tutto il tempo che si renderà necessario all'esecuzione delle opere indicate dal CTU e con le cautele dallo stesso previste e già richiamate sinteticamente in parte motiva della presente sentenza.
3. Condanna altresì il solo Controparte_1 al rimborso delle spese e competenze di causa in favore dell'attrice Parte 1 ノnella misura di €. 7.000,00, di cui €. 559,07
di spese vive anticipate, oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti.
4. Pone a carico del soccombente le spese della CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Reggio Calabria il 7 maggio 2025
II GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti