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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/06/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. NR. 7953/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribuinale, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dr.ssa Maria Stefania Picece (Presidente)
dr.ssa Daniela Oliva (Giudice)
dr.ssa Giuseppina Valiante (Giudice rel)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo 7953 dell'anno 2019 affari contenziosi, vertente tra nato a [...] il [...] (C.F.: e per esso il suo Parte_1 CodiceFiscale_1
procuratore generale, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), in ragione LL procura per notar del 03/05/2016, rep. 86186, C.F._2 Persona_1
registrata a SALERNO il 19/05/2016 al n. 5891/1T (cfr. documento depositato), rapp.to e difeso dall'avvocato Wladimiro MANZIONE, dall'avvocato Gaetano MANZIONE e dall'avvocato
Marcella CICORIA, con elezione di domicilio presso l'avvocato Wladimiro MANZIONE, in Via
Francesco Farao n. 4 – SALERNO ed in virtù di procura in calce alla citazione.
ATTORE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ed ivi Controparte_2 CodiceFiscale_3
residente, in Via Mario Mascia n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Domenico Corvino, C.F.: , elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio, sito in Salerno al Corso Garibaldi n 153;
in proprio, nata a [...] il [...] (C.F.: ed Controparte_3 CodiceFiscale_5
ivi residente in [...], nata a [...] il [...] ed ivi dom.ta alla Via Zoccoli
n.10/A C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Caterina, C.F.: C.F._6
ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il suo C.F._7
studio in Salerno alla Via G. Vicinanza, 11, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in proprio;
tutti quali coeredi legittimari di –e anche in qualità di eredi di Persona_2 ER
deceduta in corso di causa;
[...]
nata a [...] il [...] e residente in S. Cipriano Picentino (SA) alla Controparte_3
Via Antonio Amato n.1, C.F. quale erede di C.F._6 Persona_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Crudele, C.F.: unitamente alla C.F._8
quale domicilia in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via G. Budetti n. 48/A, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento riassunto;
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
(figlio di , nato a [...] il [...] (C.F.: CP_4 Controparte_3 [...]
) ed ivi residente in [...]; (figlia di C.F._9 Controparte_5
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_10
residente in [...]; rispettivamente donatari di deceduto il Persona_2
07/04/2016, rapp.ti e difesi dall'avv. Carlo Bisogno, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI Avente ad oggetto: impugnativa di scheda testamentaria;
azione ex art. 533 c.c.; azione di riduzione e collazione;
azione di rescissione, azione di simulazione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.07.2024, in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e per esso il suo procuratore Parte_1
generale, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno Controparte_1 ER
tutti quali coeredi legittimari di
[...] Controparte_2 Controparte_3 PE
– in quanto rispettivamente coniuge ( e loro figli (
[...] Persona_3 Parte_1
e – nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi deceduto CP_2 CP CodiceFiscale_11
il 07/04/2016; (figlio di , (figlia di CP_4 Controparte_3 Controparte_5
, in qualità di donatari di deceduto il 07/04/2016 ed Controparte_3 Persona_2
articolavano le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare (anche con sentenza parziale) la nullità (ovvero procedere al suo annullamento) del documento intitolato “ultime volontà di ” pubblicato quale preteso Persona_2
“testamento” in data 22/04/2016 con atto per notar (rep. n. 108133) registrato a Persona_4
PAGANI il 27/04/2016 al n. 3833. In subordine dichiarare la inesistenza ovvero la nullità ex art. 606 cc. In via gradata e salvo gravame, accertato che alla redazione dell'atto Persona_2
versava nella incapacità di testare, ai sensi dell'art. 591 II n° 3 cc dichiarare nullo o quanto meno invalido e comunque annullare, il documento apparentemente datato 02/09/2011.
In via ulteriormente gradata e salvo gravame, accertato che quel documento è l'effetto di errore violenza o dolo di dichiarare nullo o quanto meno invalido e quindi Persona_2
annullare, ai sensi dell'art. 624 cc, il predetto documento apparentemente datato 02/09/2011.
2) Riconoscere la qualità di erede di ex art. 533 cc. Parte_1
Dichiarare l'invalidità del documento assuntamente datato 02/09/2011, nonché la sua nullità per preterizione ex art. 735 I cc, accogliendo l'azione di riduzione contro gli altri eredi;
ovvero la sua nullità per lesione ex art. 733 II cc per manifesta iniquità nonché, in estremo subordine, l'annullabilità per la mancanza di data, escludendo che possa costituire legato in favore di tantomeno in sostituzione di legittima;
Controparte_3
2a) Dichiarare l'inefficacia del documento assuntamente datato 02/09/2011 ovvero la sua inesistenza quale testamento del de cuius;
2b) Accogliere l'azione di riduzione e collazione, nei confronti di e Controparte_3 ER
ex art. 735 II cc nonché artt. 553 554 e ss cc per consentire al concludente di essere
[...]
partecipe LL comunione ereditaria con restituzione delle spese, dei miglioramenti e dei frutti ivi compresi quelli che avrebbe potuto percepire utilizzando l'ordinaria diligenza (art. 561 II cc e art. 1148 cc). Ciò in relazione a tutte le donazioni (dirette ed indirette) ed agli atti simulati ovvero di tutti quelli ulteriori che dovessero rivelarsi dall'attività istruttoria ovvero negotium mixtum cum donatione indicati in citazione tra i quali:
a) Atto pubblico per notar del 30/12/2003 rep. 80488 registrato a PAGANI il Persona_4
19/01/2004 al n. 97 e trascritto a SALERNO il 20/01/2004 ai numeri 2860/2329, di (ipotetica)
permuta, di zona di terreno in NCT folio 22 part.lle 1167 – 1168 e 1172.
b) Rogito per notar del 14/07/2015 rep. 107200, di pretesa alienazione LL piena PE
proprietà di n. 192.000 azioni LL (con sede in SALERNO Controparte_6
alla Via Roberto Wenner n°89 P.IVA – C.F. REA:SA-325519) P.IVA_1
2c) Accogliere l'azione di rescissione, nei confronti di e ex Controparte_3 Persona_3
art. 763 II cc ivi compresa la garanzia per evizione;
2d) Accogliere l'azione di riduzione nei confronti di per le seguenti liberalità CP_4
pregiudizievoli:
a) Rogito per notar del 19/01/2010 rep. 98163, di donazione di nuda proprietà, Persona_4
del complesso immobiliare in SALERNO, al viale degli Eucalipti n.35 - Quanto al villino identificato in N.C.E.U. alla particella 217 subalterno 3, piano T-1, zona censuaria 2, categoria A/7,
classe 2, consistenza 12,5 vani, superficie catastale totale 326 mq - Quanto al locale garage identificato in N.C.E.U. alla particella 217 subalterno 1, piano S1, categoria C/6, classe 5, consistenza 13 mq - Quanto al terreno identificato in CT Comune di SALERNO al foglio 22,
particella 776, semin. arbor., classe 4, centiare 10.
b) Rogito per notar del 13/03/2009 rep. 95970, di donazione LL piena Persona_4
proprietà di n. 10.000 azioni LL (con sede in SALERNO alla Controparte_7
Via Roberto Wenner 59 – C.F e P.IVA – REA SA-163030) del valore nominale di € P.IVA_2
516.500,00 (valore dichiarato in atto di donazione).
c) Rogito per notar del 14/07/2015 rep. 107199, di pretesa alienazione LL piena PE
proprietà del 12,50% LL quota di partecipazione nella NT SR (con sede in
SALERNO alla Via Roberto Wenner 59 – C.F e P.IVA – REA SA-17679), oltre a P.IVA_3
quelle indicate sub 3c2 e di tutti quelli ulteriori che dovessero rivelarsi dall'attività istruttoria con declaratoria di inefficacia degli atti che materializzano lesione alle quote di legittima e collazione delle donazioni dirette e/o indirette, ivi compreso il negotium mixtum cum donatione, onde rimediare alle perpetrate lesioni ed alle disparità di trattamento. Accogliere la domanda di riduzione e restituzione e quella di reintegrazione LL quota riservata ai legittimari e di rescissione, in danno di con conseguente sua condanna alla restituzione di tutti i beni o del controvalore e CP_4
pagamento dei frutti;
oltre interessi e rivalutazione.
2e) Accogliere l'azione di riduzione nei confronti di per le liberalità Controparte_5
pregiudizievoli indicate sub 3a4, 3a6 e di tutti quelli ulteriori che dovessero rivelarsi dall'attività
istruttoria con declaratoria di inefficacia degli atti che materializzano lesione alle quote di legittima e collazione delle donazioni dirette e/o indirette ivi compreso il negotium mixtum cum donatione,
onde rimediare alle perpetrate lesioni ed alle disparità di trattamento. Accogliere la domanda di riduzione e restituzione e quella di reintegrazione LL quota riservata ai legittimari e di rescissione in danno di con conseguente sua condanna alla restituzione del controvalore Controparte_5
e al pagamento dei frutti;
oltre interessi e rivalutazione.
2f) Accogliere le azioni di riduzione innanzi indicate con azione di collazione delle donazioni, siano esse dirette o indirette, accogliendo anche le azioni relative al negotium mixtum cum donatione. Il tutto con conseguente azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte e reintegrazione delle relative quote riservate ai legittimari.
2g) In subordine, accogliere l'azione di simulazione in ordine agli atti che mascherano donazione e di quelli che hanno determinato depauperamento del patrimonio del de cuius.
3) Accertare e dichiarare (anche con sentenza parziale) la qualità di eredi legittimi (del de cuius
– deceduto, ab intestato, in data 07/04/2016) LL moglie e Persona_2 Persona_3
dei tre figli e ritenendo Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
consolidata la posizione possessoria, in prosecuzione a quella del defunto (art. 1146 cc).
4) Dichiarare aperta la successione legittima di deceduto ab intestato in Persona_2
Salerno il 07/04/2016 e disporre la divisione dell'asse ereditario comprensivo del patrimonio (come ricostruito) immobiliare di beni mobili delle somme e dei crediti.
5) Condannare e e al pagamento dei frutti e Controparte_3 Persona_3 CP_4
ritenerla tenuta al rendiconto, con interessi e rivalutazione ed oltre quelli che avrebbe potuto percepire utilizzando la ordinaria diligenza (art. 561 cc e 1148 cc).
6) Disporre – in odio a – il sequestro giudiziario delle 33.680 azioni (pari al Controparte_3
17,22%) LL di cui la stessa si è appropriata attualmente ed Controparte_7
ha illecitamente detenuto.
7) Ordinare la trascrizione LL emananda sentenza, con esonero di responsabilità per il signor
Conservatore dei RR.II. di SALERNO e di quello del Registro Imprese.
8) Condannare al risarcimento del danno – in favore del concludente – da Controparte_3
quantificarsi anche equitativamente, oltre interessi, rivalutazione e maggiore danno.
Condannare la stessa al pagamento LL sanzione civile ex art. 96 cpc, in favore di Parte_1
.
[...]
9) Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze di causa, addebitando alla massa le sole somme necessarie per spese comuni.
Con sentenza esecutiva”. Deduceva l'attore che in data 07/04/2016 è deceduto in SALERNO Persona_2
lasciando a sé superstiti il coniuge (innanzi generalizzata) e i tre figli LL coppia, Persona_3
e (innanzi generalizzati) ai quali – Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
nelle percentuali di legge – il patrimonio doveva essere devoluto.
Il relictum, in proprietà del de cuius al momento del decesso, è risultato essere costituito dai seguenti beni:
a1) quota pari alla metà di un immobile per vacanze in MONTECORICE (SA) Frazione Casa del
Conte, censito nel N.C.E.U. al foglio 19, mappale 290 sub 4, cat. A/7, nonché quota pari alla metà
di locale terraneo in MONTECORICE (SA) Frazione Casa del Conte, censito nel N.C.E.U. al foglio
19, mappale 290 sub 12 cat. C/6;
a2) n. 33.680 azioni LL società di capitali (con sede in Controparte_7
SALERNO alla Via Roberto Wenner 59 – C.F e P.IVA: – REA SA-163030) dal P.IVA_2
valore nominale di € 2.881.966,00= (come ricavato dall'analisi del bilancio al 31/12/2015).
a3) residuo attivo su Conto corrente bancario n. 0775 (cointestato a ed alla Persona_2
figlia acceso presso la – filiale di SA/2. Controparte_3 CP_8
Esponeva l'attore che, come risulta dal verbale redatto dal Notaio in data Persona_4
22/04/2016 (repertorio n. 108133), la legittimaria ha chiesto la pubblicazione Controparte_3
di un documento, definito testamento olografo di apparentemente datato Persona_2
02/09/2011.
Tale documento, recante le ultime volontà del de cuius, così recita: “Ultime volontà di -
[...]
Mi accingo ad affrontare un importante intervento chirurgico. /Nel caso di decesso - PE
desidero che i miei beni vengano così divisi: 7 1) a 7 - Le mie quote di partecipazioni nella Pt_1
società Maxi Sconto Spa e / - 1/4 del valore LL Casa di Baia Arena Controparte_6
- 1/4 del valore dei titoli depositati presso la - CA LL IA - 1/4 dei depositi bancari esistenti presso la CA LL IA a mio nome (conto cointestato al 50% con ) /2) a CP_9
/- La mia quota di partecipazione ad Eurocom, con l'impegno di portare avanti l'azione di CP_2 risarcimento nei confronti di . /- 1/4 del valore dei titoli depositati presso la CA CP_10
LL IA - 1/4 del valore del c/c presso la CA LL IA detenuto al 50% con LY -
1/4 del valore LL Casa di Baia Arena. /3) A lascio le azioni intestate a mio nome nella CP_9 [...]
in quanto ha contribuito per vari decenni a portare avanti la società e sono Parte_2
sicuro che garantirà la continuità dell'azienda – settembre 2011.” Controparte_11
Narrava l'attore che essa dopo aver provocato la pubblicazione del documento Controparte_3
(verbale 22/04/2006), aveva, in qualità di legale rapp.te LL Controparte_7
– arbitrariamente formalizzato l'intestazione, a suo favore, delle azioni paterne nelle predette
SOCIETÀ. Precisava l'attore che il legittimario ha formalizzato Controparte_2
l'accettazione dell'eredità paterna con beneficio d'inventario, redigendo il relativo inventario (cfr.
documento depositato), accettazione trascritta il 26/10/2016 ai numeri 41411/32088 e iscritta nel
R.G.V.G. del TRIBUNALE di SALERNO al n. 1654/2016.
Evidenziava, di poi, che anch'egli (tramite il suo procuratore generale aveva Controparte_1
accettato l'eredità con beneficio di inventario, formalizzato con atto per notar del Persona_5
15/03/2019 e tale accettazione beneficiata è stata registrata il 19/03/2019 al n. 3659 a SALERNO ed
è stata trascritta ai n. ri 11440/891.
Orbene, l'attore, in primo luogo, evidenziava la pretesa illegittimità LL cartula apparentemente datata 02/09/201: essa, invero, concernerebbe beni che, alla data del decesso, sono risultati extra
relictum, così da pregiudicare i diritti degli altri legittimari indicati nella stessa e la totale pretermissione di moglie del de cuius. Persona_3
Secondo l'esegesi del documento proposta dall'attore, la cartula del 02.09.2011 avrebbe avuto lo scopo di operare una ordinaria istituzione di eredi, e, non producendo alcuna successione a titolo particolare, non avrebbe potuto legittimare a procedere ad alcuna unilaterale Controparte_3
attribuzione.
Per_ L'attore, inoltre, depositava CTP a firma del dott. , che riassumeva le donazioni (dirette e/o indirette) attuate dal de cuius, gli atti pretesi simulati ed i crediti del de cuius che, invece, sarebbero stati fatti oggetto di attribuzioni illecite e convogliate in favore di in Controparte_3
particolare, il consulente tecnico individuava le quote societarie costituenti il relictum e le partecipazioni in società che erano state di titolarità del de cuius ma che (alla data del decesso) sono risultate trasferite a terzi tramite atti da ritenersi in tesi simulati ovvero donazioni dirette e/o indirette che (alla data del 07/04/2016), risultavano acquistate ad un corrispettivo notevolmente inferiore al valore effettivo (donazione simulate o/e negotium mixtum cum donatione).
Alla luce di tali deduzioni, l'attore lamentava che, di fatto, aveva patito, in qualità di legittimario, la lesione LL propria quota di legittima.
Invocava, dunque, l'accertamento LL propria qualità di erede, con contestuale declaratoria di apertura LL successione del de cuius ; la ricostruzione e la susseguente Persona_2
divisione dell'asse ereditario (relictum e donatum) immobiliare, mobiliare, crediti e somme del de
cuius.
L'attore, quindi, procedeva ad analizzare nel dettaglio, richiamando le conclusioni del CTP dott.
Per_
, la ricostruzione del relictum.
Lamentava, poi, l'attore che, in vita, il de cuius avesse posto in essere numerose donazioni ad esecuzione indiretta in favore dei legittimari ed anche di terzi, soprattutto a mezzo bonifici bancari,
come evidenziato dall'analisi delle movimentazioni bancarie ricostruite dal consulente di parte.
Secondo l'attore, invero, anche a volere interpretare la cartula come assegno divisionale semplice,
di mero carattere obbligatorio, essa non eliderebbe la comunione ereditaria.
Ad ogni buon conto, ad avviso dell'attore, l'ipotesi divisionale immaginata dal testatore si paleserebbe, comunque viziata, poiché le quote astratte individuate conterrebbero beni inesistenti alla data di apertura LL successione e non terrebbero conto dei legittimari e neanche contengono una ipotetica istituzione di erede da parte del de cuius.
Peraltro, la cartula del 2011 sarebbe, comunque, viziata dalla toale preterizione di , Persona_3
coniuge del de cuius, in virtù dell'art. 735 I cc. La divisione sarebbe, poi, nulla, non essendo stati individuati fuori dalla divisione, beni sufficienti a formare le porzioni dei soggetti pretermessi;
in altre parole, sebbene il testatore intendesse favorire la figlia non avrebbe potuto apporzionare i beni in misura inferiore all'entità LL quota di CP
riserva, né avrebbe potuto pretermettere totalmente uno di essi.
Si sarebbe, peraltro, concretizzata l'ipotesi LL rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 II
cc).
Andrebbe escluso, in ogni caso, secondo la ricostruzione dell'attore, che possa Controparte_3
ritenersi legataria dei beni attribuitile in forza LL crtula del 2011, perché il testatore, disponendo dell'universalità del proprio patrimonio ha, con quel documento, ha inteso creare porzioni tra i propri beni, come quota del patrimonio spettante ai figli legittimari.
Peraltro, un ipotetico e non concesso legato sarebbe assoggettato all'azione di riduzione, unitamente a tutte le altre disposizioni lesive LL legittima.
Tanto dedotto, l'attore articolava le conclusioni già sopra riportate.
La difesa di . Controparte_3
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_3
costituzione depositata telematicamente in data 30.11.2019.
Secondo l'impostazione difensiva assunta da la scheda del 2011 va interpretata Controparte_3
alla stregua di un testamento ad ogni effetto, come avrebbe, peraltro, riconosciuto lo stesso attore,
nella sua dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 12.5.2016 (prodotta ex adverso: all.1 perizia
Per_
).
La scheda testamentaria - ferma restando la totale pretermissione del coniuge – conterrebbe, invero,
specifiche assegnazioni di beni ai tre figli: la volontà del testatore sarebbe stata quella di destinare,
comunque, le azioni LL alla figlia "che ha contribuito per vari decenni CP_7 CP
a portare avanti la società e sono sicuro che garantirà la continuità dell'azienda", ciò allo scopo di garantire la prosecuzione dell'azienda, senza, cioè, che il testatore intendesse attuare alcuna comunione ereditaria sulle azioni relitte o una diversa (anche parziale) attribuzione dei titoli per effetto di una divisione dell'intero patrimonio del defunto.
Il testatore, dunque, intendeva assegnare quel bene non come "quota" di un patrimonio e,
tantomeno, dare solo direttive più o meno vincolanti agli eredi per la formazione delle quote, ma alla stregua di una specifica e definitiva attribuzione dei suoi diritti successori, senza che su questo lascito potessero concorrere, in alcun modo, i figli maschi, che il testatore intendeva non idonei alla gestione delle società del gruppo.
La difesa di evidenzia, dunque, che, qualunque sia la natura giuridica delle Controparte_3
attribuzioni effettuate: legato, istitutio ex re certa o divisio inter liberos (art.734 c.c.) – resterebbe indiscutibile la attribuzione reale delle azioni alla figlia femmina, per effetto delle caratteristiche letterali dell'assegnazione e, soprattutto, LL palese volontà del testatore di assicurare solo alla figlia la continuazione dell'azienda. CP
Non sarebbe conferente, dunque, il richiamo dell'art.733 c.c. (norme date dal testatore per formare le porzioni), che non sarebbe applicabile, perché, in tal caso, il de cuius non divide o assegna, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione e cioè criteri di carattere generale piuttosto che attribuzione di singoli beni, come, invece, emerge dalla scheda testamentaria de qua.
L'unica ipotesi percorribile, ad avviso di sarebbe quella LL divisio inter Controparte_3
liberos ex art.734 c.c., nella quale ha compiuto la divisione dei suoi beni fra gli Persona_2
eredi con effetti reali immediati, fermo restando che, anche in questo caso, si ammette che agli eredi possa comunque competere una ulteriore attività esecutiva (dati catastali, planimetrie etc.:
Cass.14.6.1976 n.2210) per dare completa attuazione alla volontà del defunto: optare per l'ipotesi
LL divisio inter liberos comporterebbe l'efficacia reale delle attribuzioni in rebus certis e la conseguente esclusione, rispetto alla cose assegnate, del sorgere LL comunione ereditaria.
La invalidità eventuale, connessa alla pretermissione del coniuge, di cui all'art. 735 c.c., avrebbe un'incidenza solo relativa, poiché potrebbe essere fatta valere solo dall'interessata e all'esito di un positivo esperimento dell'azione di riduzione. Non pertinente, poi, sarebbe la paventata ipotesi LL rescissione per lesione LL presunta divisione, giacchè il testamento non contiene l'indicazione LL quota astratta spettante a ciascun coerede e, comunque, l'azione sarebbe prescritta ex art. 763 c.c. per essere decorsi i due anni dalla divisione (ossia dalla apertura LL successione e/o pubblicazione del testamento).
Alcun rilievo sortirebbe, secondo la difesa di il fatto alcuni beni assegnati ai figli Controparte_3
maschi sono fuoriusciti dal patrimonio prima dell'apertura LL successione e quindi che le "quote"
indicate dal de cuius per i maschi sarebbero di gran lunga inferiori a quelle LL figlia femmina: si tratta, invero, di un profilo che non potrebbe porre in discussione l'attribuzione particolare alla figlia che dovrebbe considerarsi autonoma: anche l'assegnazione concreta di determinati CP
beni ad alcuni eredi da parte del testatore configura una divisione parziale del patrimonio relitto, i cui cespiti oggetto di assegnazione non entrano a far parte LL comunione ereditaria.
Sicché, le disposizioni che hanno ad oggetto beni poi effettivamente relitti non potrebbe essere poste nel nulla e, anche ove volesse escludersi la natura di assegnazione a titolo particolare delle azioni alla figlia, la stessa resterebbe una efficace attribuzione in re certa.
Poiché, dunque, l'attribuzione dei titoli era avvenuta in favore di in modo reale, Controparte_3
la stessa doveva considerarsi legittimata a procedere alla intestazione a suo nome delle azioni assegnate, con la emissione di un nuovo certificato in sostituzione del precedente intestato al de
cuius e già nella sua disponibilità, onde nessuna richiesta andava fatta agli onerati, perdendo ogni sostanza le affermazioni dell'attore circa indebite appropriazioni del bene oggetto del lascito testamentario e/o illeciti comportamenti LL figlia per intestarsi ciò che invece - al momento dell'apertura LL successione - era esclusivamente suo.
Quanto alla spiegata azione di riduzione, osservava che, a parte le dismissioni Controparte_3
operate dal de cuius successivamente al testamento, sono andati comunque relitti beni di notevole consistenza patrimoniale, e lo stesso attore è stato ampiamente beneficiato in vita dal padre, con donazioni di immobili, partecipazioni societarie, denaro ed altre utilità. L'azione di riduzione proposta, però, sarebbe inammissibile difettando le condizioni previste dall'art.564 c.c., poiché aveva già accettato puramente e semplcemente l'eredità del Parte_1
padre, anteriormente alla dichiarazione beneficiata effettuata solo pochi mesi prima LL
introduzione del presente giudizio, com emergerebbe da copiosi atti e comportamenti riferibili all'attore, che hanno comportato sia una accettazione espressa (art.475 c.c.) che, in ogni caso, una accettazione tacita (art.476 c.c.).
aveva già assunto formalmente e più volte, il titolo di erede, così espressamente Parte_1
qualificandosi in vari atti, esposti e diffide a terzi.
Si sarebbe, poi, comunque, sostanziata accettazione tacita, poiché , con raccomandata Parte_1
del 22.5.2017, comunicata a il 13.06.2017, ossia circa due anni prima LL Controparte_3
accettazione beneficiata, aveva introdotto un procedimento di mediazione innanzi alla A.D.R. CEL
S.R.L. società di mediazione, per la risoluzione LL controversia avente ad oggetto la impugnazione del testamento de quo e la reintegrazione dei diritti di legittimario.
Peraltro, anche nel presente giudizio, il mandato al difensore in calce alla citazione risulta rilasciato ed autenticato in data 03/12/2018, ossia sempre anteriormente alla dichiarazione di accettazione beneficiata intervenuta solo nel marzo 2019.
Osservava ancora la convenuta che l'attore - in tale situazione - non potrebbe nemmeno giovarsi ex
art.510 c.c. LL accettazione beneficiata apparentemente effettuata.
Anche l'altro convenuto, , per non avere compiuto l'inventario nel termine di Controparte_2
legge, andrebbe considerato erede puro e semplice, incorrendo, così, anch'egli nella inammissibilità
dell'azione di riduzione in difetto del presupposto richiesto ex art.564 1° co. ult. parte c.c.
Da tanto discende, secondo la difesa di che sia l'attore che il fratello Controparte_3 CP_2
sono eredi puri e semplici per avere così accettato l'eredità, con conseguente inammissibilità in tema di azione di riduzione ed anche delle azioni di simulazione che alla prima siano preordinate.
In via subordinata, eccepiva il difetto, da parte dell'attore, LL imputazione ex Controparte_3
se delle donazioni indirette e dirette (indicate in dettaglio in comparsa di costituzione e risposta) ricevute in vita dal padre, delle quali chiedeva accertarsi - anche in via riconvenzionale - la esistenza e la relativa imputazione successoria.
poi, provvedeva a contestare le pretese donazioni ricevute dal padre, operando Controparte_3
puntuali osservazioni con riguardo a tutte le allegate liberalità riferite in citazione.
Per_ La convenuta contestava, poi, le conclusioni del perito di parte, dott. , che, a suo dire, CP
giungeva ad una valutazione iperbolica dell'asse relitto, e provvedeva a depositare perizia a firma del Prof. , il quale giungeva a dimezzare il valore prospettato dall'attore. Persona_7
Tanto dedotto, la convenuta articolava le seguenti conclusioni: “perchè il Controparte_3
Tribunale adito voglia: 1) in via preliminare: rigettare la richiesta di sequestro giudiziario;
2)
dichiarare la inammissibilità e/o rigettare la domanda di nullità e/o annullamento del testamento di
; in ogni caso, dato atto LL qualità di eredi puri e semplici di e Persona_2 Parte_1
, dichiarare inammissibile la domanda di riduzione e/o simulazione ad essa Controparte_2
preordinata, difettando le condizioni dell'art.564 c.c., dando atto dell'assegnazione testamentaria in favore di di n 33.680 azioni LL 3) in via subordinata, nel Controparte_3 Controparte_7
merito:
a) accertare - anche in via riconvenzionale ed ai fini LL imputazione ex se - tutte le donazioni indirette di immobili, di denaro e partecipazioni societarie delle quali ha beneficiato l'attore e già specificamente indicate nella presente comparsa (sub III) e, quanto al loro valore,
anche tramite CTU;
in particolare - all'esito delle statuizioni del Tribunale sul disconoscimento LL scrittura privata e LL proposta querela di falso – in accoglimento
LL domanda riconvenzionale di simulazione, accertare comunque la simulazione LL
scrittura intercorsa tra e in data 26.11.1996 in ordine alla erogazione Pt_1 Persona_2
del denaro da parte di per la sottoscrizione delle azioni EUROCOM s.p.a. e Parte_1
la conseguente donazione indiretta in favore di quest'ultimo da parte del padre LL quota
LL società e/o del denaro per sottoscriverla, sempre con imputazione ex se alla sua quota successoria;
b) per l'effetto, ricostruita la massa, imputare le predette liberalità alla quota spettante al legittimario , rigettare la sua domanda di riduzione e, ove Parte_1
risultanti, condannarlo al pagamento delle differenze di valore nei confronti LL massa tra quanto percepito e la quota allo stesso spettante;
in via ancora più subordinata, contenere la domanda dell'attore nei limiti di legge;
4) attesa la già intervenuta assegnazione per testamento in favore LL deducente, provvedere come di giustizia sulla domanda di divisione nei confronti dell'attore e dell'altro convenuto in ordine ai beni Controparte_2
relitti, loro assegnati in quota ed ancora esistenti;
solo in via gradata, assegnare alla deducente i beni ad essa già attribuiti con il testamento, ovvero, in via ancora più gradata, la parte di patrimonio ad essa spettante per effetto LL successione de qua comunque determinata. 5) in via istruttoria: sospendere il giudizio all'esito di quello n.280/17 R.G.
Tribunale di Salerno, inteso ad accertare i pretesi crediti dell'attore nei confronti LL
eredità e, quindi, il passivo LL stessa, nonchè all'esito di quello instaurato dal de cuius per l'accertamento dei suoi crediti verso (R.G. n. Tribunale Salerno)”. CP_10
La posizione di Controparte_2
, mai stato nel possesso dei beni ereditari, rivendicava la corretta esplicazione del
[...]
procedimento di accettazione beneficata dell'eredità paterna da parte sua;
precisava che, entro poco più di un mese dalla morte del padre , formalizzava la stessa in data 02.08.2016 con verbale PE
R.G.V. n. 1654/2016 del Tribunale di Salerno.
Immediatamente dopo, e precisamente in data 01.09.2016, proponeva istanza per Controparte_2
la nomina del Cancelliere per la redazione dell'inventario, che veniva poi disposto dal Tribunale di
Salerno, con proroga, il 26.01.2017 e redatto il 26.04.2017, entro quindi i tre mesi previsti dal codice.
, poi, in relazione alla cartula del settembre 2011, dichiarava quale coerede di non Controparte_2
conoscere (ex art. 2702 cc e 214 II cpc) la firma apparentemente apposta da , la Persona_2
grafia e con essa il contenuto e la composizione del testo del citato documento. , dunque, instava affinché con il giudizio promosso da , venisse Controparte_2 Parte_1
accertata la qualità di erede del convenuto e degli altri legittimari, così che si Controparte_2
possa procedere all'apertura LL successione del de cuius , contestualmente alla Persona_2
ricostruzione e divisione dell'asse ereditario, che dovrà comprendere non solo tutte le partecipazioni sociali riconducibili al de cuius e di cui i convenuti , e Controparte_3 Controparte_5
hanno usufruito del possesso dei beni ereditari utilizzando così i beni stessi del de CP_4
cuius, già individuati nella memoria di costituzione del sequestro giudiziario, e che qui si ha per trascritto e riportato, ma di tutti i finanziamenti effettuati dal de cuius prelevati da un conto corrente cointestato alla convenuta , e di cui il padre aveva disponibilità e su cui Controparte_3 PE
era l'unico ad effettuare versamenti con provvista personale.
, in sostanza, aderiva alle conclusioni dell'attore: “4a) Declaratoria, nei confronti Controparte_2
di tutte le parti in causa, di invalidità del documento assuntamente datato 02/09/2011, nonché di nullità per preterezione ex art. 735 I cc, nullità per lesione ex art. 733 II cc nonché annullabilità per difetto di forma per la mancanza di data;
4b) Inefficacia del documento assuntamente datato 02/09/2011che pur non rivestendo il contenuto del testamento contiene il requisito LL patrimonialità ed inesistenza del documento quale testamento del de cuius;
4c) Annullabilità del documento assuntamente datato 02/09/2011 per vizi LL volontà;
4d) Azione di riduzione e collazione, nei confronti di e ex Controparte_3 Persona_3
art. 735 II cc nonché artt. 553 554 e ss cc per consentire al concludente di essere partecipe LL
comunione ereditaria. Circa la restituzione anche dei frutti delle spese e dei miglioramenti e degli atti di disposizione dei beni ereditari trova applicazione la disciplina in tema di petizione ereditaria,
così da accertare la qualità di erede da parte di e procedere al recupero dei Controparte_2
beni e dei diritti ereditari. Accertata la qualità di erede del concludente si consolida anche la sua posizione possessoria in prosecuzione a quella del defunto (art. 1146 cc). 4e) Azione di rescissione, nei confronti di e ex art. 763 II cc Controparte_3 Persona_3
con garanzia per evizione;
4f) Azione di riduzione nei confronti di per le liberalità pregiudizievoli indicate sub CP_4
3a1, 3a2, 3c1 e 3c2;
4g) Azione di riduzione nei confronti di per le liberalità Controparte_5
pregiudizievoli indicate sub 3a4, 3a6;
4h) Azione di riduzione nei confronti di Viene dato contenuto all'azione di Controparte_3
collazione delle donazioni siano esse dirette o indirette e altrettanto anche relativamente al negotium
mixtum cum donatione, per scongiurare le disparità di trattamento tra coeredi e per garantire la proporzione per legge.
Viene formulata anche l'azione di riduzione nei confronti di e Controparte_3 CP_4
e e di quanti risultano destinatari di atti di liberalità del de cuius che hanno Controparte_5
pregiudicato i legittimari. Il tutto onde ottenere l'inefficacia degli atti che materializzano lesione alla quota di legittima, con restituzione di beni e frutti (o dal controvalore), con conseguente azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte e reintegrazione delle relative quote riservate ai destinatari delle disposizioni ridotte e reintegrazione delle relative quote riservate ai legittimari.
Viene, altresì, formulata l'azione di simulazione relativa agli atti che mascherano donazione e di tutti gli atti che hanno determinato depauperamento del patrimonio del de cuius.
In subordine la declaratoria di donazione indiretta anche attraverso l'istituto giuridico del negotium
mixtum con donatione dei seguenti atti: per Notar del 19.01.2010 rep. 98163, Notar PE PE
13.03.2009, per Notar rep. 8488 del 30.12.2003, Notar del 14.07.2015 rep. 107200, PE PE
l'acquisto delle quote Eurocom del 20.10.2009, e Notar rep. 107199 del 14.07.2015. PE
Tanto premesso e considerato articolava le seguenti, ulteriori, conclusioni: Controparte_2
“accogliersi anche in via riconvenzionale le seguenti conclusioni Voglia l'On.le Tribunale adito,
respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1) Dichiarare (anche con sentenza parziale) la nullità (ovvero procedere al suo annullamento) e l'annullabilità e rescissione del documento intitolato “ultime volontà di ” Persona_2
pubblicato quale preteso “testamento” in data 22/04/2016 con atto per notar (rep. Persona_4
n. 108133) registrato a PAGANI il 27/04/2016 al n. 3833. In subordine dichiarare la inesistenza ovvero la nullità ex art. 606 cc.
2) Accogliere la domanda di accertamento negativo di autenticità del documento intitolato “ultime volontà di ” pubblicato quale preteso “testamento” in data 22/04/2016 con Persona_2
atto per notar (rep. n. 108133) registrato a PAGANI il 27/04/2016 al n. 3833 e Persona_4
dichiararne la nullità anche per non riferibilità al de cuius (ex art. 214 II cpc) rispetto al non riconoscimento formalizzato dal concludente.
3) In via gradata e salvo gravame, accertato che alla redazione dell'atto Persona_2
versava nella incapacità di testare, ai sensi dell'art. 591 II n° 3 cc dichiarare nullo o quanto meno invalido e comunque annullare, il documento apparentemente datato 02/09/2011;
4) In via ulteriormente gradata e salvo gravame, accertato che quel documento è l'effetto di errore violenza o dolo di dichiarare nullo o quanto meno invalido e quindi Persona_2
annullare, ai sensi dell'art. 624 cc, il predetto documento apparentemente datato 02/09/2011.
5) Riconoscere la qualità di erede di con declaratoria di apertura LL Controparte_2
successione e scioglimento LL comunione ereditaria con attribuzione al concludente ex art. 720
dei beni indivisibili. Dichiarare l'invalidità del documento assuntamente datato 02/09/2011, nonché
la sua nullità per preterezione ex art. 735 I cc, accogliendo l'azione di riduzione contro gli altri eredi;
ovvero la sua nullità per lesione ex art. 733 II cc per manifesta iniquità nonché, in estremo subordine, l'annullabilità per la mancanza di data, escludendo che possa costituire legato in favore di tantomeno in sostituzione di legittima;
CP_12
6) Dichiarare l'inefficacia del documento assuntamente datato 02/09/2011 ovvero la sua inesistenza quale testamento del de cuius nonché la annullabilità/nullità LL suddetta scrittura;
7) Accogliere l'azione di riduzione e collazione, nei confronti di e Controparte_3 ER
ex art. 735 II cc nonché artt. 553 554 e ss cc per consentire al concludente di essere
[...]
partecipe LL comunione ereditaria con restituzione delle spese, dei miglioramenti e dei frutti ivi compresi quelli che avrebbe potuto percepire utilizzando l'ordinaria diligenza (art. 561 II cc e art. 54 1148 cc). Ciò in relazione a tutte le donazioni (dirette ed indirette) ed agli atti simulati ovvero di tutti quelli ulteriori che dovessero rivelarsi dall'attività istruttoria ovvero negotium mixtum cum
donatione indicati in citazione tra i quali: a) Atto pubblico per notar del Persona_4
30/12/2003 rep. 80488 registrato a PAGANI il 19/01/2004 al n. 97 e trascritto a SALERNO il
20/01/2004 ai numeri 2860/2329, di (ipotetica) permuta, di zona di terreno in NCT folio 22 part.lle
1167 – 1168 e 1172. b) Rogito per notar del 14/07/2015 rep. 107200, di pretesa PE
alienazione LL piena proprietà di n. 192.000 azioni LL 8) Controparte_6
Accogliere l'azione di rescissione, nei confronti di e ex art. Controparte_3 Persona_3
763 II cc ivi compresa la garanzia per evizione;
9) Accogliere l'azione di riduzione nei confronti di per le seguenti liberalità CP_4
pregiudizievoli: a) Rogito per notar del 19/01/2010 rep. 98163, di donazione di Persona_4
nuda proprietà, del complesso immobiliare in SALERNO, al viale degli Eucalipti n.35 - Quanto al villino identificato in N.C.E.U. alla particella 217 subalterno 3, piano T-1, zona censuaria 2,
categoria A/7, classe 2, consistenza 12,5 vani, superficie catastale totale 326 mq - Quanto al locale garage identificato in N.C.E.U. alla particella 217 subalterno 1, piano S1, categoria C/6, classe 5,
consistenza 13 mq - Quanto al terreno identificato in CT Comune di SALERNO al foglio 22,
particella 776, semin. arbor., classe 4, centiare 10. b) Rogito per notar del Persona_4
13/03/2009 rep. 95970, di donazione LL piena proprietà di n. 10.000 azioni LL
[...]
(con sede in SALERNO alla Via Roberto Wenner 59 – C.F e P.IVA Controparte_7
– REA SA-163030) del valore nominale di € 516.500,00 (valore dichiarato in atto di P.IVA_2
donazione). c) Rogito per notar del 14/07/2015 rep. 107199, di pretesa alienazione LL PE
piena proprietà del 12,50% LL quota di partecipazione nella NT SR (con sede in SALERNO alla Via Roberto Wenner 59 – C.F e P.IVA – REA SA-17679). oltre a P.IVA_3
quelle indicate e di tutti quelli ulteriori che dovessero rivelarsi dall'attività istruttoria con declaratoria di inefficacia degli atti che materializzano lesione alle quote di legittima e collazione delle donazioni dirette e/o indirette, ivi compreso il negotium mixtum cum donatione, onde rimediare alle perpetrate lesioni ed alle disparità di trattamento.
Accogliere la domanda di riduzione e restituzione e quella di reintegrazione LL quota riservata ai legittimari e di rescissione, in danno di con conseguente sua condanna alla CP_4
restituzione di tutti i beni o del controvalore e pagamento dei frutti;
oltre interessi e rivalutazione.
10) Accogliere l'azione di riduzione nei confronti di per le liberalità Controparte_5
pregiudizievoli delle numerose movimentazioni bancarie del de cuius, a seguito dell'acquisto del cavallo nato il [...] per il corrispettivo di € 50.000,00 e di tutti quelli ulteriori Persona_8
che dovessero rivelarsi dall'attività istruttoria con declaratoria di inefficacia degli atti che materializzano lesione alle quote di legittima e collazione delle donazioni dirette e/o indirette ivi compreso il negotium mixtum cum donatione, onde rimediare alle perpetrate lesioni ed alle disparità
di trattamento.
Accogliere la domanda di riduzione e restituzione e quella di reintegrazione LL quota riservata ai legittimari e di rescissione in danno di con conseguente sua condanna alla Controparte_5
restituzione del controvalore e al pagamento dei frutti;
oltre interessi e rivalutazione.
11) accogliere e dichiarare, la titolarità da parte del de cuius dei conti correnti n. 31473.61 e n.
33520.56 accesi presso la banca nonché di quello n. 775 (solo formalmente CP_13 CP_8
cointestato) e accertare le donazioni effettuate in denaro da tali conti correnti in favore di CP
ovvero di altri soggetti.
[...]
12) accertare e dichiarare la titolarità riconducibile al de cuius LL imbarcazione tg. VG5763D;
13) accertarsi e dichiararsi la titolarità in percentuale delle quote LL Distribuzione Commerciale
s.r.l. riconducibili al de cuius e di cui si accerterà la consistenza in corso di causa. 14) Accogliere le azioni di riduzione innanzi indicate con azione di collazione delle donazioni,
siano esse dirette o indirette, accogliendo anche le azioni relative al negotium mixtum cum
donatione. Il tutto con conseguente azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte e reintegrazione delle relative quote riservate ailegittimari.
15) In subordine, accogliere l'azione di simulazione in ordine agli atti che mascherano donazione e di quelli che hanno determinato depauperamento del patrimonio del de cuius.
16) Accertare e dichiarare (anche con sentenza parziale) la qualità di eredi legittimi (del de cuius
– deceduto, ab intestato, in data 07/04/2016) LL moglie e dei tre Persona_2 Persona_3
figli , e ritenendo consolidata la posizione Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
possessoria, in prosecuzione a quella del defunto (art. 1146 cc).
17) Dichiarare aperta la successione legittima di , deceduto ab intestato in Persona_2
Salerno il 07/04/2016 e disporre la divisione dell'asse ereditario comprensivo del patrimonio (come ricostruito) immobiliare di beni mobili delle somme e dei crediti e disporre lo scioglimento LL comunione ereditaria.
18) Condannare , e al pagamento Controparte_3 Persona_3 CP_4 Controparte_5
dei frutti e ritenerli rispettivamente tenuti al rendiconto, con interessi e rivalutazione ed oltre quelli che avrebbe potuto percepire utilizzando la ordinaria diligenza (art. 561 cc e 1148 cc).
19) Ordinare la trascrizione LL emananda sentenza, con esonero di responsabilità per il signor
Conservatore dei RR.II. di SALERNO e di quello del Registro Imprese.
20) Condannare al risarcimento del danno – in favore del concludente – da Controparte_3
quantificarsi anche equitativamente, oltre interessi, rivalutazione e maggiore danno.
Condannare la stessa al pagamento LL sanzione civile ex art. 96 III cpc, in favore di CP_2
.
[...]
21) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
La difesa di . Persona_3 Con comparsa di costituzione depositata 9.1.20, si costituiva ed eccepiva Persona_3
l'inammissibilità LL azione di riduzione spiegata, per mancata accettazione con beneficio di inventario.
La domanda di accertamento LL qualità di erede LL Iovine, poi, andrebbe rigettata perché, per potere agire in riduzione, ai sensi dell'art. 564 c.c. l'attore doveva accettare l'eredità con beneficio di inventario, il che non è avvenuto, e non potendo l'attore giovarsi nemmeno LL pretesa accettazione beneficiata del fratello, giacché l'estensione, ammesso che sia possibile, non può
ovviamente giovare chi è già divenuto erede puro e semplice.
Eccepiva, di poi, , la mancata imputazione alla quota dell'attore delle donazioni Persona_3
ricevute (art. 564, co. 2, c.p.c.), puntualmente richiamate nella comparsa.
Quanto alla intentata azione di rescissione ex art. 763, co. 2, c.c., proposta anche nei propri confronti, eccepiva di essere, in quanto toalmente pretermessa, estranea alla pretesa Persona_3
divisione e, dunque, priva di legittimazione passiva sul punto;
in subordine, eccepiva la prescrizione dell'azione per essere decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 763 c.c.
Tanto dedotto, concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte nei propri Persona_3
confronti perché inammissibili, prescritte ed infondate. Con vittoria di spese ed onorari.
La posizione di e CP_4 Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in via cartacea in data 2.12.2019, si costituivano in giudizio i convenuti e , i quali evidenziavano, in primis, che le CP_4 Controparte_5
uniche domande – tra le molte spiegate dall'attore – che li concernessero, erano quelle di riduzione delle asserite liberalità ricevute dal de cuius.
Eccepivano, quindi, l'inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata accettazione dell'eredità
con beneficio di inventario da parte dell'attore, essendosi in capo a lui consdolidati gli espressi di accettazione espressa o, in via subordinata, tacita, dell'eredità paterna. Eccepivano, poi, la mancata imputazione, ad opera dell'attore, dell'onere di imputare alla sua porzione legittima le donazioni, dirette ed indirette, ricevute dal de cuius (donazioni richiamate in comparsa di costituzione).
Evidenziavano, ancora, l'assenza di ogni riferimento, in citazione, al passivo ereditario, il cui accertamento, in parte sub iudice, era indispensabile per la corretta individuazione di eventuali lesioni delle quote di riserva.
Negavano, poi, i convenuti, con riguardo alle azioni di simulazione degli atti dissimulanti donazioni, che essi fossero simulati.
Tanto dedotto, i convenuti concludevano come segue: 1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sequestro giudiziario;
2) nel merito, dato atto LL qualità di eredi puri e semplici dei sigg.
[...]
e , dichiarare inammissibile ogni domanda di riduzione e/o di Pt_1 Controparte_2
simulazione ad essa preordinata, per difetto delle condizioni di cui all'art. 564 c.c.; 3 in via subordinata, dichiarare, comunque, inammissibile e/o rigettare la domanda di riduzione proposta dall'attore contro gli attuali deducenti, previa ricostruzione, occorrendo, LL massa ereditaria ed imputazione alla quota di delle liberalità a questi erogate in vita dal padre, Parte_1
provvedendo a tali fini ad accertare, anche in via riconvenzionale e per la imputazione ex se, tutte le liberalità fatte in vita dal de cuius ed, in particolare, le donazioni indirette di immobili, danaro e partecipazioni societarie di cui ha beneficiato l'attore, sopra indicate al capo III, nonché la presupposta simulazione, anche con CTU quanto al valore;
e più in particolare, quanto alla scrittura privata intercorsa tra e in data 26.11.1996, provvedendo ad accertare – Pt_1 Persona_2
all'esito LL decisione del Tribunale sul disconoscimento LL stessa e sulla inerente querela di falso – la simulazione in ordine alla erogazione da parte di del danaro occorso per la Parte_1
sottoscrizione delle azioni EURICOM s.p.a. e la conseguente donazione indiretta, fatta allo stesso dal padre, LL quota LL società e/o del danno per sottoscriverla, sempre con imputazione ex Pt_1
se alla sua quota”.
La domanda di sequestro giudiziario. Con ricorso in corso di causa per sequestro giudiziario, depositato in data 2.10.2019, l'attore chiedeva: “1) Concedere, con decreto inaudita altera parte (ex art. 669 sexies II cpc – per evitare il pregiudizio nella attuazione del provvedimento), ovvero, in subordine, con ordinanza (ex art. 669
sexies I cpc) il sequestro giudiziario, a norma dell'art. 670 n. 1 cpc, delle azioni LL
[...]
(C.F.: ), appartenenti al de cuius e di cui Controparte_7 P.IVA_2 Persona_2
si è illecitamente appropriata. Controparte_3
Con ordinanza resa in corso di causa l'istanza cautelare era rigettata;
avverso il rigetto era spiegato reclamo che confermava l'ordinanza.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., disposta ed espletata perizia grafologica, la causa era dichiarata interrotta in data 06.02.2024, su istanza del procuratore di che ne Persona_3
dichiarava l'avvenuto decesso ai fini LL interruzione.
In data 07.02.2024 il giudizio era riassunto su impulso di nei confronti degli Controparte_3
eredi di ( , e lei stessa) nonché delle altre parti Persona_3 Parte_1 Controparte_2
costituite in giudizio sigg.ri e . Controparte_5 CP_4
L'istante in riassunzione chiedeva, dunque, fissarsi la udienza in prosecuzione con fissazione dei termini per la notifica del ricorso e dell'emittendo decreto.
Fissata l'udienza in prosecuzione, si costituivano nel giudizio riassunto la stessa istante in riassunzione nella sua ulteriore, nuova qualità di erede di riportandosi alle Persona_3
conclusioni già in atti rassegnate.
Si costituivano, poi, nel giudizio riassunto (C.F.: e per Parte_1 CodiceFiscale_1
esso il suo procuratore generale, (C.F.: ), n.q. di Controparte_1 CodiceFiscale_2
coerede di (C.F.: ) in virtù di accettazione con beneficio Persona_3 CodiceFiscale_12
d'inventario del 25/07/2022 per notar , il quale del pari si riportava alle Persona_5
conclusioni già rassegnate.
Si costituivano nel giudizio riassunto anche e reiterando le Controparte_5 CP_4
conclusioni in atti precedentemente rassegnate. La causa, quindi, perveniva all'udienza del 09.07.2024 per la precisazione delle conclusioni,
allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre prendere le mosse dall'esame delle domande articolate dall'attore nelle conclusioni rassegnate in citazione ai nnr. 1 e 2.
La prima domanda spiegata ha il seguente tenore: “1) Dichiarare (anche con sentenza parziale) la nullità (ovvero procedere al suo annullamento) del documento intitolato “ultime volontà di PE
” pubblicato quale preteso “testamento” in data 22/04/2016 con atto per notar
[...] PE
(rep. n. 108133) registrato a PAGANI il 27/04/2016 al n. 3833. In subordine dichiarare la
[...]
inesistenza ovvero la nullità ex art. 606 cc. In via gradata e salvo gravame, accertato che alla redazione dell'atto versava nella incapacità di testare, ai sensi dell'art. 591 II Persona_2
n° 3 cc dichiarare nullo o quanto meno invalido e comunque annullare, il documento apparentemente datato 02/09/2011. In via ulteriormente gradata e salvo gravame, accertato che quel documento è l'effetto di errore violenza o dolo di dichiarare nullo o quanto Persona_2
meno invalido e quindi annullare, ai sensi dell'art. 624 cc, il predetto documento apparentemente datato 02/09/2011.
2) Riconoscere la qualità di erede di ex art. 533 cc. Dichiarare l'invalidità del Parte_1
documento assuntamente datato 02/09/2011, nonché la sua nullità per preterezione ex art. 735 I cc,
accogliendo l'azione di riduzione contro gli altri eredi;
ovvero la sua nullità per lesione ex art. 733
II cc per manifesta iniquità nonché, in estremo subordine, l'annullabilità per la mancanza di data,
escludendo che possa costituire legato in favore di tantomeno in sostituzione Controparte_3
di legittima;
2a) Dichiarare l'inefficacia del documento assuntamente datato 02/09/2011 ovvero la sua inesistenza quale testamento del de cuius”.
L'attore allega plurimi profili di nullità del preteso testamento impugnato. Quanto alla eccepita invalidità LL scheda di ultime volontà o pretese tali, in relazione all'art. 591,
co. 3 c.c., ovvero per difetto di capacità del testatore, che, sebbene non interdetto, versava in condizione di incapacità di intendere o volere anche transitoria, va rammentato che l'incapacità
naturale di testare, che può comportare l'annullamento del testamento (art. 591 n. 3 c.c.), non si identifica con una generica alterazione LL volontà, ma richiede una condizione di assoluta privazione LL coscienza dei propri atti o LL capacità di autodeterminarsi al momento LL
redazione del testamento. La prova di tale incapacità incombe su chi la invoca, a meno che l'infermità del testatore sia permanente e abituale, nel qual caso si presume l'incapacità e spetta a chi ne afferma la validità dimostrare un lucido intervallo (cfr. Tribunale Potenza, 03/12/2024, n. 1980).
Va subito evidenziato che – a ben vedere – la domanda è solo articolata, senza che risulti allegata una pretesa incapacità del testatore al momento LL redazione LL scheda;
tale circostanza – che costituisce il substrato fattuale indispensabile per la riconducibilità LL vicenda alla ipotesa del n.
3 dell'art. 591 c.c., non è oggetto di specifiche allegazioni in citazione o in prima memoria 183, co.
6 c.p.c. (termine che costituisce, come noto, sbarramento per le preclusioni assertive).
L'attore, inoltre, fa anche reiterato richiamo alla invalidità LL scheda ai sensi dell'art. 624 c.c.,
norma che disciplina l'ipotesi LL disposizione testamentaria impugnabile quando sia l'effetto di errore, violenza o dolo.
Anche con riguardo a tale ipotesi di invalidità, difetta la specifica allegazione dei fatti posti basi
LL domanda: nella stessa, invero, si fa alternativo riferimento ad invalidità per errore, violenza o solo, senza che sia specificato se ritenga che la volontà del de cuius sia stata inficiata nel suo processo formativo dall'uno e dagli altri fattori di interferenza giuridicamente rilevanti.
Tale difetto assertivo, già presente in citazione, si rinviene, sullo specifico punto, nella prima memoria 183, co. 6 c.p.c.
L'attore, ancora, invoca la declaratoria di nullità LL scheda testamentaria attribuita apparentemente a , per preterizione di un legittimario, vale a dire, di Persona_2 ER
tanto in forza del comma 2 dell'art. 735 c.c.
[...] Trattasi di una nullità che costituisce corollario del carattere inderogabile delle disposizioni in tema di reintegrazione LL quota di legittima;
essa può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 1421 cod. civ.).
Sul punto, va ribadito che il principio il principio di intangibilità LL legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario,
con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel relictum è affetta da nullità ex art. 735 c.c., comma 1, (Sez. 2, Sentenza n. 3694 del 12/03/2003, Rv. 561111; Sez. 2,
Sentenza n. 16698 del 11/08/2015, Rv. 636171; Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 23/03/1992, Rv.
476411).
Secondo la dottrina, però, anche prescindendo, per ora, dalla individuazione LL natura divisionale o testamentaria LL scheda, la azione di nullità LL divisione del testatore per preterizione è
subordinata al fatto che non siano stati esclusi dalla divisione beni sufficienti a formare le porzioni dei soggetti pretermessi.
L'attore, dunque, onde invocare legittimamente la nullità delle (pretesa) divisione per preterizione di , avrebbe dovuto anche allegare che, al momento LL sottoscrizione di quella Persona_3
disposizione di volontà, non residuassero nel relictum beni ulteriori sui quali il pretermesso potesse idoneamente soddisfarsi.
Anzi, è lo stesso attore ad allegare che sarebbe stata beneficiaria di liberalità da parte Persona_3
del coniuge nel corso LL sua vita (cfr. il riferimento, ex plurimis al richiamo al bilancio del
31/12/2011, ove l'importo del finanziamento, sempre pari ad € 4.000.000,00=, sarebbe stato,
secondo l'attore, immotivatamente ed inspiegabilmente attribuito interamente a Persona_3
Per_ (cfr. allegato n. 76 in CTP dott. ). L'attore, ancora, invoca la nullità 763, co. 2 c.c., ovvero la rescissione LL divisione operata dal testatore allorché il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi sia inferiore di oltre un quarto all'entità LL quota ad esso spettante.
Secondo la dottrina una siffatta impugnativa è improponibile, per difetto d'interesse, prima che la divisione sia compiuta e, pertanto, non è esperibile contro atti che, come la vendita dei beni ereditari, non hanno l'effetto di far cessare la comunione dei beni medesimi (C. 834/1980).
Orbene, in punto di onere LL prova ricadente sull'attore nell'azione di rescissione oltre il quarto,
grava sul medesimo il compito di dare evidenza LL lesione oltre il quarto: questi, dunque, avrebbe dovuto provare che il valore dei beni formanti la propria porzione (quote di partecipazioni nella società Maxi Sconto Spa e;
- 1/4 del valore LL Casa di Baia Arena;
- 1/4 Controparte_6
del valore dei titoli depositati presso la - CA LL IA;
- 1/4 dei depositi bancari esistenti presso la CA LL IA a mio nome (conto cointestato al 50% con ) fosse inferiore di CP_9
oltre ¼ rispetto alla entità LL quota ad esso spettante.
L'attore, però, deducendo ampiamente in ordine alla pretesa esistenza di donazioni che avrebbero leso la sua quota di legittima ed allegando che il de cuius avesse relitto (considerando il donatum)
un asse di valore di gran lunga superiore a quello apparente all'epoca LL apertura LL
successione, mancava di separare i due piani: quello LL divisione del testatore operata con la cartula sottoscritta dal de cuius (rescindibile per lesione oltre un quarto) e quello LL successione legittima che, in ipotesi, avrebbe potuto aprirsi sui beni residui non oggetto LL divisione del testatore (lesione, questa, rimediabile solo con l'azione di riduzione).
L'attore, in altre parole, non allegava e neppure provava che – nell'ambito dei beni oggetto LL
pretesa divisione del testatore – si fosse verificata la lesione oltre il quarto, atteso che, invece, esso attore operava una valutazione globale del valore LL massa, ricomprendente le pretese donazioni,
senza tener conto del fatto che la divisione del testatore ben può non ricomprendere l'integralità dei beni del de cuius, il quale, al momento LL redazione LL scrittura di ultime volontà, ben può limitare il formarsi LL comunione incidentale forzosa solo con riguardo ad alcuni beni e lasciare che essa sorga in relazione ai beni residui.
In relazione all'azione di rescissione ultra dimidium la Suprema Corte ha chiaramente affermato che, dall'essere la sproporzione tra le prestazioni, nella misura dell'ultra dimidium, elemento fondante l'azione discende l'onere del contraente che si assume leso di offrirne la prova (cfr.
Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16042); ed onere non dissimile deve ritenersi gravante sull'odierno attore.
Non vi è, poi, evidenza, LL dedotta posteriorità LL data sulla cartula rispetto al tempo di redazione LL stessa: la c.t.u., dott.ssa , all'esito di indagini peritali condivisibili per Persona_9
metodologia esente da vizi metodologici estrinseci od intrinseci, concludeva che “in considerazione
dei riscontri postivi emersi si ritiene che i segni grafici figuranti sul testamento in verifica (Xa-Xa)
con elevata probabilità che rasenta la certezza siano nelle varie parti (intestazione, disposizioni di
volontà, firma, data e dizione figurante sulla busta dal tenore “Ultime volontà di PE
”) riconducibili alla mano del de cuius”.
[...]
Non vi sono, poi, elementi, addotti dall'attore – che pur sarebbe stato gravato dell'onere LL
relativa prova – per ritenere che la data fosse stata apposta in epoca successiva a quella apparente.
In ordine alla natura LL cartula, ritiene il Tribunale che la stessa vada inquadrata nel tipo LL
divisione del testatore, quanto alle disposizioni nei confronti dei figli maschi, perché il de cuius così
si esprime: “Ultime volontà di - Mi accingo ad affrontare un importante Persona_2
intervento chirurgico. /Nel caso di decesso - desidero che i miei beni vengano così divisi:…”.
Il testatore poi passa ad individuare i beni formanti le porzioni spettanti a i propri figli: “: 1) a Pt_1
7 - Le mie quote di partecipazioni nella società Maxi Sconto Spa e / - 1/4 del Controparte_6
valore LL Casa di Baia Arena - 1/4 del valore dei titoli depositati presso la - CA LL
IA - 1/4 dei depositi bancari esistenti presso la CA LL IA a mio nome (conto
cointestato al 50% con ) “2) a CO %- La mia quota di partecipazione ad Eurocom, con CP_9
l'impegno di portare avanti l'azione di risarcimento nei confronti di . - 1/4 del valore CP_10 dei titoli depositati presso la CA LL IA - 1/4 del valore del c/c presso la CA LL
IA detenuto al 50% con - 1/4 del valore LL Casa di Baia Arena. 3) A LY lascio CP_9
le azioni intestate a mio nome nella spa in quanto ha contribuito per vari Parte_2
decenni a portare avanti la società e sono sicuro che garantirà la continuità dell'azienda”
Come noto, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse,
impedendo così il sorgere LL comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura LL successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal condividente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi;
al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura LL successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo (cfr. – Cassazione civile sez. II, 17/04/2019, n.10761).
Ora, che il testatore abbia inteso dividere il relitto quanto ai figli maschi e non dare indicazioni per la divisione futura, si ricava dal fatto che egli utilizza la locuzione “siano così divisi” e procede a formare da sé stesso la composizione delle rispettive porzioni, tal ché non può ritenersi che egli abbia dato “indicazioni”, ma abbia, piuttosto, formato le porzioni dell'asse diviso. D'altro canto, in termini pratici, sia la institutio ex re certa che la divisione del testatore postulano l'acquisizione LL qualità di erede (cfr. art. 734, che fa riferimento alla divisione di beni tra gli eredi).
Peraltro, secondo parte LL dottrina, non vi sarebbe una duplicità tra i due istituti in quanto la
institutio non sarebbe altro che uno dei possibili mezzi tecnici per operare una divisione da parte del testatore, il quale ben potrebbe perseguire il risultato divisorio attraverso un fascio di istituzioni ex
certis rebus, venendosi in tal caso a riunire l'effetto dispositivo LL vocazione ereditaria e l'effetto distributivo divisorio.
Tal ché l'articolo 588, 2° comma, c.c. consentirebbe la qualificazione LL disposizione come legato o attribuzione a titolo di erede, mentre l'articolo 734 del Codice civile regolerebbe le conseguenze di una così congegnata divisione. Dall'accoglimento LL tesi testé esposta,
discendono le seguenti conseguenze.
L'art. 588 c.c. prescrive: “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.”
Secondo il tradizionale orientamento LL S.c. (cfr. Cassazione civile , sez. II , 03/06/2024 , n.
15400), in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 del codice civile ,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re
certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli,
individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. Conseguenza di tanto è che l'institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme LL successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457 c.c., comma
2, ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma
2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva LL
vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'institutio ex re certa, va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti (cfr. Tribunale Ascoli Piceno ,
12/01/2023, n. 14).
Sono plurimi gli indizi sintomatici di un lascito di cosa determinata in favore di Controparte_3
In primo luogo, elemento dirimente è proprio il lascito di un bene non attribuito in funzione di una quota del patrimonio relitto, ma individuato nella sua specifica singolarità e non in rapporto al relictum (“A lascio le azioni intestate a mio nome nella spa in quanto CP_9 Parte_2
ha contribuito per vari decenni a portare avanti la società e sono sicuro che garantirà la continuità
dell'azienda”).
Per contro, ai figli maschi vengono attribuiti beni individuati in ragione di quota e non indicati quali beni particolari – con chiara contrapposizione con il lascito di un numero specifico di azioni a
Controparte_3
Vi è, poi, l'elemento lessicale e, in particolare, l'utilizzo, solo per la disposizione in favore di
, LL locuzione “A LY lascio..”, non utilizzata anche per le disposizioni in Controparte_3
favore degli altri due figli maschi.
Ciò che appare dirimente, ad ogni modo, è la modalità di individuazione del bene oggetto di disposizione ed il fatto che il lascito in favore di concerna un bene individuato nella sua CP_9
specificità e non in rapporto al patrimonio e come quota di questo: tal ché, per espressa disposizione del primo comma dell'art. 588 c.c. ed in mancanza di elementi da cui desumere che il de cuius
intendesse, in realtà, assegnare quelle azioni quali quota del patrimonio, la regola da applicare è quella LL riconduzione al tipo del legato, dal che discende la non acquisizione, in capo a
LL qualità di erede. Controparte_3
Salva naturalmente l'ipotesi che, per il caso in cui fossero residuati beni relitti in ordine ai quali il
de ciuus non dispose, legittimaria in ipotesi del tutto pretermessa, avesse Controparte_3
vittoriosamente esperito azione di riduzione delle disposizioni lesive LL sua quota di legittima,
ricomponendo, così la comunione incidentale ed assumendo la qualità di erede necessaria.
Si pone, a questo punto, un grave interrogativo all'attenzione del Tribunale ed è l'interpretazione dell'incipit LL scrittura: “Ultime volontà di - Mi accingo ad affrontare un Persona_2
importante intervento chirurgico. /Nel caso di decesso - desidero che i miei beni vengano così
divisi:…”.
Deve stabilirsi, in particolare, se il testatore intendesse limitare la vigenza di tali ultime volontà alla ipotesi del suo – forse probabile e temuto – decesso in vista di un imminente intervento chirurgico o se, considerato che, invece, dopo il confezionamento delle ultime volontà, nel 2011, il de cuius
visse sino al 2016, tale cartula non possa più considerarsi espressione delle ultime volontà del de
cuius (ciò che, a ben vedere, collimerebbe anche con il mutamento LL composizione patrimoniale al momento dell'apertura LL successione, non più integralmente corrispondente alle disposizioni del 2011).
Deve premettersi che il testamento, quale atto di disposizione mortis causa del proprio patrimonio,
può essere condizionato sospensivamente alla verificazione di un evento futuro e incerto,
consentendosi al testatore, nell'ambito dell'autonomia testamentaria, di conferire valore giuridico ai motivi e, più in generale, ad interessi individuali che, altrimenti, rimarrebbero irrilevanti.
L'avveramento dell'evento condizionale dispiega effetti retroattivi reali, in virtù di quanto disposto dall'art. 646 c.c., sicché, verificatasi la condizione sospensiva, la delazione diviene attuale, e il delato, accettando l'eredità o conseguendo il legato, acquista, rispettivamente, la qualifica di erede o quella di legatario ex tunc, fin dal momento dell'apertura LL successione, quasi si fosse trattato di disposizione testamentaria pura e incondizionata, là dove, verificatasi la condizione risolutiva, la delazione in favore dell'istituito si considera tamquam non esset.
Come noto, la condizione non deve essere enunciata necessariamente in termini espressi e con il suo esatto nomen iuris, ben potendo essere anche implicita o tacita;
nel qual caso, occorre, non di meno,
che l'effettiva volontà di subordinare a un avvenimento futuro e incerto, lecito e possibile, l'efficacia iniziale o finale del negozio, emerga dall'interpretazione del contenuto sostanziale e complessivo del negozio stesso, con la conseguenza che la presenza, all'interno di un testamento, di una disposizione condizionale può risultare anche non necessariamente dalla sua formulazione letterale o dalla sua peculiare collocazione nel contesto del negozio di ultima volontà, ma dal carattere intrinseco dell'evento dedotto in condizione, a prescindere dalle espressioni utilizzate dal de cuius
(Cass. n. 1701/1969; Cass. n. 6365/1980; Cass. n. 18219/2013).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che dal tenore letterale LL scheda non si evince né
espressamente, né tantomeno implicitamente, la volontà del testatore di condizionare l'efficacia delle proprie disposizioni alla sua morte come necessaria e immediata conseguenza dell'intervento chirurgico, con il conseguente venir meno dell'efficacia del negozio per il caso LL sua sopravvivenza per esito fausto dell'intervento. Invero, ciò che si coglie dal testo è l'enunciazione espressa, da parte del testatore, del motivo per il quale egli si era determinato a redigere il testamento, ovvero il timore di non sopravvivere all'intervento chirurgico al quale avrebbe dovuto sottoporsi di lì a breve e, dunque, la conseguente preoccupazione di rendere manifesta la sua volontà in ordine alla sorte futura dei suoi beni. Quel che invece manca, al fine di poter ravvisare una condizione sospensiva nell'inciso in commento, è il nesso di condizionamento tra l'acquisto di efficacia delle disposizioni dettate dal de cuius e il realizzarsi dell'evento LL morte come derivante proprio dall'intervento chirurgico: ferma l'omessa indicazione dell'esistenza
LL condizione da parte del de cuius, non emerge, esaminando il contesto dell'intero negozio,
alcuna ragione o tipo di collegamento condizionante, sotto il profilo logico o implicito, con riguardo all'intervento, né rispetto al tipo di disposizioni dettate dal de cuius, cogliendosi solo la preoccupazione di redigere la scheda per timore dell'eventualità LL propria dipartita, che è poi la causa in sé del testamento (cfr., a contrario, Cass. civile sez. II, 29/08/1992, n.10008 in un caso di testamento redatto in situazione di emergenza determinata dalla guerra in corso, ove si è ritenuto che la volontà LL testatrice di condizionare risolutivamente le sue disposizioni all'ipotesi LL
sopravvivenza sua, del figlio e del marito dopo la cessazione LL guerra in atto, emergeva dall'intero contesto del testamento, in forza di una serie di indici logici e testuali chiaramente individuabili nella scheda testamentaria, indici che nel caso in esame non ricorrono).
In definitiva, l'incipit LL cartula in esame deve ritenersi un elemento neutro, che non ha subordinato l'efficacia delle disposizioni alla sola ipotesi di morte conseguente a quello specifico intervento chirurgico cui il de cuius a breve riteneva di essere sottoposto.
Le domande di cui ai numeri 1 e 2° e 2C, dunque, non possono trovare accoglimento.
Può passarsi all'esame LL domanda di riduzione 2B ed alle domande di riduzione articolate nei confronti di e . Controparte_5 CP_4
Il Tribunale ritiene di condividere l'eccezione di inammissibilità delle azioni di riduzione sulla scorta LL prospettata mancata accettazione dell'eredità paterna, da parte di , con Parte_1
beneficio di inventario.
Secondo la Suprema Corte, la condizione LL preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non vale per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.
Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto LL morte del de cuius,
potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione LL preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'articolo 564 del codice civile per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede,
e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore. Ora una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'articolo
457, comma 2, c.c. questi non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti;
b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela
LL situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (peraltro, secondo un più risalente orientamento, la accettazione beneficiata sarebbe necessaria anche per il caso del pretermesso diseredato in vita a mezzo donazioni, distinguendosi dall'ipotesi del pretermesso a mezzo testamento, cfr. Cass. civ. 6416/1988).
Ne consegue che, nel caso di specie, poiché, di fatto, ha acquisito la qualità di erede Parte_1
universale in seguito alla divisione del testatore tra i suoi due figli maschi (difatti l'art. 734 c.c.
parla proprio di divisione operata dal testatore tra gli “eredi”) era sin da allora chiamato alla eredità
paterna, cumulando in sé le qualità di legittimario e di erede ed essendo, pertanto, tenuto, alla accettazione beneficiata ai fini dell'esperimento LL azione di riduzione nei confronti di CP
(in quanto pretermessa non erede in assenza di vittorioso esperimento di riduzione) e
[...] ER
(del pari pretermessa totale che non ha agito in riduzione).
[...]
Tuttavia, anteriormente alla effettuazione LL accettazione con beneficio di inventario, risulta documentalmente provato che ebbe a sottoscrivere svariati atti nei quali assumeva Parte_1
reiteratamente la qualità di erede del genitore : il riferimento è, tra gli altri, al Persona_2
reclamo inoltrato alla in data 30.5.2017 (allegato n.131 - prima Controparte_14
Per_ parte - CTP Dr. ), nel quale - sempre nella qualità di erede legittimo ed al fine di tutelare i suoi diritti successori - si fa pure espresso riferimento ad una precedente istanza in data 16.05.2016; alla formale richiesta diretta a in data 11.10.2016 (allegato n.131 - seconda parte - alla Controparte_15
Per_ CTP Dr. ), nell'esposto diretto ai Sindaci LL in data 11.08.2018 (doc.to n.20 Controparte_7
fascicolo attore), nella istanza all'Agenzia delle Entrate in data 7.9.2018 (doc.to n.7 fascicolo attore), anch'essa sottoscritta insieme al suo attuale difensore, al pari di quella rivolta al Notaio
in data 7.6.2018 (doc.to n.h-10) allegata, da ultimo, al ricorso per sequestro. Persona_4
Occorre, sul punto, rammentare che l'accettazione è espressa «quando il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede». Esistono, quindi, due modi di esprimere la volontà di accettazione espressa: o con una dichiarazione specifica o con l'assunzione del titolo di erede.
Per l'accettazione espressa è richiesta la forma scritta ad substantiam a pena di nullità. Il riferimento
LL norma all'atto pubblico ed alla scrittura privata non esclude che qualunque scritto possa contenere l'accettazione espressa, anche se non redatto a tal scopo (es. una lettera o un atto di citazione: C. 1300/1942). Ciò che importa, è che esso presenti i requisiti minimi LL scrittura privata e in particolare la sottoscrizione (art. 2702 CC) e che abbia tale contenuto.
In tal senso è anche la giurisprudenza di merito, secondo cui è ravvisabile tempestiva ed espressa accettazione dell'eredità ai sensi degli art. 475 e 480 c.c. per assunzione del titolo di erede in una scrittura privata, nella lettera, inviata nel termine decennale di prescrizione, con la quale un avvocato che dice di agire per conto del "coerede" chiede informazioni sull'amministrazione dell'asse ereditario (nella specie, la lettera, non sottoscritta dal soggetto che viene qualificato erede,
era indirizzata a terza persona e non agli altri coeredi) (cfr. Corte appello , Torino , 11/02/1997).
Va, a questo punto, e per completezza, osservato che, la inammissibilità delle azioni di riduzione nei confronti di e si riverbera sulla azione di riduzione spiegata nei Controparte_3 Persona_3
confrotni di e , atteso che le donazioni, il cui valore eccede la quota CP_4 Controparte_5
LL quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima, ma non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento: e l'art. 558
chiarisce che la riduzioine delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari: sicché in difetto di riduzione quantomeno del legato a CP
neppure può accedersi alla riduzione delle donazioni a e .
[...] Controparte_5 CP_4
Vi è, poi, una seconda ragione di inammissibilità delle domande di riduzione. Invero, ai sensi dell'art. 564 c.c. “In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazione o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legtai ai lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.
In materia di successione testamentaria, dunque, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore LL massa ereditaria nonchè quello LL quota di legittima violata dal testatore. A tal fine,
ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura,
sia avvenuta la lesione LL sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione LL medesima mediante il calcolo LL disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal
"de cuius". (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/10/2016, n.20830).
E, quindi, perché possa dirsi che l'attore in riduzione abbia correttamente e congruamente assolto all'onere di indicare esattamente in quali termini sia stata lesa la sua quota di riserva, è
indispensabile che lo stesso determini il valore LL quota di riserva, calcolando quale fosse il valore LL disponibile: a tale scopo, però, appare imprescindibile che egli provveda alla compiuta allegazione delle donazioni ricevuta dal de cuius.
Il Tribunale, sul punto, non può che – ribadendo quanto già dedotto nella ordinanza di rigetto LL
istanza cautelare - rilevare che, a fronte delle assai specifiche allegazioni LL convenuta CP
(par. 2, pagg. 20 e ssgg. LL comparsa di costituzione e risposta), relative alle donazioni
[...]
ricevute dal de cuius da parte di , ed a fronte LL riconvenzionale sul punto Parte_1
articolata nei suoi confronti, si limitava, in sede di udienza del 3.12.2019, ad operare Parte_1
una contestazione vaga, dichiarando al verbale di udienza che “viene contestata con forza
l'affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe beneficiato di donazioni o liberalità da parte
del padre in vita. Il tutto con affermazioni strumentali e prive di prova visto che non Parte_1
ha mai ricevuto alcuna donazione né diretta né indiretta né alcuna liberalità ad eccezione di
singole e sporadiche regalie”. L'onere di contestazione, che è da più parti LL dottrina qualificato come bilaterale, avrebbe richiesto, tuttavia, in capo al ricorrente – attore un maggiore sforzo diretto ad elidere le enunciazioni
LL convenuta sia alla luce LL loro elevata specificità che in ragione del fatto che esse, CP
nel negare che l'attore abbia assolto all'onere LL imputazione delle donazioni ricevute alla legittima, mirano a dimostrare la mancanza di una delle condizioni di ammissibilità delle spiegate azioni di riduzione.
Le domande di cui ai capi 2B, 2 D, 2 E, 2F sono da dichiararsi, dunque, inammissibili.
Quanto alla domanda capo 2G delle conclusioni rassegnate in citazione (“2g) In subordine,
accogliere l'azione di simulazione in ordine agli atti che mascherano donazione e di quelli che hanno determinato depauperamento del patrimonio del de cuius”), va evidenziato che (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 02/04/2024 , n. 8666) l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius, stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo LL quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall' art. 564 c.c. , con la conseguenza che l'ammissibilità
dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Invero, la disposizione di cui all' art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27/10/2023, n. 29891).
Nel caso in esame, la mancata accettazione con beneficio di inventario (per essere intervenuta accettazione pura e semplice in capo all'attore) preclude a quest'ultimo di agire in riduzione nei confronti dei soggetti – come e e la de cuius - che non Controparte_3 CP_2 Persona_3
siano coeredi (risultando mai sorta la comunione incidentale proprio in forza LL divisione operata dal testatore e del lascito ex re certa alla figlia femmina e LL pretermissioine LL CP_9
coniuge). Peraltro, la enucleazione del capo delle conclusioni in citazione relativo alla spiegata domanda di simulazione appare generico, non comprendendo la espressa indicazione degli atti attinti dalla domanda di accertamento di nullità per simulazione relativa.
La causa, previo passaggio in giudicato LL presente decisione, va rimessa sul ruolo per la delibazione LL domanda di divisione dei beni divisi dal testatore – qualora ancora residuati all'apertura LL successione – tra e , eredi puri e semplici, dovendo darsi Parte_1 CP_2
atto LL assegnazione ex re certa a delle 33.680 azioni (pari al 17,22%) LL Controparte_3
Controparte_7
Restano assorbite le subordinate articolate dalla convenuta Controparte_3
Quanto alle domande spiegate da in citazione (non modificate nei termini delle Controparte_2
preclusioni assertive), molte di esse si sovrappongono a quelle già articolate dall'attore e ne seguono la sorte.
Sono, dunque, da rigettare le domande di cui ai capi 1 , 2, 3 4, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16,18.
Non sussistono i presupposti per la domandata condanna per lite temeraria, esclusa in ragione LL
obiettiva complessità LL vicenda e LL delicatezza tipica dell'attività di esegesi delle disposizioni di ultima volontà.
Considerata la natura di sentenza parziale definitiva, il Collegio è chiamato a regolare le spese di lite, che seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/13 e ss.mm.,
tenuto conto del valore LL disputatum.
Alla parte vittoriosa, spetta l'aumento del 30% sul compenso, per il numero di parti;
lo scaglione utilizzato, nei parametri medi per tutte le voci – è quello indeterminato di elevata complessità.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati di cui all'epigrafe, contrariis
reiectis, definitivamente e parzialmente decidendo, così provvede:
1) Rigetta le domande articolate dall'attore di cui ai nn.rri 1, 2, 2 a, 2 B, 2c, 3; Parte_1 2) Dichiara inammissibili le domande di riduzione articolate dall'attore di cui ai nnrr. 2 d, 2 e,
2 f, 2g;
3) Rigetta le domande trasversali spiegate dal convenuto nnrr. 1, 2, 3 4, 6, 8, Controparte_2
11, 12, 13, 14, 15, 16,18;
4) Dichiara inammissibili le trasversali spiegate dal convenuto e di cui ai Controparte_2
nn. 7, 9,10;
5) Dichiara assorbite le subordinate articolate da nel rigetto di cui ai capi 1 e Controparte_3
2;
6) Dà atto LL qualità di eredi puri e semplici del de cuius dei figli Persona_2 [...]
e ; Pt_1 Controparte_2
7) Dà, altresì, atto LL dell'assegnazione testamentaria in favore di di n. Controparte_3
33.680 azioni LL Controparte_7
8) Condanna al rimborso in favore di anche nella qualità Parte_1 Controparte_3
erede di , delle spese di lite, che liquida in € € 21.083,99 per compenso Persona_3
professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
9) Condanna al rimborso in favore di anche nella qualità Controparte_2 Controparte_3
di erede di delle spese di lite, che liquida in € 8.059,00 per compenso di Persona_3
avvocato nella fase cautelare, € 21.083,99 per compenso avvocato nella fase di merito, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
10) Condanna al rimborso in favore di e delle Parte_1 Controparte_5 CP_4
spese di lite, che liquida in € 8.059,00 per compenso di avvocato nella fase cautelare €
21.083,99 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
11) Pone le spese di c.t.u. a carico dell'attore;
12) Dispone con separata ordinanza rimettersi la causa sul ruolo per l'apporzionamento LL
divisione già disposta dal testatore tra i figli e e le residue domande. Pt_1 CP_2 Così deciso in Salerno, lì 14.06.2025
Il presidente Il giudice est.
dot. sa Maria Stefania Picece dott.sa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribuinale, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dr.ssa Maria Stefania Picece (Presidente)
dr.ssa Daniela Oliva (Giudice)
dr.ssa Giuseppina Valiante (Giudice rel)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo 7953 dell'anno 2019 affari contenziosi, vertente tra nato a [...] il [...] (C.F.: e per esso il suo Parte_1 CodiceFiscale_1
procuratore generale, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), in ragione LL procura per notar del 03/05/2016, rep. 86186, C.F._2 Persona_1
registrata a SALERNO il 19/05/2016 al n. 5891/1T (cfr. documento depositato), rapp.to e difeso dall'avvocato Wladimiro MANZIONE, dall'avvocato Gaetano MANZIONE e dall'avvocato
Marcella CICORIA, con elezione di domicilio presso l'avvocato Wladimiro MANZIONE, in Via
Francesco Farao n. 4 – SALERNO ed in virtù di procura in calce alla citazione.
ATTORE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ed ivi Controparte_2 CodiceFiscale_3
residente, in Via Mario Mascia n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Domenico Corvino, C.F.: , elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio, sito in Salerno al Corso Garibaldi n 153;
in proprio, nata a [...] il [...] (C.F.: ed Controparte_3 CodiceFiscale_5
ivi residente in [...], nata a [...] il [...] ed ivi dom.ta alla Via Zoccoli
n.10/A C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Caterina, C.F.: C.F._6
ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il suo C.F._7
studio in Salerno alla Via G. Vicinanza, 11, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in proprio;
tutti quali coeredi legittimari di –e anche in qualità di eredi di Persona_2 ER
deceduta in corso di causa;
[...]
nata a [...] il [...] e residente in S. Cipriano Picentino (SA) alla Controparte_3
Via Antonio Amato n.1, C.F. quale erede di C.F._6 Persona_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Crudele, C.F.: unitamente alla C.F._8
quale domicilia in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via G. Budetti n. 48/A, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento riassunto;
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
(figlio di , nato a [...] il [...] (C.F.: CP_4 Controparte_3 [...]
) ed ivi residente in [...]; (figlia di C.F._9 Controparte_5
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_10
residente in [...]; rispettivamente donatari di deceduto il Persona_2
07/04/2016, rapp.ti e difesi dall'avv. Carlo Bisogno, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI Avente ad oggetto: impugnativa di scheda testamentaria;
azione ex art. 533 c.c.; azione di riduzione e collazione;
azione di rescissione, azione di simulazione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.07.2024, in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e per esso il suo procuratore Parte_1
generale, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno Controparte_1 ER
tutti quali coeredi legittimari di
[...] Controparte_2 Controparte_3 PE
– in quanto rispettivamente coniuge ( e loro figli (
[...] Persona_3 Parte_1
e – nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi deceduto CP_2 CP CodiceFiscale_11
il 07/04/2016; (figlio di , (figlia di CP_4 Controparte_3 Controparte_5
, in qualità di donatari di deceduto il 07/04/2016 ed Controparte_3 Persona_2
articolavano le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare (anche con sentenza parziale) la nullità (ovvero procedere al suo annullamento) del documento intitolato “ultime volontà di ” pubblicato quale preteso Persona_2
“testamento” in data 22/04/2016 con atto per notar (rep. n. 108133) registrato a Persona_4
PAGANI il 27/04/2016 al n. 3833. In subordine dichiarare la inesistenza ovvero la nullità ex art. 606 cc. In via gradata e salvo gravame, accertato che alla redazione dell'atto Persona_2
versava nella incapacità di testare, ai sensi dell'art. 591 II n° 3 cc dichiarare nullo o quanto meno invalido e comunque annullare, il documento apparentemente datato 02/09/2011.
In via ulteriormente gradata e salvo gravame, accertato che quel documento è l'effetto di errore violenza o dolo di dichiarare nullo o quanto meno invalido e quindi Persona_2
annullare, ai sensi dell'art. 624 cc, il predetto documento apparentemente datato 02/09/2011.
2) Riconoscere la qualità di erede di ex art. 533 cc. Parte_1
Dichiarare l'invalidità del documento assuntamente datato 02/09/2011, nonché la sua nullità per preterizione ex art. 735 I cc, accogliendo l'azione di riduzione contro gli altri eredi;
ovvero la sua nullità per lesione ex art. 733 II cc per manifesta iniquità nonché, in estremo subordine, l'annullabilità per la mancanza di data, escludendo che possa costituire legato in favore di tantomeno in sostituzione di legittima;
Controparte_3
2a) Dichiarare l'inefficacia del documento assuntamente datato 02/09/2011 ovvero la sua inesistenza quale testamento del de cuius;
2b) Accogliere l'azione di riduzione e collazione, nei confronti di e Controparte_3 ER
ex art. 735 II cc nonché artt. 553 554 e ss cc per consentire al concludente di essere
[...]
partecipe LL comunione ereditaria con restituzione delle spese, dei miglioramenti e dei frutti ivi compresi quelli che avrebbe potuto percepire utilizzando l'ordinaria diligenza (art. 561 II cc e art. 1148 cc). Ciò in relazione a tutte le donazioni (dirette ed indirette) ed agli atti simulati ovvero di tutti quelli ulteriori che dovessero rivelarsi dall'attività istruttoria ovvero negotium mixtum cum donatione indicati in citazione tra i quali:
a) Atto pubblico per notar del 30/12/2003 rep. 80488 registrato a PAGANI il Persona_4
19/01/2004 al n. 97 e trascritto a SALERNO il 20/01/2004 ai numeri 2860/2329, di (ipotetica)
permuta, di zona di terreno in NCT folio 22 part.lle 1167 – 1168 e 1172.
b) Rogito per notar del 14/07/2015 rep. 107200, di pretesa alienazione LL piena PE
proprietà di n. 192.000 azioni LL (con sede in SALERNO Controparte_6
alla Via Roberto Wenner n°89 P.IVA – C.F. REA:SA-325519) P.IVA_1
2c) Accogliere l'azione di rescissione, nei confronti di e ex Controparte_3 Persona_3
art. 763 II cc ivi compresa la garanzia per evizione;
2d) Accogliere l'azione di riduzione nei confronti di per le seguenti liberalità CP_4
pregiudizievoli:
a) Rogito per notar del 19/01/2010 rep. 98163, di donazione di nuda proprietà, Persona_4
del complesso immobiliare in SALERNO, al viale degli Eucalipti n.35 - Quanto al villino identificato in N.C.E.U. alla particella 217 subalterno 3, piano T-1, zona censuaria 2, categoria A/7,
classe 2, consistenza 12,5 vani, superficie catastale totale 326 mq - Quanto al locale garage identificato in N.C.E.U. alla particella 217 subalterno 1, piano S1, categoria C/6, classe 5, consistenza 13 mq - Quanto al terreno identificato in CT Comune di SALERNO al foglio 22,
particella 776, semin. arbor., classe 4, centiare 10.
b) Rogito per notar del 13/03/2009 rep. 95970, di donazione LL piena Persona_4
proprietà di n. 10.000 azioni LL (con sede in SALERNO alla Controparte_7
Via Roberto Wenner 59 – C.F e P.IVA – REA SA-163030) del valore nominale di € P.IVA_2
516.500,00 (valore dichiarato in atto di donazione).
c) Rogito per notar del 14/07/2015 rep. 107199, di pretesa alienazione LL piena PE
proprietà del 12,50% LL quota di partecipazione nella NT SR (con sede in
SALERNO alla Via Roberto Wenner 59 – C.F e P.IVA – REA SA-17679), oltre a P.IVA_3
quelle indicate sub 3c2 e di tutti quelli ulteriori che dovessero rivelarsi dall'attività istruttoria con declaratoria di inefficacia degli atti che materializzano lesione alle quote di legittima e collazione delle donazioni dirette e/o indirette, ivi compreso il negotium mixtum cum donatione, onde rimediare alle perpetrate lesioni ed alle disparità di trattamento. Accogliere la domanda di riduzione e restituzione e quella di reintegrazione LL quota riservata ai legittimari e di rescissione, in danno di con conseguente sua condanna alla restituzione di tutti i beni o del controvalore e CP_4
pagamento dei frutti;
oltre interessi e rivalutazione.
2e) Accogliere l'azione di riduzione nei confronti di per le liberalità Controparte_5
pregiudizievoli indicate sub 3a4, 3a6 e di tutti quelli ulteriori che dovessero rivelarsi dall'attività
istruttoria con declaratoria di inefficacia degli atti che materializzano lesione alle quote di legittima e collazione delle donazioni dirette e/o indirette ivi compreso il negotium mixtum cum donatione,
onde rimediare alle perpetrate lesioni ed alle disparità di trattamento. Accogliere la domanda di riduzione e restituzione e quella di reintegrazione LL quota riservata ai legittimari e di rescissione in danno di con conseguente sua condanna alla restituzione del controvalore Controparte_5
e al pagamento dei frutti;
oltre interessi e rivalutazione.
2f) Accogliere le azioni di riduzione innanzi indicate con azione di collazione delle donazioni, siano esse dirette o indirette, accogliendo anche le azioni relative al negotium mixtum cum donatione. Il tutto con conseguente azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte e reintegrazione delle relative quote riservate ai legittimari.
2g) In subordine, accogliere l'azione di simulazione in ordine agli atti che mascherano donazione e di quelli che hanno determinato depauperamento del patrimonio del de cuius.
3) Accertare e dichiarare (anche con sentenza parziale) la qualità di eredi legittimi (del de cuius
– deceduto, ab intestato, in data 07/04/2016) LL moglie e Persona_2 Persona_3
dei tre figli e ritenendo Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
consolidata la posizione possessoria, in prosecuzione a quella del defunto (art. 1146 cc).
4) Dichiarare aperta la successione legittima di deceduto ab intestato in Persona_2
Salerno il 07/04/2016 e disporre la divisione dell'asse ereditario comprensivo del patrimonio (come ricostruito) immobiliare di beni mobili delle somme e dei crediti.
5) Condannare e e al pagamento dei frutti e Controparte_3 Persona_3 CP_4
ritenerla tenuta al rendiconto, con interessi e rivalutazione ed oltre quelli che avrebbe potuto percepire utilizzando la ordinaria diligenza (art. 561 cc e 1148 cc).
6) Disporre – in odio a – il sequestro giudiziario delle 33.680 azioni (pari al Controparte_3
17,22%) LL di cui la stessa si è appropriata attualmente ed Controparte_7
ha illecitamente detenuto.
7) Ordinare la trascrizione LL emananda sentenza, con esonero di responsabilità per il signor
Conservatore dei RR.II. di SALERNO e di quello del Registro Imprese.
8) Condannare al risarcimento del danno – in favore del concludente – da Controparte_3
quantificarsi anche equitativamente, oltre interessi, rivalutazione e maggiore danno.
Condannare la stessa al pagamento LL sanzione civile ex art. 96 cpc, in favore di Parte_1
.
[...]
9) Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze di causa, addebitando alla massa le sole somme necessarie per spese comuni.
Con sentenza esecutiva”. Deduceva l'attore che in data 07/04/2016 è deceduto in SALERNO Persona_2
lasciando a sé superstiti il coniuge (innanzi generalizzata) e i tre figli LL coppia, Persona_3
e (innanzi generalizzati) ai quali – Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
nelle percentuali di legge – il patrimonio doveva essere devoluto.
Il relictum, in proprietà del de cuius al momento del decesso, è risultato essere costituito dai seguenti beni:
a1) quota pari alla metà di un immobile per vacanze in MONTECORICE (SA) Frazione Casa del
Conte, censito nel N.C.E.U. al foglio 19, mappale 290 sub 4, cat. A/7, nonché quota pari alla metà
di locale terraneo in MONTECORICE (SA) Frazione Casa del Conte, censito nel N.C.E.U. al foglio
19, mappale 290 sub 12 cat. C/6;
a2) n. 33.680 azioni LL società di capitali (con sede in Controparte_7
SALERNO alla Via Roberto Wenner 59 – C.F e P.IVA: – REA SA-163030) dal P.IVA_2
valore nominale di € 2.881.966,00= (come ricavato dall'analisi del bilancio al 31/12/2015).
a3) residuo attivo su Conto corrente bancario n. 0775 (cointestato a ed alla Persona_2
figlia acceso presso la – filiale di SA/2. Controparte_3 CP_8
Esponeva l'attore che, come risulta dal verbale redatto dal Notaio in data Persona_4
22/04/2016 (repertorio n. 108133), la legittimaria ha chiesto la pubblicazione Controparte_3
di un documento, definito testamento olografo di apparentemente datato Persona_2
02/09/2011.
Tale documento, recante le ultime volontà del de cuius, così recita: “Ultime volontà di -
[...]
Mi accingo ad affrontare un importante intervento chirurgico. /Nel caso di decesso - PE
desidero che i miei beni vengano così divisi: 7 1) a 7 - Le mie quote di partecipazioni nella Pt_1
società Maxi Sconto Spa e / - 1/4 del valore LL Casa di Baia Arena Controparte_6
- 1/4 del valore dei titoli depositati presso la - CA LL IA - 1/4 dei depositi bancari esistenti presso la CA LL IA a mio nome (conto cointestato al 50% con ) /2) a CP_9
/- La mia quota di partecipazione ad Eurocom, con l'impegno di portare avanti l'azione di CP_2 risarcimento nei confronti di . /- 1/4 del valore dei titoli depositati presso la CA CP_10
LL IA - 1/4 del valore del c/c presso la CA LL IA detenuto al 50% con LY -
1/4 del valore LL Casa di Baia Arena. /3) A lascio le azioni intestate a mio nome nella CP_9 [...]
in quanto ha contribuito per vari decenni a portare avanti la società e sono Parte_2
sicuro che garantirà la continuità dell'azienda – settembre 2011.” Controparte_11
Narrava l'attore che essa dopo aver provocato la pubblicazione del documento Controparte_3
(verbale 22/04/2006), aveva, in qualità di legale rapp.te LL Controparte_7
– arbitrariamente formalizzato l'intestazione, a suo favore, delle azioni paterne nelle predette
SOCIETÀ. Precisava l'attore che il legittimario ha formalizzato Controparte_2
l'accettazione dell'eredità paterna con beneficio d'inventario, redigendo il relativo inventario (cfr.
documento depositato), accettazione trascritta il 26/10/2016 ai numeri 41411/32088 e iscritta nel
R.G.V.G. del TRIBUNALE di SALERNO al n. 1654/2016.
Evidenziava, di poi, che anch'egli (tramite il suo procuratore generale aveva Controparte_1
accettato l'eredità con beneficio di inventario, formalizzato con atto per notar del Persona_5
15/03/2019 e tale accettazione beneficiata è stata registrata il 19/03/2019 al n. 3659 a SALERNO ed
è stata trascritta ai n. ri 11440/891.
Orbene, l'attore, in primo luogo, evidenziava la pretesa illegittimità LL cartula apparentemente datata 02/09/201: essa, invero, concernerebbe beni che, alla data del decesso, sono risultati extra
relictum, così da pregiudicare i diritti degli altri legittimari indicati nella stessa e la totale pretermissione di moglie del de cuius. Persona_3
Secondo l'esegesi del documento proposta dall'attore, la cartula del 02.09.2011 avrebbe avuto lo scopo di operare una ordinaria istituzione di eredi, e, non producendo alcuna successione a titolo particolare, non avrebbe potuto legittimare a procedere ad alcuna unilaterale Controparte_3
attribuzione.
Per_ L'attore, inoltre, depositava CTP a firma del dott. , che riassumeva le donazioni (dirette e/o indirette) attuate dal de cuius, gli atti pretesi simulati ed i crediti del de cuius che, invece, sarebbero stati fatti oggetto di attribuzioni illecite e convogliate in favore di in Controparte_3
particolare, il consulente tecnico individuava le quote societarie costituenti il relictum e le partecipazioni in società che erano state di titolarità del de cuius ma che (alla data del decesso) sono risultate trasferite a terzi tramite atti da ritenersi in tesi simulati ovvero donazioni dirette e/o indirette che (alla data del 07/04/2016), risultavano acquistate ad un corrispettivo notevolmente inferiore al valore effettivo (donazione simulate o/e negotium mixtum cum donatione).
Alla luce di tali deduzioni, l'attore lamentava che, di fatto, aveva patito, in qualità di legittimario, la lesione LL propria quota di legittima.
Invocava, dunque, l'accertamento LL propria qualità di erede, con contestuale declaratoria di apertura LL successione del de cuius ; la ricostruzione e la susseguente Persona_2
divisione dell'asse ereditario (relictum e donatum) immobiliare, mobiliare, crediti e somme del de
cuius.
L'attore, quindi, procedeva ad analizzare nel dettaglio, richiamando le conclusioni del CTP dott.
Per_
, la ricostruzione del relictum.
Lamentava, poi, l'attore che, in vita, il de cuius avesse posto in essere numerose donazioni ad esecuzione indiretta in favore dei legittimari ed anche di terzi, soprattutto a mezzo bonifici bancari,
come evidenziato dall'analisi delle movimentazioni bancarie ricostruite dal consulente di parte.
Secondo l'attore, invero, anche a volere interpretare la cartula come assegno divisionale semplice,
di mero carattere obbligatorio, essa non eliderebbe la comunione ereditaria.
Ad ogni buon conto, ad avviso dell'attore, l'ipotesi divisionale immaginata dal testatore si paleserebbe, comunque viziata, poiché le quote astratte individuate conterrebbero beni inesistenti alla data di apertura LL successione e non terrebbero conto dei legittimari e neanche contengono una ipotetica istituzione di erede da parte del de cuius.
Peraltro, la cartula del 2011 sarebbe, comunque, viziata dalla toale preterizione di , Persona_3
coniuge del de cuius, in virtù dell'art. 735 I cc. La divisione sarebbe, poi, nulla, non essendo stati individuati fuori dalla divisione, beni sufficienti a formare le porzioni dei soggetti pretermessi;
in altre parole, sebbene il testatore intendesse favorire la figlia non avrebbe potuto apporzionare i beni in misura inferiore all'entità LL quota di CP
riserva, né avrebbe potuto pretermettere totalmente uno di essi.
Si sarebbe, peraltro, concretizzata l'ipotesi LL rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 II
cc).
Andrebbe escluso, in ogni caso, secondo la ricostruzione dell'attore, che possa Controparte_3
ritenersi legataria dei beni attribuitile in forza LL crtula del 2011, perché il testatore, disponendo dell'universalità del proprio patrimonio ha, con quel documento, ha inteso creare porzioni tra i propri beni, come quota del patrimonio spettante ai figli legittimari.
Peraltro, un ipotetico e non concesso legato sarebbe assoggettato all'azione di riduzione, unitamente a tutte le altre disposizioni lesive LL legittima.
Tanto dedotto, l'attore articolava le conclusioni già sopra riportate.
La difesa di . Controparte_3
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_3
costituzione depositata telematicamente in data 30.11.2019.
Secondo l'impostazione difensiva assunta da la scheda del 2011 va interpretata Controparte_3
alla stregua di un testamento ad ogni effetto, come avrebbe, peraltro, riconosciuto lo stesso attore,
nella sua dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 12.5.2016 (prodotta ex adverso: all.1 perizia
Per_
).
La scheda testamentaria - ferma restando la totale pretermissione del coniuge – conterrebbe, invero,
specifiche assegnazioni di beni ai tre figli: la volontà del testatore sarebbe stata quella di destinare,
comunque, le azioni LL alla figlia "che ha contribuito per vari decenni CP_7 CP
a portare avanti la società e sono sicuro che garantirà la continuità dell'azienda", ciò allo scopo di garantire la prosecuzione dell'azienda, senza, cioè, che il testatore intendesse attuare alcuna comunione ereditaria sulle azioni relitte o una diversa (anche parziale) attribuzione dei titoli per effetto di una divisione dell'intero patrimonio del defunto.
Il testatore, dunque, intendeva assegnare quel bene non come "quota" di un patrimonio e,
tantomeno, dare solo direttive più o meno vincolanti agli eredi per la formazione delle quote, ma alla stregua di una specifica e definitiva attribuzione dei suoi diritti successori, senza che su questo lascito potessero concorrere, in alcun modo, i figli maschi, che il testatore intendeva non idonei alla gestione delle società del gruppo.
La difesa di evidenzia, dunque, che, qualunque sia la natura giuridica delle Controparte_3
attribuzioni effettuate: legato, istitutio ex re certa o divisio inter liberos (art.734 c.c.) – resterebbe indiscutibile la attribuzione reale delle azioni alla figlia femmina, per effetto delle caratteristiche letterali dell'assegnazione e, soprattutto, LL palese volontà del testatore di assicurare solo alla figlia la continuazione dell'azienda. CP
Non sarebbe conferente, dunque, il richiamo dell'art.733 c.c. (norme date dal testatore per formare le porzioni), che non sarebbe applicabile, perché, in tal caso, il de cuius non divide o assegna, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione e cioè criteri di carattere generale piuttosto che attribuzione di singoli beni, come, invece, emerge dalla scheda testamentaria de qua.
L'unica ipotesi percorribile, ad avviso di sarebbe quella LL divisio inter Controparte_3
liberos ex art.734 c.c., nella quale ha compiuto la divisione dei suoi beni fra gli Persona_2
eredi con effetti reali immediati, fermo restando che, anche in questo caso, si ammette che agli eredi possa comunque competere una ulteriore attività esecutiva (dati catastali, planimetrie etc.:
Cass.14.6.1976 n.2210) per dare completa attuazione alla volontà del defunto: optare per l'ipotesi
LL divisio inter liberos comporterebbe l'efficacia reale delle attribuzioni in rebus certis e la conseguente esclusione, rispetto alla cose assegnate, del sorgere LL comunione ereditaria.
La invalidità eventuale, connessa alla pretermissione del coniuge, di cui all'art. 735 c.c., avrebbe un'incidenza solo relativa, poiché potrebbe essere fatta valere solo dall'interessata e all'esito di un positivo esperimento dell'azione di riduzione. Non pertinente, poi, sarebbe la paventata ipotesi LL rescissione per lesione LL presunta divisione, giacchè il testamento non contiene l'indicazione LL quota astratta spettante a ciascun coerede e, comunque, l'azione sarebbe prescritta ex art. 763 c.c. per essere decorsi i due anni dalla divisione (ossia dalla apertura LL successione e/o pubblicazione del testamento).
Alcun rilievo sortirebbe, secondo la difesa di il fatto alcuni beni assegnati ai figli Controparte_3
maschi sono fuoriusciti dal patrimonio prima dell'apertura LL successione e quindi che le "quote"
indicate dal de cuius per i maschi sarebbero di gran lunga inferiori a quelle LL figlia femmina: si tratta, invero, di un profilo che non potrebbe porre in discussione l'attribuzione particolare alla figlia che dovrebbe considerarsi autonoma: anche l'assegnazione concreta di determinati CP
beni ad alcuni eredi da parte del testatore configura una divisione parziale del patrimonio relitto, i cui cespiti oggetto di assegnazione non entrano a far parte LL comunione ereditaria.
Sicché, le disposizioni che hanno ad oggetto beni poi effettivamente relitti non potrebbe essere poste nel nulla e, anche ove volesse escludersi la natura di assegnazione a titolo particolare delle azioni alla figlia, la stessa resterebbe una efficace attribuzione in re certa.
Poiché, dunque, l'attribuzione dei titoli era avvenuta in favore di in modo reale, Controparte_3
la stessa doveva considerarsi legittimata a procedere alla intestazione a suo nome delle azioni assegnate, con la emissione di un nuovo certificato in sostituzione del precedente intestato al de
cuius e già nella sua disponibilità, onde nessuna richiesta andava fatta agli onerati, perdendo ogni sostanza le affermazioni dell'attore circa indebite appropriazioni del bene oggetto del lascito testamentario e/o illeciti comportamenti LL figlia per intestarsi ciò che invece - al momento dell'apertura LL successione - era esclusivamente suo.
Quanto alla spiegata azione di riduzione, osservava che, a parte le dismissioni Controparte_3
operate dal de cuius successivamente al testamento, sono andati comunque relitti beni di notevole consistenza patrimoniale, e lo stesso attore è stato ampiamente beneficiato in vita dal padre, con donazioni di immobili, partecipazioni societarie, denaro ed altre utilità. L'azione di riduzione proposta, però, sarebbe inammissibile difettando le condizioni previste dall'art.564 c.c., poiché aveva già accettato puramente e semplcemente l'eredità del Parte_1
padre, anteriormente alla dichiarazione beneficiata effettuata solo pochi mesi prima LL
introduzione del presente giudizio, com emergerebbe da copiosi atti e comportamenti riferibili all'attore, che hanno comportato sia una accettazione espressa (art.475 c.c.) che, in ogni caso, una accettazione tacita (art.476 c.c.).
aveva già assunto formalmente e più volte, il titolo di erede, così espressamente Parte_1
qualificandosi in vari atti, esposti e diffide a terzi.
Si sarebbe, poi, comunque, sostanziata accettazione tacita, poiché , con raccomandata Parte_1
del 22.5.2017, comunicata a il 13.06.2017, ossia circa due anni prima LL Controparte_3
accettazione beneficiata, aveva introdotto un procedimento di mediazione innanzi alla A.D.R. CEL
S.R.L. società di mediazione, per la risoluzione LL controversia avente ad oggetto la impugnazione del testamento de quo e la reintegrazione dei diritti di legittimario.
Peraltro, anche nel presente giudizio, il mandato al difensore in calce alla citazione risulta rilasciato ed autenticato in data 03/12/2018, ossia sempre anteriormente alla dichiarazione di accettazione beneficiata intervenuta solo nel marzo 2019.
Osservava ancora la convenuta che l'attore - in tale situazione - non potrebbe nemmeno giovarsi ex
art.510 c.c. LL accettazione beneficiata apparentemente effettuata.
Anche l'altro convenuto, , per non avere compiuto l'inventario nel termine di Controparte_2
legge, andrebbe considerato erede puro e semplice, incorrendo, così, anch'egli nella inammissibilità
dell'azione di riduzione in difetto del presupposto richiesto ex art.564 1° co. ult. parte c.c.
Da tanto discende, secondo la difesa di che sia l'attore che il fratello Controparte_3 CP_2
sono eredi puri e semplici per avere così accettato l'eredità, con conseguente inammissibilità in tema di azione di riduzione ed anche delle azioni di simulazione che alla prima siano preordinate.
In via subordinata, eccepiva il difetto, da parte dell'attore, LL imputazione ex Controparte_3
se delle donazioni indirette e dirette (indicate in dettaglio in comparsa di costituzione e risposta) ricevute in vita dal padre, delle quali chiedeva accertarsi - anche in via riconvenzionale - la esistenza e la relativa imputazione successoria.
poi, provvedeva a contestare le pretese donazioni ricevute dal padre, operando Controparte_3
puntuali osservazioni con riguardo a tutte le allegate liberalità riferite in citazione.
Per_ La convenuta contestava, poi, le conclusioni del perito di parte, dott. , che, a suo dire, CP
giungeva ad una valutazione iperbolica dell'asse relitto, e provvedeva a depositare perizia a firma del Prof. , il quale giungeva a dimezzare il valore prospettato dall'attore. Persona_7
Tanto dedotto, la convenuta articolava le seguenti conclusioni: “perchè il Controparte_3
Tribunale adito voglia: 1) in via preliminare: rigettare la richiesta di sequestro giudiziario;
2)
dichiarare la inammissibilità e/o rigettare la domanda di nullità e/o annullamento del testamento di
; in ogni caso, dato atto LL qualità di eredi puri e semplici di e Persona_2 Parte_1
, dichiarare inammissibile la domanda di riduzione e/o simulazione ad essa Controparte_2
preordinata, difettando le condizioni dell'art.564 c.c., dando atto dell'assegnazione testamentaria in favore di di n 33.680 azioni LL 3) in via subordinata, nel Controparte_3 Controparte_7
merito:
a) accertare - anche in via riconvenzionale ed ai fini LL imputazione ex se - tutte le donazioni indirette di immobili, di denaro e partecipazioni societarie delle quali ha beneficiato l'attore e già specificamente indicate nella presente comparsa (sub III) e, quanto al loro valore,
anche tramite CTU;
in particolare - all'esito delle statuizioni del Tribunale sul disconoscimento LL scrittura privata e LL proposta querela di falso – in accoglimento
LL domanda riconvenzionale di simulazione, accertare comunque la simulazione LL
scrittura intercorsa tra e in data 26.11.1996 in ordine alla erogazione Pt_1 Persona_2
del denaro da parte di per la sottoscrizione delle azioni EUROCOM s.p.a. e Parte_1
la conseguente donazione indiretta in favore di quest'ultimo da parte del padre LL quota
LL società e/o del denaro per sottoscriverla, sempre con imputazione ex se alla sua quota successoria;
b) per l'effetto, ricostruita la massa, imputare le predette liberalità alla quota spettante al legittimario , rigettare la sua domanda di riduzione e, ove Parte_1
risultanti, condannarlo al pagamento delle differenze di valore nei confronti LL massa tra quanto percepito e la quota allo stesso spettante;
in via ancora più subordinata, contenere la domanda dell'attore nei limiti di legge;
4) attesa la già intervenuta assegnazione per testamento in favore LL deducente, provvedere come di giustizia sulla domanda di divisione nei confronti dell'attore e dell'altro convenuto in ordine ai beni Controparte_2
relitti, loro assegnati in quota ed ancora esistenti;
solo in via gradata, assegnare alla deducente i beni ad essa già attribuiti con il testamento, ovvero, in via ancora più gradata, la parte di patrimonio ad essa spettante per effetto LL successione de qua comunque determinata. 5) in via istruttoria: sospendere il giudizio all'esito di quello n.280/17 R.G.
Tribunale di Salerno, inteso ad accertare i pretesi crediti dell'attore nei confronti LL
eredità e, quindi, il passivo LL stessa, nonchè all'esito di quello instaurato dal de cuius per l'accertamento dei suoi crediti verso (R.G. n. Tribunale Salerno)”. CP_10
La posizione di Controparte_2
, mai stato nel possesso dei beni ereditari, rivendicava la corretta esplicazione del
[...]
procedimento di accettazione beneficata dell'eredità paterna da parte sua;
precisava che, entro poco più di un mese dalla morte del padre , formalizzava la stessa in data 02.08.2016 con verbale PE
R.G.V. n. 1654/2016 del Tribunale di Salerno.
Immediatamente dopo, e precisamente in data 01.09.2016, proponeva istanza per Controparte_2
la nomina del Cancelliere per la redazione dell'inventario, che veniva poi disposto dal Tribunale di
Salerno, con proroga, il 26.01.2017 e redatto il 26.04.2017, entro quindi i tre mesi previsti dal codice.
, poi, in relazione alla cartula del settembre 2011, dichiarava quale coerede di non Controparte_2
conoscere (ex art. 2702 cc e 214 II cpc) la firma apparentemente apposta da , la Persona_2
grafia e con essa il contenuto e la composizione del testo del citato documento. , dunque, instava affinché con il giudizio promosso da , venisse Controparte_2 Parte_1
accertata la qualità di erede del convenuto e degli altri legittimari, così che si Controparte_2
possa procedere all'apertura LL successione del de cuius , contestualmente alla Persona_2
ricostruzione e divisione dell'asse ereditario, che dovrà comprendere non solo tutte le partecipazioni sociali riconducibili al de cuius e di cui i convenuti , e Controparte_3 Controparte_5
hanno usufruito del possesso dei beni ereditari utilizzando così i beni stessi del de CP_4
cuius, già individuati nella memoria di costituzione del sequestro giudiziario, e che qui si ha per trascritto e riportato, ma di tutti i finanziamenti effettuati dal de cuius prelevati da un conto corrente cointestato alla convenuta , e di cui il padre aveva disponibilità e su cui Controparte_3 PE
era l'unico ad effettuare versamenti con provvista personale.
, in sostanza, aderiva alle conclusioni dell'attore: “4a) Declaratoria, nei confronti Controparte_2
di tutte le parti in causa, di invalidità del documento assuntamente datato 02/09/2011, nonché di nullità per preterezione ex art. 735 I cc, nullità per lesione ex art. 733 II cc nonché annullabilità per difetto di forma per la mancanza di data;
4b) Inefficacia del documento assuntamente datato 02/09/2011che pur non rivestendo il contenuto del testamento contiene il requisito LL patrimonialità ed inesistenza del documento quale testamento del de cuius;
4c) Annullabilità del documento assuntamente datato 02/09/2011 per vizi LL volontà;
4d) Azione di riduzione e collazione, nei confronti di e ex Controparte_3 Persona_3
art. 735 II cc nonché artt. 553 554 e ss cc per consentire al concludente di essere partecipe LL
comunione ereditaria. Circa la restituzione anche dei frutti delle spese e dei miglioramenti e degli atti di disposizione dei beni ereditari trova applicazione la disciplina in tema di petizione ereditaria,
così da accertare la qualità di erede da parte di e procedere al recupero dei Controparte_2
beni e dei diritti ereditari. Accertata la qualità di erede del concludente si consolida anche la sua posizione possessoria in prosecuzione a quella del defunto (art. 1146 cc). 4e) Azione di rescissione, nei confronti di e ex art. 763 II cc Controparte_3 Persona_3
con garanzia per evizione;
4f) Azione di riduzione nei confronti di per le liberalità pregiudizievoli indicate sub CP_4
3a1, 3a2, 3c1 e 3c2;
4g) Azione di riduzione nei confronti di per le liberalità Controparte_5
pregiudizievoli indicate sub 3a4, 3a6;
4h) Azione di riduzione nei confronti di Viene dato contenuto all'azione di Controparte_3
collazione delle donazioni siano esse dirette o indirette e altrettanto anche relativamente al negotium
mixtum cum donatione, per scongiurare le disparità di trattamento tra coeredi e per garantire la proporzione per legge.
Viene formulata anche l'azione di riduzione nei confronti di e Controparte_3 CP_4
e e di quanti risultano destinatari di atti di liberalità del de cuius che hanno Controparte_5
pregiudicato i legittimari. Il tutto onde ottenere l'inefficacia degli atti che materializzano lesione alla quota di legittima, con restituzione di beni e frutti (o dal controvalore), con conseguente azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte e reintegrazione delle relative quote riservate ai destinatari delle disposizioni ridotte e reintegrazione delle relative quote riservate ai legittimari.
Viene, altresì, formulata l'azione di simulazione relativa agli atti che mascherano donazione e di tutti gli atti che hanno determinato depauperamento del patrimonio del de cuius.
In subordine la declaratoria di donazione indiretta anche attraverso l'istituto giuridico del negotium
mixtum con donatione dei seguenti atti: per Notar del 19.01.2010 rep. 98163, Notar PE PE
13.03.2009, per Notar rep. 8488 del 30.12.2003, Notar del 14.07.2015 rep. 107200, PE PE
l'acquisto delle quote Eurocom del 20.10.2009, e Notar rep. 107199 del 14.07.2015. PE
Tanto premesso e considerato articolava le seguenti, ulteriori, conclusioni: Controparte_2
“accogliersi anche in via riconvenzionale le seguenti conclusioni Voglia l'On.le Tribunale adito,
respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1) Dichiarare (anche con sentenza parziale) la nullità (ovvero procedere al suo annullamento) e l'annullabilità e rescissione del documento intitolato “ultime volontà di ” Persona_2
pubblicato quale preteso “testamento” in data 22/04/2016 con atto per notar (rep. Persona_4
n. 108133) registrato a PAGANI il 27/04/2016 al n. 3833. In subordine dichiarare la inesistenza ovvero la nullità ex art. 606 cc.
2) Accogliere la domanda di accertamento negativo di autenticità del documento intitolato “ultime volontà di ” pubblicato quale preteso “testamento” in data 22/04/2016 con Persona_2
atto per notar (rep. n. 108133) registrato a PAGANI il 27/04/2016 al n. 3833 e Persona_4
dichiararne la nullità anche per non riferibilità al de cuius (ex art. 214 II cpc) rispetto al non riconoscimento formalizzato dal concludente.
3) In via gradata e salvo gravame, accertato che alla redazione dell'atto Persona_2
versava nella incapacità di testare, ai sensi dell'art. 591 II n° 3 cc dichiarare nullo o quanto meno invalido e comunque annullare, il documento apparentemente datato 02/09/2011;
4) In via ulteriormente gradata e salvo gravame, accertato che quel documento è l'effetto di errore violenza o dolo di dichiarare nullo o quanto meno invalido e quindi Persona_2
annullare, ai sensi dell'art. 624 cc, il predetto documento apparentemente datato 02/09/2011.
5) Riconoscere la qualità di erede di con declaratoria di apertura LL Controparte_2
successione e scioglimento LL comunione ereditaria con attribuzione al concludente ex art. 720
dei beni indivisibili. Dichiarare l'invalidità del documento assuntamente datato 02/09/2011, nonché
la sua nullità per preterezione ex art. 735 I cc, accogliendo l'azione di riduzione contro gli altri eredi;
ovvero la sua nullità per lesione ex art. 733 II cc per manifesta iniquità nonché, in estremo subordine, l'annullabilità per la mancanza di data, escludendo che possa costituire legato in favore di tantomeno in sostituzione di legittima;
CP_12
6) Dichiarare l'inefficacia del documento assuntamente datato 02/09/2011 ovvero la sua inesistenza quale testamento del de cuius nonché la annullabilità/nullità LL suddetta scrittura;
7) Accogliere l'azione di riduzione e collazione, nei confronti di e Controparte_3 ER
ex art. 735 II cc nonché artt. 553 554 e ss cc per consentire al concludente di essere
[...]
partecipe LL comunione ereditaria con restituzione delle spese, dei miglioramenti e dei frutti ivi compresi quelli che avrebbe potuto percepire utilizzando l'ordinaria diligenza (art. 561 II cc e art. 54 1148 cc). Ciò in relazione a tutte le donazioni (dirette ed indirette) ed agli atti simulati ovvero di tutti quelli ulteriori che dovessero rivelarsi dall'attività istruttoria ovvero negotium mixtum cum
donatione indicati in citazione tra i quali: a) Atto pubblico per notar del Persona_4
30/12/2003 rep. 80488 registrato a PAGANI il 19/01/2004 al n. 97 e trascritto a SALERNO il
20/01/2004 ai numeri 2860/2329, di (ipotetica) permuta, di zona di terreno in NCT folio 22 part.lle
1167 – 1168 e 1172. b) Rogito per notar del 14/07/2015 rep. 107200, di pretesa PE
alienazione LL piena proprietà di n. 192.000 azioni LL 8) Controparte_6
Accogliere l'azione di rescissione, nei confronti di e ex art. Controparte_3 Persona_3
763 II cc ivi compresa la garanzia per evizione;
9) Accogliere l'azione di riduzione nei confronti di per le seguenti liberalità CP_4
pregiudizievoli: a) Rogito per notar del 19/01/2010 rep. 98163, di donazione di Persona_4
nuda proprietà, del complesso immobiliare in SALERNO, al viale degli Eucalipti n.35 - Quanto al villino identificato in N.C.E.U. alla particella 217 subalterno 3, piano T-1, zona censuaria 2,
categoria A/7, classe 2, consistenza 12,5 vani, superficie catastale totale 326 mq - Quanto al locale garage identificato in N.C.E.U. alla particella 217 subalterno 1, piano S1, categoria C/6, classe 5,
consistenza 13 mq - Quanto al terreno identificato in CT Comune di SALERNO al foglio 22,
particella 776, semin. arbor., classe 4, centiare 10. b) Rogito per notar del Persona_4
13/03/2009 rep. 95970, di donazione LL piena proprietà di n. 10.000 azioni LL
[...]
(con sede in SALERNO alla Via Roberto Wenner 59 – C.F e P.IVA Controparte_7
– REA SA-163030) del valore nominale di € 516.500,00 (valore dichiarato in atto di P.IVA_2
donazione). c) Rogito per notar del 14/07/2015 rep. 107199, di pretesa alienazione LL PE
piena proprietà del 12,50% LL quota di partecipazione nella NT SR (con sede in SALERNO alla Via Roberto Wenner 59 – C.F e P.IVA – REA SA-17679). oltre a P.IVA_3
quelle indicate e di tutti quelli ulteriori che dovessero rivelarsi dall'attività istruttoria con declaratoria di inefficacia degli atti che materializzano lesione alle quote di legittima e collazione delle donazioni dirette e/o indirette, ivi compreso il negotium mixtum cum donatione, onde rimediare alle perpetrate lesioni ed alle disparità di trattamento.
Accogliere la domanda di riduzione e restituzione e quella di reintegrazione LL quota riservata ai legittimari e di rescissione, in danno di con conseguente sua condanna alla CP_4
restituzione di tutti i beni o del controvalore e pagamento dei frutti;
oltre interessi e rivalutazione.
10) Accogliere l'azione di riduzione nei confronti di per le liberalità Controparte_5
pregiudizievoli delle numerose movimentazioni bancarie del de cuius, a seguito dell'acquisto del cavallo nato il [...] per il corrispettivo di € 50.000,00 e di tutti quelli ulteriori Persona_8
che dovessero rivelarsi dall'attività istruttoria con declaratoria di inefficacia degli atti che materializzano lesione alle quote di legittima e collazione delle donazioni dirette e/o indirette ivi compreso il negotium mixtum cum donatione, onde rimediare alle perpetrate lesioni ed alle disparità
di trattamento.
Accogliere la domanda di riduzione e restituzione e quella di reintegrazione LL quota riservata ai legittimari e di rescissione in danno di con conseguente sua condanna alla Controparte_5
restituzione del controvalore e al pagamento dei frutti;
oltre interessi e rivalutazione.
11) accogliere e dichiarare, la titolarità da parte del de cuius dei conti correnti n. 31473.61 e n.
33520.56 accesi presso la banca nonché di quello n. 775 (solo formalmente CP_13 CP_8
cointestato) e accertare le donazioni effettuate in denaro da tali conti correnti in favore di CP
ovvero di altri soggetti.
[...]
12) accertare e dichiarare la titolarità riconducibile al de cuius LL imbarcazione tg. VG5763D;
13) accertarsi e dichiararsi la titolarità in percentuale delle quote LL Distribuzione Commerciale
s.r.l. riconducibili al de cuius e di cui si accerterà la consistenza in corso di causa. 14) Accogliere le azioni di riduzione innanzi indicate con azione di collazione delle donazioni,
siano esse dirette o indirette, accogliendo anche le azioni relative al negotium mixtum cum
donatione. Il tutto con conseguente azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte e reintegrazione delle relative quote riservate ailegittimari.
15) In subordine, accogliere l'azione di simulazione in ordine agli atti che mascherano donazione e di quelli che hanno determinato depauperamento del patrimonio del de cuius.
16) Accertare e dichiarare (anche con sentenza parziale) la qualità di eredi legittimi (del de cuius
– deceduto, ab intestato, in data 07/04/2016) LL moglie e dei tre Persona_2 Persona_3
figli , e ritenendo consolidata la posizione Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
possessoria, in prosecuzione a quella del defunto (art. 1146 cc).
17) Dichiarare aperta la successione legittima di , deceduto ab intestato in Persona_2
Salerno il 07/04/2016 e disporre la divisione dell'asse ereditario comprensivo del patrimonio (come ricostruito) immobiliare di beni mobili delle somme e dei crediti e disporre lo scioglimento LL comunione ereditaria.
18) Condannare , e al pagamento Controparte_3 Persona_3 CP_4 Controparte_5
dei frutti e ritenerli rispettivamente tenuti al rendiconto, con interessi e rivalutazione ed oltre quelli che avrebbe potuto percepire utilizzando la ordinaria diligenza (art. 561 cc e 1148 cc).
19) Ordinare la trascrizione LL emananda sentenza, con esonero di responsabilità per il signor
Conservatore dei RR.II. di SALERNO e di quello del Registro Imprese.
20) Condannare al risarcimento del danno – in favore del concludente – da Controparte_3
quantificarsi anche equitativamente, oltre interessi, rivalutazione e maggiore danno.
Condannare la stessa al pagamento LL sanzione civile ex art. 96 III cpc, in favore di CP_2
.
[...]
21) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
La difesa di . Persona_3 Con comparsa di costituzione depositata 9.1.20, si costituiva ed eccepiva Persona_3
l'inammissibilità LL azione di riduzione spiegata, per mancata accettazione con beneficio di inventario.
La domanda di accertamento LL qualità di erede LL Iovine, poi, andrebbe rigettata perché, per potere agire in riduzione, ai sensi dell'art. 564 c.c. l'attore doveva accettare l'eredità con beneficio di inventario, il che non è avvenuto, e non potendo l'attore giovarsi nemmeno LL pretesa accettazione beneficiata del fratello, giacché l'estensione, ammesso che sia possibile, non può
ovviamente giovare chi è già divenuto erede puro e semplice.
Eccepiva, di poi, , la mancata imputazione alla quota dell'attore delle donazioni Persona_3
ricevute (art. 564, co. 2, c.p.c.), puntualmente richiamate nella comparsa.
Quanto alla intentata azione di rescissione ex art. 763, co. 2, c.c., proposta anche nei propri confronti, eccepiva di essere, in quanto toalmente pretermessa, estranea alla pretesa Persona_3
divisione e, dunque, priva di legittimazione passiva sul punto;
in subordine, eccepiva la prescrizione dell'azione per essere decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 763 c.c.
Tanto dedotto, concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte nei propri Persona_3
confronti perché inammissibili, prescritte ed infondate. Con vittoria di spese ed onorari.
La posizione di e CP_4 Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in via cartacea in data 2.12.2019, si costituivano in giudizio i convenuti e , i quali evidenziavano, in primis, che le CP_4 Controparte_5
uniche domande – tra le molte spiegate dall'attore – che li concernessero, erano quelle di riduzione delle asserite liberalità ricevute dal de cuius.
Eccepivano, quindi, l'inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata accettazione dell'eredità
con beneficio di inventario da parte dell'attore, essendosi in capo a lui consdolidati gli espressi di accettazione espressa o, in via subordinata, tacita, dell'eredità paterna. Eccepivano, poi, la mancata imputazione, ad opera dell'attore, dell'onere di imputare alla sua porzione legittima le donazioni, dirette ed indirette, ricevute dal de cuius (donazioni richiamate in comparsa di costituzione).
Evidenziavano, ancora, l'assenza di ogni riferimento, in citazione, al passivo ereditario, il cui accertamento, in parte sub iudice, era indispensabile per la corretta individuazione di eventuali lesioni delle quote di riserva.
Negavano, poi, i convenuti, con riguardo alle azioni di simulazione degli atti dissimulanti donazioni, che essi fossero simulati.
Tanto dedotto, i convenuti concludevano come segue: 1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sequestro giudiziario;
2) nel merito, dato atto LL qualità di eredi puri e semplici dei sigg.
[...]
e , dichiarare inammissibile ogni domanda di riduzione e/o di Pt_1 Controparte_2
simulazione ad essa preordinata, per difetto delle condizioni di cui all'art. 564 c.c.; 3 in via subordinata, dichiarare, comunque, inammissibile e/o rigettare la domanda di riduzione proposta dall'attore contro gli attuali deducenti, previa ricostruzione, occorrendo, LL massa ereditaria ed imputazione alla quota di delle liberalità a questi erogate in vita dal padre, Parte_1
provvedendo a tali fini ad accertare, anche in via riconvenzionale e per la imputazione ex se, tutte le liberalità fatte in vita dal de cuius ed, in particolare, le donazioni indirette di immobili, danaro e partecipazioni societarie di cui ha beneficiato l'attore, sopra indicate al capo III, nonché la presupposta simulazione, anche con CTU quanto al valore;
e più in particolare, quanto alla scrittura privata intercorsa tra e in data 26.11.1996, provvedendo ad accertare – Pt_1 Persona_2
all'esito LL decisione del Tribunale sul disconoscimento LL stessa e sulla inerente querela di falso – la simulazione in ordine alla erogazione da parte di del danaro occorso per la Parte_1
sottoscrizione delle azioni EURICOM s.p.a. e la conseguente donazione indiretta, fatta allo stesso dal padre, LL quota LL società e/o del danno per sottoscriverla, sempre con imputazione ex Pt_1
se alla sua quota”.
La domanda di sequestro giudiziario. Con ricorso in corso di causa per sequestro giudiziario, depositato in data 2.10.2019, l'attore chiedeva: “1) Concedere, con decreto inaudita altera parte (ex art. 669 sexies II cpc – per evitare il pregiudizio nella attuazione del provvedimento), ovvero, in subordine, con ordinanza (ex art. 669
sexies I cpc) il sequestro giudiziario, a norma dell'art. 670 n. 1 cpc, delle azioni LL
[...]
(C.F.: ), appartenenti al de cuius e di cui Controparte_7 P.IVA_2 Persona_2
si è illecitamente appropriata. Controparte_3
Con ordinanza resa in corso di causa l'istanza cautelare era rigettata;
avverso il rigetto era spiegato reclamo che confermava l'ordinanza.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., disposta ed espletata perizia grafologica, la causa era dichiarata interrotta in data 06.02.2024, su istanza del procuratore di che ne Persona_3
dichiarava l'avvenuto decesso ai fini LL interruzione.
In data 07.02.2024 il giudizio era riassunto su impulso di nei confronti degli Controparte_3
eredi di ( , e lei stessa) nonché delle altre parti Persona_3 Parte_1 Controparte_2
costituite in giudizio sigg.ri e . Controparte_5 CP_4
L'istante in riassunzione chiedeva, dunque, fissarsi la udienza in prosecuzione con fissazione dei termini per la notifica del ricorso e dell'emittendo decreto.
Fissata l'udienza in prosecuzione, si costituivano nel giudizio riassunto la stessa istante in riassunzione nella sua ulteriore, nuova qualità di erede di riportandosi alle Persona_3
conclusioni già in atti rassegnate.
Si costituivano, poi, nel giudizio riassunto (C.F.: e per Parte_1 CodiceFiscale_1
esso il suo procuratore generale, (C.F.: ), n.q. di Controparte_1 CodiceFiscale_2
coerede di (C.F.: ) in virtù di accettazione con beneficio Persona_3 CodiceFiscale_12
d'inventario del 25/07/2022 per notar , il quale del pari si riportava alle Persona_5
conclusioni già rassegnate.
Si costituivano nel giudizio riassunto anche e reiterando le Controparte_5 CP_4
conclusioni in atti precedentemente rassegnate. La causa, quindi, perveniva all'udienza del 09.07.2024 per la precisazione delle conclusioni,
allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre prendere le mosse dall'esame delle domande articolate dall'attore nelle conclusioni rassegnate in citazione ai nnr. 1 e 2.
La prima domanda spiegata ha il seguente tenore: “1) Dichiarare (anche con sentenza parziale) la nullità (ovvero procedere al suo annullamento) del documento intitolato “ultime volontà di PE
” pubblicato quale preteso “testamento” in data 22/04/2016 con atto per notar
[...] PE
(rep. n. 108133) registrato a PAGANI il 27/04/2016 al n. 3833. In subordine dichiarare la
[...]
inesistenza ovvero la nullità ex art. 606 cc. In via gradata e salvo gravame, accertato che alla redazione dell'atto versava nella incapacità di testare, ai sensi dell'art. 591 II Persona_2
n° 3 cc dichiarare nullo o quanto meno invalido e comunque annullare, il documento apparentemente datato 02/09/2011. In via ulteriormente gradata e salvo gravame, accertato che quel documento è l'effetto di errore violenza o dolo di dichiarare nullo o quanto Persona_2
meno invalido e quindi annullare, ai sensi dell'art. 624 cc, il predetto documento apparentemente datato 02/09/2011.
2) Riconoscere la qualità di erede di ex art. 533 cc. Dichiarare l'invalidità del Parte_1
documento assuntamente datato 02/09/2011, nonché la sua nullità per preterezione ex art. 735 I cc,
accogliendo l'azione di riduzione contro gli altri eredi;
ovvero la sua nullità per lesione ex art. 733
II cc per manifesta iniquità nonché, in estremo subordine, l'annullabilità per la mancanza di data,
escludendo che possa costituire legato in favore di tantomeno in sostituzione Controparte_3
di legittima;
2a) Dichiarare l'inefficacia del documento assuntamente datato 02/09/2011 ovvero la sua inesistenza quale testamento del de cuius”.
L'attore allega plurimi profili di nullità del preteso testamento impugnato. Quanto alla eccepita invalidità LL scheda di ultime volontà o pretese tali, in relazione all'art. 591,
co. 3 c.c., ovvero per difetto di capacità del testatore, che, sebbene non interdetto, versava in condizione di incapacità di intendere o volere anche transitoria, va rammentato che l'incapacità
naturale di testare, che può comportare l'annullamento del testamento (art. 591 n. 3 c.c.), non si identifica con una generica alterazione LL volontà, ma richiede una condizione di assoluta privazione LL coscienza dei propri atti o LL capacità di autodeterminarsi al momento LL
redazione del testamento. La prova di tale incapacità incombe su chi la invoca, a meno che l'infermità del testatore sia permanente e abituale, nel qual caso si presume l'incapacità e spetta a chi ne afferma la validità dimostrare un lucido intervallo (cfr. Tribunale Potenza, 03/12/2024, n. 1980).
Va subito evidenziato che – a ben vedere – la domanda è solo articolata, senza che risulti allegata una pretesa incapacità del testatore al momento LL redazione LL scheda;
tale circostanza – che costituisce il substrato fattuale indispensabile per la riconducibilità LL vicenda alla ipotesa del n.
3 dell'art. 591 c.c., non è oggetto di specifiche allegazioni in citazione o in prima memoria 183, co.
6 c.p.c. (termine che costituisce, come noto, sbarramento per le preclusioni assertive).
L'attore, inoltre, fa anche reiterato richiamo alla invalidità LL scheda ai sensi dell'art. 624 c.c.,
norma che disciplina l'ipotesi LL disposizione testamentaria impugnabile quando sia l'effetto di errore, violenza o dolo.
Anche con riguardo a tale ipotesi di invalidità, difetta la specifica allegazione dei fatti posti basi
LL domanda: nella stessa, invero, si fa alternativo riferimento ad invalidità per errore, violenza o solo, senza che sia specificato se ritenga che la volontà del de cuius sia stata inficiata nel suo processo formativo dall'uno e dagli altri fattori di interferenza giuridicamente rilevanti.
Tale difetto assertivo, già presente in citazione, si rinviene, sullo specifico punto, nella prima memoria 183, co. 6 c.p.c.
L'attore, ancora, invoca la declaratoria di nullità LL scheda testamentaria attribuita apparentemente a , per preterizione di un legittimario, vale a dire, di Persona_2 ER
tanto in forza del comma 2 dell'art. 735 c.c.
[...] Trattasi di una nullità che costituisce corollario del carattere inderogabile delle disposizioni in tema di reintegrazione LL quota di legittima;
essa può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 1421 cod. civ.).
Sul punto, va ribadito che il principio il principio di intangibilità LL legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario,
con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel relictum è affetta da nullità ex art. 735 c.c., comma 1, (Sez. 2, Sentenza n. 3694 del 12/03/2003, Rv. 561111; Sez. 2,
Sentenza n. 16698 del 11/08/2015, Rv. 636171; Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 23/03/1992, Rv.
476411).
Secondo la dottrina, però, anche prescindendo, per ora, dalla individuazione LL natura divisionale o testamentaria LL scheda, la azione di nullità LL divisione del testatore per preterizione è
subordinata al fatto che non siano stati esclusi dalla divisione beni sufficienti a formare le porzioni dei soggetti pretermessi.
L'attore, dunque, onde invocare legittimamente la nullità delle (pretesa) divisione per preterizione di , avrebbe dovuto anche allegare che, al momento LL sottoscrizione di quella Persona_3
disposizione di volontà, non residuassero nel relictum beni ulteriori sui quali il pretermesso potesse idoneamente soddisfarsi.
Anzi, è lo stesso attore ad allegare che sarebbe stata beneficiaria di liberalità da parte Persona_3
del coniuge nel corso LL sua vita (cfr. il riferimento, ex plurimis al richiamo al bilancio del
31/12/2011, ove l'importo del finanziamento, sempre pari ad € 4.000.000,00=, sarebbe stato,
secondo l'attore, immotivatamente ed inspiegabilmente attribuito interamente a Persona_3
Per_ (cfr. allegato n. 76 in CTP dott. ). L'attore, ancora, invoca la nullità 763, co. 2 c.c., ovvero la rescissione LL divisione operata dal testatore allorché il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi sia inferiore di oltre un quarto all'entità LL quota ad esso spettante.
Secondo la dottrina una siffatta impugnativa è improponibile, per difetto d'interesse, prima che la divisione sia compiuta e, pertanto, non è esperibile contro atti che, come la vendita dei beni ereditari, non hanno l'effetto di far cessare la comunione dei beni medesimi (C. 834/1980).
Orbene, in punto di onere LL prova ricadente sull'attore nell'azione di rescissione oltre il quarto,
grava sul medesimo il compito di dare evidenza LL lesione oltre il quarto: questi, dunque, avrebbe dovuto provare che il valore dei beni formanti la propria porzione (quote di partecipazioni nella società Maxi Sconto Spa e;
- 1/4 del valore LL Casa di Baia Arena;
- 1/4 Controparte_6
del valore dei titoli depositati presso la - CA LL IA;
- 1/4 dei depositi bancari esistenti presso la CA LL IA a mio nome (conto cointestato al 50% con ) fosse inferiore di CP_9
oltre ¼ rispetto alla entità LL quota ad esso spettante.
L'attore, però, deducendo ampiamente in ordine alla pretesa esistenza di donazioni che avrebbero leso la sua quota di legittima ed allegando che il de cuius avesse relitto (considerando il donatum)
un asse di valore di gran lunga superiore a quello apparente all'epoca LL apertura LL
successione, mancava di separare i due piani: quello LL divisione del testatore operata con la cartula sottoscritta dal de cuius (rescindibile per lesione oltre un quarto) e quello LL successione legittima che, in ipotesi, avrebbe potuto aprirsi sui beni residui non oggetto LL divisione del testatore (lesione, questa, rimediabile solo con l'azione di riduzione).
L'attore, in altre parole, non allegava e neppure provava che – nell'ambito dei beni oggetto LL
pretesa divisione del testatore – si fosse verificata la lesione oltre il quarto, atteso che, invece, esso attore operava una valutazione globale del valore LL massa, ricomprendente le pretese donazioni,
senza tener conto del fatto che la divisione del testatore ben può non ricomprendere l'integralità dei beni del de cuius, il quale, al momento LL redazione LL scrittura di ultime volontà, ben può limitare il formarsi LL comunione incidentale forzosa solo con riguardo ad alcuni beni e lasciare che essa sorga in relazione ai beni residui.
In relazione all'azione di rescissione ultra dimidium la Suprema Corte ha chiaramente affermato che, dall'essere la sproporzione tra le prestazioni, nella misura dell'ultra dimidium, elemento fondante l'azione discende l'onere del contraente che si assume leso di offrirne la prova (cfr.
Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16042); ed onere non dissimile deve ritenersi gravante sull'odierno attore.
Non vi è, poi, evidenza, LL dedotta posteriorità LL data sulla cartula rispetto al tempo di redazione LL stessa: la c.t.u., dott.ssa , all'esito di indagini peritali condivisibili per Persona_9
metodologia esente da vizi metodologici estrinseci od intrinseci, concludeva che “in considerazione
dei riscontri postivi emersi si ritiene che i segni grafici figuranti sul testamento in verifica (Xa-Xa)
con elevata probabilità che rasenta la certezza siano nelle varie parti (intestazione, disposizioni di
volontà, firma, data e dizione figurante sulla busta dal tenore “Ultime volontà di PE
”) riconducibili alla mano del de cuius”.
[...]
Non vi sono, poi, elementi, addotti dall'attore – che pur sarebbe stato gravato dell'onere LL
relativa prova – per ritenere che la data fosse stata apposta in epoca successiva a quella apparente.
In ordine alla natura LL cartula, ritiene il Tribunale che la stessa vada inquadrata nel tipo LL
divisione del testatore, quanto alle disposizioni nei confronti dei figli maschi, perché il de cuius così
si esprime: “Ultime volontà di - Mi accingo ad affrontare un importante Persona_2
intervento chirurgico. /Nel caso di decesso - desidero che i miei beni vengano così divisi:…”.
Il testatore poi passa ad individuare i beni formanti le porzioni spettanti a i propri figli: “: 1) a Pt_1
7 - Le mie quote di partecipazioni nella società Maxi Sconto Spa e / - 1/4 del Controparte_6
valore LL Casa di Baia Arena - 1/4 del valore dei titoli depositati presso la - CA LL
IA - 1/4 dei depositi bancari esistenti presso la CA LL IA a mio nome (conto
cointestato al 50% con ) “2) a CO %- La mia quota di partecipazione ad Eurocom, con CP_9
l'impegno di portare avanti l'azione di risarcimento nei confronti di . - 1/4 del valore CP_10 dei titoli depositati presso la CA LL IA - 1/4 del valore del c/c presso la CA LL
IA detenuto al 50% con - 1/4 del valore LL Casa di Baia Arena. 3) A LY lascio CP_9
le azioni intestate a mio nome nella spa in quanto ha contribuito per vari Parte_2
decenni a portare avanti la società e sono sicuro che garantirà la continuità dell'azienda”
Come noto, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse,
impedendo così il sorgere LL comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura LL successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal condividente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi;
al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura LL successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo (cfr. – Cassazione civile sez. II, 17/04/2019, n.10761).
Ora, che il testatore abbia inteso dividere il relitto quanto ai figli maschi e non dare indicazioni per la divisione futura, si ricava dal fatto che egli utilizza la locuzione “siano così divisi” e procede a formare da sé stesso la composizione delle rispettive porzioni, tal ché non può ritenersi che egli abbia dato “indicazioni”, ma abbia, piuttosto, formato le porzioni dell'asse diviso. D'altro canto, in termini pratici, sia la institutio ex re certa che la divisione del testatore postulano l'acquisizione LL qualità di erede (cfr. art. 734, che fa riferimento alla divisione di beni tra gli eredi).
Peraltro, secondo parte LL dottrina, non vi sarebbe una duplicità tra i due istituti in quanto la
institutio non sarebbe altro che uno dei possibili mezzi tecnici per operare una divisione da parte del testatore, il quale ben potrebbe perseguire il risultato divisorio attraverso un fascio di istituzioni ex
certis rebus, venendosi in tal caso a riunire l'effetto dispositivo LL vocazione ereditaria e l'effetto distributivo divisorio.
Tal ché l'articolo 588, 2° comma, c.c. consentirebbe la qualificazione LL disposizione come legato o attribuzione a titolo di erede, mentre l'articolo 734 del Codice civile regolerebbe le conseguenze di una così congegnata divisione. Dall'accoglimento LL tesi testé esposta,
discendono le seguenti conseguenze.
L'art. 588 c.c. prescrive: “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.”
Secondo il tradizionale orientamento LL S.c. (cfr. Cassazione civile , sez. II , 03/06/2024 , n.
15400), in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 del codice civile ,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re
certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli,
individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. Conseguenza di tanto è che l'institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme LL successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457 c.c., comma
2, ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma
2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva LL
vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'institutio ex re certa, va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti (cfr. Tribunale Ascoli Piceno ,
12/01/2023, n. 14).
Sono plurimi gli indizi sintomatici di un lascito di cosa determinata in favore di Controparte_3
In primo luogo, elemento dirimente è proprio il lascito di un bene non attribuito in funzione di una quota del patrimonio relitto, ma individuato nella sua specifica singolarità e non in rapporto al relictum (“A lascio le azioni intestate a mio nome nella spa in quanto CP_9 Parte_2
ha contribuito per vari decenni a portare avanti la società e sono sicuro che garantirà la continuità
dell'azienda”).
Per contro, ai figli maschi vengono attribuiti beni individuati in ragione di quota e non indicati quali beni particolari – con chiara contrapposizione con il lascito di un numero specifico di azioni a
Controparte_3
Vi è, poi, l'elemento lessicale e, in particolare, l'utilizzo, solo per la disposizione in favore di
, LL locuzione “A LY lascio..”, non utilizzata anche per le disposizioni in Controparte_3
favore degli altri due figli maschi.
Ciò che appare dirimente, ad ogni modo, è la modalità di individuazione del bene oggetto di disposizione ed il fatto che il lascito in favore di concerna un bene individuato nella sua CP_9
specificità e non in rapporto al patrimonio e come quota di questo: tal ché, per espressa disposizione del primo comma dell'art. 588 c.c. ed in mancanza di elementi da cui desumere che il de cuius
intendesse, in realtà, assegnare quelle azioni quali quota del patrimonio, la regola da applicare è quella LL riconduzione al tipo del legato, dal che discende la non acquisizione, in capo a
LL qualità di erede. Controparte_3
Salva naturalmente l'ipotesi che, per il caso in cui fossero residuati beni relitti in ordine ai quali il
de ciuus non dispose, legittimaria in ipotesi del tutto pretermessa, avesse Controparte_3
vittoriosamente esperito azione di riduzione delle disposizioni lesive LL sua quota di legittima,
ricomponendo, così la comunione incidentale ed assumendo la qualità di erede necessaria.
Si pone, a questo punto, un grave interrogativo all'attenzione del Tribunale ed è l'interpretazione dell'incipit LL scrittura: “Ultime volontà di - Mi accingo ad affrontare un Persona_2
importante intervento chirurgico. /Nel caso di decesso - desidero che i miei beni vengano così
divisi:…”.
Deve stabilirsi, in particolare, se il testatore intendesse limitare la vigenza di tali ultime volontà alla ipotesi del suo – forse probabile e temuto – decesso in vista di un imminente intervento chirurgico o se, considerato che, invece, dopo il confezionamento delle ultime volontà, nel 2011, il de cuius
visse sino al 2016, tale cartula non possa più considerarsi espressione delle ultime volontà del de
cuius (ciò che, a ben vedere, collimerebbe anche con il mutamento LL composizione patrimoniale al momento dell'apertura LL successione, non più integralmente corrispondente alle disposizioni del 2011).
Deve premettersi che il testamento, quale atto di disposizione mortis causa del proprio patrimonio,
può essere condizionato sospensivamente alla verificazione di un evento futuro e incerto,
consentendosi al testatore, nell'ambito dell'autonomia testamentaria, di conferire valore giuridico ai motivi e, più in generale, ad interessi individuali che, altrimenti, rimarrebbero irrilevanti.
L'avveramento dell'evento condizionale dispiega effetti retroattivi reali, in virtù di quanto disposto dall'art. 646 c.c., sicché, verificatasi la condizione sospensiva, la delazione diviene attuale, e il delato, accettando l'eredità o conseguendo il legato, acquista, rispettivamente, la qualifica di erede o quella di legatario ex tunc, fin dal momento dell'apertura LL successione, quasi si fosse trattato di disposizione testamentaria pura e incondizionata, là dove, verificatasi la condizione risolutiva, la delazione in favore dell'istituito si considera tamquam non esset.
Come noto, la condizione non deve essere enunciata necessariamente in termini espressi e con il suo esatto nomen iuris, ben potendo essere anche implicita o tacita;
nel qual caso, occorre, non di meno,
che l'effettiva volontà di subordinare a un avvenimento futuro e incerto, lecito e possibile, l'efficacia iniziale o finale del negozio, emerga dall'interpretazione del contenuto sostanziale e complessivo del negozio stesso, con la conseguenza che la presenza, all'interno di un testamento, di una disposizione condizionale può risultare anche non necessariamente dalla sua formulazione letterale o dalla sua peculiare collocazione nel contesto del negozio di ultima volontà, ma dal carattere intrinseco dell'evento dedotto in condizione, a prescindere dalle espressioni utilizzate dal de cuius
(Cass. n. 1701/1969; Cass. n. 6365/1980; Cass. n. 18219/2013).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che dal tenore letterale LL scheda non si evince né
espressamente, né tantomeno implicitamente, la volontà del testatore di condizionare l'efficacia delle proprie disposizioni alla sua morte come necessaria e immediata conseguenza dell'intervento chirurgico, con il conseguente venir meno dell'efficacia del negozio per il caso LL sua sopravvivenza per esito fausto dell'intervento. Invero, ciò che si coglie dal testo è l'enunciazione espressa, da parte del testatore, del motivo per il quale egli si era determinato a redigere il testamento, ovvero il timore di non sopravvivere all'intervento chirurgico al quale avrebbe dovuto sottoporsi di lì a breve e, dunque, la conseguente preoccupazione di rendere manifesta la sua volontà in ordine alla sorte futura dei suoi beni. Quel che invece manca, al fine di poter ravvisare una condizione sospensiva nell'inciso in commento, è il nesso di condizionamento tra l'acquisto di efficacia delle disposizioni dettate dal de cuius e il realizzarsi dell'evento LL morte come derivante proprio dall'intervento chirurgico: ferma l'omessa indicazione dell'esistenza
LL condizione da parte del de cuius, non emerge, esaminando il contesto dell'intero negozio,
alcuna ragione o tipo di collegamento condizionante, sotto il profilo logico o implicito, con riguardo all'intervento, né rispetto al tipo di disposizioni dettate dal de cuius, cogliendosi solo la preoccupazione di redigere la scheda per timore dell'eventualità LL propria dipartita, che è poi la causa in sé del testamento (cfr., a contrario, Cass. civile sez. II, 29/08/1992, n.10008 in un caso di testamento redatto in situazione di emergenza determinata dalla guerra in corso, ove si è ritenuto che la volontà LL testatrice di condizionare risolutivamente le sue disposizioni all'ipotesi LL
sopravvivenza sua, del figlio e del marito dopo la cessazione LL guerra in atto, emergeva dall'intero contesto del testamento, in forza di una serie di indici logici e testuali chiaramente individuabili nella scheda testamentaria, indici che nel caso in esame non ricorrono).
In definitiva, l'incipit LL cartula in esame deve ritenersi un elemento neutro, che non ha subordinato l'efficacia delle disposizioni alla sola ipotesi di morte conseguente a quello specifico intervento chirurgico cui il de cuius a breve riteneva di essere sottoposto.
Le domande di cui ai numeri 1 e 2° e 2C, dunque, non possono trovare accoglimento.
Può passarsi all'esame LL domanda di riduzione 2B ed alle domande di riduzione articolate nei confronti di e . Controparte_5 CP_4
Il Tribunale ritiene di condividere l'eccezione di inammissibilità delle azioni di riduzione sulla scorta LL prospettata mancata accettazione dell'eredità paterna, da parte di , con Parte_1
beneficio di inventario.
Secondo la Suprema Corte, la condizione LL preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non vale per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.
Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto LL morte del de cuius,
potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione LL preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'articolo 564 del codice civile per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede,
e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore. Ora una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'articolo
457, comma 2, c.c. questi non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti;
b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela
LL situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (peraltro, secondo un più risalente orientamento, la accettazione beneficiata sarebbe necessaria anche per il caso del pretermesso diseredato in vita a mezzo donazioni, distinguendosi dall'ipotesi del pretermesso a mezzo testamento, cfr. Cass. civ. 6416/1988).
Ne consegue che, nel caso di specie, poiché, di fatto, ha acquisito la qualità di erede Parte_1
universale in seguito alla divisione del testatore tra i suoi due figli maschi (difatti l'art. 734 c.c.
parla proprio di divisione operata dal testatore tra gli “eredi”) era sin da allora chiamato alla eredità
paterna, cumulando in sé le qualità di legittimario e di erede ed essendo, pertanto, tenuto, alla accettazione beneficiata ai fini dell'esperimento LL azione di riduzione nei confronti di CP
(in quanto pretermessa non erede in assenza di vittorioso esperimento di riduzione) e
[...] ER
(del pari pretermessa totale che non ha agito in riduzione).
[...]
Tuttavia, anteriormente alla effettuazione LL accettazione con beneficio di inventario, risulta documentalmente provato che ebbe a sottoscrivere svariati atti nei quali assumeva Parte_1
reiteratamente la qualità di erede del genitore : il riferimento è, tra gli altri, al Persona_2
reclamo inoltrato alla in data 30.5.2017 (allegato n.131 - prima Controparte_14
Per_ parte - CTP Dr. ), nel quale - sempre nella qualità di erede legittimo ed al fine di tutelare i suoi diritti successori - si fa pure espresso riferimento ad una precedente istanza in data 16.05.2016; alla formale richiesta diretta a in data 11.10.2016 (allegato n.131 - seconda parte - alla Controparte_15
Per_ CTP Dr. ), nell'esposto diretto ai Sindaci LL in data 11.08.2018 (doc.to n.20 Controparte_7
fascicolo attore), nella istanza all'Agenzia delle Entrate in data 7.9.2018 (doc.to n.7 fascicolo attore), anch'essa sottoscritta insieme al suo attuale difensore, al pari di quella rivolta al Notaio
in data 7.6.2018 (doc.to n.h-10) allegata, da ultimo, al ricorso per sequestro. Persona_4
Occorre, sul punto, rammentare che l'accettazione è espressa «quando il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede». Esistono, quindi, due modi di esprimere la volontà di accettazione espressa: o con una dichiarazione specifica o con l'assunzione del titolo di erede.
Per l'accettazione espressa è richiesta la forma scritta ad substantiam a pena di nullità. Il riferimento
LL norma all'atto pubblico ed alla scrittura privata non esclude che qualunque scritto possa contenere l'accettazione espressa, anche se non redatto a tal scopo (es. una lettera o un atto di citazione: C. 1300/1942). Ciò che importa, è che esso presenti i requisiti minimi LL scrittura privata e in particolare la sottoscrizione (art. 2702 CC) e che abbia tale contenuto.
In tal senso è anche la giurisprudenza di merito, secondo cui è ravvisabile tempestiva ed espressa accettazione dell'eredità ai sensi degli art. 475 e 480 c.c. per assunzione del titolo di erede in una scrittura privata, nella lettera, inviata nel termine decennale di prescrizione, con la quale un avvocato che dice di agire per conto del "coerede" chiede informazioni sull'amministrazione dell'asse ereditario (nella specie, la lettera, non sottoscritta dal soggetto che viene qualificato erede,
era indirizzata a terza persona e non agli altri coeredi) (cfr. Corte appello , Torino , 11/02/1997).
Va, a questo punto, e per completezza, osservato che, la inammissibilità delle azioni di riduzione nei confronti di e si riverbera sulla azione di riduzione spiegata nei Controparte_3 Persona_3
confrotni di e , atteso che le donazioni, il cui valore eccede la quota CP_4 Controparte_5
LL quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima, ma non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento: e l'art. 558
chiarisce che la riduzioine delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari: sicché in difetto di riduzione quantomeno del legato a CP
neppure può accedersi alla riduzione delle donazioni a e .
[...] Controparte_5 CP_4
Vi è, poi, una seconda ragione di inammissibilità delle domande di riduzione. Invero, ai sensi dell'art. 564 c.c. “In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazione o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legtai ai lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.
In materia di successione testamentaria, dunque, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore LL massa ereditaria nonchè quello LL quota di legittima violata dal testatore. A tal fine,
ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura,
sia avvenuta la lesione LL sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione LL medesima mediante il calcolo LL disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal
"de cuius". (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/10/2016, n.20830).
E, quindi, perché possa dirsi che l'attore in riduzione abbia correttamente e congruamente assolto all'onere di indicare esattamente in quali termini sia stata lesa la sua quota di riserva, è
indispensabile che lo stesso determini il valore LL quota di riserva, calcolando quale fosse il valore LL disponibile: a tale scopo, però, appare imprescindibile che egli provveda alla compiuta allegazione delle donazioni ricevuta dal de cuius.
Il Tribunale, sul punto, non può che – ribadendo quanto già dedotto nella ordinanza di rigetto LL
istanza cautelare - rilevare che, a fronte delle assai specifiche allegazioni LL convenuta CP
(par. 2, pagg. 20 e ssgg. LL comparsa di costituzione e risposta), relative alle donazioni
[...]
ricevute dal de cuius da parte di , ed a fronte LL riconvenzionale sul punto Parte_1
articolata nei suoi confronti, si limitava, in sede di udienza del 3.12.2019, ad operare Parte_1
una contestazione vaga, dichiarando al verbale di udienza che “viene contestata con forza
l'affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe beneficiato di donazioni o liberalità da parte
del padre in vita. Il tutto con affermazioni strumentali e prive di prova visto che non Parte_1
ha mai ricevuto alcuna donazione né diretta né indiretta né alcuna liberalità ad eccezione di
singole e sporadiche regalie”. L'onere di contestazione, che è da più parti LL dottrina qualificato come bilaterale, avrebbe richiesto, tuttavia, in capo al ricorrente – attore un maggiore sforzo diretto ad elidere le enunciazioni
LL convenuta sia alla luce LL loro elevata specificità che in ragione del fatto che esse, CP
nel negare che l'attore abbia assolto all'onere LL imputazione delle donazioni ricevute alla legittima, mirano a dimostrare la mancanza di una delle condizioni di ammissibilità delle spiegate azioni di riduzione.
Le domande di cui ai capi 2B, 2 D, 2 E, 2F sono da dichiararsi, dunque, inammissibili.
Quanto alla domanda capo 2G delle conclusioni rassegnate in citazione (“2g) In subordine,
accogliere l'azione di simulazione in ordine agli atti che mascherano donazione e di quelli che hanno determinato depauperamento del patrimonio del de cuius”), va evidenziato che (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 02/04/2024 , n. 8666) l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius, stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo LL quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall' art. 564 c.c. , con la conseguenza che l'ammissibilità
dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Invero, la disposizione di cui all' art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27/10/2023, n. 29891).
Nel caso in esame, la mancata accettazione con beneficio di inventario (per essere intervenuta accettazione pura e semplice in capo all'attore) preclude a quest'ultimo di agire in riduzione nei confronti dei soggetti – come e e la de cuius - che non Controparte_3 CP_2 Persona_3
siano coeredi (risultando mai sorta la comunione incidentale proprio in forza LL divisione operata dal testatore e del lascito ex re certa alla figlia femmina e LL pretermissioine LL CP_9
coniuge). Peraltro, la enucleazione del capo delle conclusioni in citazione relativo alla spiegata domanda di simulazione appare generico, non comprendendo la espressa indicazione degli atti attinti dalla domanda di accertamento di nullità per simulazione relativa.
La causa, previo passaggio in giudicato LL presente decisione, va rimessa sul ruolo per la delibazione LL domanda di divisione dei beni divisi dal testatore – qualora ancora residuati all'apertura LL successione – tra e , eredi puri e semplici, dovendo darsi Parte_1 CP_2
atto LL assegnazione ex re certa a delle 33.680 azioni (pari al 17,22%) LL Controparte_3
Controparte_7
Restano assorbite le subordinate articolate dalla convenuta Controparte_3
Quanto alle domande spiegate da in citazione (non modificate nei termini delle Controparte_2
preclusioni assertive), molte di esse si sovrappongono a quelle già articolate dall'attore e ne seguono la sorte.
Sono, dunque, da rigettare le domande di cui ai capi 1 , 2, 3 4, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16,18.
Non sussistono i presupposti per la domandata condanna per lite temeraria, esclusa in ragione LL
obiettiva complessità LL vicenda e LL delicatezza tipica dell'attività di esegesi delle disposizioni di ultima volontà.
Considerata la natura di sentenza parziale definitiva, il Collegio è chiamato a regolare le spese di lite, che seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/13 e ss.mm.,
tenuto conto del valore LL disputatum.
Alla parte vittoriosa, spetta l'aumento del 30% sul compenso, per il numero di parti;
lo scaglione utilizzato, nei parametri medi per tutte le voci – è quello indeterminato di elevata complessità.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati di cui all'epigrafe, contrariis
reiectis, definitivamente e parzialmente decidendo, così provvede:
1) Rigetta le domande articolate dall'attore di cui ai nn.rri 1, 2, 2 a, 2 B, 2c, 3; Parte_1 2) Dichiara inammissibili le domande di riduzione articolate dall'attore di cui ai nnrr. 2 d, 2 e,
2 f, 2g;
3) Rigetta le domande trasversali spiegate dal convenuto nnrr. 1, 2, 3 4, 6, 8, Controparte_2
11, 12, 13, 14, 15, 16,18;
4) Dichiara inammissibili le trasversali spiegate dal convenuto e di cui ai Controparte_2
nn. 7, 9,10;
5) Dichiara assorbite le subordinate articolate da nel rigetto di cui ai capi 1 e Controparte_3
2;
6) Dà atto LL qualità di eredi puri e semplici del de cuius dei figli Persona_2 [...]
e ; Pt_1 Controparte_2
7) Dà, altresì, atto LL dell'assegnazione testamentaria in favore di di n. Controparte_3
33.680 azioni LL Controparte_7
8) Condanna al rimborso in favore di anche nella qualità Parte_1 Controparte_3
erede di , delle spese di lite, che liquida in € € 21.083,99 per compenso Persona_3
professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
9) Condanna al rimborso in favore di anche nella qualità Controparte_2 Controparte_3
di erede di delle spese di lite, che liquida in € 8.059,00 per compenso di Persona_3
avvocato nella fase cautelare, € 21.083,99 per compenso avvocato nella fase di merito, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
10) Condanna al rimborso in favore di e delle Parte_1 Controparte_5 CP_4
spese di lite, che liquida in € 8.059,00 per compenso di avvocato nella fase cautelare €
21.083,99 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
11) Pone le spese di c.t.u. a carico dell'attore;
12) Dispone con separata ordinanza rimettersi la causa sul ruolo per l'apporzionamento LL
divisione già disposta dal testatore tra i figli e e le residue domande. Pt_1 CP_2 Così deciso in Salerno, lì 14.06.2025
Il presidente Il giudice est.
dot. sa Maria Stefania Picece dott.sa Giuseppina Valiante