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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2840/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2840/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili promosso da
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]. 9 GAMBETTOLA con il patrocinio dell'avv. CAPARRINI
CARLO, con domicilio eletto presso il difensore in VIA BIANCHELLI, 32 47900 RIMINI;
- ricorrente
Nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
a VIA EMILIA LEVANTE NR. 3697 CESENA, con il patrocinio dell'avv. GRIMALDI
GIANLUCA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA J. PLANCO N. 16 47923
RIMINI;
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
pagina 1 di 7 In punto a: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: Con “note scritte” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 04/02/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di:
“accertare che non sussiste disparità economica tra i coniugi, e per l'effetto disporre non dovuto dal alla ex coniuge alcun assegno. Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Pt_1
Con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 04/02/2025 parte resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di:
“1. riconoscere e dichiarare che ha diritto all'assegno divorzile, ponendo a tale CP_1
titolo a carico di la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, salva la diversa somma che risulterà di giustizia.
2. Con vittoria di spese ed onorari di lite secondo il D.M. 55/2014 e succ. modifiche”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/10/2022 chiedeva la pronunzia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CP_1
Rimini in data 23/11/1983, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune all'anno 1983, n° 447, Parte II, Serie A. Rappresentava che dall'unione coniugale erano nati i figli in data 08/05/1984 e in data 28/05/1992 e che con sentenza Per_1 Per_2
n.625/2015 il Tribunale di Forlì aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi, stabilendo l'obbligo per il medesimo di corrispondere alla euro 200,00 mensili a titolo di CP_1
assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. Chiedeva dunque pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché la convivenza non era stata più ripresa, non essendoci alcuna possibilità di riconciliazione con la moglie, senza il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento a favore di quest'ultima posto che la disponeva di adeguati redditi propri. CP_1
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 18/01/2023 CP_1
contestando integralmente gli assunti di controparte, rappresentando che dal mese di aprile del
2016 non aveva più versato alcunché per il suo mantenimento e neppure per il Pt_1
mantenimento del figlio . Quanto alla situazione economica, rappresentava di lavorare Per_2 come operaia presso una azienda agricola, di aver percepito, nel 2021, redditi da lavoro dipendente pari ad euro 14.832,01, di sostenere un canone di locazione di euro 570,00 mensili al quale dovevano aggiungersi le ulteriori spese per l'abitazione, nonché di non essere pagina 2 di 7 proprietaria di beni immobili;
per contro, evidenziava come che operava nel settore Pt_1
edile, nel 2021 avesse percepito redditi imponibili per euro 24.256,00 e non sostenesse alcuna spesa di locazione. Chiedeva dunque la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo in capo a quest'ultimo di corrisponderle euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile stante la disparità economica tra le parti, la durata del matrimonio (29 anni), valorizzando altresì il fatto che la medesima si era sempre occupata dell'accudimento dei figli.
Fallito il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a vivere separati, con ordinanza presidenziale del 25 gennaio 2023 veniva dichiarato cessato l'obbligo in capo al di Pt_1
provvedere al mantenimento del figlio mentre veniva confermato l'obbligo di Per_2 corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento ex art. 156 c.c., l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e veniva pronunciata in data 25 maggio
2023 sentenza parziale sul vincolo;
con successiva ordinanza del 23 luglio 2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dal ricorrente e dalla resistente, disponendo indagini a cura della Polizia Tributaria circa la posizione previdenziale di entrambe le parti.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1.- Ciò premesso, osserva il Collegio che essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civile del matrimonio, resta da esaminare unicamente la domanda della resistente di riconoscimento di un assegno divorzile.
Innanzitutto va confermato quanto già chiarito nell'ordinanza presidenziale, ossia che “nella fase presidenziale del giudizio di divorzio non si discute di assegno divorzile, sorgendo quest'ultimo solo con la sentenza che definisce il giudizio. L'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi spetta, infatti, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sicché la richiesta di provvedimenti provvisori di divorzio che regolino diversamente rispetto alla separazione la contribuzione in favore del coniuge è, nella sostanza, una richiesta di modifica delle condizioni di separazione versata nel giudizio di divorzio, senza necessità di avviare autonomo procedimento ex articolo 710 c.p.c., in ossequio al principio di
pagina 3 di 7 economia processuale” (così di recente Tribunale di Pisa, sez I, 22 luglio 2020 n. 702;cfr. altresì in senso conforme Cass. Civ., sez I, 22 luglio 2011 n. 16127 e Cass. Civ., sez I, 15 gennaio 2009 n. 813). Sulla base di tale premessa e tenuto conto dell'incremento degli emolumenti percepiti da entrambi i coniugi rispetto all'epoca della separazione, il Presidente riteneva che non sussistessero valide ragioni per una revisione dell'assegno di mantenimento già riconosciuto in favore di , che quindi veniva confermato nella misura di € CP_1
200,00 mensili, rivalutabili su base Istat.
In questa sede occorre invece stabilire se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Come noto, l'assegno divorzile ha funzione assistenziale allo scopo di assicurare che il coniuge economicamente più debole possa avere un'esistenza dignitosa, qualora non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive e funzione perequativo-compensativa allo scopo di riconoscere e compensare il contributo dato dal coniuge richiedente alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune, nonché le rinunce professionali fatte.
La funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/10/2024, n.26520).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
32198/2021 ha affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”),
“dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e “dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Ciò premesso, nel caso in esame non può essere riconosciuta la funzione perequativa- compensativa dell'assegno divorzile avendo la resistente genericamente dedotto di essersi
“dedicata alla cura e alla crescita del figlio, agevolando il lavoro del marito e sacrificando le
pagina 4 di 7 proprie aspirazioni personali”, senza nulla ulteriormente precisare, neppure a seguito delle contestazioni sul punto del ricorrente, il quale ha sostenuto come il contributo della controparte al menage familiare sia sempre stato del tutto irrilevante sotto il profilo tanto economico quanto morale.
Per quanto riguarda la funzione assistenziale, dalle deduzioni delle parti nonché dalla documentazione versata in atti emerge che seppure la situazione economica del ricorrente negli anni sia peggiorata – posto che dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 il reddito lordo di era superiore ad € 35.000,00 mentre Pt_1 nell'anno di imposta 2022 era di euro 24.375,00 – sussiste comunque sperequazione economica tra le parti a favore del ricorrente, considerato che nell'anno di imposta 2022 la ha CP_1
percepito redditi lordi per euro 19.705,62 e nell'anno di imposta 2023 redditi lordi per €
19.301,20 vieppiù che dal CUD della medesima dell'anno 2024 emerge la percezione di redditi lordi da lavoro dipendente per euro 14.833,57, corrispondente a poco più di € 1000,00 netti al mese, somma inidonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento, tenuto conto che, come emerso anche dalla relazione della Polizia Tributaria, la sostiene un canone di locazione CP_1 pari ad euro 500,00 mensili. A ciò si aggiunga la durata del matrimonio, di oltre 29 anni,
l'impossibilità per la di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni oggettive, CP_1
stante l'età della stessa, pari a 62 anni, ed essendo oramai ella prossima alla pensione. Occorre altresì valorizzare il fatto che non sostiene spese di locazione, non è più tenuto al Pt_1
mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 al mese in quanto tale obbligo è stato Per_2 dichiarato cessato con l'ordinanza presidenziale con effetto dal mese di novembre 2022 e neppure versa più euro 267,00 mensili per saldare il finanziamento contratto con Compas-
Banco Posta il 27.01.2020 di € 10.355,00, da restituire in 48 rate mensili, mentre ha documentato un'esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate (cfr. allegato n. 1 alla memoria integrativa depositata in data 23.01.2023) di € 13.109,05 per non meglio precisati tributi.
Dalla relazione della Guardia di Finanza è altresì emerso che la resistente risulta intestataria di cinque autovetture, in merito alle quali non ha fornito alcuna spiegazione, CP_1
limitandosi a dedurre che “la relazione depositata dalla Guardia di Finanza purtroppo si muove da dinamiche standardizzate ovvero, come in questo caso, limitandosi a recuperare in
pagina 5 di 7 linea di massima ciò che risulta dai registri pubblici…” ancorché si tratti di una circostanza non particolarmente rilevante dal momento che parrebbe trattarsi, tenuto conto della targa e dunque dell'anno di immatricolazione, di veicoli vecchi e, giocoforza, di scarso valore.
Ebbene, tenuto conto dei principi richiamati e di tutte le circostanze di fatto evidenziate, ritiene il collegio che sia congruo stabilire a carico del l'obbligo di corrispondere alla Pt_1 CP_1
euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
2.- In relazione, poi, all'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1
versando alla euro 250,00 mensili stabilito in sede di separazione giudiziale delle Per_2 CP_1 parti, conformemente a quanto deciso in sede di ordinanza presidenziale, si dispone la cessazione di tale obbligo, trattandosi peraltro di circostanza non opposta dalla resistente.
3.- Le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come successivamente aggiornati (causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, valori minimi), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n°410/2023 pubblicata il 31/05/2023 è già stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone: dispone che corrisponda a a titolo di assegno Parte_1 CP_1
divorzile la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che ha sciolto il vincolo matrimoniale;
conferma la cessazione, con effetto dal mese di novembre 2021, dell'obbligo in capo a di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne;
Parte_1 Controparte_2
condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € Parte_1
3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 6 di 7 Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2840/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili promosso da
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]. 9 GAMBETTOLA con il patrocinio dell'avv. CAPARRINI
CARLO, con domicilio eletto presso il difensore in VIA BIANCHELLI, 32 47900 RIMINI;
- ricorrente
Nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
a VIA EMILIA LEVANTE NR. 3697 CESENA, con il patrocinio dell'avv. GRIMALDI
GIANLUCA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA J. PLANCO N. 16 47923
RIMINI;
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
pagina 1 di 7 In punto a: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: Con “note scritte” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 04/02/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di:
“accertare che non sussiste disparità economica tra i coniugi, e per l'effetto disporre non dovuto dal alla ex coniuge alcun assegno. Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Pt_1
Con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 04/02/2025 parte resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di:
“1. riconoscere e dichiarare che ha diritto all'assegno divorzile, ponendo a tale CP_1
titolo a carico di la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, salva la diversa somma che risulterà di giustizia.
2. Con vittoria di spese ed onorari di lite secondo il D.M. 55/2014 e succ. modifiche”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/10/2022 chiedeva la pronunzia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CP_1
Rimini in data 23/11/1983, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune all'anno 1983, n° 447, Parte II, Serie A. Rappresentava che dall'unione coniugale erano nati i figli in data 08/05/1984 e in data 28/05/1992 e che con sentenza Per_1 Per_2
n.625/2015 il Tribunale di Forlì aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi, stabilendo l'obbligo per il medesimo di corrispondere alla euro 200,00 mensili a titolo di CP_1
assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. Chiedeva dunque pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché la convivenza non era stata più ripresa, non essendoci alcuna possibilità di riconciliazione con la moglie, senza il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento a favore di quest'ultima posto che la disponeva di adeguati redditi propri. CP_1
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 18/01/2023 CP_1
contestando integralmente gli assunti di controparte, rappresentando che dal mese di aprile del
2016 non aveva più versato alcunché per il suo mantenimento e neppure per il Pt_1
mantenimento del figlio . Quanto alla situazione economica, rappresentava di lavorare Per_2 come operaia presso una azienda agricola, di aver percepito, nel 2021, redditi da lavoro dipendente pari ad euro 14.832,01, di sostenere un canone di locazione di euro 570,00 mensili al quale dovevano aggiungersi le ulteriori spese per l'abitazione, nonché di non essere pagina 2 di 7 proprietaria di beni immobili;
per contro, evidenziava come che operava nel settore Pt_1
edile, nel 2021 avesse percepito redditi imponibili per euro 24.256,00 e non sostenesse alcuna spesa di locazione. Chiedeva dunque la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo in capo a quest'ultimo di corrisponderle euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile stante la disparità economica tra le parti, la durata del matrimonio (29 anni), valorizzando altresì il fatto che la medesima si era sempre occupata dell'accudimento dei figli.
Fallito il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a vivere separati, con ordinanza presidenziale del 25 gennaio 2023 veniva dichiarato cessato l'obbligo in capo al di Pt_1
provvedere al mantenimento del figlio mentre veniva confermato l'obbligo di Per_2 corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento ex art. 156 c.c., l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e veniva pronunciata in data 25 maggio
2023 sentenza parziale sul vincolo;
con successiva ordinanza del 23 luglio 2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dal ricorrente e dalla resistente, disponendo indagini a cura della Polizia Tributaria circa la posizione previdenziale di entrambe le parti.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1.- Ciò premesso, osserva il Collegio che essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civile del matrimonio, resta da esaminare unicamente la domanda della resistente di riconoscimento di un assegno divorzile.
Innanzitutto va confermato quanto già chiarito nell'ordinanza presidenziale, ossia che “nella fase presidenziale del giudizio di divorzio non si discute di assegno divorzile, sorgendo quest'ultimo solo con la sentenza che definisce il giudizio. L'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi spetta, infatti, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sicché la richiesta di provvedimenti provvisori di divorzio che regolino diversamente rispetto alla separazione la contribuzione in favore del coniuge è, nella sostanza, una richiesta di modifica delle condizioni di separazione versata nel giudizio di divorzio, senza necessità di avviare autonomo procedimento ex articolo 710 c.p.c., in ossequio al principio di
pagina 3 di 7 economia processuale” (così di recente Tribunale di Pisa, sez I, 22 luglio 2020 n. 702;cfr. altresì in senso conforme Cass. Civ., sez I, 22 luglio 2011 n. 16127 e Cass. Civ., sez I, 15 gennaio 2009 n. 813). Sulla base di tale premessa e tenuto conto dell'incremento degli emolumenti percepiti da entrambi i coniugi rispetto all'epoca della separazione, il Presidente riteneva che non sussistessero valide ragioni per una revisione dell'assegno di mantenimento già riconosciuto in favore di , che quindi veniva confermato nella misura di € CP_1
200,00 mensili, rivalutabili su base Istat.
In questa sede occorre invece stabilire se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Come noto, l'assegno divorzile ha funzione assistenziale allo scopo di assicurare che il coniuge economicamente più debole possa avere un'esistenza dignitosa, qualora non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive e funzione perequativo-compensativa allo scopo di riconoscere e compensare il contributo dato dal coniuge richiedente alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune, nonché le rinunce professionali fatte.
La funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/10/2024, n.26520).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
32198/2021 ha affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”),
“dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e “dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Ciò premesso, nel caso in esame non può essere riconosciuta la funzione perequativa- compensativa dell'assegno divorzile avendo la resistente genericamente dedotto di essersi
“dedicata alla cura e alla crescita del figlio, agevolando il lavoro del marito e sacrificando le
pagina 4 di 7 proprie aspirazioni personali”, senza nulla ulteriormente precisare, neppure a seguito delle contestazioni sul punto del ricorrente, il quale ha sostenuto come il contributo della controparte al menage familiare sia sempre stato del tutto irrilevante sotto il profilo tanto economico quanto morale.
Per quanto riguarda la funzione assistenziale, dalle deduzioni delle parti nonché dalla documentazione versata in atti emerge che seppure la situazione economica del ricorrente negli anni sia peggiorata – posto che dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 il reddito lordo di era superiore ad € 35.000,00 mentre Pt_1 nell'anno di imposta 2022 era di euro 24.375,00 – sussiste comunque sperequazione economica tra le parti a favore del ricorrente, considerato che nell'anno di imposta 2022 la ha CP_1
percepito redditi lordi per euro 19.705,62 e nell'anno di imposta 2023 redditi lordi per €
19.301,20 vieppiù che dal CUD della medesima dell'anno 2024 emerge la percezione di redditi lordi da lavoro dipendente per euro 14.833,57, corrispondente a poco più di € 1000,00 netti al mese, somma inidonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento, tenuto conto che, come emerso anche dalla relazione della Polizia Tributaria, la sostiene un canone di locazione CP_1 pari ad euro 500,00 mensili. A ciò si aggiunga la durata del matrimonio, di oltre 29 anni,
l'impossibilità per la di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni oggettive, CP_1
stante l'età della stessa, pari a 62 anni, ed essendo oramai ella prossima alla pensione. Occorre altresì valorizzare il fatto che non sostiene spese di locazione, non è più tenuto al Pt_1
mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 al mese in quanto tale obbligo è stato Per_2 dichiarato cessato con l'ordinanza presidenziale con effetto dal mese di novembre 2022 e neppure versa più euro 267,00 mensili per saldare il finanziamento contratto con Compas-
Banco Posta il 27.01.2020 di € 10.355,00, da restituire in 48 rate mensili, mentre ha documentato un'esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate (cfr. allegato n. 1 alla memoria integrativa depositata in data 23.01.2023) di € 13.109,05 per non meglio precisati tributi.
Dalla relazione della Guardia di Finanza è altresì emerso che la resistente risulta intestataria di cinque autovetture, in merito alle quali non ha fornito alcuna spiegazione, CP_1
limitandosi a dedurre che “la relazione depositata dalla Guardia di Finanza purtroppo si muove da dinamiche standardizzate ovvero, come in questo caso, limitandosi a recuperare in
pagina 5 di 7 linea di massima ciò che risulta dai registri pubblici…” ancorché si tratti di una circostanza non particolarmente rilevante dal momento che parrebbe trattarsi, tenuto conto della targa e dunque dell'anno di immatricolazione, di veicoli vecchi e, giocoforza, di scarso valore.
Ebbene, tenuto conto dei principi richiamati e di tutte le circostanze di fatto evidenziate, ritiene il collegio che sia congruo stabilire a carico del l'obbligo di corrispondere alla Pt_1 CP_1
euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
2.- In relazione, poi, all'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1
versando alla euro 250,00 mensili stabilito in sede di separazione giudiziale delle Per_2 CP_1 parti, conformemente a quanto deciso in sede di ordinanza presidenziale, si dispone la cessazione di tale obbligo, trattandosi peraltro di circostanza non opposta dalla resistente.
3.- Le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come successivamente aggiornati (causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, valori minimi), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n°410/2023 pubblicata il 31/05/2023 è già stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone: dispone che corrisponda a a titolo di assegno Parte_1 CP_1
divorzile la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che ha sciolto il vincolo matrimoniale;
conferma la cessazione, con effetto dal mese di novembre 2021, dell'obbligo in capo a di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne;
Parte_1 Controparte_2
condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € Parte_1
3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 6 di 7 Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
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