CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 438/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AVERSANO MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2786/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGNORAMEN n. CVPG6020250008404 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4856/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente da atto che l'avv. Difensore_1 non può presenziare per legittimo impedimento pertanto la parte insiste chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava pignoramento esattoriale presso terzi del 30.4.2025 – eseguito nei confronti del solo terzo, Banca Banca_1 per ca. € 11.000- in parte basato anche sul recupero dell'ICI 2012.
Premettendo di esserne venuto a conoscenza per caso, impugnava il pignoramento limitatamente al recupero
ICI sottostante per € 2.604,19 in quanto prescritto, essendo l'ultimo atto notificato riferibile a questa imposta
è del 4.8.2017, e chiedeva l'annullamento del pignoramento limitatamente a questa imposta ed il rimborso della somma.
Sogert, costituitasi, contestava il ricorso deducendo il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità dell'impugnazione, l'infondatezza nel merito per intervenuta notifica degli atti prodromici e conseguente irretrattabilità del credito impositivo.
All'udienza di trattazione la parte personalmente rappresentava genericamente impedimento del difensore e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'eccezione di difetto di giurisdizione va respinta, in ossequio al principio di diritto sancito dalla Corte di
Cassazione ( Sez. U , Sentenza n. 13913 del 05/06/2017) secondo cui In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Quanto alle altre questioni, in applicazione del principio della ragione più liquida, nel ritenere risolutiva della controversia la questione attinente alla preventiva conoscenza degli atti prodromici si osserva quanto segue.
Premesso che parte ricorrente impugna l'atto di pignoramento con esclusivo riguardo al presupposto credito impositivo relativo all'ICI 2012 vantato dal Comune di Castel Volturno, si osserva che dalla produzione documentale di parte resistente ( SOGERT) emerge la preventiva notifica, in più circostanze, e ciò anche ai fini dell'insussistenza dell'allegata prescrizione quinquennale del credito ( v. in tal senso Cassaz-
n.13683/2020), della predetta richiesta impositiva;
infatti, oltre a risultare notificata l'ingiunzione del 2017 indicata nell'atto, risultano ulteriormente notificati, sempre per l'ICI 2012, sia l'intimazione del 2019 ( n.
2019/12558 – notificata il 14.1.2020, cui aggiungere quinquennio ulteriormente prorogato per sospensione covid) che l'intimazione del 2021 ( n. 2021/4593), per quest'ultima eseguita mediante procedimento notificatorio diretto attraverso servizio postale e perfezionatasi per compiuta giacenza, in ossequio a quanto sancito sul punto dalla Cassazione, secondo cui in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023). (v. Cassaz. n. 21847/2025). Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite, l'esito della controversia, tenuto conto anche delle eccezioni di parte resistente, giustifica la compensazione in misura di 1/3 e la rifusione a carico della parte ricorrente dei restanti 2/3, frazione liquidata in € 650,00 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese come in motivazione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AVERSANO MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2786/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGNORAMEN n. CVPG6020250008404 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4856/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente da atto che l'avv. Difensore_1 non può presenziare per legittimo impedimento pertanto la parte insiste chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava pignoramento esattoriale presso terzi del 30.4.2025 – eseguito nei confronti del solo terzo, Banca Banca_1 per ca. € 11.000- in parte basato anche sul recupero dell'ICI 2012.
Premettendo di esserne venuto a conoscenza per caso, impugnava il pignoramento limitatamente al recupero
ICI sottostante per € 2.604,19 in quanto prescritto, essendo l'ultimo atto notificato riferibile a questa imposta
è del 4.8.2017, e chiedeva l'annullamento del pignoramento limitatamente a questa imposta ed il rimborso della somma.
Sogert, costituitasi, contestava il ricorso deducendo il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità dell'impugnazione, l'infondatezza nel merito per intervenuta notifica degli atti prodromici e conseguente irretrattabilità del credito impositivo.
All'udienza di trattazione la parte personalmente rappresentava genericamente impedimento del difensore e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'eccezione di difetto di giurisdizione va respinta, in ossequio al principio di diritto sancito dalla Corte di
Cassazione ( Sez. U , Sentenza n. 13913 del 05/06/2017) secondo cui In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Quanto alle altre questioni, in applicazione del principio della ragione più liquida, nel ritenere risolutiva della controversia la questione attinente alla preventiva conoscenza degli atti prodromici si osserva quanto segue.
Premesso che parte ricorrente impugna l'atto di pignoramento con esclusivo riguardo al presupposto credito impositivo relativo all'ICI 2012 vantato dal Comune di Castel Volturno, si osserva che dalla produzione documentale di parte resistente ( SOGERT) emerge la preventiva notifica, in più circostanze, e ciò anche ai fini dell'insussistenza dell'allegata prescrizione quinquennale del credito ( v. in tal senso Cassaz-
n.13683/2020), della predetta richiesta impositiva;
infatti, oltre a risultare notificata l'ingiunzione del 2017 indicata nell'atto, risultano ulteriormente notificati, sempre per l'ICI 2012, sia l'intimazione del 2019 ( n.
2019/12558 – notificata il 14.1.2020, cui aggiungere quinquennio ulteriormente prorogato per sospensione covid) che l'intimazione del 2021 ( n. 2021/4593), per quest'ultima eseguita mediante procedimento notificatorio diretto attraverso servizio postale e perfezionatasi per compiuta giacenza, in ossequio a quanto sancito sul punto dalla Cassazione, secondo cui in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023). (v. Cassaz. n. 21847/2025). Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite, l'esito della controversia, tenuto conto anche delle eccezioni di parte resistente, giustifica la compensazione in misura di 1/3 e la rifusione a carico della parte ricorrente dei restanti 2/3, frazione liquidata in € 650,00 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese come in motivazione.