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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/08/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Oriana Calvo e Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 183 2025 avente ad oggetto: revoca inabilitazione
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]Parte_1
ANGELO ALBERGHINA 12, , elettivamente domiciliato in VIALE CodiceFiscale_1
PRINCIPE UMBERTO N. 144 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. POMPEO
SALVATORE WALTER che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
[...]
nato a [...] il [...] ivi residente in [...]CP_1
ALBERGHINA 12 95041 CALTAGIRONE [CT] ITALIA
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 15.5.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricordo depositato in data 5.3.2025 , chiedeva all'adito Tribunale la Parte_1 revoca della misura della inabilitazione disposta a tutela del proprio fratello con CP_1 sentenza di questo tribunale del 5.4.2027 a causa della patologia psichiatrica da cui lo stesso era affetto ed in esito alla quale essa ricorrente era stata nominata curatore.
Esponeva che nel corso degli anni le condizioni del fratello erano peggiorate tante che nell'ultimo periodo aveva dovuto proporre innanzi al Tribunale di Caltagirone procedimento per ordini di protezione che era stato accolto con conseguente emissione ordine di allontanamento del Pt_1 dalla casa, di proprietà di essa ricorrente nella quale in due fratelli convivevano.
Rilevava che la misura della inabilitazione si presentava inadeguata alle esigenze di tutela del fratello
, che doveva essere sostenuto anche in un percorso terapeutico e che per tale ragione era stato altresì promosso procedimento per la nomina di amministratore di sostegno pendente innanzai a questo
Tribunale in esito al quale era stato nominato al fratello un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare.
Chiedeva pertanto la revoca della inabilitazione in considerazione della inconciliabilità tra i due istituti e della maggiore rispondenza all'interesse del della misura di cui agli artt 404 e ss Pt_1
c.c.
Disposta la comparizione delle parti compariva all'udienza l'amministratore di sostegno del resistente che aderiva alla domanda di parte attrice
Ritiene il Tribunale che la domanda vada accolta, apparendo certamente non proficuo per l'interesse dell'amministrato la coesistenza di due strumenti di tutela in suo favore ed apparendo la misura dell'amministrazione di sostegno quella maggiormente rispondente alle esigenze di tutela del soggetto interessato.
In via assolutamente generale va qui ricordato che la nozione unitaria di persona, quale soggetto portatore di diritti da riconoscere, garantire e tutelare, suggellata nella Costituzione italiana e nelle
Dichiarazioni dei diritti dei moderni Stati di diritto, ha imposto il superamento della rigida visione concettuale tra capacità e incapacità.
L'abbandono di tale concezione, in ordine alla fonte normativa primaria, si è concretizzata mediante l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Sicché, nell'ambito degli istituti paternalistici, il legislatore ha configurato una gradualità nell'applicazione della misura maggiormente adeguata ad apprestare al destinatario di essa congrua tutela, volta all'attuazione concreta del principio di proporzionalità nei confronti della persona in diversa misura capace e del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. In tale quadro normativo, ha assunto notevolissima importanza la tematica dell'individuazione dei confini tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno, da un lato, e quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione, dall'altro. In merito, l'art. 1, L. n. 6/2004, ha attribuito all'amministrazione di sostegno "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". E, l'art. 404 c.c., nel testo modificato dalla citata
Legge, ha precisato al riguardo che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare".
Nell'art. 414 c.c., nuovo testo, è stato disposto che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi possono sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione". L'art. 415 c.c. ha continuato a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia "talmente grave da far luogo all'interdizione".
La questione del discrimen tra i menzionati istituti è stata affrontata dalla Corte Costituzionale, dinanzi alla quale è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dei novellati artt. 404,405, nn. 3 e 4, e 409 c.c., ritenendo che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, e darebbero – quindi - luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti "parzialmente fungibili", lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di tutela concretamente applicabile, in violazione degli artt. 2,3,4,41 e 42 Cost., che garantiscono, rispettivamente, la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli e il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici.
La Consulta, con sentenza n. 440/2005, ha dichiarato l'infondatezza della cennata questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione. Secondo la Corte
Costituzionale: "la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità;
e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria". D'altronde, ha precisato la Consulta, "in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore", in quanto, "secondo il nuovo testo dell'art. 411, comma 4, c.c., il Giudice Tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che (solamente) determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno".
La Suprema Corte di Cassazione, richiamando e facendo proprie le sopra riportate enunciazioni di principio, ha ribadito che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, ovvero dall'interdizione e dall'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla L. n. 6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, ad avviso del Giudice della nomofilachia, con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura ai bisogni della persona da assistere, da compiersi alla stregua della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la concreta fattispecie (cfr. Cass. civ., sez. I, 12.6.2006, n. 13584).
In particolare, è stato osservato: - che con l'amministrazione di sostegno "il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura";
- che una tale scelta "non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione", nel senso che "ad un'attività minima, estremamente semplice,
e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà
l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che (…) essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità";
- che "detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso,
a norma dell'art. 409, comma 2, c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (Cass. civ., sez. I, 12.6.2006, n. 13584); - che ben può il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, "graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario (…), a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole" (cfr. Cass. civ., sez.
I, 22.4.2009, n. 9628).d
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie va osservato che il ha subito nel Pt_1 corso degli anni un aggravamento delle sue condizioni di salute che, se per un certo aspetto non indicono sulla sua capacità di intendere e volere, rapportata, in particolare al compimento di atti che possano risultare a lui pregiudizievoli, in particolare di natura economica , rende necessario che a sua tutela possano essere approntate misure flessibili improntate, in particolare, sulla necessità di provvedere alla sua cura anche medica .
Il , infatti, risulta affetto da psicosi schizofrenica cronica paranoidea e risulta dagli atti Pt_1 dei vari procedimenti che lo riguardano, pendenti innanzi a queto Tribunale, che lo stesso nel corso degli ultimi anni è divenuto aggressivo , soprattutto nei confronti della sorella odierna ricorrente, rendendosi così necessario adottare delle misure di tutela più personalizzate a tutela dello stesso e dei soggetti esterni.
Risulta pertanto evidente che la misura di tutela che medio si attaglia alla sua situazione è quella dell'amministrazione di sostegno che, per la sua natura flessibile per il rapporto diretto che sussiste tra amministratore e giudice tutelare appare quella maggiormente rispondente alle esigenze di tutela dell'amministrato, laddove la misura della inabilitazione tendere a garantire principalmente la sfera patrimoniale del soggetto.
La misura dell'amministrazione di sostegno, peraltro è stata già disposta e il è già sotto Pt_1 questo profilo adeguatamente tutelato, ragione per la quale va disposta la chiesta revoca , sussistendo i presupposti di cui all'art 429 c.c e 457 bis 57 c.p.c.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili nei confronti del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, accoglie il ricorso e revoca l'inabilitazione disposta in favore di nato a CP_1
CALTAGIRONE (CT) il 28/11/1951 con sentenza n 554707 emessa da questo Tribunale in data
5.4.2007;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, disponendo che il presente provvedimento venga altresì trasmesso al Giudice Tutelare di queto Tribunale;
dichiara irripetibili le spese di lite
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Oriana Calvo e Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 183 2025 avente ad oggetto: revoca inabilitazione
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]Parte_1
ANGELO ALBERGHINA 12, , elettivamente domiciliato in VIALE CodiceFiscale_1
PRINCIPE UMBERTO N. 144 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. POMPEO
SALVATORE WALTER che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
[...]
nato a [...] il [...] ivi residente in [...]CP_1
ALBERGHINA 12 95041 CALTAGIRONE [CT] ITALIA
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 15.5.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricordo depositato in data 5.3.2025 , chiedeva all'adito Tribunale la Parte_1 revoca della misura della inabilitazione disposta a tutela del proprio fratello con CP_1 sentenza di questo tribunale del 5.4.2027 a causa della patologia psichiatrica da cui lo stesso era affetto ed in esito alla quale essa ricorrente era stata nominata curatore.
Esponeva che nel corso degli anni le condizioni del fratello erano peggiorate tante che nell'ultimo periodo aveva dovuto proporre innanzi al Tribunale di Caltagirone procedimento per ordini di protezione che era stato accolto con conseguente emissione ordine di allontanamento del Pt_1 dalla casa, di proprietà di essa ricorrente nella quale in due fratelli convivevano.
Rilevava che la misura della inabilitazione si presentava inadeguata alle esigenze di tutela del fratello
, che doveva essere sostenuto anche in un percorso terapeutico e che per tale ragione era stato altresì promosso procedimento per la nomina di amministratore di sostegno pendente innanzai a questo
Tribunale in esito al quale era stato nominato al fratello un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare.
Chiedeva pertanto la revoca della inabilitazione in considerazione della inconciliabilità tra i due istituti e della maggiore rispondenza all'interesse del della misura di cui agli artt 404 e ss Pt_1
c.c.
Disposta la comparizione delle parti compariva all'udienza l'amministratore di sostegno del resistente che aderiva alla domanda di parte attrice
Ritiene il Tribunale che la domanda vada accolta, apparendo certamente non proficuo per l'interesse dell'amministrato la coesistenza di due strumenti di tutela in suo favore ed apparendo la misura dell'amministrazione di sostegno quella maggiormente rispondente alle esigenze di tutela del soggetto interessato.
In via assolutamente generale va qui ricordato che la nozione unitaria di persona, quale soggetto portatore di diritti da riconoscere, garantire e tutelare, suggellata nella Costituzione italiana e nelle
Dichiarazioni dei diritti dei moderni Stati di diritto, ha imposto il superamento della rigida visione concettuale tra capacità e incapacità.
L'abbandono di tale concezione, in ordine alla fonte normativa primaria, si è concretizzata mediante l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Sicché, nell'ambito degli istituti paternalistici, il legislatore ha configurato una gradualità nell'applicazione della misura maggiormente adeguata ad apprestare al destinatario di essa congrua tutela, volta all'attuazione concreta del principio di proporzionalità nei confronti della persona in diversa misura capace e del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. In tale quadro normativo, ha assunto notevolissima importanza la tematica dell'individuazione dei confini tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno, da un lato, e quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione, dall'altro. In merito, l'art. 1, L. n. 6/2004, ha attribuito all'amministrazione di sostegno "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". E, l'art. 404 c.c., nel testo modificato dalla citata
Legge, ha precisato al riguardo che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare".
Nell'art. 414 c.c., nuovo testo, è stato disposto che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi possono sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione". L'art. 415 c.c. ha continuato a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia "talmente grave da far luogo all'interdizione".
La questione del discrimen tra i menzionati istituti è stata affrontata dalla Corte Costituzionale, dinanzi alla quale è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dei novellati artt. 404,405, nn. 3 e 4, e 409 c.c., ritenendo che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, e darebbero – quindi - luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti "parzialmente fungibili", lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di tutela concretamente applicabile, in violazione degli artt. 2,3,4,41 e 42 Cost., che garantiscono, rispettivamente, la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli e il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici.
La Consulta, con sentenza n. 440/2005, ha dichiarato l'infondatezza della cennata questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione. Secondo la Corte
Costituzionale: "la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità;
e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria". D'altronde, ha precisato la Consulta, "in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore", in quanto, "secondo il nuovo testo dell'art. 411, comma 4, c.c., il Giudice Tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che (solamente) determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno".
La Suprema Corte di Cassazione, richiamando e facendo proprie le sopra riportate enunciazioni di principio, ha ribadito che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, ovvero dall'interdizione e dall'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla L. n. 6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, ad avviso del Giudice della nomofilachia, con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura ai bisogni della persona da assistere, da compiersi alla stregua della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la concreta fattispecie (cfr. Cass. civ., sez. I, 12.6.2006, n. 13584).
In particolare, è stato osservato: - che con l'amministrazione di sostegno "il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura";
- che una tale scelta "non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione", nel senso che "ad un'attività minima, estremamente semplice,
e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà
l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che (…) essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità";
- che "detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso,
a norma dell'art. 409, comma 2, c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (Cass. civ., sez. I, 12.6.2006, n. 13584); - che ben può il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, "graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario (…), a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole" (cfr. Cass. civ., sez.
I, 22.4.2009, n. 9628).d
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie va osservato che il ha subito nel Pt_1 corso degli anni un aggravamento delle sue condizioni di salute che, se per un certo aspetto non indicono sulla sua capacità di intendere e volere, rapportata, in particolare al compimento di atti che possano risultare a lui pregiudizievoli, in particolare di natura economica , rende necessario che a sua tutela possano essere approntate misure flessibili improntate, in particolare, sulla necessità di provvedere alla sua cura anche medica .
Il , infatti, risulta affetto da psicosi schizofrenica cronica paranoidea e risulta dagli atti Pt_1 dei vari procedimenti che lo riguardano, pendenti innanzi a queto Tribunale, che lo stesso nel corso degli ultimi anni è divenuto aggressivo , soprattutto nei confronti della sorella odierna ricorrente, rendendosi così necessario adottare delle misure di tutela più personalizzate a tutela dello stesso e dei soggetti esterni.
Risulta pertanto evidente che la misura di tutela che medio si attaglia alla sua situazione è quella dell'amministrazione di sostegno che, per la sua natura flessibile per il rapporto diretto che sussiste tra amministratore e giudice tutelare appare quella maggiormente rispondente alle esigenze di tutela dell'amministrato, laddove la misura della inabilitazione tendere a garantire principalmente la sfera patrimoniale del soggetto.
La misura dell'amministrazione di sostegno, peraltro è stata già disposta e il è già sotto Pt_1 questo profilo adeguatamente tutelato, ragione per la quale va disposta la chiesta revoca , sussistendo i presupposti di cui all'art 429 c.c e 457 bis 57 c.p.c.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili nei confronti del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, accoglie il ricorso e revoca l'inabilitazione disposta in favore di nato a CP_1
CALTAGIRONE (CT) il 28/11/1951 con sentenza n 554707 emessa da questo Tribunale in data
5.4.2007;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, disponendo che il presente provvedimento venga altresì trasmesso al Giudice Tutelare di queto Tribunale;
dichiara irripetibili le spese di lite
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo