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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10051 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62150 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 20/12/1957), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. STRAMACCIONI MATTEO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 26/06/1970), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ME OR giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 09/10/2010 ha contratto matrimonio civile con e che dall'unione sono nati i figli (20/11/2004) CP_1 Per_1
e (16/10/2006), ha dedotto che con decreto del 16/03/2020 il Per_2
Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi,
previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, il ricorrente è tenuto a corrispondere alla l'assegno perequativo di euro 700,00 mensili per il CP_1
mantenimento dei due figli, all'epoca minorenni, affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, entrambi i genitori sono tenuti al pagamento delle spese extra afferenti i figli stessi, il medesimo è anche tenuto al versamento in favore della dell'assegno di mantenimento per CP_1
la medesima di euro 700,00 mensili, obbligo, quest'ultimo, dichiarato cessato dall'intestato Tribunale con decreto del 09/09/2021, in accoglimento del ricorso di modifica delle condizioni separative proposto dall Pt_1
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione,
segnatamente con previsione che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli ovvero, in subordine, con riduzione dell'assegno perequativo dal medesimo dovuto a complessivi euro 400,00
mensili, senza nulla disporre sulla casa familiare dalla quale la si era CP_1 3
allontanata, essendo stato, peraltro, l'immobile alienato successivamente.
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente ed ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile di euro 500,00.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 14295/2023 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
espletate le prove orali e indagine sui redditi e sul patrimonio dei coniugi a mezzo della Guardia di Finanza, all'udienza del 04/03/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione allegata dal ricorrente alla memoria di replica ex art. 190
c.p.c. in quanto trattasi di documentazione tardiva e non autorizzata.
Nel merito, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status ed essendo entrambi i figli delle parti maggiorenni ma non economicamente autonomi, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'assegno divorzile chiesto dalla resistente CP_1
e la quantificazione dell'assegno perequativo di mantenimento per i due figli a carico del padre.
La domanda di assegno divorzile è destituita di fondamento e deve, 4
pertanto, essere rigettata.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente. 5
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del 6
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene nel caso di specie la resistente, capace ed abile al lavoro, in possesso del titolo di studio del diploma di scuola superiore, proficuamente impiegata fino al 2016 allorché è stata licenziata ed ha incassato la complessiva somma di euro 122.000,00, non ha fornito prova adeguata e 7
sufficiente della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto a percepire l'assegno divorzile, tenuto conto della documentazione complessivamente acquisita anche a seguito dell'indagine espletata dalla Guardia di Finanza e delle deposizioni rese dai testi escussi.
In particolare, nella memoria difensiva la ha dichiarato di aver CP_1
lavorato fino ad ottobre 2016 per la società Mosaici Artistici s.r.l., allorché è
stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, di aver successivamente lavorato con collaborazioni saltuarie per altro mosaicista percependo compensi irrisori, pari a circa euro 300,00 mensili fino alla cessazione anche di tale attività a causa e in conseguenza della pandemia da Covid 19, di aver acquistato nel maggio 2020 la quota pari al 10% della società di CP_2
cui la sorella è proprietaria del restante 90%, società che gestisce Per_3
un esercizio di vendita di capi di abbigliamento, di aver svolto attività di collaborazione in tale esercizio commerciale fino al maggio 2022 senza percepire alcun compenso e successivamente, da giugno 2022, di percepire dalla società un compenso di euro 400,00 mensili per attività di collaborazione occasionale;
in sede di interrogatorio formale la stessa ha dichiarato di collaborare nella boutique della sorella ove si reca “solo
quando c'è bisogno” due, tre o quattro volte a settimana e di percepire
400,00 euro al mese “indipendentemente da quante ore faccio e quante volte
vado”; nella stesa sede la ha ribadito di aver corrisposto l'importo di CP_1
euro 2.000,00 per acquistare il 10% delle quota societarie.
La teste sorella della resistente, ha dichiarato che nel Testimone_1
2020 la sorella si recava al negozio ma non a lavorare, avendo CP_1
iniziato ad aiutarla circa due anni prima (ovvero nel 2022), senza un orario prestabilito;
la teste ha precisato che la resistente la aiuta e le dà il cambio 8
per occuparsi entrambe dei rispettivi figli e della madre;
ha poi affermato di corrisponderle un rimborso di euro 400,00 mensili, ma di non ricordare da quando, e che la sorella si reca in boutique circa tre giorni a settimana ma non per l'intera giornata.
La teste dal canto suo, ha dichiarato di Testimone_2
andare spesso a trovare la sua amica in boutique e di non trovare Per_3
sempre la resistente.
Dunque da tali deposizioni emerge che Testimone_1
amministratrice unica della non sembra essere a conoscenza del CP_2
rapporto legale, contratto di lavoro o altro, intercorrente tra la società
medesima e la di lei sorella né l'ammontare preciso del CP_1
compenso corrisposto alla resistente ed il relativo arco temporale, ciò che non consente al collegio di accertare e verificare l'esistenza o meno di un valido e regolare contratto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti percepiti dalla resistente e le modalità di corresponsione di detti emolumenti.
Scarsamente attendibile è, inoltre, la circostanza per cui CP_1
non percepisce alcun utile dalla società di cui ha acquistato il 10% delle quote.
A ciò aggiungasi che ella nel 2016 ha percepito l'ingente importo di euro 122.000,00 a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con la società Mosaici Artistici s.r.l., asseritamente impiegati per la restituzione di prestiti in favore della madre e della sorella, non forniti di prova, per un investimento in contratto di assicurazione a favore dei figli di euro
50.000,00, per versamenti a favore della società e svariati prelievi CP_2
in contanti. 9
Non può, infine, sottacersi che la ha sempre vissuto nel quartiere CP_1
Balduina corrispondendo un canone locatizio di euro 1.000,00 mensili e da ottobre 2024 si è trasferita in altro immobile nello stesso quartiere per il quale corrisponde il maggior canone di euro 1.300,00 mensili, ciò che dimostra una capacità economico-patrimoniale certamente superiore a quella dalla stessa descritta e dedotta, trattandosi di importo maggiore della somma del “rimborso” percepito dalla società (euro 400,00 CP_2
mensili) e dell'assegno perequativo di mantenimento per di due figli corrisposto dal ricorrente e pari, all'attualità ad euro 815,00 mensili circa.
Per tutti i motivi sopra esposti si impone il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Merita, invece, di essere confermata la misura dell'assegno perequativo dovuto dal padre alla madre per i figli (2004) e Per_1
(2006), entrambi maggiorenni, essendo pacifico che gli stessi non Per_2
hanno raggiunto la piena autonomia economica e tenuto conto che il ricorrente, pensionato, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro
2.200,00/2.400,00 su dodici mensilità, giusta Modelli 730/2024 e 730/2023
in atti, è titolare di tre conti correnti con un saldo positivo, al 18/02/2025, di circa euro 20.500,00, è pieno proprietario della casa di abitazione, nonché di un locale a Roma San Francesco a Ripa, locato per dodici mesi da maggio
2024 al canone mensile di euro 750,00, di un altro locale in Roma Via dei
Grottoni e di ¼ di un appartamento in Santa Fiora (GR).
Entrambi i genitori continueranno a contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i due figli.
Estranea al presente giudizio e inammissibile è, inoltre, la domanda del ricorrente di cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla sull'immobile CP_1 10
di proprietà del medesimo in quanto effettuata in forza del decreto di omologa della separazione ai sensi dell'art. 156 c.c., norma speciale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale reciproca soccombenza, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62150/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (2004) e (2006), la somma Per_1 Per_2
mensile di euro 700,00 (euro 350,00 ciascuno), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maro 2020, e condanna al Parte_1
versamento, in favore di ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei CP_1
relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di entrambi i genitori in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli, con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
dichiara inammissibile la domanda di cancellazione dell'ipoteca proposta dal ricorrente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 11
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62150 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 20/12/1957), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. STRAMACCIONI MATTEO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 26/06/1970), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ME OR giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 09/10/2010 ha contratto matrimonio civile con e che dall'unione sono nati i figli (20/11/2004) CP_1 Per_1
e (16/10/2006), ha dedotto che con decreto del 16/03/2020 il Per_2
Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi,
previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, il ricorrente è tenuto a corrispondere alla l'assegno perequativo di euro 700,00 mensili per il CP_1
mantenimento dei due figli, all'epoca minorenni, affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, entrambi i genitori sono tenuti al pagamento delle spese extra afferenti i figli stessi, il medesimo è anche tenuto al versamento in favore della dell'assegno di mantenimento per CP_1
la medesima di euro 700,00 mensili, obbligo, quest'ultimo, dichiarato cessato dall'intestato Tribunale con decreto del 09/09/2021, in accoglimento del ricorso di modifica delle condizioni separative proposto dall Pt_1
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione,
segnatamente con previsione che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli ovvero, in subordine, con riduzione dell'assegno perequativo dal medesimo dovuto a complessivi euro 400,00
mensili, senza nulla disporre sulla casa familiare dalla quale la si era CP_1 3
allontanata, essendo stato, peraltro, l'immobile alienato successivamente.
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente ed ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile di euro 500,00.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 14295/2023 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
espletate le prove orali e indagine sui redditi e sul patrimonio dei coniugi a mezzo della Guardia di Finanza, all'udienza del 04/03/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione allegata dal ricorrente alla memoria di replica ex art. 190
c.p.c. in quanto trattasi di documentazione tardiva e non autorizzata.
Nel merito, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status ed essendo entrambi i figli delle parti maggiorenni ma non economicamente autonomi, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'assegno divorzile chiesto dalla resistente CP_1
e la quantificazione dell'assegno perequativo di mantenimento per i due figli a carico del padre.
La domanda di assegno divorzile è destituita di fondamento e deve, 4
pertanto, essere rigettata.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente. 5
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del 6
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene nel caso di specie la resistente, capace ed abile al lavoro, in possesso del titolo di studio del diploma di scuola superiore, proficuamente impiegata fino al 2016 allorché è stata licenziata ed ha incassato la complessiva somma di euro 122.000,00, non ha fornito prova adeguata e 7
sufficiente della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto a percepire l'assegno divorzile, tenuto conto della documentazione complessivamente acquisita anche a seguito dell'indagine espletata dalla Guardia di Finanza e delle deposizioni rese dai testi escussi.
In particolare, nella memoria difensiva la ha dichiarato di aver CP_1
lavorato fino ad ottobre 2016 per la società Mosaici Artistici s.r.l., allorché è
stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, di aver successivamente lavorato con collaborazioni saltuarie per altro mosaicista percependo compensi irrisori, pari a circa euro 300,00 mensili fino alla cessazione anche di tale attività a causa e in conseguenza della pandemia da Covid 19, di aver acquistato nel maggio 2020 la quota pari al 10% della società di CP_2
cui la sorella è proprietaria del restante 90%, società che gestisce Per_3
un esercizio di vendita di capi di abbigliamento, di aver svolto attività di collaborazione in tale esercizio commerciale fino al maggio 2022 senza percepire alcun compenso e successivamente, da giugno 2022, di percepire dalla società un compenso di euro 400,00 mensili per attività di collaborazione occasionale;
in sede di interrogatorio formale la stessa ha dichiarato di collaborare nella boutique della sorella ove si reca “solo
quando c'è bisogno” due, tre o quattro volte a settimana e di percepire
400,00 euro al mese “indipendentemente da quante ore faccio e quante volte
vado”; nella stesa sede la ha ribadito di aver corrisposto l'importo di CP_1
euro 2.000,00 per acquistare il 10% delle quota societarie.
La teste sorella della resistente, ha dichiarato che nel Testimone_1
2020 la sorella si recava al negozio ma non a lavorare, avendo CP_1
iniziato ad aiutarla circa due anni prima (ovvero nel 2022), senza un orario prestabilito;
la teste ha precisato che la resistente la aiuta e le dà il cambio 8
per occuparsi entrambe dei rispettivi figli e della madre;
ha poi affermato di corrisponderle un rimborso di euro 400,00 mensili, ma di non ricordare da quando, e che la sorella si reca in boutique circa tre giorni a settimana ma non per l'intera giornata.
La teste dal canto suo, ha dichiarato di Testimone_2
andare spesso a trovare la sua amica in boutique e di non trovare Per_3
sempre la resistente.
Dunque da tali deposizioni emerge che Testimone_1
amministratrice unica della non sembra essere a conoscenza del CP_2
rapporto legale, contratto di lavoro o altro, intercorrente tra la società
medesima e la di lei sorella né l'ammontare preciso del CP_1
compenso corrisposto alla resistente ed il relativo arco temporale, ciò che non consente al collegio di accertare e verificare l'esistenza o meno di un valido e regolare contratto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti percepiti dalla resistente e le modalità di corresponsione di detti emolumenti.
Scarsamente attendibile è, inoltre, la circostanza per cui CP_1
non percepisce alcun utile dalla società di cui ha acquistato il 10% delle quote.
A ciò aggiungasi che ella nel 2016 ha percepito l'ingente importo di euro 122.000,00 a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con la società Mosaici Artistici s.r.l., asseritamente impiegati per la restituzione di prestiti in favore della madre e della sorella, non forniti di prova, per un investimento in contratto di assicurazione a favore dei figli di euro
50.000,00, per versamenti a favore della società e svariati prelievi CP_2
in contanti. 9
Non può, infine, sottacersi che la ha sempre vissuto nel quartiere CP_1
Balduina corrispondendo un canone locatizio di euro 1.000,00 mensili e da ottobre 2024 si è trasferita in altro immobile nello stesso quartiere per il quale corrisponde il maggior canone di euro 1.300,00 mensili, ciò che dimostra una capacità economico-patrimoniale certamente superiore a quella dalla stessa descritta e dedotta, trattandosi di importo maggiore della somma del “rimborso” percepito dalla società (euro 400,00 CP_2
mensili) e dell'assegno perequativo di mantenimento per di due figli corrisposto dal ricorrente e pari, all'attualità ad euro 815,00 mensili circa.
Per tutti i motivi sopra esposti si impone il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Merita, invece, di essere confermata la misura dell'assegno perequativo dovuto dal padre alla madre per i figli (2004) e Per_1
(2006), entrambi maggiorenni, essendo pacifico che gli stessi non Per_2
hanno raggiunto la piena autonomia economica e tenuto conto che il ricorrente, pensionato, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro
2.200,00/2.400,00 su dodici mensilità, giusta Modelli 730/2024 e 730/2023
in atti, è titolare di tre conti correnti con un saldo positivo, al 18/02/2025, di circa euro 20.500,00, è pieno proprietario della casa di abitazione, nonché di un locale a Roma San Francesco a Ripa, locato per dodici mesi da maggio
2024 al canone mensile di euro 750,00, di un altro locale in Roma Via dei
Grottoni e di ¼ di un appartamento in Santa Fiora (GR).
Entrambi i genitori continueranno a contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i due figli.
Estranea al presente giudizio e inammissibile è, inoltre, la domanda del ricorrente di cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla sull'immobile CP_1 10
di proprietà del medesimo in quanto effettuata in forza del decreto di omologa della separazione ai sensi dell'art. 156 c.c., norma speciale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale reciproca soccombenza, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62150/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (2004) e (2006), la somma Per_1 Per_2
mensile di euro 700,00 (euro 350,00 ciascuno), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maro 2020, e condanna al Parte_1
versamento, in favore di ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei CP_1
relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di entrambi i genitori in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli, con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
dichiara inammissibile la domanda di cancellazione dell'ipoteca proposta dal ricorrente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 11
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi