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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8121 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sara Garofalo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Barbara Fracasso, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione effetti civili).
All'udienza del 2 dicembre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 13.6.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 1°.
6.2009 in Casarano CP_1
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 22.7.2011 e il 12.2.2016; che i coniugi avevano fissato la residenza Per_1 Per_2 coniugale in Casarano e che erano separati di fatto a partire dal luglio 2022 allorquando, a causa della progressiva disaffezione nei confronti del marito, la convenuta aveva deciso di abbandonare la casa coniugale per trasferirsi, insieme ai figli, in un'abitazione di sua proprietà sita nelle campagne di Melissano;
che erano stati vani anche i tentativi di
1 recuperare il rapporto e che la convenuta aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, creando una forte disarmonia nei figli, oltre che nel ricorrente stesso, per i motivi esposti in ricorso;
che non era stato neppure possibile addivenire ad una separazione di tipo consensuale;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella indicata in atti;
che il ricorrente aveva continuato a vivere nella casa coniugale, di cui era esclusivo proprietario, e che vedeva con regolarità i figli, i quali vivevano con la madre nella casa sita in Melissano. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso dei figli e e loro collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, esercizio del diritto di visita come indicato in ricorso, obbligo a suo carico di partecipare al mantenimento dei minori mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 300,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, obbligo, a carico della convenuta, partecipare al mantenimento dei minori mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 300,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, diritto di entrambi i coniugi di percepire per metà l'A.U.U., e con le ulteriori condizioni indicate in ricorso.
Ha chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. si è costituita, con comparsa depositata il 12.2.2024, non CP_1 opponendosi alla declaratoria richiesta, ma deducendo: che il suo allontanamento dalla casa coniugale, nel luglio 2022, era da ricondursi, oltre che a motivi di salute, al progressivo deterioramento del rapporto coniugale, per i motivi più ampiamente esposti in memoria;
che anche la crisi coniugale non era da ricondursi alla sua nuova relazione, in quanto il rapporto tra i due coniugi era compromesso già da diverso tempo e che, pertanto, la separazione era ormai inevitabile;
che aveva sempre cercato di valorizzare il ruolo del padre nella vita dei due figli, come meglio specificato in memoria;
che, quanto alla situazione patrimoniale e reddituale dei due coniugi, essi non erano comproprietari di alcun bene immobile e che avevano ripartito i beni mobili presenti nella cosa coniugale, ma che i suoi redditi non corrispondevano a quelli riportati in ricorso, per i motivi esposti in atti;
che vi erano tutti i presupposti affinché fosse disposto un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli. Ha chiesto, pertanto, l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso di sé, calendario d'incontri padre-figli come specificato in memoria, obbligo, a carico del ricorrente, di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento dei due figli pari ad euro 250,00 per ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie, e il rigetto di ogni avversa istanza.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 14.3.2024 (nel corso della quale le parti hanno concordemente precisato di essere separati di fatto da luglio
2 2022 e che il calendario concordato veniva già applicato con flessibilità e senza alcun conflitto), entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“a) affidamento condiviso dei figli minori con loro collocamento prevalente presso la madre e calendario di permanenza presso il padre come specificato nel piano genitoriale allegato al ricorso (precisando che il “diritto di visita” previsto per i giorni di lunedì e martedì si intende come possibilità di incontrare brevemente i figli);
b) obbligo per il ricorrente di versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile, quale contributo per il mantenimento dei figli, di euro 450,00 (euro 225 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, per le quali si richiama la regolamentazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
c) l'A.U.U. per i figli sarà percepito al 50% da ciascun genitore.”.
Il piano genitoriale richiamato al punto a) che precede è il seguente:
“Collocazione prevalente dei minori
I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente con la madre, e con diritto del padre di prenderli e tenerli con sé come di seguito calendarizzati.
Più specificamente, nei periodi in cui il padre non è fuori per trasferte lavorative, potrà tenere con sé i figli, a settimane alterne, dalle ore 14:00 del venerdì sino al lunedì mattina, occupandosi di accompagnarli a scuola, con la previsione, nella settimana in cui il predetto non eserciterà detto diritto, di due pernottamenti infrasettimanali, tenendo, dunque, i figli dalle ore 14:00 del mercoledì sino al venerdì mattina, sempre con
l'impegno di accompagnarli a scuola. Resta inteso che quando il padre si troverà in trasferta lavorativa, egli
è esonerato dal diritto/dovere di esercitare il diritto di visita e di prelievo dei figli e di averli collocati presso di sé nei giorni su indicati: al suo rientro, il predetto recupererà il periodo perso, tenendo i figli per tre giorni consecutivi rispettando gli orari suindicati.
Vacanze, pause scolastiche, giorni festivi
- i giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari
-il 1 novembre (festa di tutti i Santi): ciascun minore trascorrerà con il genitore non collocatario la giornata negli anni pari, mentre rimarrà con il genitore collocatario negli anni dispari (il tutto con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 21.00).
- il giorno 8 dicembre, (Immacolata Concezione): ciascun minore trascorrerà con il genitore non collocatario la giornata negli anni dispari, mentre rimarrà con il genitore collocatario negli anni pari (il tutto con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 21.00).
- vacanze di Natale: durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno le giornate dal 23 dicembre al 6 gennaio secondo il calendario: negli anni pari entrambi i figli trascorreranno la madre
3 continuativamente i giorni dal 23 dicembre al 29 dicembre e con il padre continuativamente i giorni dal 30 dicembre al 6 gennaio con pernotto, mentre negli anni dispari il calendario sarà invertito.
- Pasqua e Pasquetta: i minori trascorreranno questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari con inizio alle ore 10:00 della domenica e termine alle ore 21:00 del lunedì.
-25 Aprile (Anniversario della Liberazione): i minori trascorreranno questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari con inizio alle ore 10:00 e termine alle ore 21:00.
- 1 Maggio (Festa del Lavoro): i minori trascorreranno questa festa con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari con inizio alle ore 10:00 e termine alle ore 21:00.
- 2 giugno (Festa nazionale della Repubblica): i minori trascorreranno questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari con inizio alle ore 10:00 termine alle ore 21:00.
- Compleanno della madre (31 dicembre): i minori trascorreranno sempre questa giornata con la madre.
- Compleanno del padre (17 maggio): i minori trascorreranno sempre questa giornata con il padre.
- Compleanno dei minori: i minori trascorreranno questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari, con inizio alle ore 10:00 e termine alle ore 21:00.
- Vacanze estive: il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni scolastiche e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola ed in tale periodo i genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni anche durante la pausa estiva anche se ciascun genitore potrà vedere e tenere con sè i minori quindici giorni consecutivi con pernotto che, in difetto di accordo, negli anni pari, saranno dall'1 al 15 agosto (per la madre) e dal 16 al 31 agosto (per il padre).
Calendario settimanale per le frequentazioni
Il regime di collocazione prevalente dei genitori è stato indicato in precedenza. A settimana alterne, nei giorni di lunedì e martedì, il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita sui figli conviventi con l'altro genitore dalle ore 14:00 alle ore 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici.
Resta inteso che quando il padre si troverà in trasferta lavorativa, egli è esonerato dal diritto/dovere di esercitare il diritto di visita e di prelievo dei figli e di averli collocati presso di sé nei giorni suindicati, nonché quanto sopra previsto a proposito delle vacanze, pause scolastiche e giorni festivi.”.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il 15.5.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Alla successiva udienza del 2.12.2024, infine, entrambe le parti, presenti di persona, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni della separazione, facendo presente, altresì, di aver “continuato ad applicare il calendario indicato nel
4 piano genitoriale allegato al ricorso con flessibilità e senza alcun conflitto”. Nella stessa udienza, quindi,
i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni della separazione e la
Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, confermando in via temporanea e urgente le condizioni della separazione, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate, tenuto conto delle ulteriori precisazioni rese all'udienza di comparizione del
2.12.2024, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto all'udienza del 2.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 30.11.2023 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
5 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio in Casarano (LE) il 1°.
6.2009 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Parte_1 CP_1
Comune al n. 26 parte II serie A anno 2009, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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