Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 558.
(Estinzione dei privilegi).
I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell'articolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni.
Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennita' dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonche' di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui il danno e' stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito e' sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell'equipaggio nel porto di assunzione, successivamente all'estinzione del contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilita' del credito.
La facolta' di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell'articolo 552.
I termini suddetti sono sospesi finche' la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali del Regno; ma tale sospensione non puo' oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito e' sorto.
(Estinzione dei privilegi).
I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell'articolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni.
Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennita' dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonche' di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui il danno e' stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito e' sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell'equipaggio nel porto di assunzione, successivamente all'estinzione del contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilita' del credito.
La facolta' di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell'articolo 552.
I termini suddetti sono sospesi finche' la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali del Regno; ma tale sospensione non puo' oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito e' sorto.
Commentari • 5
- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
La falcidia del credito IVA dopo le Sezioni Unite e il nuovo art. 182-ter l.f. Pubblicato il 12/01/17 02:00 [Articolo 558]
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Giurisprudenza • 54
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2020, n. 7149Provvedimento: […] Il quinto motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 558 e 559 cod. nav. «per avere il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto che l'assoggettamento di EN alla procedura di amministrazione straordinaria abbia impedito il decorso dei termini estintivi del privilegio», poiché «ai sensi dell'art. 558 cod. nav., i privilegi sui crediti per assistenza e salvataggio ex art. 552 n. 4 cod. nav. si estinguono con lo spirare del termine di un anno, dal giorno in cui le operazioni sono terminate» e, nel caso di specie, […]Leggi di più...
- armatore·
- obbligato principale per il compenso·
- ripartizione tra gli interessati alla spedizione·
- fondamento·
- solidarietà tra i diversi interessati al carico·
- convenzione di londra del 28 aprile 1989·
- derogabilità da parte delle legislazioni nazionali·
- modalità·
- compenso dovuto ai soccorritori·
- spesa"·
- compenso per l’assistenza alla nave in pericolo·
- debito nei confronti dei soccorritori·
- esclusione·
- forma di "avaria·
- obbligazione parziaria