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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 9.10.2025:
Visto il provvedimento del 17.4.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 12111/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 17.4.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN TO
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TE Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got IN
TO, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.12111/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tibet n. 41, presso lo studio degli Avv.ti Marcello Astolfi e Gianluca Fedeli che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mario Rutelli n. 38 presso lo studio dell'Avv. Pietro Giuseppe
Bernardo che la rappresenta e difende giusta procura su foglio
2 separato unito alla comparsa di costituzione ex art. 83 comma 3 cpc;
Convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Bartolo Studiale ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Goethe n. 22 (studio dell'Avv. Maria Vella);
TE CH
OGGETTO: Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento della domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore:
[...]
Dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento – a titolo di risarcimento del danno - in favore della società attrice in persona del legale rappresentante Parte_1
3 pro tempore, della somma di euro 35.215,71 oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano ex DM n.
55/2014, in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso forfettario del
15%, oltre Iva e Cpa come per legge che si distraggono ex art. 93 cpc in favore dei procuratori della società attrice.
Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano ex DM n.
55/2014, in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso forfettario del
15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese della espletata ctu definitivamente a carico della convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17
4 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
(di seguito conveniva in giudizio la Parte_1 Parte_1
(di seguito Controparte_1 Controparte_1
instando per la declaratoria di inadempimento del contratto inter partes del 24.4.2013 e per la conseguente condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patiti, della somma di € 51.612,00 ovvero nella maggiore o minore somma accertata dal
Tribunale, vinte le spese del giudizio.
Allegava la società attrice che in data 24.4.2013 aveva stipulato con la società convenuta un contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un immobile di proprietà dell'attrice sito in via
Pietro Nenni 16 Palermo, della potenza di picco pari a Kw 69,12 al fine di potere ottenere dal Gestore dei Servizi Elettrici spa (GSE)
l'accesso alla tariffa incentivante.
Oggetto del contratto, a fronte del quale veniva pattuito un corrispettivo di € 110.000,00 + Iva, risultava la realizzazione da parte della dell'impianto fotovoltaico Controparte_1
comprendente lo studio preliminare, la gestione della fase amministrativa e commerciale presso il distributore di energia
5 elettrica Enel e presso il Gestore dei Servizi Elettrici, la progettazione esecutiva, la fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici, degli inverter e di tutti gli altri materiali necessari per la realizzazione dell'impianto, il montaggio elettromeccanico e le attività finalizzate all'attivazione dell'impianto (inoltro della documentazione per la richiesta al GSE della tariffa incentivante prevista dal D.M. del 05.07.2012; richiesta di iscrizione a registro per l'ottenimento della tariffa incentivante secondo il D.M.
05.07.2012 (Conto Energia) o delibera AEEG 90/07; presentazione presso gli Uffici competenti della Dichiarazione di Inizio Attività
(DIA) o la richiesta di permesso di costruire o altro iter autorizzativo;
denuncia di Officina Elettrica all'Ufficio Tecnico di
Finanza; stesura del Regolamento di esercizio dell'impianto).
La provvedeva, ai fini amministrativi ed Parte_2
autorizzativi, alla predisposizione ed al deposito presso il Comune di Palermo, tramite un tecnico di sua fiducia appositamente incaricato, di una DIA e presentava istanza di iscrizione al bando pubblicato dal GSE per l'iscrizione al secondo Registro degli impianti ammessi agli incentivi del Conto Energia.
In data 23.05.2013 GSE pubblicava la graduatoria e con nota prot.
GSEWEB/P20140041034 del 07.11.2014, a seguito dei normali controlli previsti, comunicava che “contrariamente a quanto
6 dichiarato dal Soggetto Responsabile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il titolo autorizzativo non risulta essere stato conseguito in data
15/05/2013 ma conseguito decorsi trenta giorni dalla data di presentazione (15/05/2013) della Denuncia di Inizio Attività” e veniva emesso con nota del 18.11.2014 il diniego (prot.
GSEWEB/P20140042451), atteso che il Soggetto Responsabile non risultava legittimato, durante il periodo di apertura del Registro, a presentare la richiesta di iscrizione, non essendo in possesso, a tale data, del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma
3 del Decreto 05.07.2012, che prevede che “la richiesta sia formulata dal titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto”, mentre il Comune replicava con nota del
17.12.2014, riferendo che al riguardo era già stata attestata la DIA
n. 71 del 22.07.2013.
Al momento della richiesta di iscrizione al Registro non sussisteva alcun titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che legittimasse la richiesta di iscrizione al Registro
GSE.
Avverso il diniego del GSE veniva proposto ricorso al Tar del
Lazio basato su due motivi: da un lato la sostanziale equivalenza del titolo di DIA a quello di Comunicazione e dall'altro il
7 superamento della DIA dalla normativa in materia di SCIA con effetto sanante del ritardo.
L'aver presentato erroneamente in luogo del corretto iter autorizzativo rappresentato dalla Comunicazione, da cui il titolo scaturisce immediatamente, una DIA, da cui invece il titolo autorizzativo consegue decorsi trenta giorni dalla data di presentazione, ha fatto si che al momento della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro GSE, la non avesse Parte_1
ancora acquisito alcun valido titolo autorizzatorio, con la conseguenza che il GSE (come confermato anche dal Tar Lazio), disponeva per la la decadenza dagli Parte_1
incentivi: concludeva chiedendo dichiararsi l'inadempimento contrattuale della e la condanna di Parte_2
quest'ultima al risarcimento del danno subito.
Ritualmente costituita in giudizio la negava la Controparte_3
fondatezza delle difese spiegate dalla società attrice delle quali chiedeva il rigetto.
Allegava la convenuta che con contratto del 26.04.2013 N.T.C.
S.r.l. aveva affidato in subappalto alla società Controparte_2
l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto per cui è causa,
[...]
ivi compresa la gestione degli aspetti di natura tecnico amministrativa: chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in
8 giudizio di al fine di essere manlevata e Controparte_2
tenuta indenne – in forza del rapporto di subappalto - nel pagamento di qualunque somma a cui la stessa dovesse essere condannata, essendo imputabile esclusivamente al subappaltatore le scelte tecniche ed operative.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva in giudizio la
[...]
che evidenziava di non avere mai sottoscritto alcun CP_2
contratto con la né di avere assunto alcuna Controparte_1
obbligazione di garanzia nei confronti della stessa in ordine all'esecuzione dell'opera appaltata dalla stessa dalla
[...]
avendo sempre agito sotto il controllo e Parte_1
soprattutto sotto le direttive specifiche della N.T.C. s.r.l.
Allegava che il lavoro della consisteva Controparte_2
nella corretta redazione delle pratiche autorizzative da presentare presso il Comune, nella realizzazione dell'impianto a regola d'arte e nella sua connessione alla rete: concludeva chiedendo preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio e nel merito il rigetto delle domande formulate spese vinte.
La causa, istruita sulla base della documentazione allegata in atti e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 9.10.2025 veniva trattenuta in decisione sulla base del deposito di memorie di trattazione scritta sostitutive della partecipazione all'udienza.
9 La domanda va accolta.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di inadempimento contrattuale: “…..in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello
10 di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (cfr Cass. 13533/2001).
Sulla scorta delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa questo giudicante ritiene che la responsabilità per inadempimento vada attribuita alla società convenuta.
Il consulente nell'elaborato peritale in atti ha dichiarato
“………….I Luoghi in causa sono relativi alle coperture dell'immobile sito in Palermo via Pietro Nenni nn. 14-16-18 di proprietà in cui nel 2013 si è Parte_3
installato un impianto fotovoltaico per come già descritto sulle falde di copertura che sono in parte a volta e in pare piane…………..Allo stato attuale l'impianto in opera è composto da numero 246 pannelli e 4 inverter, si deve notare come la mancanza
11 di pannelli (nelle foto aeree sono visibili i telai dei pannelli) spieghi la differenza di produzione visibile nelle tabelle precedenti……………. NON C'E' corrispondenza tra l'impianto che si è potuto visionare rispetto alla documentazione presentata a suo tempo al comune, inoltre c'è pure discrepanza tra quanto dichiarato nella DIA e quanto scritto nella relazione di progetto allegata alla stessa DIA……………. Per la DIA il numero totale di pannelli doveva essere pari a 288 da 240 Wp Cadauno, nella relazione tecnica è riportato numero 285 moduli da 245
Wp…………. Anche la disposizione di montaggio è variata, poiché nella DIA erano presenti tre campi di pannelli, nello stato di fatto soltanto due………………..Considerate le caratteristiche dell'impianto e il quadro autorizzativo GSE il regime autorizzativo dell'impianto era la presentazione di una DIA;
poiché l'impianto
NON E' COMPLANARE al tetto di copertura della struttura e ne altera la sagoma per la parte di impianto montata su cavalletti……………….Il regime del V. Conto energia sarebbe risultato più vantaggioso nei 20 anni di vita utile dell'impianto…………… Il calcolo è stato effettuato nelle tabelle precedenti considerando la producibilità reale (negli anni in cui questo è stato possibile) e ipotizzando la producibilità futura per gli anni avvenire secondo i criteri maggiormente usati per
12 problematiche del genere……….. Considerando il concetto di
“costanza in moneta corrente” è stato possibile quantizzare il danno lamentato dalla società attrice in €
35.215,71……………………….. Alla luce della documentazione visionata, dello stato dei luoghi si può concludere che: NON C'E' corrispondenza tra l'impianto denunciato al comune di Palermo e quanto realizzato e visionato alla data del sopralluogo………..il regime autorizzativo all'epoca della realizzazione dell'impianto
(maggio 2013) prevedeva la presentazione di una DIA………… Il danno lamentato dalla società attrice ammonta a € 35.215,71…..”.
L'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice comporta, ex art. 1453 c.c., il diritto al risarcimento dei danni che la stessa ha dimostrato di avere sofferto in conseguenza del lamentato inadempimento (come quantificati dal ctu nella relazione in atti).
Nel caso di specie, l'inadempimento non scusabile della società convenuta va sanzionato con la risoluzione del Controparte_4
contratto inter partes e con la condanna al pagamento – a titolo di risarcimento del danno – della somma di euro 35.215,71 oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza la società convenuta va condannata alla rifusione, in Controparte_1
favore della società attrice delle spese del presente giudizio che si
13 liquidano, ex DM n. 55/2014, in dispositivo e vengono distratte ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari.
Considerato che la convenuta ha provocato la costituzione in giudizio della con una domanda della quale Controparte_2
non può che registrarsi l'inidoneità a produrre un qualsivoglia esito positivo, la convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata nel presente giudizio.
In ragione del criterio legale della soccombenza vengono poste definitivamente a carico della convenuta le spese della espletata ctu, liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 9.10.2025
Il Got
IN TO
14
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 9.10.2025:
Visto il provvedimento del 17.4.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 12111/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 17.4.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN TO
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TE Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got IN
TO, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.12111/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tibet n. 41, presso lo studio degli Avv.ti Marcello Astolfi e Gianluca Fedeli che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mario Rutelli n. 38 presso lo studio dell'Avv. Pietro Giuseppe
Bernardo che la rappresenta e difende giusta procura su foglio
2 separato unito alla comparsa di costituzione ex art. 83 comma 3 cpc;
Convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Bartolo Studiale ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Goethe n. 22 (studio dell'Avv. Maria Vella);
TE CH
OGGETTO: Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento della domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore:
[...]
Dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento – a titolo di risarcimento del danno - in favore della società attrice in persona del legale rappresentante Parte_1
3 pro tempore, della somma di euro 35.215,71 oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano ex DM n.
55/2014, in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso forfettario del
15%, oltre Iva e Cpa come per legge che si distraggono ex art. 93 cpc in favore dei procuratori della società attrice.
Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano ex DM n.
55/2014, in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso forfettario del
15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese della espletata ctu definitivamente a carico della convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17
4 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
(di seguito conveniva in giudizio la Parte_1 Parte_1
(di seguito Controparte_1 Controparte_1
instando per la declaratoria di inadempimento del contratto inter partes del 24.4.2013 e per la conseguente condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patiti, della somma di € 51.612,00 ovvero nella maggiore o minore somma accertata dal
Tribunale, vinte le spese del giudizio.
Allegava la società attrice che in data 24.4.2013 aveva stipulato con la società convenuta un contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un immobile di proprietà dell'attrice sito in via
Pietro Nenni 16 Palermo, della potenza di picco pari a Kw 69,12 al fine di potere ottenere dal Gestore dei Servizi Elettrici spa (GSE)
l'accesso alla tariffa incentivante.
Oggetto del contratto, a fronte del quale veniva pattuito un corrispettivo di € 110.000,00 + Iva, risultava la realizzazione da parte della dell'impianto fotovoltaico Controparte_1
comprendente lo studio preliminare, la gestione della fase amministrativa e commerciale presso il distributore di energia
5 elettrica Enel e presso il Gestore dei Servizi Elettrici, la progettazione esecutiva, la fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici, degli inverter e di tutti gli altri materiali necessari per la realizzazione dell'impianto, il montaggio elettromeccanico e le attività finalizzate all'attivazione dell'impianto (inoltro della documentazione per la richiesta al GSE della tariffa incentivante prevista dal D.M. del 05.07.2012; richiesta di iscrizione a registro per l'ottenimento della tariffa incentivante secondo il D.M.
05.07.2012 (Conto Energia) o delibera AEEG 90/07; presentazione presso gli Uffici competenti della Dichiarazione di Inizio Attività
(DIA) o la richiesta di permesso di costruire o altro iter autorizzativo;
denuncia di Officina Elettrica all'Ufficio Tecnico di
Finanza; stesura del Regolamento di esercizio dell'impianto).
La provvedeva, ai fini amministrativi ed Parte_2
autorizzativi, alla predisposizione ed al deposito presso il Comune di Palermo, tramite un tecnico di sua fiducia appositamente incaricato, di una DIA e presentava istanza di iscrizione al bando pubblicato dal GSE per l'iscrizione al secondo Registro degli impianti ammessi agli incentivi del Conto Energia.
In data 23.05.2013 GSE pubblicava la graduatoria e con nota prot.
GSEWEB/P20140041034 del 07.11.2014, a seguito dei normali controlli previsti, comunicava che “contrariamente a quanto
6 dichiarato dal Soggetto Responsabile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il titolo autorizzativo non risulta essere stato conseguito in data
15/05/2013 ma conseguito decorsi trenta giorni dalla data di presentazione (15/05/2013) della Denuncia di Inizio Attività” e veniva emesso con nota del 18.11.2014 il diniego (prot.
GSEWEB/P20140042451), atteso che il Soggetto Responsabile non risultava legittimato, durante il periodo di apertura del Registro, a presentare la richiesta di iscrizione, non essendo in possesso, a tale data, del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma
3 del Decreto 05.07.2012, che prevede che “la richiesta sia formulata dal titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto”, mentre il Comune replicava con nota del
17.12.2014, riferendo che al riguardo era già stata attestata la DIA
n. 71 del 22.07.2013.
Al momento della richiesta di iscrizione al Registro non sussisteva alcun titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che legittimasse la richiesta di iscrizione al Registro
GSE.
Avverso il diniego del GSE veniva proposto ricorso al Tar del
Lazio basato su due motivi: da un lato la sostanziale equivalenza del titolo di DIA a quello di Comunicazione e dall'altro il
7 superamento della DIA dalla normativa in materia di SCIA con effetto sanante del ritardo.
L'aver presentato erroneamente in luogo del corretto iter autorizzativo rappresentato dalla Comunicazione, da cui il titolo scaturisce immediatamente, una DIA, da cui invece il titolo autorizzativo consegue decorsi trenta giorni dalla data di presentazione, ha fatto si che al momento della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro GSE, la non avesse Parte_1
ancora acquisito alcun valido titolo autorizzatorio, con la conseguenza che il GSE (come confermato anche dal Tar Lazio), disponeva per la la decadenza dagli Parte_1
incentivi: concludeva chiedendo dichiararsi l'inadempimento contrattuale della e la condanna di Parte_2
quest'ultima al risarcimento del danno subito.
Ritualmente costituita in giudizio la negava la Controparte_3
fondatezza delle difese spiegate dalla società attrice delle quali chiedeva il rigetto.
Allegava la convenuta che con contratto del 26.04.2013 N.T.C.
S.r.l. aveva affidato in subappalto alla società Controparte_2
l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto per cui è causa,
[...]
ivi compresa la gestione degli aspetti di natura tecnico amministrativa: chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in
8 giudizio di al fine di essere manlevata e Controparte_2
tenuta indenne – in forza del rapporto di subappalto - nel pagamento di qualunque somma a cui la stessa dovesse essere condannata, essendo imputabile esclusivamente al subappaltatore le scelte tecniche ed operative.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva in giudizio la
[...]
che evidenziava di non avere mai sottoscritto alcun CP_2
contratto con la né di avere assunto alcuna Controparte_1
obbligazione di garanzia nei confronti della stessa in ordine all'esecuzione dell'opera appaltata dalla stessa dalla
[...]
avendo sempre agito sotto il controllo e Parte_1
soprattutto sotto le direttive specifiche della N.T.C. s.r.l.
Allegava che il lavoro della consisteva Controparte_2
nella corretta redazione delle pratiche autorizzative da presentare presso il Comune, nella realizzazione dell'impianto a regola d'arte e nella sua connessione alla rete: concludeva chiedendo preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio e nel merito il rigetto delle domande formulate spese vinte.
La causa, istruita sulla base della documentazione allegata in atti e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 9.10.2025 veniva trattenuta in decisione sulla base del deposito di memorie di trattazione scritta sostitutive della partecipazione all'udienza.
9 La domanda va accolta.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di inadempimento contrattuale: “…..in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello
10 di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (cfr Cass. 13533/2001).
Sulla scorta delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa questo giudicante ritiene che la responsabilità per inadempimento vada attribuita alla società convenuta.
Il consulente nell'elaborato peritale in atti ha dichiarato
“………….I Luoghi in causa sono relativi alle coperture dell'immobile sito in Palermo via Pietro Nenni nn. 14-16-18 di proprietà in cui nel 2013 si è Parte_3
installato un impianto fotovoltaico per come già descritto sulle falde di copertura che sono in parte a volta e in pare piane…………..Allo stato attuale l'impianto in opera è composto da numero 246 pannelli e 4 inverter, si deve notare come la mancanza
11 di pannelli (nelle foto aeree sono visibili i telai dei pannelli) spieghi la differenza di produzione visibile nelle tabelle precedenti……………. NON C'E' corrispondenza tra l'impianto che si è potuto visionare rispetto alla documentazione presentata a suo tempo al comune, inoltre c'è pure discrepanza tra quanto dichiarato nella DIA e quanto scritto nella relazione di progetto allegata alla stessa DIA……………. Per la DIA il numero totale di pannelli doveva essere pari a 288 da 240 Wp Cadauno, nella relazione tecnica è riportato numero 285 moduli da 245
Wp…………. Anche la disposizione di montaggio è variata, poiché nella DIA erano presenti tre campi di pannelli, nello stato di fatto soltanto due………………..Considerate le caratteristiche dell'impianto e il quadro autorizzativo GSE il regime autorizzativo dell'impianto era la presentazione di una DIA;
poiché l'impianto
NON E' COMPLANARE al tetto di copertura della struttura e ne altera la sagoma per la parte di impianto montata su cavalletti……………….Il regime del V. Conto energia sarebbe risultato più vantaggioso nei 20 anni di vita utile dell'impianto…………… Il calcolo è stato effettuato nelle tabelle precedenti considerando la producibilità reale (negli anni in cui questo è stato possibile) e ipotizzando la producibilità futura per gli anni avvenire secondo i criteri maggiormente usati per
12 problematiche del genere……….. Considerando il concetto di
“costanza in moneta corrente” è stato possibile quantizzare il danno lamentato dalla società attrice in €
35.215,71……………………….. Alla luce della documentazione visionata, dello stato dei luoghi si può concludere che: NON C'E' corrispondenza tra l'impianto denunciato al comune di Palermo e quanto realizzato e visionato alla data del sopralluogo………..il regime autorizzativo all'epoca della realizzazione dell'impianto
(maggio 2013) prevedeva la presentazione di una DIA………… Il danno lamentato dalla società attrice ammonta a € 35.215,71…..”.
L'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice comporta, ex art. 1453 c.c., il diritto al risarcimento dei danni che la stessa ha dimostrato di avere sofferto in conseguenza del lamentato inadempimento (come quantificati dal ctu nella relazione in atti).
Nel caso di specie, l'inadempimento non scusabile della società convenuta va sanzionato con la risoluzione del Controparte_4
contratto inter partes e con la condanna al pagamento – a titolo di risarcimento del danno – della somma di euro 35.215,71 oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza la società convenuta va condannata alla rifusione, in Controparte_1
favore della società attrice delle spese del presente giudizio che si
13 liquidano, ex DM n. 55/2014, in dispositivo e vengono distratte ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari.
Considerato che la convenuta ha provocato la costituzione in giudizio della con una domanda della quale Controparte_2
non può che registrarsi l'inidoneità a produrre un qualsivoglia esito positivo, la convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata nel presente giudizio.
In ragione del criterio legale della soccombenza vengono poste definitivamente a carico della convenuta le spese della espletata ctu, liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 9.10.2025
Il Got
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