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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 5305/2023 promossa da:
, C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, in proprio ed in qualità di socie della Società "Bar del Trenta - Società in nome C.F._2 collettivo di corrente in Busalla Via v. Veneto 30 - C.F. Parte_3
elettivamente domiciliate in Genova, via XX Settembre 2/27, presso gli avv.ti P.IVA_1
Marialina REPETTO e Antonio CIMINO che le rappresentano e difendono;
Ricorrenti
Contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 CodiceFiscale_3 Giuseppe ATTINA' ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, piazza Piccapietra 76/56;
Resistente
******
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito preso atto delle emergenze di causa e in particolare dell'ordinanza collegiale in data 8/10.11.2023 - ogni contraria istanza reietta e disattesa - confermare la prodotta ordinanza collegiale e comunque dichiarare che le SIg.re e , sia in Pt_1 Parte_2 proprio che nell'indicata qualità quali aventi causa del SI. sono al possesso Persona_1 dell'area cortilizia;
reintegrare nel possesso dell'area cortilizia, individuata a Catasto Fabbricati di Busalla al Foglio 18, mappale numero 373, sub 5 le SIg.re e Pt_1 Parte_2 eliminando qualsivoglia ostacolo al libero e pacifico esercizio del possesso leso, mediante la consegna di copia della chiave di apertura e chiusura della cancellata e/o di altro dispositivo di apertura e chiusura. In accoglimento dell'eccepita carenza di legittimazione dichiarare il difetto di legittimazione della SI.ra in quanto non titolare del diritto oggetto di causa e, in ogni caso, Controparte_1 dichiarare la totale infondatezza della sua domanda. Con il favore delle spese e onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando,
IN VIA ISTRUTTORIA ordinare alla società ricorrente Bar del Trenta ed al Comune di Busalla di esibire la documentazione attestante gli spazi nei quali viene esercitata l'attività commerciale di detta società e/o con richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione in ordine all'indicazione del luogo ove il Bar del Trenta ha dichiarato di esercitare la propria attività commerciale nonché in ordine alle comunicazioni di mani-festazioni e/o spettacoli e/o giochi tenutisi nell'area di cui è causa ed in or-dine a pagamenti di quota Tari ad opera delle ricorrenti con riferimento a detta area.
IN VIA PRINCIPALE dichiarare che nessun possesso sull'area di cui è causa possono vantare le
Signore e ed il , con definitivo rigetto della domanda Pt_1 Parte_2 Parte_4 possessoria, conseguente caducazione o revoca dell'ordinanza emessa in sede di reclamo, condanna solidale delle ricorrenti/reclamanti alla liberazione dell'area parzialmente occupata a seguito del provvedimento Collegiale di reintegra e condanna alla restituzione in favore della resistente della somma di € 11.360,00 versata alle ricorrenti in esecuzione di detto provvedimento Collegiale, oltre interessi legali dalla data del pagamento (20.12.2023), con condanna al risarcimento dei danni subiti dall'esponente resistente nella misura di € 80,00 mensili, a decorrere dal gennaio 2024 per concordata riduzione del canone di locazione con la OR e Parte_5 fino alla data di effettiva liberazione della porzione di area occupata a seguito del provvedimento
Collegiale, se del caso anche con liquidazione equitativa dei danni subiti da parte resistente e con ogni altra pronuncia consequenziale, ivi compresa la restituzione del telecomando di apertura del cancello di ingresso all'area. Vinte le spese ed onorari di lite di tutte le fasi del giudizio (sommaria, reclamo e merito) e di mediazione.” Motivi della decisione
Con ricorso ex art.1168 c.c. e 703 cpc-669 bis cpc in data 1.6.2023, notificato in data 15.6.2023, le Signore e , in proprio e quali legali rappresentanti della società Pt_1 Parte_2 [...]
, dopo aver premesso di aver acquistato in data 20.3.2008, in Busalla, l'intero civico 39 e Parte_4 la quota di 2/5 dell'attiguo civico 37, hanno sostenuto di aver adibito da allora l'annessa area cortilizia a deposito di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di bar ristorazione, ad incontri con musica, a parcheggio delle auto di loro proprietà e degli avventori, biciclette , ecc.. Inoltre, le ricorrenti hanno assunto che nell'area in questione vi parcheggiava abitualmente anche chi doveva recarsi presso gli Istituti bancari, presso il vicino Istituto Salus o chi doveva sbrigare commissioni in loco.
Le ricorrenti hanno quindi contestato che la resistente in data 16.3.2023, per il tramite del marito
( in verità cognato ), le avrebbe diffidate a non parcheggiare l'autovettura in Controparte_2 loco ed avrebbe fatto apporre un cancello, senza consegnare una chiave di apertura od idoneo dispositivo. Per quanto esposto, le ricorrenti chiedevano al Tribunale di Genova la reintegra nel possesso della predetta area cortilizia.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 23.6.2023 si è costituita giudizio la resistente,
OR , la quale ha richiesto il rigetto della domanda, stante la totale assenza in Controparte_1 capo alle ricorrenti dei caratteri qualificanti un possesso esclusivo, continuo, ininterrotto e pacifico. In particolare la resistente ha sostenuto: a) l'infedeltà delle dichiarazioni avversarie in punto sussistenza di un titolo comprovante la comproprietà dell'area; b) la chiusura di una sola parte del cancello, nel pieno rispetto della riconosciuta servitù di passaggio pedonale in atti;
c) la mancanza di un legittimo possesso esclusivo in capo alle ricorrenti, risultando detta area occupata pacificamente da anni dalla resistente, dai suoi familiari e da una conduttrice;
d) il verificarsi di isolati atti di tolleranza in favore delle ricorrenti, posto che quest'ultime avevamo provveduto a liberare immediatamente l'area de qua a semplice richiesta della resistente tutte le volte che quest'ultima ne faceva richiesta.
Istruito il giudizio a mezzo escussione di sommari informatori, il Tribunale, con ordinanza in data 3 ottobre 2023, ha respinto la domanda avanzata dalle ricorrenti, in forza dei seguenti argomenti: 1) le risultanze dei titoli in atti comprovano che la porzione de qua è annessa alla proprietà della resistente;
2) le deposizioni dei sommari informatori hanno fatto emergere che la resistente usa l'area da ben più di tre anni dal contestato spoglio.
Con reclamo in data 18.10.23 VI e , in proprio e quali socie della società Bar Parte_2
Trenta, hanno proposto impugnazione contro la predetta ordinanza, assumendo che il Giudice avrebbe soffermato la propria attenzione esclusivamente sulle deposizioni rese dai sommari informatori indicati dalla resistente, omettendo qualsiasi esame relativamente alle deposizioni rese dai sommari informatori indicati dalle reclamanti. A sostegno dell'interposta impugnazione le reclamanti hanno indicato quattro motivi di doglianza: 1) violazione degli artt. art. 115 e 116 cpc, in quanto l'area sarebbe stata utilizzata in più occasioni, non solo come parcheggio proprio, ma anche come parcheggio nell'interesse di terzi;
2) violazione dell'art. 116 cpc, in quanto, mentre la Tes_ deposizione del teste e del teste non consentirebbero di ricavare il verificarsi di una CP_2 rinuncia all'esercizio di fatto sull'area de qua da parte delle ricorrenti, la deposizione dei testi e comproverebbero che l'area non era accessibile a chiunque;
3) errata Tes_2 Tes_3 Tes_4 applicazione dell'art. 1144 c.c., in quanto l'originario remoto possesso di una chiave del cancello da parte delle ricorrenti escluderebbe un'ipotesi di tolleranza. 4) violazione dell'art. 705 cpc in quanto dall'atto si potrebbe ricavare la consapevolezza di un acquisto non idoneo della proprietà Pt_6 dell'area cortilizia de qua da parte della resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 14 novembre 2023, ha chiesto il Controparte_1 rigetto del reclamo proposto assumendo che nessuno dei capi di impugnazione dedotti dai reclamanti risultava idoneo a confutare la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Collegio, con ordinanza in data 10.11.2023, ha ordinato a di reintegrare le Controparte_1 reclamanti, nel possesso dell'area cortilizia de qua, mediante consegna di una copia della chiave o del dispositivo di apertura del cancello motorizzato, con condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite della precedente fase e di quella relativa al reclamo. In particolare, il Collegio assumeva che dall'istruttoria era emersa una situazione di compossesso in capo alle ricorrenti, circostanza comprovata da un lato dalla gestione da parte delle stesse della sosta dei mezzi e dall'altro dalla mancanza di prova circa l'occupazione totale dell'area da parte della resistente e circa la tempistica di un'eventuale occupazione esclusiva.
Radicato il procedimento di mediazione, lo stesso ha avuto esito negativo e , con Controparte_1 ricorso in data 20.12.2023, ha richiesto la prosecuzione del giudizio di c.d. merito possessorio al fine di far dichiarare che nessun possesso sull'area di cui è causa possono vantare le Signore Pt_1
e , in proprio e quali rappresentanti del , con definitivo rigetto della Parte_2 CP_3 domanda possessoria, conseguente caducazione o revoca dell'ordinanza emessa in sede di reclamo, condanna solidale delle ricorrenti/reclamanti alla restituzione della somma versata in loro favore in esecuzione di detto provvedimento, con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'esponente e con ogni altra pronuncia consequenziale, vittoria delle spese di lite di tutte le fasi del giudizio e di mediazione.
Le part ricorrenti si sono costituite e hanno chiesto il rigetto delle domande di . Controparte_1 Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter ed esaurita l'istruttoria orale, il Tribunale ha fissato l'udienza del 13.3.2025, per la remissione della causa in decisione, con termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All' udienza del 13 Marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
******
Prima di esaminare il merito del presente giudizio, occorre pronunciarsi sulle istanze istruttorie reiterate da parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni.
Sia l'istanza di esibizione della documentazione attestante gli spazi nei quali viene esercitata l'attività commerciale di di sia la richiesta di Parte_4 Controparte_4 informazioni alla pubblica amministrazione sono state formulate genericamente e risultano del tutto irrilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio.
Deve premettersi in diritto che il procedimento possessorio è strutturato in due fasi: la prima, a cognizione sommaria, destinata a concludersi con il provvedimento di concessione o di diniego della tutela interdittale, emesso in forma di ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 669- terdecies c.p.c. e la seconda, a cognizione piena, destinata a concludersi con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. In questa seconda fase, il giudice esamina il merito della pretesa possessoria e l'eventuale domanda accessoria di risarcimento del danno ( cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 5154/2019 ).
Nell'ambito della tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, ma solamente la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e della turbativa ( cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 2991/2019 ).
Per tale ragione, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione formulata nei confronti della SI.ra e motivata sulla base del fatto che la stessa avrebbe acquistato l'area CP_1 oggetto di causa da un soggetto non titolare del diritto di proprietà sulla stessa e che, pertanto, non sarebbe proprietaria dell'area cortilizia censita al Catasto Fabbricati di Busalla al foglio 18, mappale 373 sub 5.
Nell'ambito delle azioni possessorie, la conoscenza da parte del giudice del titolo sotteso alla situazione da accertare nel giudizio possessorio può avere rilievo solamente al fine di provare l'esistenza di un potere di fatto sul bene oggetto del procedimento.
Per l'esercizio di tali azioni, infatti, assume rilevanza la situazione di fatto esistente al momento dell'instaurazione del giudizio.
Conseguentemente, chi propone l'azione a tutela del possesso, deve farsi carico di dimostrare di possedere i presupposti dell'azione ovvero di essere possessore del bene e di avere proposto l'azione tempestivamente (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 3975/2013).
In via preliminare deve essere altresì evidenziato che anche le prove orali assunte nella fase sommaria/cautelare del giudizio possessorio hanno pieno valore di prove testimoniali in quanto sono state assunte nel contraddittorio tra le parti e sotto il vincolo dell' impegno/giuramento di rito: in senso conforme
Sez. 2 - , Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021 (Rv. 661942 - 01) 125 POSSESSO - 030 PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) -
PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE Sommarie informazioni assunte con e senza giuramento, nel contraddittorio tra le parti - Natura – Differenze.
“Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma
2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte".
Sez. 2, Sentenza n. 24705 del 21/11/2006 (Rv. 593758 - 01)
125 POSSESSO - 030 PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE -
PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE - Deposizioni rese sotto giuramento nel contraddittorio tra le parti - Natura - Prova testimoniale - Configurabilità - Sommarie informazioni - Assunzione nella fase urgente - Rilevanza - Elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice.
“Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669 sexies comma secondo cod. proc. civ., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte".
Ciò premesso e passando al merito del giudizio il Tribunale, in conformità a quanto deciso dal Collegio con l' ordinanza resa in sede di reclamo ( precedente conforme che viene qui espressamente richiamato ex art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. ), ritiene che all' esito dell'attività istruttoria espletata, complessivamente ed unitariamente considerata nelle due fasi del procedimento, sia risultata provata in capo alle ricorrenti , quanto meno, una situazione di _2 compossesso sull' area cortilizia oggetto di causa, situazione tutelabile nei confronti del compossessore che abbia compiuto uno spoglio mediante l'azione ex art. 1168 c.c., secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza ( v. Cass. n. 20704/2012 ).
Al riguardo, appaiono particolarmente SInificative le seguenti dichiarazioni rese dai seguenti sommari informatori e testimoni nelle due fasi del giudizio:
: “conosco il cortile che è rappresentato nelle foto … Il cortile era utilizzato Testimone_5 dalla e dalla con le loro autovetture oppure come deposito delle volte scaricando. Pt_1 Parte_2
Qualche volta ci parcheggiavo anche io la macchina, dopo aver chiesto il permesso alla o Pt_1 alla , anche negli ultimi due/tre anni” nella fase cautelare e “cap. 1) sì, è vero. cap. 2) Parte_2 sì. In occasione, ad esempio, della festività “In nome di ”, quando c'è la festa del Paese. cap. Per_2 3) sì, veniva utilizzata per il gioco del “garriccio” oppure per il “Giovediamoci”. Il “Giovediamoci” si svolge nel mese di luglio e di agosto, sono giovedì commerciali che si svolgono alla sera. cap. 4) sì, confermo quanto sopra. cap. 5) sì, ci hanno sempre parcheggiato. Non so se ci parcheggiassero la domenica, perché non ci vado. cap. 6) non so come si parlassero. Confermo che c'è stata alternanza dei mezzi dei e che ci si parcheggiava come si poteva. cap. 7) non lo CP_2 so. cap. 8) non lo so. cap. 9) Confermo le circostanze. Riconosco i luoghi come rappresentati nelle foto che mi vengono mostrate….. le SI.re sono subentrate dal 2008 e non è venuto a _2 Per_1 dire loro di andare via. Da quando ci sono loro, ci parcheggiavano i clienti del bar. Io anche ci ho parcheggiato. Io ho il negozio vicino al bar e alcune volte capitava che un cliente della Salus parcheggiasse lì per andare alla Salus. Non ricordo oggi l'ultima volta in cui ho parcheggiato nell'area” nella fase di merito.
( impiegata all'Istituto Salus e da ritenersi particolarmente attendibile per la sua Testimone_6 posizione di assoluta indifferenza rispetto ai fatti per cui è causa, non essendo neppure una frequentatrice del bar delle reclamanti ): “… Questo cortile è sempre stato utilizzato dai clienti del bar … Dicevo ai pazienti di andare a chiedere ai titolari del bar il permesso per parcheggiare le auto. Ho visto qualche volta le SI.re utilizzare il cortile come parcheggio per le loro auto, _2 come i clienti del bar” nella fase cautelare e “sì, io ho visto scaricare le merci a volte, anche perché lavorando non ero sempre a guardare l'area. Il mio orario di lavoro è dalle 08.00 alle 12.00. Mi ricordo che qualche volta entravano dei furgoni per scaricare le merci e anche le nostre ambulanze, perché dove eravamo prima non c'era lo spazio per parcheggiare….. Adr: i clienti della Salus qualche volta parcheggiavano nell'area oggetto di causa e mi chiedevano se tale area fosse di nostra proprietà. Io e le mie colleghe rispondevamo ai clienti di chiedere ai titolari del bar se potessero sostare nell'area oggetto di causa. I clienti facevano così. Le auto che impedivano l'uscita alle altre venivano spostate. Preciso che è un'area che non è enorme e quindi non ci stanno molte auto o furgoni” nella fase di merito.
“conosco il cortile che si vede nelle foto di parte ricorrente … Il cortile viene Tes_7 utilizzato come parcheggio delle SInore e e poi, qualche volta, quando Parte_1 Parte_2 vado al bar qualcuno chiedeva il permesso di parcheggiare alle bariste nei limiti dei parcheggi disponibili. Le bariste dicevano di parcheggiare la macchina se c'era posteggio. Spesso ho visto la
scaricare merce dal parcheggio e qualche volta le ho dato anche una mano … mi è capitato Pt_1 di vedere persone chiedere di parcheggiare la macchina lì … Ho visto parcheggiate le auto dei pazienti che andavano all'Istituto Salus, perché comunque capitava che quando ero al bar a prendere il caffè entrassero delle persone che chiedevano se potevano parcheggiare l'auto per poter recarsi presso l'Istituto” nella fase cautelare e “sì, per lo scarico merci e per il parcheggio di clienti del bar. Ho il negozio vicino al bar. Il mio negozio si trova a circa 100 metri dal bar. cap.
2) si, ho visto anche quello. Nelle festività di paese in generale. Ci sono state delle feste (“In nome della rosa” e “In nome di ”). cap. 3) sì, esatto. L'area veniva utilizzata per il gioco del Per_2
“garriccio” che è un gioco di bocce. Veniva usata in occasione delle feste. Ci sono varie feste, anche per l'asilo di Busalla. cap. 4) sì. Il “Giovediamoci” è una delle feste che viene organizzata a Busalla e si svolge nel mese di luglio. Il “Giovediamoci” si tiene tutti i giovedì di luglio e dura tutta la giornata. cap. 5) sì, perché ho sempre pensato che il parcheggio fosse loro. Ho visto parcheggiare le SI.re anche di domenica. cap. 6) a me non è capitato di essere presente in _2 quel momento, però so che l'impresa ha utilizzato l'area per scaricare, qualche anno fa, CP_2 ma non ricordo con precisione. Non ho mai assistito a colloqui tra il SI. e le SI.re CP_2
. cap. 7) sì, ho visto che qualche volta hanno parcheggiato nell'area. Mi ricordo che _2 avevano una Suzuki e che il marito di aveva una macchina scura, mi sembra che Parte_2 fosse una Ford. cap. 8) non lo so. cap. 9) io ho sempre visto parcheggiare lì le macchine delle SI.re e di tutti i clienti del bar delle SI.re ” nella fase di merito. _2 _2
“conosco i luoghi di causa, in particolare il cortile rappresentato nelle Testimone_8 foto … perché ci parcheggiavo sempre, dato che andavo al bar. Ci parcheggiavo io e anche i clienti del bar … La SI.ra usufruiva del cortile quando c'erano le feste di paese per il “gariccio” _2 (gioco di bocce) e ogni tanto vedevo anche metterci dei tavoli” nella fase cautelare e “sì, certo. Lo so perché ci parcheggiavo anche io. Preciso che loro ci parcheggiavano quando arrivavano per scaricare, dato che hanno lì la porticina per entrare nel magazzino. cap. 2) certo. Solitamente erano il “Giovediamoci”, il “Nome di ” e si metteva anche il “garriccio” che è un gioco Per_2 delle bocce. Questo avveniva tutti gli anni, sulla base di quanto ricordo. cap. 3) sì, sempre in occasione delle festività di cui ho parlato sopra. cap. 4) sì. Si tenevano il giovedì sera durante il mese di luglio. cap. 5) la domenica non lo so dire, perché alla domenica, essendo chiuso, non andavo. cap. 6) quelli sì. A volte ho visto che c'erano le macchine delle SI.re e le _2 spostavano in base ai lavori che facevano i SInori con i mezzi. Io vedevo che a volte CP_2 c'erano le macchine e che poi venivano spostate. Non ero sempre sui luoghi di causa. Cap. 7) sì, è vero. Non ricordo i modelli di macchina di loro proprietà. So che ha un vespino il marito di ” Pt_1 nella fase di merito.
nella fase di merito “…..Spesso mi capitava di dover chiedere di spostare le Testimone_9 macchine a quelli del bar e a quelli che andavano alla Salus, dato che parcheggiavano in tale area. mi ricordo di aver visto che usavano il parcheggio durante la festa del paese “In nome di ”. Per_2
Ho anche visto che nell'area mettevano dei tavolini e giocavano a bocce. Non so che tipo di accordi ci fossero. So che lo facevano le SInore . _2 cap. 3) esatto. Spesso però trovavo il cancello aperto. Accadeva che entrassero loro a scaricare, dato che avevano il magazzino e capitava che vi parcheggiasse anche altra gente. Si trattava di persone che andavano alla Salus e anche clienti del bar e quindi dovevo scendere e cercare la persona che aveva parcheggiato. Io ero spesso bloccato nell'entrare e uscire con la macchina, a causa di questa situazione”
nella fase di merito “cap. 1) sì, è sempre stato utilizzato dalle SI.re per CP_5 _2 scarico e carico merci e anche come parcheggio. cap. 2) sì, il “Giovediamoci”, la “Festa della Rosa”, “In nome di Maria” e tutte le festività di Busalla. Si cucinava e si metteva la musica. cap. 3) sì, nelle stesse occasioni delle festività si metteva la piastra del garriccio che è un gioco di bocce. cap. 4) sì. I ritrovi “Giovediamoci” si svolgono i quattro giovedì del mese di luglio. Si svolgono il pomeriggio e la sera. Venivano messi i tavoli e si cenava. cap. 5) sì. Dato che la domenica era giorno di chiusura, andavano a fare pulizia la domenica cap. 6) sì. C'erano le macchine delle SI.re anche durante i lavori. I lavori sono stati fatti durante il periodo 2019-2022, non _2 ricordo precisamente. cap. 7) sì, hanno sempre parcheggiato lì. Confermo di aver sempre parcheggiato lì con macchina e moto. Ci parcheggiavo quando dovevo andare a comprare nei negozi, quando andavo al bar e anche di notte. cap. 9) sì. Hanno continuato ad utilizzare l'area con una o più macchine sempre. cap. 10) sì era quello che si usava in occasione dei “Giovediamoci” e delle feste. Interrogato a prova contraria sui capitoli della memoria così risponde: cap. 1) CP_1 no. Da quando le SI.re hanno acquistato il bar hanno sempre iniziato a parcheggiare lì, _2 senza limiti di orario o mezzi. cap. 2) no, non aveva posto nessuna limitazione all'utilizzo dell'intero parcheggio. cap. 3) c'era il cancello intero, gli aveva consegnato le chiavi. Non aveva posto nessuna limitazione all'utilizzo del cancello e dell'area, che veniva utilizzata dalle SI.re
e anche da me e veniva chiusa alla sera. cap. 4) ho sempre parcheggiato e non ho mai visto _2 il SI. o altre persone chiedere di spostare le macchine né a loro né ad altri. Ci Per_1 parcheggiavano i clienti del bar e le persone che andavano alla Salus. Queste persone chiedevano il permesso di parcheggiare mentre andavano a fare gli esami. cap. 5) non sono a conoscenza di nessuna offerta di acquisto da parte del SI. cap. 6) è falso. Ho sempre visto parcheggiata la Per_1 macchina delle SI.re e mai nessun mezzo della SI.ra. cap. 7) non ho mai visto la SI.ra _2
andare a rintracciare le SI.re o altra gente per le autovetture. cap. 8) non sono a CP_1 _2 conoscenza di nessuna offerta del genere. cap. 9) non ho mai visto la SI.ra rintracciare altri proprietari. Conosco la SI.ra , ci parcheggiava anche lei. Ho visto a volte parcheggiare la _2 SI.ra , ma non l'ho mai vista far spostare altre macchine. cap. 10) non lo so. Ho visto Parte_5 che è stato modificato il cancello, ma non so quali fossero gli accordi. cap. 11) no. Dall'ordine di reintegra hanno sempre parcheggiato le SI.re . Preciso che da quando frequento il bar i _2 bidoni sono sempre stati nello stesso posto. Non sono a conoscenza del fatto che hanno messo del nastro adesivo. cap. 12) non lo so. cap. 14) non lo so. cap. 15) so che c'è stato un periodo in cui si facevano i lavori e a volte c'era anche qualche furgone della ditta. ADR: Non ho mai visto auto del SI. parcheggiate lì. Le SI.re hanno fatto spostare in alcune occasioni delle auto, Per_1 _2 ma non so di chi fossero le auto. Immagino fossero dei clienti del bar per scaricare e parcheggiare
a loro volta”
In sostanza, alla luce delle predette deposizioni, deve ritenersi che le reclamanti esercitassero un vero e proprio compossesso sul distacco ( sia pure congiuntamente alla SI.ra , a decorrere CP_1 dal 2019 ), gestendo ed autorizzando, in particolare, la sosta dei mezzi dei clienti e di altri soggetti, senza dovere richiedere autorizzazioni in tal senso a terzi ( la circostanza trova un riscontro oggettivo anche nelle fotografie 5a, 5b, 5c, e 5d prodotte dalle ricorrenti nel corso della fase di merito del giudizio ).
Del resto, la richiesta preventiva di posteggiare rivolta alle ricorrenti, non solo da parte degli avventori del bar, ma anche da parte di coloro che dovevano recarsi presso l'istituto di analisi appare del tutto verosimile, tenuto conto che risulta pacifico che, anche prima del marzo 2023, l'area era delimitata dal muretto e dal cancello, sia pure spesso lasciato aperto;
in sostanza, deve escludersi che nel distacco le persone entrassero con le auto liberamente, proprio perché le caratteristiche del luogo erano quelle tipiche di un'area privata.
Né, del resto, il possesso ( concretizzatosi attraverso l'uso del cortile da parte delle persone incaricate di eseguire gli interventi di ripristino dell'immobile ed attraverso la concessione in locazione alla SI.ra ) da parte della SI.ra era tale da impedire l'esercizio di un Parte_5 CP_1 contemporaneo compossesso da parte SInore , non essendo emerso che i mezzi impiegati _2 per la ristrutturazione dell'alloggio ed i materiali edili depositati occupassero totalmente l'area cortilizia.
Non può poi ritenersi che il parcheggio dei clienti del bar fosse semplicemente tollerato dalla SI.ra per essere stati gli autoveicoli spostati senza obiezione a semplice richiesta, posto che non CP_1
è emerso con sufficiente certezza per quanto tempo si siano protratti i lavori di ristrutturazione dell'appartamento, né con quale frequenza sia stata avanzata la richiesta sopra illustrata;
peraltro, quanto appena esposto circa la non configurabilità dell'ipotesi disciplinata dall'art. 1144 c.c. trova conferma anche nella piena autonomia gestionale dell'area da parte delle SInore , secondo _2 quanto in precedenza illustrato sul punto.
Allo stesso modo, non possono rilevare in senso contrario gli assunti di parte a proposito CP_1 del difetto del requisito della non corrispondenza del possesso prospettato dalle ricorrenti all'esercizio della proprietà, essendo sufficiente per la tutela mediante l'azione di reintegrazione un qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purchè avente i meri caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale (cfr. al riguardo, tra le varie, Cass. n. 6772/1991); orbene, nella fattispecie in esame nessun dubbio può sussistere sul fatto che gli atti dispositivi del distacco posti in essere dalle reclamanti, vista la loro natura, possano essere ricondotti - quanto meno astrattamente - al diritto di proprietà del bene che qui interessa e non ad una mera servitù di parcheggio. D'altra parte, la stessa giurisprudenza ha stabilito che “in tema di azione di spoglio, il possesso (o compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non presuppone
l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari eSIenze del possessore, in forme di godimento limitato” (Cass. n. 7267/2006 e, in senso conforme, Cass. n. 7538/2004).
Tes_1 In particolare le deposizioni dei testi , e non possono Tes_10 Tes_11 Per_1 Parte_5 smentire il compossesso dell' area in questione da parte delle ricorrenti.
Il teste ha dichiarato di aver frequentato i luoghi nel periodo 2020-2022, in Testimone_13 quanto incaricato da dell'esecuzione di impianti idraulici nell'immobile di sua Controparte_1 proprietà. Il teste ha riferito che parcheggiava nell'area controversa e che nella stessa vi parcheggiavano, altresì, gli incaricati della ditta gli avventori del Bar e i pazienti del CP_2 centro “Salus”. Il SI. ha confermato di avere visto parcheggiate in tale area i veicoli di Tes_11 proprietà delle SI.re e di aver chiesto alle stesse di spostare tali mezzi e che le ricorrenti _2 non hanno mai sollevato alcuna questione, dopo aver ricevuto tale richiesta, ma ciò non SInifica che l' iniziale posteggio dei veicoli da parte delle ricorrenti sia avvenuto per mera tolleranza della resistente e previa richiesta di permesso alla stessa da parte delle ricorrenti ed, anzi, lo spostamento temporaneo dei veicoli da parte delle ricorrenti può essere interpretato come un mero atto di cortesia in favore della resistente e delle persone che lavoravano alla ristrutturazione del suo immobile.
Analogamente i testi , e Testimone_14 Persona_1 Testimone_15 Testimone_16 hanno sì confermato che dal 2019 al 2022 l'area è stata occupata da mezzi, dai materiali
[...]
e dalle attrezzature della società la quale si era aggiudicata l'appalto comunale per il CP_2 rifacimento dell'arredo urbano, come confermato dalla teste ma ciò non Testimone_17 contrasta con il contemporaneo uso del cortile da parte delle ricorrenti come riferito dai testi sopra indicati.
Nel caso di specie, i testimoni , Testimone_13 Testimone_8 Testimone_17 e hanno riferito di aver trovato parcheggiati nell'area oggetto di Persona_1 Testimone_18 causa i veicoli delle SI.re e che le stesse provvedevano a spostarli a richiesta dei soggetti _2 appena citati. Tale circostanza è stata confermata, altresì, in sede di interpello da : Parte_2
“quando c'erano i lavori, se mia EL parcheggiava, arrivava la ditta AL e faceva uscire
e viceversa.” ma ciò non SInifica, come già detto, che l' iniziale parcheggio dei veicoli nel Pt_1 cortile avvenisse previa richiesta di autorizzazione a e/o suoi incaricati ed anzi Controparte_1 lo spostamento temporaneo dei veicoli può essere stato motivato, al contrario, proprio da ragioni di cortesia e buon vicinato delle ricorrenti nei confronti della resistente.
Ne consegue che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, le domande di devono Controparte_1 essere rigettate e deve essere integralmente confermata l' ordinanza di natura cautelare/interdittale del Collegio resa all' esito della prima fase cautelare/sommaria del procedimento.
Le spese di lite
Le spese di lite della fase di merito del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, e così in € 1.701,00 per la fase di studio, in € 1.204,00 per la fase introduttiva, in
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed in € 2.905,00 per la fase decisionale e così in totale € 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge. Le spese sostenute per la procedura di mediazione non possono essere liquidate attesa la mancata prova degli esborsi sostenuti per la sua instaurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva rigettata ogni altra domanda, istanza eccezione e deduzione così provvede:
rigetta le domande di e, per l' effetto Controparte_1
conferma integralmente l' ordinanza collegiale in data 8/10.11.2023 e il conseguente ordine di reintegrazione nel compossesso dell' area cortilizia oggetto di causa, individuata a Catasto Fabbricati di Busalla al Foglio 18, mappale numero 373, sub 5, in favore delle ricorrenti eliminando qualsivoglia ostacolo al libero e pacifico esercizio del compossesso leso, mediante la consegna di copia della chiave di apertura e chiusura della cancellata e/o di altro dispositivo di apertura e chiusura.
Condanna a rimborsare alle ricorrenti le spese legali della fase di merito del Controparte_1 giudizio possessorio liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge.
Così deciso in Genova il 13 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino