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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/12/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
PU 132/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione Giudice
nel procedimento iscritto al n. 132/2025 R.G.P.U., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Sansepolcro Parte_1
(Arezzo), Via Fraternità, n. 12, (C.F. e P.IVA , n. REA AR142873 P.IVA_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale depositato da parte della società indicata in epigrafe con l'avv. Stefano Tenti;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro principale dei propri interessi, presuntivamente coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese,
nel circondario di questo Tribunale;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, trattandosi di imprenditore commerciale non avente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), CCII;
ritenuto che la ricorrente versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come risulta dalle allegazioni della stessa ricorrente che trovano riscontro nella documentazione in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia dei trentamila euro di cui all'art. 49,
co.5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto opportuno nominare le stesse professioniste che hanno svolto la funzione di Commissari
nella procedura di concordato preventivo;
DICHIARA
aperta la liquidazione giudiziale di con sede in Sansepolcro (Arezzo), Via Fraternità, Parte_1
n. 12, (C.F. e P.IVA , n. REA AR142873 P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dott. Andrea Turturro
NOMINA
curatori la dott.ssa e l'avv. Monica Bracci invitandole: CP_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCI, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCI;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, nonché a presentare apposita informativa circa l'indirizzo pec attivato nel fascicolo della liquidazione giudiziale;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCI, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza,
la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione); 7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA
al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE
il giorno 8.4.2026, ore 9.00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
GN
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
DICHIARA
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002
n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, in data 18 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione Giudice
nel procedimento iscritto al n. 132/2025 R.G.P.U., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Sansepolcro Parte_1
(Arezzo), Via Fraternità, n. 12, (C.F. e P.IVA , n. REA AR142873 P.IVA_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale depositato da parte della società indicata in epigrafe con l'avv. Stefano Tenti;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro principale dei propri interessi, presuntivamente coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese,
nel circondario di questo Tribunale;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, trattandosi di imprenditore commerciale non avente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), CCII;
ritenuto che la ricorrente versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come risulta dalle allegazioni della stessa ricorrente che trovano riscontro nella documentazione in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia dei trentamila euro di cui all'art. 49,
co.5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto opportuno nominare le stesse professioniste che hanno svolto la funzione di Commissari
nella procedura di concordato preventivo;
DICHIARA
aperta la liquidazione giudiziale di con sede in Sansepolcro (Arezzo), Via Fraternità, Parte_1
n. 12, (C.F. e P.IVA , n. REA AR142873 P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dott. Andrea Turturro
NOMINA
curatori la dott.ssa e l'avv. Monica Bracci invitandole: CP_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCI, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCI;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, nonché a presentare apposita informativa circa l'indirizzo pec attivato nel fascicolo della liquidazione giudiziale;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCI, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza,
la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione); 7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA
al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE
il giorno 8.4.2026, ore 9.00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
GN
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
DICHIARA
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002
n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, in data 18 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani