Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/01/2026, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15256/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15256 del 2022, proposto da
RE UR, OL AL, FR ED, RA VO, RO SA, NT UL, NT NE, LE RI, NT De VI, ER EL, DR CI, RL NO, FR RI CO, MA NC, MS EL, NT PR, IC UR, OL IA, IM SI, MA AC, RO OC, VI IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Pio Torcicollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'annullamento del diniego di promozione al grado superiore contenuto nella comunicazione del 08.09.2022 del Ministero della Difesa notificata via pec in pari data, e di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e per la pronuncia di provvedimenti consequenziali, nonché per il riconoscimento del diritto alla promozione al grado superiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CO De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1) I ricorrenti, tutti Ufficiali di complemento collocati nella Riserva di complemento per limiti di età, agivano in giudizio per contestare il diniego alla c.d. promozione al giorno dopo ai sensi dell’abrogato art. 1076 co.2, lamentando la mancata applicazione nei loro confronti dell’art. 1076, comma 2, cod. ord. mil. pro tempore vigente, ai sensi del quale avrebbero dovuto essere promossi al grado superiore dal giorno del collocamento in congedo nella riserva di complemento.
Si costituiva l’Amministrazione e, con memoria 27.11.2025, eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale di questo TAR e l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto contro atti meramente confermativi di altri non tempestivamente impugnati e affermando di aver comunque, in prosieguo, rivisto le posizioni dei ricorrenti -secondo i nuovi indirizzi giurisprudenziali affermatisi- disponendone l’avanzamento al richiesto grado superiore ai sensi dell’allora vigente art. 1076 comma 2 COM con decorrenza retroattiva.
Con atto del 16 gennaio 2026 i ricorrenti confermavano quanto sopra affermando che “ il Ministero della Difesa ha poi provveduto, in pendenza di giudizio, ad effettuare la PROMOZIONE DI GRADO chiesta nel ricorso, quindi si ritiene cessata la materia del contendere ”.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa, previo comunque avviso ai presenti di possibili profili di incompetenza territoriale, era assunta in decisione.
2) Assume rilievo preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Avvocatura.
2.1) Reputa il Collegio che essa sia fondata con riferimento a quanti dei ricorrenti risiedono fuori dalla Regione Lazio.
L’azione è invero iniziata quando il rapporto di servizio era già cessato (ai sensi dell’art. 890 cod. ordinamento militare, gli ufficiali posti in riserva di complemento hanno obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali) ed opera quindi l’ordinario criterio generale dell’estensione territoriale degli effetti degli atti impugnati, di cui all’articolo 13, comma 1, CPA, da ritenersi localizzati nel Comune di residenza di ciascuno dei ricorrenti.
Questo TAR rimane invece competente per i 5 ricorrenti che risiedono a Roma e per il ricorrente EL MS, residente negli Stati Uniti.
2.2 Riguardo a detti sei ricorrenti per i quali residua la competenza territoriale di questo Tribunale, in disparte le questioni di ricevibilità del ricorso, emerge la convergenza delle parti sulla cessazione della materia del contendere per l’avvenuto pieno conseguimento in corso di giudizio della promozione di grado perseguita con il ricorso.
3. Conclusivamente il ricorso va definito declinando la competenza territoriale di questo giudice relativamente a parte dei ricorrenti e dichiarando la cessata materia del contendere relativamente ai residui altri, tutti come nominativamente indicati in dispositivo.
3.1 Le spese legali possono essere compensate in considerazione del complessivo andamento della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
A) declina la propria competenza territoriale relativamente ai ricorrenti sigg.ri:
TO OL, , residente a [...], e dichiara competente il TAR per il Friuli Venezia Giulia;
DE SC, residente a [...]con RN (CO), e dichiara competente il TAR per la Lombardia;
VO ER, residente a [...](LE e dichiara competente il TAR per la Puglia;
RE AL, residente a [...] e dichiara competente il TAR per il Friuli Venezia Giulia;
CA TO, residente a [...] e dichiara competente il TAR per il Veneto;
RI BR, residente a [...], e dichiara competente il TAR per la Lombardia;
DE VI TO, residente a [...] e dichiara competente il TAR per la Puglia;
RI AR, residente a [...], e dichiara competente il TAR per il Friuli Venezia Giulia;
CO SC ER, residente a [...] e dichiara competente il TAR per la Campania;
CO IZ, residente a [...], e dichiara competente il TAR per il Friuli Venezia Giulia;
ET PIERTO, residente a [...] e dichiara competente il TAR per il Veneto;
UR IC, residente a [...] e dichiara competente il TAR per il Veneto;
SA OL, residente a [...], e dichiara competente il TAR per il Friuli Venezia Giulia;
CH IZ, residente a [...] e dichiara competente il TAR per il Friuli Venezia Giulia;
IG AL, residente a [...] e dichiara competente il TAR per l’Emilia Romagna;
NT DE, residente a [...], e dichiara competente il TAR per il Veneto;
i predetti potranno riassumere il giudizio davanti ai TAR rispettivamente indicati territorialmente competenti nei modi e termini perentori stabiliti dall’art. 15 CPA.
B) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorrenti sigg.ri:
EL RE, residente a [...],;
LO TO, residente a [...];
LI PI, residente a [...];
GU NO, residente a [...]
ME SI, residente a [...];
TE WI, residente a [...]– South Carolina (USA);
C) compensa le spese legali tra tutte quante le parti, relativamente al presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
CO De TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO De TI | NN IN |
IL SEGRETARIO