TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/01/2026, n. 1309
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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    Mancata applicazione art. 1076, comma 2, cod. ord. mil.

    L'Amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale e l'inammissibilità del ricorso. Successivamente, ha comunicato di aver rivisto le posizioni dei ricorrenti disponendone l'avanzamento al richiesto grado superiore ai sensi dell'allora vigente art. 1076 comma 2 COM con decorrenza retroattiva. I ricorrenti hanno confermato che il Ministero ha effettuato la promozione chiesta, ritenendo cessata la materia del contendere.

  • Altro
    Promozione al grado superiore

    Il Ministero ha effettuato la promozione chiesta in corso di giudizio, portando alla cessazione della materia del contendere. Il TAR ha declinato la competenza territoriale per alcuni ricorrenti e dichiarato cessata la materia del contendere per altri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/01/2026, n. 1309
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1309
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo