Sentenza 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 01692/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Tolomeo, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt Fanteria n. 9;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Le-Br-Ta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Comune di Otranto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Le-Br-Ta prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Le-Br-Ta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro, presenti gli Avvocati di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto ha proposto al Comune di Otranto “ l’avvio del procedimento di riesame in autotutela finalizzato all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- ” e “ contestualmente, ai medesimi fini ”, ha espresso “ il proprio dissenso alla – medesima - autorizzazione paesaggistica ”, precisando che “ la presente proposta di riesame in autotutela ” è “ da finalizzare entro il termine di 18 mesi … decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- ”;
Rilevato che l’Autorità ministeriale ha eccepito che la nota impugnata “in realtà è un atto endoprocedimentale e sollecitatorio e, come tale, non è autonomamente impugnabile in quanto è noto che l’atto endoprocedimentale va censurato unicamente insieme con all'atto conclusivo del procedimento, al quale è imputabile la lesione della sfera giuridica del destinatario dell'atto”;
Considerato che, con istanza depositata in data 19.09.2022, parte ricorrente ha precisato che “il ricorso è stato proposto per mero tuziorismo atteso che il provvedimento impugnato non pare avere alcun contenuto provvedimentale” e ha comunque chiesto il rinvio della trattazione della causa in attesa degli sviluppi del procedimento pendente in sede penale, in quanto potenzialmente risolutivi circa le sorti della odierna impugnazione;
Ritenuto che non sussistono i presupposti e le condizioni per il rinvio della trattazione del ricorso, dal momento che, come eccepito dall’Amministrazione resistente (e non contestato dalla stessa parte ricorrente), l’atto impugnato non è produttivo di effetti finali idonei ad incidere nella sfera giuridica della società;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse al suo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.