Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2
- Legge 30 giugno 2004, n. 185
Articolo 3 della Legge 30 giugno 2004, n. 185
Versione
29 luglio 2004
29 luglio 2004
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