Articolo 76 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 75Articolo 77
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15 maggio 1975
Art. 76.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1975, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975