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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
NR. 5/2023 R.G.L.
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SETTORE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Gerardina Guglielmo, visto il fascicolo d'ufficio riportato all'attenzione della scrivente in data 28.01.2025;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta dal ricorrente
[...]
, NATO IN POLLA (SA) IL 03/08/1976 (C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
, nato in [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2 dall'avv. DI CANDIA GRAZIELLA, nei confronti di rapp.to e difeso dalla dott.ssa MORELLI CP_1 IDA;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti, le quali non hanno depositato atto di dissenso nel termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. (cfr. attestazione della cancelleria apposta a tergo del decreto di assegnazione termini);
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. , depositata telematicamente in data Persona_2 18.09.2024. CONDANNA l' a pagare all'istante le spese della procedura che si liquidano in complessivi € 1.200,00 CP_1 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge (15%), tenuto conto che il riconoscimento delle prestazioni richieste decorre dalla domanda amministrativa (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03; Cass. 10013/07; Cassazione civile sez. lav., 16 aprile 2009 n. 9081), con attribuzione in favore dell'avvocato indicato in epigrafe, dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.: il calcolo del compenso professionale viene conteggiato, avuto riguardo ai parametri di cui al Decreto ministeriale 10.03.2014 n° 55 , in G.U. 02.04.2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed applicando i parametri medi stabiliti per tale scaglione, con le riduzioni di cui infra, computando tre fasi di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due di una percentuale inferiore al 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) – cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28977 e Cass. 2837/2019- : la causa è risultata di agevole trattazione, non essendosi poste questioni di particolare difficoltà giuridica e tecnica.
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato come in atti. CP_1 Si comunichi a cura della cancelleria. Lagonegro, 31.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Gerardina Guglielmo
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SETTORE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Gerardina Guglielmo, visto il fascicolo d'ufficio riportato all'attenzione della scrivente in data 28.01.2025;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta dal ricorrente
[...]
, NATO IN POLLA (SA) IL 03/08/1976 (C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
, nato in [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2 dall'avv. DI CANDIA GRAZIELLA, nei confronti di rapp.to e difeso dalla dott.ssa MORELLI CP_1 IDA;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti, le quali non hanno depositato atto di dissenso nel termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. (cfr. attestazione della cancelleria apposta a tergo del decreto di assegnazione termini);
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. , depositata telematicamente in data Persona_2 18.09.2024. CONDANNA l' a pagare all'istante le spese della procedura che si liquidano in complessivi € 1.200,00 CP_1 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge (15%), tenuto conto che il riconoscimento delle prestazioni richieste decorre dalla domanda amministrativa (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03; Cass. 10013/07; Cassazione civile sez. lav., 16 aprile 2009 n. 9081), con attribuzione in favore dell'avvocato indicato in epigrafe, dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.: il calcolo del compenso professionale viene conteggiato, avuto riguardo ai parametri di cui al Decreto ministeriale 10.03.2014 n° 55 , in G.U. 02.04.2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed applicando i parametri medi stabiliti per tale scaglione, con le riduzioni di cui infra, computando tre fasi di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due di una percentuale inferiore al 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) – cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28977 e Cass. 2837/2019- : la causa è risultata di agevole trattazione, non essendosi poste questioni di particolare difficoltà giuridica e tecnica.
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato come in atti. CP_1 Si comunichi a cura della cancelleria. Lagonegro, 31.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Gerardina Guglielmo