Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2008, n. 5846
CASS
Sentenza 4 marzo 2008

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In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati.

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    FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2460/9/2018, depositata in data 29 maggio 2018 e non notificata, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla società Irte s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 99/5/2026 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 13/IT/003295/000/P001 in data 14 maggio 2015 emesso dall'ufficio relativamente ad imposta di registro, ipotecaria e catastale riguardanti l'atto registrato il 10 giugno 2013, n. 3295, serie 1T, con il quale la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2008, n. 5846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5846
Data del deposito : 4 marzo 2008

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