Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati.
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FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2460/9/2018, depositata in data 29 maggio 2018 e non notificata, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla società Irte s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 99/5/2026 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 13/IT/003295/000/P001 in data 14 maggio 2015 emesso dall'ufficio relativamente ad imposta di registro, ipotecaria e catastale riguardanti l'atto registrato il 10 giugno 2013, n. 3295, serie 1T, con il quale la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2008, n. 5846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5846 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN MA, LA NN IA, AG UC, NI LL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato NOTARMUZI STEFANO, rappresentate difese dall'avvocato CINQUE LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PO OI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio dell'avvocato PULSONI FABIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
e contro
FALLIMENTO OM TA S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 187/04 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 19/02/04 R.G.N. 256/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/07 dal Consigliere Dott. BALLETTI Bruno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi e art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale - giudice del lavoro di L'Aquila UC AG, LA NN IA, MA NN, NO ER e NI LL primo ricorso) e AL CH, IN SI e IU IA RE (secondo ricorso) - già dipendenti tutte della s.p.a. STANDA - PO OI - convenivano in giudizio la s.p.a. PO OI e la s.r.l. OM TA per ottenere la dichiarazione della nullità della cessione del ramo di azienda costituito dalla filiale della Standa di L'Aquila della Standa - Gruppo OI s.p.a., alla Promoda Italia s.r.l. ovvero l'accertamento dell'inadempimento, da parte della prima delle due predette società, dell'accordo sindacale stipulato il 1 febbraio 2000 presso il Ministero del lavoro e, per l'effetto, che fosse dichiarato che esse erano ancora da considerare dipendenti della Standa - Gruppo OI s.p.a. e che la società fosse condannata a corrispondere loro, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata percezione delle retribuzioni dal giorno dei licenziamenti intimati loro dalla Promoda Italia e fino al 30 settembre 2001, l'importo complessivo di L. 188.300.228, oltre alle retribuzioni maturate dal 1 ottobre 2001 fino al giorno dell'effettiva riassunzione o rioccupazione. Le ricorrenti, a sostegno del cennato ricorso, esponevano che:
a) il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla Standa - Gruppo OI s.p.a. e dalla Promoda Italia s.r.l. era nullo per frode alla legge o per motivo illecito comune alle due contraenti;
b) il Gruppo OI si era reso inadempiente agli obblighi di tutela dell'occupazione del proprio personale assunti con l'accordo sindacale stipulato il 1 febbraio 2000.
Mentre la s.r.l. OM TA veniva dichiarata fallita e il Fallimento della stessa restava contumace, la s.p.a. PO OI si costituiva nei due giudizi impugnando integralmente le domande attoree.
L'adito Giudice del lavoro rigettava, con distinte sentenze, entrambi i ricorsi e - su distinti ricorsi in appello proposti dalle parti soccombenti e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di L'Aquila riuniva i due giudizi all'udienza del 6 novembre 2003 e, con sentenza n. 187/2004 del 19 febbraio 2004, rigettava gli appelli compensando le spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza NN MA, LA NN IA, AG UC NI LL hanno proposto ricorso assistite da tre motivi.
L'intimata s.p.a. PO OI ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria oc art. 378 c.p.c.. A seguito di ricorso proposto da CH AL, AN IN e IE IA RE per la cassazione della MEDESIMA SENTENZA DELLA Corte di appello di L'Aquila n. 187/2004 del 19 febbraio 2004, questa Corte ha pronunziato la sentenza n. 19752/2006 del 14 settembre 2006. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti - denunciando omessa pronuncia in relazione all'art. 112 c.p.c., - censurano la sentenza impugnata "per avere pretermesso la domanda come l'inerzia della OI - che aveva mandato deserto l'unico incontro sindacale svoltosi dinanzi al Ministero, prendendo a pretesto l'assenza della STANDA s.p.a., impresa terza non interessata alla cessione - nell'individuazione delle "opportunità all'interno delle proprie strategie" avesse costituito quanto meno una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, da sanzionarsi con un risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento". Con il secondo motivo le ricorrenti - denunciando "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia" - addebitano alla "Corte di appello di L'Aquila di avere omesso di esprimere una qualsivoglia valutazione sulle istanze istruttorie proposte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grato".
Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti - denunciando "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" - rilevano criticamente che "la Corte di appello di L'Aquila ha espresso una valutazione incompleta e lacunosa del documento costituito dal contratto tra la OI e la OM reperito successivamente alla pronuncia di primo grado e prodotto per la prima volta in sede di impugnazione della stessa".
2 - Deve essere, anzitutto, affrontata e risolta la questione che si pone con riferimento alla situazione processuale dianzi evidenziata:
idest, la sentenza n. 187/2004 della Corte di appello di L'Aquila - impugnata con l'odierno ricorso per cassazione (r.g. 400/2005) da NN SA, OL NA MA, AG IA e NI EL - era stato già gravata dal ricorso per cassazione (r.g. 28262/2004) proposto da LB EV, SI LI, MA RE IE (anch'esse parti nel giudizio di appello definito dalla cennata sentenza) e su quest'ultimo ricorso è stata pronunziata (come segnalato dalla controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., datata 29 novembre 2007) la sentenza n. 19752/2006 in data 11 luglio 14 settembre 2006, non essendosi provveduto alla riunione delle impugnazioni così come disposto dall'art. 335 c.p.c.. Per la risoluzione della cennata questione occorre riferirsi alla giurisprudenza formatasi nell'interpretazione dell'art. 335 cit.: in particolare, a) secondo Cass. n. 4244/1992, in mancanza, di un provvedimento di riunione delle due impugnazioni avverso la medesima sentenza, la mancata riunione non incide sulle validità della pronuncia sulla prima, ma rende improcedibile la seconda, al fine di assicurare l'economia e il minor costo dei giudizi e di garantire l'esigenza di ordine pubblico processuale di evitare duplicità di giudicali sul medesimo oggetto - impugnazione (su tali argomentazioni v. ex. ex plurimis Cass. n. 20539/2005, Cass. n. 28227/2005, Cass. n. 15341/2005), b) secondo Cass. n. 9164/1994, in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime e dovendosi attribuire prevalenza alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle di economia processuale e della teorica armonia dei giudicati. Nella specie, accertato che non si è formato un giudicato su quanto ha formata oggetto del ricorso ora in esame, il Collegio ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento in considerazione che l'art. 335 c.p.c., attivando sostanzialmente un potere officioso, non contempla previsioni sanzionatorie a carico delle parti, sicché - a conferma della statuizione di dover procedere alla valutazione "nel merito" del ricorso r.g. 400/2005 - vale riportarsi sintetim a quanto efficacemente sostenuto in dottrina che il silenzio dell'art. 335 c.p.c., su eventuali effetti sanzionatori costituisce una scelta del tutto adeguata, poiché non inverte l'esatto ruolo delle esigenze in gioco;
cioè non soffoca il bisogno di tutela di fronte al "mito" dell'unità, sostanziato di valori più modesti quali, appunto l'economia processuale e l'armonia teorica dei giudicati.
3 - Passando ora alla disamina dei singoli motivi di ricorso, si rileva, in linea generale, che l'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (cfr. Cass. n. 17947/2006). In particolare, in sede di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa:
solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale;
nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n. 16596/2005). Più specificatamente, rientra nella nozione di "error in procedendo", a fronte del quale la Corte di cassazione ha il potere- dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia, la censura di omesso esame della domanda e la pronuncia su domanda non proposta, ma non la censura di erronea interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, ne' la censura di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione;
tuttavia, qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice di merito (una sorta di "error in procedendo" indiretto, o di secondo grado), ciò consente alla Corte di Cassazione l'esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l'errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione (Cass. n. 9471/2004). Si deve, inoltre, precisare che, per poter utilmente dedurre in sede di legittimità in vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass. n. 15781/2005). Nella specie, la Corte Aquilana ha correttamente ed esaustivamente motivato sul punto della legittimità del contratto di cessione di ramo di azienda de quo e - a fronte delle cennate motivate statuizioni - le ricorrenti non hanno affatto riportato puntualmente la domanda nei suoi integrali termini limitandosi a proporre argomentazioni difensive che non consentono comunque di verificare se realmente sussistano i summenzionati caratteri, necessari per la rituale proposizione della domanda siccome asseritamene originariamente articolata: donde, comunque, l'inammissibilità della relativa censura non potendo certo il Giudice di legittimità colmare tale decisiva lacuna con indagini integrative.
4 - Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento. Al riguardo, in merito alle doglianze circa la mancata ammissibilità di mezzi istruttori, si rileva che, il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza;
la deducibilità della omessa attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale e non come errar in procedendo, impedendo al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti, impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente, in osservanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tutti quegli elementi dai quali sia desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l'esercizio degli invocati poteri;
segnatamente il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerga l'esistenza di una "pista probatoria", ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito) e deve, altresì, allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e specificamente richiesto l'intervento officioso, atteso che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata (Cass. n. 9954/2005, Cass. n. 7119/2002). Tanto precisato in linea generale "di principio", si conferma che, nella specie, le ricorrenti non hanno adempiuto ad alcuna delle cennate prescrizioni, sicché le relative censure sono da respingere.
5 - Pure il terzo motivo di ricorso si appalesa inammissibile. Infatti l'interpretazione della volontà negoziate dalle parti è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 11053/2000). Con riferimento, poi, alle censure concernenti gli asseriti "vizi di motivazione", vale sintetim rilevare - a conferma dell'infondatezza delle doglianze proposte ex art. 360 c.p.c., n. 5, che:
a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dalle ricorrenti quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati;
b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentono di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta;
c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto, nella specie, il giudice di appello - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99).
6 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da SA NN, NA MA LA, AG IA e EL NI deve essere integramente respinto e le ricorrenti - stante la loro soccombenza - vanno condannate in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 48,00, oltre a Euro 2.000,00, per onorario, ed alle "spese generali" ed agli "accessori di legge".
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008