TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4157 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4157 del 2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Fracchiolla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, via V. Monti n.30
Piano I Int. 4, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Tamburini ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura speciale in atti;
Email_1
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: hanno chiesto “la modifica delle condizioni di divorzio come da accordo e dunque come da provvedimenti temporanei e urgenti con compensazione delle spese di lite”. Accordo delle parti palesato in udienza: “revoca dell'assegno di mantenimento a suo tempo concordato a carico del per la figlia , con decorrenza dal mese di maggio Parte_1 Per_1
2025; con compensazione delle spese del procedimento”.
IN FATTO E IN DIRITTO.
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 Gli atti sono stati trasmessi al Pm il quale non ha formulato osservazioni.
Il giudizio verte sulla modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio come concordate dalle parti in sede di negoziazione assistita.
Il ricorrente, infatti, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 372-bis.29 c.p.c., ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento, rappresentando che la figlia era divenuta economicamente autosufficiente, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Chiede all'Ecc.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione per l'audizione delle parti e verificate le condizioni di legge, Voglia: - disporre che il padre non debba più versare alcun mantenimento Parte_1
in favore della figlia maggiorenne autosufficiente a partire dalla data di deposito Persona_2 dalla presente domanda di revisione”.
Si è costituita in data 16 aprile 2025 la resistente la quale, dato atto della maggiore stabilità lavorativa della figlia nel 2025, ha rilevato di aver trovato un accordo con il ricorrente per Per_1 la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del suddetto per il mantenimento della figlia a decorrere dal mese di maggio 2025, con compensazione delle spese di lite e con pagamento da parte del ricorrente degli assegni dovuti e non versati, pagamento in effetti già avvenuto.
All'udienza odierna, pertanto, le parti hanno dato di concordare per la revoca dell'assegno a decorrere da maggio 2025 e il Giudice rel, in via temporanea e urgenza, considerato quanto allegato e prodotto dalle parti, ha revocato con decorrenza dalla domanda l'assegno di mantenimento per la minore a carico del ricorrente con decorrenza da maggio 2025 e ha invitato le parti a discutere la causa, le quali hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
***
Ritiene il Tribunale meritevoli di accoglimento le conclusioni congiunte delle parti alla stregua del pacifico inserimento della figlia nel mondo lavorativo. Per_1
Le spese vanno compensate come espressamente concordato dalle parti.
P.Q.M.
Modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio come concordate dalle parti in sede di accordo di negoziazione assistita del 4 marzo 2019, autorizzato il 22 maggio 2019 dalla della Repubblica presso il Tribunale di Latina, nel senso che revoca con decorrenza dal Pt_2 mese di maggio 2025 l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del , con Per_1 Pt_1 compensazione delle spese di lite.”
Così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2025”.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4157 del 2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Fracchiolla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, via V. Monti n.30
Piano I Int. 4, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Tamburini ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura speciale in atti;
Email_1
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: hanno chiesto “la modifica delle condizioni di divorzio come da accordo e dunque come da provvedimenti temporanei e urgenti con compensazione delle spese di lite”. Accordo delle parti palesato in udienza: “revoca dell'assegno di mantenimento a suo tempo concordato a carico del per la figlia , con decorrenza dal mese di maggio Parte_1 Per_1
2025; con compensazione delle spese del procedimento”.
IN FATTO E IN DIRITTO.
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 Gli atti sono stati trasmessi al Pm il quale non ha formulato osservazioni.
Il giudizio verte sulla modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio come concordate dalle parti in sede di negoziazione assistita.
Il ricorrente, infatti, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 372-bis.29 c.p.c., ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento, rappresentando che la figlia era divenuta economicamente autosufficiente, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Chiede all'Ecc.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione per l'audizione delle parti e verificate le condizioni di legge, Voglia: - disporre che il padre non debba più versare alcun mantenimento Parte_1
in favore della figlia maggiorenne autosufficiente a partire dalla data di deposito Persona_2 dalla presente domanda di revisione”.
Si è costituita in data 16 aprile 2025 la resistente la quale, dato atto della maggiore stabilità lavorativa della figlia nel 2025, ha rilevato di aver trovato un accordo con il ricorrente per Per_1 la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del suddetto per il mantenimento della figlia a decorrere dal mese di maggio 2025, con compensazione delle spese di lite e con pagamento da parte del ricorrente degli assegni dovuti e non versati, pagamento in effetti già avvenuto.
All'udienza odierna, pertanto, le parti hanno dato di concordare per la revoca dell'assegno a decorrere da maggio 2025 e il Giudice rel, in via temporanea e urgenza, considerato quanto allegato e prodotto dalle parti, ha revocato con decorrenza dalla domanda l'assegno di mantenimento per la minore a carico del ricorrente con decorrenza da maggio 2025 e ha invitato le parti a discutere la causa, le quali hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
***
Ritiene il Tribunale meritevoli di accoglimento le conclusioni congiunte delle parti alla stregua del pacifico inserimento della figlia nel mondo lavorativo. Per_1
Le spese vanno compensate come espressamente concordato dalle parti.
P.Q.M.
Modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio come concordate dalle parti in sede di accordo di negoziazione assistita del 4 marzo 2019, autorizzato il 22 maggio 2019 dalla della Repubblica presso il Tribunale di Latina, nel senso che revoca con decorrenza dal Pt_2 mese di maggio 2025 l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del , con Per_1 Pt_1 compensazione delle spese di lite.”
Così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2025”.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 2