Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1885, n. 3583
Articolo 1
Versione
1 gennaio 1886
Art. 2.

Il Governo del Re e' pure autorizzato a prorogare, durante lo stesso periodo e con obbligo di reciprocita', il trattamento finora accordato in materia di tasse marittime ai piroscafi francesi incaricati del servizio postale, con facolta' di estenderlo anche a beneficio dei legni postali italiani e di altre nazioni nelle identiche condizioni. Per le visite a bordo saranno prese d'accordo le disposizioni opportune perche' le medesime vengano eseguite in modo conveniente alla celerita' ed alla regolarita' delle comunicazioni postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 1885.

UMBERTO.

C. Robilant.
A. Magliani.
B. Brin.
Grimaldi.
Genala.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1886