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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4733/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BARATTO ANITA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. con l'avv. SFORZA IPPOLITA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.4.2024, premesso che in data 18/05/2007 Parte_1
contraeva matrimonio civile in Comune di Dakar – Senegal in data 18.05.2007 con CP_1
dalla cui unione erano nati i figli nato a [...] – Senegal il 27.06.2008; -
[...] Persona_1
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_3
domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva la resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
pagina 1 di 2 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti, in seguito a taluni rinvii, prounciati i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Zeno Naviglio (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune, Anno 2023,
Numero 13, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4733/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BARATTO ANITA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. con l'avv. SFORZA IPPOLITA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.4.2024, premesso che in data 18/05/2007 Parte_1
contraeva matrimonio civile in Comune di Dakar – Senegal in data 18.05.2007 con CP_1
dalla cui unione erano nati i figli nato a [...] – Senegal il 27.06.2008; -
[...] Persona_1
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_3
domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva la resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
pagina 1 di 2 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti, in seguito a taluni rinvii, prounciati i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Zeno Naviglio (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune, Anno 2023,
Numero 13, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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