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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/11/2024, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nr. R.G. 5848/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024, da:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con l'avv. DOTTO NICOLA
e
(C.F. ) CP_2 C.F._2 con l'avv. MESIRCA CORINNA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento dei figli minori nati dalla loro relazione more uxorio, delle modalità dei rapporti con ciascun genitore e del diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 12/11/2024, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 06/11/2024 e 12.11.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
1 Poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5848/2024 V.G., provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: Per_
“1) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Ferma la frequentazione il più possibile paritaria di entrambi i genitori, questi, riprendendo l'accordo già raggiunto e qui in appresso parzialmente trascritto, concordano che:
I turni di responsabilità verranno gestiti secondo due schemi consecutivi:
A) sino a fine agosto 2026:
Durante il periodo scolastico i figli staranno con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola;
infrasettimanalmente i figli staranno con il padre il martedì con pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana paterno oppure il mercoledì e giovedì con pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana materno, secondo il seguente schema:
Durante il periodo estivo i turni di responsabilità non subiranno variazioni, tranne nelle due settimane che i figli trascorreranno in vacanza con ognuno dei due genitori. Le settimane di vacanza saranno non continuative sino all'ingresso dei figli in prima elementare, poi potranno divenire anche continuative. Nelle suddette settimane l'alternanza dei turni di responsabilità è sospesa. I periodi prescelti andranno comunicati all'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno. ln caso di sovrapposizione dei periodi prescelti, la precedenza di scelta andrà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
B) dall'inizio di settembre 2026:
Durante il periodo scolastico i figli staranno con i due genitori secondo il seguente schema paritetico:
Durante il periodo estivo i turni di responsabilità non subiranno variazioni, tranne nelle due settimane di vacanza, anche non continuative, che i figli trascorreranno con ognuno dei due genitori. Le settimane di vacanza saranno non continuative 2 sino all'ingresso dei figli in prima elementare, poi potranno divenire anche continuative. ln dette settimane l'alternanza dei turni di responsabilità è sospesa. I periodi prescelti andranno comunicati all'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno. ln caso di sovrapposizione dei periodi prescelti, la precedenza di scelta andrà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
Le Festività saranno così gestite:
Periodo pasquale: verrà suddiviso in due periodi alternati negli anni:
A) dalla fine della scuola fino alla mattina di Pasquetta ore 9.30
B) dalle ore 9.30 del giorno di Pasquetta sino al rientro a scuola.
Nel 2024 il primo periodo sarà del padre.
- Anche il Ponte di Carnevale verrà alternato negli anni e trascorso con il genitore con il quale i figli non trascorreranno il primo periodo pasquale
- I Ponti scolastici verranno trascorsi con il genitore con il quale essi dovranno trascorrere il fine settimana a cui le giornate di ponte sono collegate
- Giornate festive: se la giornata festiva cade di lunedì o di venerdì verrà accorpata al fine settimana, se cade di martedì, mercoledì o giovedì verrà trascorsa con il genitore di turno a partire dalle ore 9.30;
- Periodo di Natale verrà suddiviso secondo il seguente schema:
A) Sino all'inizio della scuola elementare: dalla fine della scuola sino alle ore 9.30 del 25 dicembre con il genitore A;
dalle ore 9.30 del 25 dicembre sino fino al 28 dicembre ore 18.30 con il genitore B;
dalle ore 18.30 del 28 dicembre sino al 31 dicembre ore 9.30 con il genitore A;
dalle ore 9.30 del 31 dicembre sino al 3 gennaio ore 18.30 con il genitore B;
dal 3 gennaio ore 18.30 al 6 gennaio ore 21 con il genitore A. Il fine settimana successivo al giorno dell'Epifania verrà trascorso con il genitore B. Lo schema suddetto andrà alternato negli anni. Nel 2023 il primo periodo sarà a gestione del padre.
B) Dall'inizio della scuola elementare: dalla fine della scuola sino alle 9.30 del 31 dicembre con il genitore A;
dalle ore
9.30 del 31 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio con il genitore B. Il fine settimana successivo al giorno dell'Epifania verrà trascorso con il genitore A. Lo schema andrà alternato negli anni.
- Telefonate: il genitore che ha i figli con sé si impegna a videochiamare/telefonare all'altro quotidianamente tra le 19.30 e le 20 nel corso della settimana, anticipata alle 17.30/18 nel corso del fine settimana.
- Pernottamenti fuori casa: ciascun genitore ha il dovere di comunicare all'altro il luogo esatto del pernottamento dei figli se al di fuori della propria abitazione.
- Malattie dei figli: in caso di malattia i figli verranno gestiti come da schema ordinario. Nel caso in cui il medico di base certificasse la non trasportabilità degli stessi viene previsto il recupero delle giornate non godute dall'altro genitore nel corso delle 3 settimane successive. Il genitore che non ha i figli con sé potrà comunque far loro visita a casa dell'altro.
- Comunicazioni tra genitori: eventuali richieste/comunicazioni andranno poste all'altro genitore per iscritto ed in forma descrittiva. ln caso di mancata risposta, dopo le 48 ore dall'invio della richiesta i due genitori concordano di decretare il silenzio/assenso.
3 - Le Scelte scolastiche: l'iscrizione agli istituti scolastici sarà gestita concordemente e tenendo conto delle inclinazioni dei figli.
Il rapporto con la scuola andrà tenuto in autonomia da entrambi i genitori, che riferiranno comunque all'altro ogni comunicazione ricevuta.
Le visite mediche di routine saranno seguite dalla madre, che riferirà al padre ora e data di appuntamento nel caso volesse parteciparvi. ln ogni caso, l'esito della visita dovrà essere riferito.
- Le visite specialistiche andranno gestite concordemente, nel senso che entrambi i genitori dovranno essere a conoscenza dell'invio e devono poter entrambi partecipare alla visita. Se si tratta di un'iniziativa personale di uno dei due genitori, sarà opportuno che l'altro ne venga informato e che possa partecipare alla visita stessa. Nel caso che alla visita specialistica non fosse presente uno dei due genitori, colui che accompagna il figlio si fara parte attiva nel far pervenire all'altro copia della certificazione. Se l'iniziativa di effettuare una visita specialistica è assunta autonomamente da un genitore, senza la condivisione dell'altro, le spese saranno solo a suo carico, salvo che emergesse una diagnosi di importante patologia diversa da quella formulata dal medico di famiglia, nel qual caso le spese saranno tutte condivise. Eventuali visite in campo psicologico sono da considerarsi visite specialistiche. ln caso di disaccordo sulla scelta dello specialista a cui affidarsi, si seguiranno le indicazioni ricevute dal medico di base.
- Cerimonie religiose riguardanti i figli: entrambi parteciperanno alla funzione religiosa, nel rispetto reciproco, ed organizzeranno il successivo rinfresco concordemente. Nel caso non vi fosse accordo, il genitore in turno di responsabilità per il giorno della cerimonia organizzerà il rinfresco con i propri invitati.
- Compleanno figli: entrambi i genitori parteciperanno alla festa con gli amici dei minori, la cui organizzazione andrà gestita ad anni alterni in caso di disaccordo.
- Compleanno genitori: i genitori concordano che i figli trascorrano il giorno del compleanno di ogni genitore con il genitore festeggiato.
- Feste di famiglia (compleanno nonni, cerimonie religiose parenti): verranno trascorse con il genitore interessato, al di là della cadenza dei turni di responsabilità. Nel caso in cui uno dei due genitori ricevesse richieste particolari da parte dei figli sarà cura di entrambi rinviare le eventuali decisioni in merito ad un momento successivo, allo scopo di recepire il parere dell'altro.
I figli manterranno un documento di identità personale valido per l'espatrio che porteranno con sé negli spostamenti tra i genitori;
lo stesso valga per la tessera del codice fiscale.
I due genitori concordano di utilizzare le indicazioni del Protocollo per il Processo di Famiglia del Tribunale di Treviso per gestire le spese ordinarie e straordinarie nel mantenimento dei figli.
2) I genitori, in considerazione delle rispettive condizioni economiche e dei turni di responsabilità, provvederanno direttamente Per_ al mantenimento di e nei periodi che trascorreranno con loro, senza prevedere contributi economici aggiuntivi;
Per_1
Per_ 3) e manterranno la residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione familiare di Treviso, Viale Per_1
Nazioni Unite che a loro rimarrà assegnata con arredi e corredi oggi presenti;
4) L'Assegno Unico e Universale, pari a circa 420,00 Euro, sarà richiesto al 100% dalla sig.ra la Controparte_1 quale si impegna ad accreditarlo sul conto corrente cointestato accesso presso “Webank” (gruppo Banco BPM S.p.a.),
4 Per_ destinato esclusivamente alle necessità di e ed, in particolare, al pagamento della retta della scuola d'infanzia Per_1 frequentata;
5) Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, da individuarsi con riferimento al Protocollo per il diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso verranno ripartite al 50 % tra i genitori e verranno gestite come da Protocollo;
6) In relazione all'immobile in comproprietà adibito a casa familiare, sito in Via Delle Nazioni Unite n. 57 ed acquistato in data 7.9.2021 con atto a rogito Notaio Dott.ssa Rep.n. 3.579; Racc. n. 3.030 (cfr. n. doc. 9) come Persona_3 sopra assegnato, i sig.ri e si sono impegnati a mettere in vendita l'abitazione. Tuttavia, considerato che CP_1 CP_2
l'immobile è stato acquistato nel 2021 con i benefici di prima casa e che pertanto, in caso di vendita infraquinquennale interverrebbe la decadenza dai benefici fiscali goduti al momento dell'acquisto, concordano che il prezzo di vendita non potrà essere inferiore ad Euro 245.000,00 in ipotesi di cessione prima della decorrenza dei cinque anni dall'acquisto. Mentre, in ipotesi di vendita successiva allo scadere del quinquennio, il prezzo dovrà essere di almeno 225.000,00 Euro.;
7) Le parti concordano che, al momento dell'incasso del prezzo di vendita di cui al punto precedente, al di là dell'importo realizzato, la parte del prezzo che residuerà dall'estinzione del mutuo ipotecario cointestato, dedotta la somma di euro
40.000,00 da riconoscersi in via definitiva al sig. corrispondente all'importo dallo stesso anticipato, sarà suddivisa CP_2 in parti uguali tra i sig.ri e Con riferimento al finanziamento contratto dai sig.ri e per CP_1 CP_2 CP_2 CP_1
l'acquisto della nuova caldaia installata nell'abitazione familiare, il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra CP_2 CP_1 la propria quota di pagamento non versata in precedenza, pari ad Euro 55,00 mensili e così, complessivamente, a luglio
2024, Euro 770,00 nonché a versare mensilmente alla sig.ra , da agosto 2024, Euro 55,00 per il medesimo titolo, CP_1 sino a completa estinzione del finanziamento stesso;
8) Al fine di rappresentare la condizione economica attuale dei genitori, si evidenzia che la sig.ra è titolare Controparte_1 di conto corrente bancario presso Banco BPM Spa, n. 7359 e che il saldo al 30/06/2024 ammonta ad Euro 8.1023,70
e che la medesima è proprietaria dell'autoveicolo Volkswagen T-Cross targato GL387DK. Con il sig. è cointestataria CP_2 del conto corrente bancario n. 87477presso WeBank – Circuito BPM – con saldo al 30/06 pari ad Euro 6.684,38 e il sig. è titolare di conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo S.p.a. n. 0060775 e il saldo al 30/06/2024 CP_2 ammonta ad Euro 919,37nonché di un conto corrente presso Banca Generali n. 610798 con un saldo di euro 4.603,60 e che il medesimo è proprietario dell'autoveicolo Mercedes Benz targato ET695HB. Entrambi sono comproprietari dell'immobile sito in Treviso, Viale Nazioni Unite n. 57, sul quale grava mutuo ipotecario contratto con Intesa Sanpaolo
S.p.a. giusta atto a rogito del Notaio Rep. n.
3.580 e Racc. n. 3.031, a tasso fisso accesso per l'acquisto Persona_3 la cui rata mensile ammonta ad Euro 700,00 circa (cfr. ns. doc. 10) e viene pagata al 50 % da entrambi;
9) Null'altro vi è da disciplinare.
10)Spese legali interamente compensate fra le parti”
- Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del 12/11/2024.
5 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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